Articolo 1 della Legge 5 luglio 1995, n. 308
Articolo 2
Versione
28 luglio 1995
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e ad aderire agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali.
Entrata in vigore il 28 luglio 1995