Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21105 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21105/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11401/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11401 del 2024, proposto da Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati CE Saverio Cantella, Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Fiorucci, Roberto Santi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera AGCom n. 270/24/CONS del 10.7.2024, pubblicata sul sito dell’Autorità il 4.9.2024, recante “Misura e modalità di versamento del contributo agli oneri di funzionamento per l’esercizio dei compiti derivanti dalla designazione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale coordinatore dei servizi digitali - anno 2024”, comprensiva degli allegati A (Relazione tecnico finanziaria), B (Modello telematico) e C (Istruzioni per il versamento); di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, anche non conosciuti. In quanto occorrer possa, previa disapplicazione, laddove necessario, dell’art. 15, commi 5 e 6, d.l. n. 123/2023 conv. in l. n. 159/2023 per contrasto con l’art. 16 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11.12.2018, nonché con l’ordinanza CGUE del 29.4.2020 in C-399/19, con le sentenze CGUE del 18.7.2013 nelle cause da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12, del 18.9.2003 in C-292/01 e C-293/01, del 18.7.2006 in C-339/04, del 19.9.2006 in C-392/04 e C-422/04, del 21.2.2008 in C-296/06, del 10.3.2011 in C-85/10, del 21.7.2011 in C-284/10, del 27.6.2013 in C-71/12, del 28.7.2016 in C-240/15.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità intimata e di Wind Tre S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. IU IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Ai fini dell’inquadramento del presente ricorso, è necessario premettere che, con Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 - relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (c.d. Digital Service Act, in breve DSA o Regolamento) –, è stato introdotto un sistema di obblighi per i fornitori dei servizi digitali, allo scopo di rafforzare la tutela degli utenti dei predetti servizi rispetto ai contenuti illeciti diffusi online, nonché di incoraggiare l’innovazione, la crescita e la competitività nel mercato interno dell’Unione.
Gli obblighi stabiliti dal Digital Service Act riguardano principalmente le imprese che forniscono i c.d. servizi intermediari, come definiti dall’art. 3, comma 1, lett. g) del Regolamento, di cui, di seguito, si riporta il tenore:
“ (i) un servizio di semplice trasporto (cosiddetto «mere conduit»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione;
(ii) un servizio di memorizzazione temporanea (cosiddetto «caching»), consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite dal destinatario del servizio, che comporta la memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari su loro richiesta;
(iii) un servizio di memorizzazione di informazioni (cosiddetto «hosting»), consistente nel memorizzare informazioni fornite da un destinatario del servizio su richiesta dello stesso ”.
Per assicurare l’attuazione delle relative previsioni il Digital Service Act ha previsto la figura del coordinatore dei servizi digitali (artt. 49, 50 e 51) specificando al riguardo che:
- gli Stati Membri possano introdurre meccanismi di finanziamento delle attività assegnate ai coordinatori dei servizi digitali “ basati su un contributo per le attività di vigilanza a carico dei prestatori di servizi intermediari a norma del diritto nazionale conforme al diritto dell’Unione, nella misura in cui sia imposto ai prestatori di servizi intermediari che hanno lo stabilimento principale nello Stato membro in questione, sia strettamente limitato a quanto necessario e proporzionato per coprire i costi per l’adempimento dei compiti conferiti alle autorità competenti a norma del presente regolamento, ad esclusione dei compiti conferiti alla Commissione, e sia garantita un’adeguata trasparenza per quanto riguarda l’imposizione e l’utilizzo di tale contributo per le attività di vigilanza ” (Considerando n. 111);
- “ (…) Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi coordinatori dei servizi digitali dispongano di tutte le risorse necessarie per svolgere i loro compiti, comprese sufficienti risorse tecniche, finanziarie e umane per vigilare adeguatamente su tutti i fornitori di servizi intermediari di loro competenza. Ogni Stato membro assicura che il proprio coordinatore dei servizi digitali disponga di sufficiente autonomia per gestire il suo bilancio entro i limiti complessivi di bilancio, al fine di non incidere negativamente sull’indipendenza del coordinatore dei servizi digitali. (…) ” (articolo 50, comma 1).
1.1. In attuazione di quanto previsto dal Regolamento, l’art. 15, comma 5, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, recante “ Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonchè per la sicurezza dei minori in ambito digitale ”, convertito con legge n. 159/2023, ha designato l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito CO) quale “Coordinatore dei servizi digitali” per l’Italia, stabilendo a tal fine che:
(i) CO possa procedere ad ampliare la propria pianta organica (fino a 23 unità);
(ii) gli oneri finanziari di CO derivanti dalle attività svolte in qualità di coordinatore dei servizi digitali saranno coperti mediante l’introduzione di un contributo (di seguito contributo DSC), calcolato, in sede di prima applicazione, attraverso l’imposizione di un’aliquota contributiva pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dal bilancio 2022 dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione del Regolamento;
(iii) ai fini dell’applicazione del contributo, CO è tenuta a individuare preventivamente, in collaborazione con l’ISTAT e l’Agenzia delle Entrate, l’elenco degli operatori tenuti al versamento del contributo.
In forza del ruolo conferitole, l’Autorità:
- è responsabile della vigilanza e dell’applicazione in Italia del Regolamento;
- ha il compito di garantire il coordinamento con le altre Autorità nazionali competenti incaricate della vigilanza e l’applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento;
- è tenuta ad esercitare funzioni di accreditamento e certificazione di soggetti esterni (quali ad esempio, segnalatori attendibili ed organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie);
- è chiamata a svolge attività di monitoraggio e di reporting;
- deve cooperare con gli altri coordinatori dei servizi digitali, con la Commissione europea e con il Comitato europeo per i servizi digitali nello svolgimento delle attività previste dal citato Regolamento.
In applicazione della suesposta normativa europea e nazionale, l’Autorità ha declinato, in via regolamentare, l’onere contributivo in questione con l’adozione della delibera impositiva n. 270/24/CONS, quantificando l’importo del fabbisogno da finanziare per l’annualità 2024 in misura pari a 1,5 milioni di euro.
2. L’odierna ricorrente, in qualità di operatore di comunicazione elettronica che fornisce servizi di mere conduit, ha impugnato la predetta delibera, facendo valere quattro motivi di ricorso come di seguito rubricati:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 5, D.L. N. 123/2023 CONV. IN L. N. 159/2023, DELL’ART. 16 E DEL CONSIDERATO 52 DELLA DIRETTIVA 2018/1972, DELL’ART. 16 DEL D.LVO N. 259/03, NONCHÉ DELL’ORDINANZA DELLA CGUE DEL 29.4.2020 IN C-399/19, DELLE SENTENZE DELLA CGUE DEL 18.7.2013 IN CAUSE DA C-228/12 A C-232/12 E DA C-254/12 A C-258/12, DEL 18.9.2003 IN CAUSE C-292/01 E C-293/01, DEL 18.7.2006 IN C 339/04, DEL 19.9.2006 IN C-392/04 E C 422/04, DEL 21.2.2008 IN C 296/06, DEL 10.3.2011 IN C-85/10, DEL 21.7.2011 IN C-284/10, DEL 27.6.2013 IN C-71/12, DEL 28.7.2016 IN C-240/15; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO INSUFFICIENZA E ILLOGICITÀ MANIFESTA.
II. VIOLAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 5, D.L. N. 123/2023 CONV. IN L. N. 159/2023, DEGLI ARTICOLI 3 E 53 COST., SICCOME ESPRESSIONE DEL DIVIETO DI DOPPIA IMPOSIZIONE INTERNA, NONCHÉ DELL’ART. 163 DEL DPR N. 917/1986 E DELL’ART. 67 DEL DPR N. 600/1973; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUT TORIA E DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO INSUFFICIENZA E ILLOGICITÀ
MANIFESTA.
III. VIOLAZIONE DELL’ART. 50 E DEL CONSIDERANDO N. 111 DEL REGOLAMENTO UE 2022/2065; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA L. N. 212/2000, DEGLI ARTICOLI 5 E 22 DEL DPR N. 600/1973, DELL’ART. 6 L. N. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.
3. L’CO si è costituita in giudizio per resistere al gravame.
Si è altresì costituita in giudizio Wind Tre S.p.A..
4. All’esito dell’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore del giudice ordinario sollevata dalla difesa di CO.
L’eccezione è infondata.
Come ha avuto modo di chiarire il Consiglio di Stato, già chiamato a scrutinare analoga eccezione mossa avverso una diversa delibera contributiva CO, ma con principi applicabili al caso di specie e condivisi dal Collegio, “ la disposizione di cui all’art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 546/1992 [fa] salva la possibilità di impugnazione di atti generali, quali sono quelli oggetto del presente giudizio, ove la parte non ha dedotto l’illegittimità del singolo atto impositivo ma ha contestato la stessa sussistenza di un potere di imporre la contribuzione ad un soggetto stabilito in altro Stato dell’Unione (cfr., Consiglio di Stato, Sez. VI 28 agosto 2024, n. 7291). Sussiste, quindi, la giurisdizione di questo Giudice e deve, altresì, ritenersi infondata l’eccezione con la quale è stata dedotta, in ogni caso, l’illegittimità della domanda di accertamento, che è, invece, logicamente e giuridicamente avvinta alla domanda di annullamento, trattandosi del presupposto necessario; in sostanza, la domanda di annullamento si fonda sul preliminare accertamento della non riferibilità a Google degli obblighi imposti, che non integra, neppure, una domanda autonoma ” (Cons. Stato, sez. VI, sent. 25 luglio 2025, n. 6660, § 30.3).
6. Nel merito il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato.
6.1. Ragioni di opportunità e di economia processuale suggeriscono di muovere l’esame dal secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente - operatore soggetto al pagamento del presente contributo (prevalentemente) nella sua qualità di operatore di mere conduit - sostiene che la delibera 270/24/CONS configuri, in capo agli operatori di telecomunicazioni, una vietata forma di doppia imposizione contributiva su ricavi già assoggettati al “ contributo riscosso da AGCom nel settore delle CE, disciplinato dall’art. 1, co. 65 e ss., legge n. 266/2005, dall’art. 16 d.lvo n. 259/03 e s.m., nonché dall’art. 16 della direttiva 2018/1972 ”.
La censura è priva di fondamento.
Va anzitutto evidenziato, in punto di fatto, che la base imponibile del contributo DSA non è identica a quella prevista per il contributo a carico degli operatori di telecomunicazioni (di seguito contributo TLC).
Ed invero, la base imponibile del contributo TLC è rappresentata dai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di comunicazione elettronica (voce " A1 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni " del bilancio approvato prima dell’adozione della delibera, o la corrispondente voce contabile/fiscale per chi non redige il bilancio); ovvero la somma dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di fonia e di accesso ad internet.
La base imponibile del contributo DSC, viceversa, è rappresentata dai soli ricavi derivanti “ dai servizi intermediari ”, ovvero, per quel che attiene agli operatori di telecomunicazioni, i ricavi riguardanti la fornitura, in qualità di mere conduit, dei servizi di accesso a internet, con esclusione, quindi dei ricavi da fonia.
In secondo luogo va rimarcato che il presupposto del contributo TLC è l’esercizio di attività di comunicazione elettronica ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2023 (codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito anche solo CCE), ossia l’attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di comunicazione elettronica, soggetta al regime dell’autorizzazione generale ( ex articolo 16 CCE in combinato disposto con l’articolo 1, comma 65, della legge n. 266/2005).
Il presupposto del contributo DSC, invece, è l’esercizio di servizi di intermediazione online (mere conduit, caching, hosting, piattaforme online) ai sensi dell’art. 3, par. 1, del DSA.
I contributi in esame, conseguentemente, hanno anche una diversa funzione:
- il contributo TLC ha lo scopo di coprire i costi amministrativi sostenuti dall’Autorità per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica e la vigilanza sugli obblighi ad esso connessi;
- il contributo DSC serve invece a coprire i costi di vigilanza, controllo e applicazione del Regolamento DSA che l’ACGOM svolge in qualità di coordinatore dei servizi digitali.
Poiché i due contributi hanno base giuridica e funzioni diverse, la loro coesistenza non incorre nel lamentato divieto di doppia imposizione, ma implica solo una tassazione, a diverso titolo, di una parte dei ricavi (quelli derivanti dalla fornitura di servizi di accesso ad internet), colpiti anche dal contributo TLC.
Il secondo motivo di ricorso, pertanto, va respinto.
6.2. Va invece dichiarato inammissibile per carenza di interesse il primo motivo di ricorso nella parte in cui la parte ricorrente lamenta che CO abbia:
- omesso di adottare l’elenco dei soggetti tenuti al versamento del contributo in “ collaborazione dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell’Agenzia delle entrate ”, come richiesto dall’art. 15, comma 5 del d.l. n. 123/2023;
- per l’effetto, frustrato la ratio dell’art. 15, comma 5, del d.l. n. 123/2023 che era quella di evitare fenomeni di doppia imposizione (cfr. lavori preparatori del d.l. n. 123/2023 ove si afferma quanto segue: “ nell’ambito della definizione dell’elenco delle società contribuenti, l’Autorità individuerà i soggetti tenuti alla contribuzione in coerenza con l’ambito di applicazione del Regolamento e considerando gli eventuali obblighi di contribuzione già presenti in altri settori di competenza, al fine di prevenire il rischio di doppia imposizione ”).
Invero, una volta chiarito, con l’esame del secondo motivo, che la sottoposizione degli operatori di telecomunicazioni al pagamento del contributo DSC non incorre nel divieto di doppia imposizione, parte ricorrente non può avere alcun interesse all’annullamento della delibera in relazione al profilo in esame posto che Telecom, quale operatore di mere conduit, necessariamente figurerebbe nel predetto elenco.
Il motivo, dunque, è inammissibile.
Per altro verso va rimarcato, a fini di completezza, che il vizio lamentato, di natura meramente procedimentale, non è idoneo ad incidere sul contenuto del provvedimento impugnato per i profili di interesse, essendo i destinatari degli obblighi DSA - e quindi del relativo contributo - predeterminati dalla normativa sovranazionale e non avendo CO alcuna facoltà di discostarsi dalle definizioni di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) DSA, ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati (sui cui cfr. par. 1 del presente provvedimento).
All’accoglimento, del motivo, dunque, osta anche l’articolo 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ”.
6.3. Parimenti si rivela privo di fondamento l’ulteriore argomento di doglianza contenuto nel primo motivo di ricorso con il quale la parte denuncia la “ violazione dell’art. 16 del CECE e dell’art. 16 del CCE, i quali, come è noto, consentono ad AGCom di imporre agli operatori del settore, in ragione della fornitura di servizi di comunicazione elettronica al pubblico, il pagamento dei soli diritti amministrativi ivi previsti, finalizzati a coprire i soli oneri per lo svolgimento di specifiche attività ”.
Infatti, come prima rilevato, i due oneri impostivi - contributo TLC e contributo DSC -:
- si fondano su una base giuridica diversa: rispettivamente l’art. 16 della Direttiva 2018/1972 e il considerando n. 111 del Regolamento DSA;
- sono destinati a svolgere una funzione diversa in relazione a distinte competenze affidate all’Autorità: il primo è volto ad assicurare la remunerazione dei costi amministrativi complessivi derivanti dalla gestione del regime di autorizzazione generale e dei diritti d’uso delle frequenze o delle numerazioni; il secondo è finalizzato a finanziare le attività e le competenze assegnate all’Autorità nel suo ruolo di coordinatore dei servizi digitali;
- si riferiscono a diversi presupposti giuridici: lo svolgimento di attività di comunicazione elettronica il primo e la prestazione di servizi di intermediazione online il secondo.
Venendo in considerazione meccanismi contributivi tra loro distinti ed autonomi - sul piano del fondamento normativo, sul piano funzionale e su quello della giustificazione del contributo - va escluso che l’uno possa ritenersi soggetto alla (diversa) disciplina dettata per l’altro.
Conseguentemente si rivela privo di rilievo, ai fini della verifica di legittimità della avversata delibera, il fatto che le competenze da finanziare con il contributo DSC non siano comprese tra le specifiche attività indicate dal citato art. 16 in relazione all’imposizione del contributo TLC.
6.3. Con il terzo ordine di censure la parte ricorrente lamenta, sotto un primo profilo, che “ non è stato rispettato il principio di proporzionalità e corrispondenza tra costi e gettito del contributo ”.
La censura è infondata.
L’art. 15, comma 5, del D.L. n. 123 del 2023 prevede che “ Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati in 4.005.457 euro per l’anno 2024, 4.125.590 euro per l’anno 2025, 3.903.136 euro per l’anno 2026 […]. Ad essi si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,135 per mille del fatturato […] ”.
La norma dispone altresì al penultimo periodo che “ Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione, per gli anni successivi, possono essere motivatamente adottate dall’Autorità, con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato ”.
Ciò premesso deve escludersi la configurabilità di una violazione del principio di stretta proporzionalità sancito dal considerando 111 del regolamento DSA, tenuto conto che:
- la stima da parte del legislatore degli oneri per le nuove funzioni in euro 4.005.457 - sulla base della quale è stata fissata per il 2024 un’aliquota pari allo 0,135 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dai prestatori dei servizi intermediari stabiliti in Italia - deve considerarsi necessariamente orientativa in ragione dell’assoluta novità del contributo in esame e dell’assenza di dati storici attendibili sulla platea dei soggetti obbligati e del loro fatturato, dal momento che il 2024 rappresenta il primo anno nel quale CO esercita le nuove competenze di cui al Regolamento DSA;
- qualora l’Autorità dovesse ricevere per l’annualità in trattazione delle somme ampiamente eccedenti il fabbisogno effettivo, in difformità al citato principio eurounitario, la stessa dovrà attivare per le annualità successive il meccanismo di cui all’art. 15, comma 5, ultimo periodo del d.l. n. 123 del 2023, riducendo proporzionalmente le aliquote previste per gli anni successivi in modo da ripristinare il parametro di proporzionalità imposto dal regolamento DSA: il citato meccanismo correttivo, che consente all’Autorità di modificare le aliquote nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato, viene a configurarsi non come una facoltà ma come un potere-dovere dell’amministrazione finalizzato ad operare una correzione ex post , in aumento o diminuzione, del gettito in modo da recuperare una complessiva proporzionalità dei contributi nelle annualità successive, in ossequio al principio imposto dal Regolamento DSA.
Ne deriva che la circostanza che CO, nella propria relazione economico-finanziaria, abbia individuato un fabbisogno pari a circa 1,5 milioni di euro, ammontare che corrisponde a meno della metà di quanto orientativamente preventivato dal legislatore (4.005.457 euro), non è idonea a dimostrare la violazione del principio di stretta proporzionalità fissato dal considerando 111 del regolamento DSA.
6.4.2. Sotto un secondo profilo, la parte contesta che “ La delibera vìola altresì anche il principio di trasparenza in quanto le modalità di redazione della relazione tecnico finanziaria non consentono una effettiva quantificazione degli oneri connessi allo svolgimento delle predette attività ”.
L’argomento di doglianza è privo di pregio considerando che, per un verso, l’Allegato A della Delibera 270/24/CONS contiene l’elenco delle attività intraprese da CO nel 2024 in qualità di coordinatore dei servizi digitali (destinate ad essere appunto finanziate attraverso il Contributo DSC) e la stima dei costi per lo svolgimento delle suddette attività; per l’altro, che il 2024 rappresenta il primo anno nel quale CO esercita le nuove competenze di cui al Regolamento DSA, con la conseguenza che i costi preventivati concernono (anche) le spese di avvio e di predisposizione organizzativa strumentali all’esercizio delle competenze attribuite dal DSA all’Autorità, pur se, in concreto, le relative attività non siano state interamente portate a compimento nel corso dello stesso anno 2024.
Va aggiunto che non risulta pertinente il richiamo in proposito operato dalla ricorrente alla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 12.7.2023, n. 6828) relativa alla disciplina regolatoria del contributo nel settore delle telecomunicazioni e, in particolare, all’art. 12 della Direttiva 2002/20/CE, disciplina che prevede l’obbligo di pubblicazione di un puntuale rendiconto che consenta di verificare l’esatta rispondenza delle attività indicate (e dei relativi costi) a quelle rientranti nell’alveo applicativo del medesimo art. 12 della suddetta Direttiva.
Infatti, nel settore regolato dal Regolamento DSA non è rinvenibile un obbligo di pubblicazione del rendiconto analitico, simile a quello sancito per il settore delle comunicazioni elettroniche, con la conseguenza che la redazione di un simile rendiconto non è necessaria affinché sia garantita in modo trasparente la determinazione dei costi da finanziare.
6.5. Con il quarto motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle “ modalità di comprova delle voci di ricavo deducibili imposte dalla delibera n. 270/24/CONS ” deducendo che “ l’onere di produrre immediatamente tutti i giustificativi documentali alla base della deduzione di ricavi dalla base imponibile si pone in evidente contrasto ” con gli artt. 6 e 7 della l. n. 212/2000, 5 e 22 del dpr n. 600/1973 e 6 della l. n. 241/1990 “ in quanto
i) postula l’immediata ricerca e recupero di tutta la documentazione rilevante ” anziché prevedere che “ il contribuente [sia] tenuto a conservare le scritture contabili e i giustificativi al fine di consentire alla Amministrazione finanziaria di effettuare i necessari accertamenti, qualora dubiti della veridicità delle dichiarazioni rese sulle quali si fonda l’autoliquidazione del tributo ”;
“ ii) esclude in radice il dovere per l’Autorità di sanare autonomamente eventuali carenze documentali, ricavando le necessarie informazioni da atti già presenti in registri pubblici (in primis, i bilanci), i quali non potrebbero essere richiesti al privato anche ai sensi dell’art. 18 l. n. 241/1990;
iii) nel caso di omessa trasmissione o insufficienza della documentazione trasmessa, non prevede l’attivazione di un contraddittorio procedimentale con l’operatore di tlc prima dell’adozione di un atto impositivo impugnabile ossia, nella prassi dell’Autorità, della eventuale diffida a versare le maggiori somme, disponendo al contrario l’immediata rideterminazione dell’importo dovuto ”.
Soggiunge la ricorrente che “ le Istruzioni sono illegittime nella misura in cui, in caso di mancata trasmissione dei giustificativi o inadeguatezza degli stessi, prevedono la rideterminazione dell’importo dovuto applicando l’aliquota contributiva non sulla base imponibile dichiarata dall’operatore maggiorata dei ricavi di cui non sia stata provata l’esistenza e/o la deducibilità, come sarebbe ragionevole, ma su tutto il valore risultante dalla voce A1 del Conto economico ”.
Le doglianze appena riepilogate risultano prive di fondamento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo non può ritenersi che l’Autorità, nell’emanare l’Allegato C alla delibera n. 270/24/CONS (“ Istruzioni per il versamento del contributo del contributo agli oneri di funzionamento per l’esercizio dei compiti derivanti dalla designazione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale coordinatore dei servizi digitali - anno 2024 ”, di seguito Istruzioni), abbia illegittimamente omesso di considerare il “ dovere per l’Autorità di sanare autonomamente eventuali carenze documentali, ricavando le necessarie informazioni da atti già presenti in registri pubblici ”.
Invero, i giustificativi di natura contabile che le Istruzioni richiedono di allegare - indicando, a titolo esemplificativo: “ conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto ” - sono documenti che non devono essere depositati presso il registro delle imprese.
Ne deriva che essi non potrebbero essere acquisiti d’ufficio dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 18, comma 2, l. 241/1990 e dell’art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, con conseguente infondatezza del profilo di censura in esame.
Per analoghe ragioni deve escludersi l’ipotizzabilità di una violazione degli artt. 5 e 22 del dpr n. 600/1973, disposizioni che prescrivono la conservazione del bilancio e delle scritture contabili obbligatorie, laddove le Istruzioni si riferiscono a giustificativi contabili diversi e ulteriori rispetto a quelli contenuti nei suddetti documenti (la stessa parte ricorrente indica, quale documentazione utile a dimostrare la deducibilità dei ricavi esclusi, “ gli estratti dei sistemi interni di rendicontazione della società ”).
Anche il successivo rilievo censorio, concernente l’assenza del contraddittorio procedimentale, risulta privo di pregio.
Invero, le Istruzioni non contengono alcuna disposizione dalla quale possa ricavarsi che, nel caso di omessa trasmissione o insufficienza della documentazione trasmessa, sia esclusa tanto “ l’attivazione di un contraddittorio procedimentale con l’operatore di tlc prima dell’adozione di un atto impositivo impugnabile ”, quanto “ la produzione di integrazioni in seguito all’eventuale successivo accertamento finanziario ”.
Il profilo di doglianza risulta quindi fondato su una mera ipotesi, non suffragata da alcun attendibile elemento.
Infine, va osservato quanto segue in ordine alla ulteriore disposizione, contenuta nelle Istruzioni e oggetto di contestazione, secondo cui “ Il mancato invio dei suddetti giustificativi di natura contabile, ovvero la loro insufficienza informativa, comporta la rideterminazione del contributo da parte dell’Autorità mediante applicazione dell’aliquota fissata per il settore di competenza all’intera voce A1 ”.
La norma si riferisce alle ipotesi in cui l’operatore ometta del tutto di allegare i giustificativi contabili relativi ai ricavi esclusi dall’imponibile e in cui l’Autorità neghi integralmente la idoneità probatoria dei suddetti giustificativi; solo in questi casi l’importo dovuto dall’operatore è destinato ad essere rideterminato applicando l’aliquota contributiva sull’intero valore risultante dalla voce A1 del Conto economico.
In tali ipotesi, infatti, l’integrale disconoscimento, da parte dell’Autorità, dell’esistenza di ricavi derivanti da attività diverse dalla prestazione di servizi intermediari comporta, come conseguenza necessaria, la riconduzione dell’intera voce A1 del conto economico alla categoria dei ricavi “ derivanti dai servizi intermediari ” e la conseguenziale applicazione, su detto importo, dell’aliquota contributiva.
Invece, negli altri casi, in cui sia ravvisata una (solo) parziale mancanza o inidoneità della documentazione allegata a supporto delle deduzioni, la base imponibile del contributo dovrà essere ricalcolata senza tener conto delle sole deduzioni rivelatesi prive di giustificazione e, quindi, applicando l’aliquota contributiva (non sull’intera voce A1 del conto economico bensì) sulla base imponibile dichiarata dall’operatore maggiorata dei soli ricavi di cui non sia stata provata la deducibilità.
Così interpretata, la previsione in esame si sottrae alla censura prospettata, sotto il profilo della irragionevolezza, dalla parte ricorrente.
7. In conclusione il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e, per la restante parte, va respinto.
8. La novità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e, per la restante parte, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 29 ottobre 2025, 5 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
CE ME, Presidente
IU IA, Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU IA | CE ME |
IL SEGRETARIO