Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e ad aderire agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali.
Articolo 1 della Legge 5 luglio 1995, n. 308
Articolo 2
Articolo 1 della Legge 5 luglio 1995, n. 308
Versione
28 luglio 1995
28 luglio 1995
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti
- Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3803
- Corte d'Appello Roma, sentenza 29/09/2025, n. 5427
- Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 9261
- TAR Roma, sez. 5T, sentenza 22/07/2025, n. 14593
- Trib. Venezia, sentenza 11/11/2025, n. 5364
- Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2173
- Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 938
- Trib. Siracusa, sentenza 15/07/2024, n. 717