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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/06/2025, n. 2909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2909 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3067/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3067/2018 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta TRINGALI;
ATTORE
contro
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Armando LONGO;
CONVENUTA
e nei confronti di nato a [...], il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
nato a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI contumaci TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con scambio di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 23 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione del 02.02.2018. conveniva in giudizio la Compagnia Parte_1
assicurativa e i signori per sentire accogliere le seguenti CP_1 CP_2
conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti, sig. CP_2
nella qualità di proprietario dell'autovettura Citroen C3 targata CB361ZF e
[...] sig. nella qualità di conducente il mezzo, in ordine alla Controparte_3 produzione del sinistro del 21.11.2016;
2. condannare i sig.ri , nonché la compagnia , in solido tra loro CP_2 CP_1 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig. da Pt_1 quantificarsi in euro 25.400,43, con condanna al pagamento in favore dell'attore della residua somma di euro 20.400,43 – comprensiva del danno biologico, danno morale e spese mediche documentate nonché mancato guadagno, danno emergente e lucro cessante – somma già calcolata al netto dell'acconto già percepito, con vittoria di spese e compensi”;
In particolare, parte attrice rassegnava che:
- in data 21.11.2016, alle ore 16,10 circa, il , a bordo della vettura PEUGEOT Pt_1
107, targata EA058TB, procedeva, a moderata velocità, per la via Gramsci di Gravina di Catania, in direzione nord.
Giunto all'altezza del civico 132/134, l'odierno attore veniva investito violentemente dalla vettura (modello CITROEN C3 targata CB361ZF) di proprietà di CP_2
ma condotta da il quale ometteva di fermarsi al segnale
[...] Controparte_3 di STOP ed invadevano la corsia occupata dalla vettura del , oltrepassando la Pt_1 doppia linea continua;
- in occasione del sinistro descritto, dopo l'accesso alle prime cure ospedaliere, il riportava danni fisici e si sottoponeva ad un'articolata serie di visite Pt_1 specialistiche e successivi trattamenti fisio e magneto terapeutici ai fini riabilitativi. Tale lungo percorso di cure culminava nella visita del 15.05.2017, allorquando il paziente,
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affetto da “pregresso trauma contusivo distorsivo ginocchio dx, pregresso trauma contusivo distorsivo rachide cervicale, pregressa frattura scafoide carpale dx, pregresso trauma temporobamdibolare” era clinicamente guarito con postumi di natura permanente da valutare in sede medico legale (cfr. certificato medico del 15.05.2017, dott. all. 2 atto di citazione); Per_1
- la successiva consulenza medico legale, conclamava “esiti nella misura dell'8%, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 30 ed un ulteriore periodo di invalidità temporanea relativa di giorni 50 al 50% e giorni 17 al 25%” (cfr. consulenza medico legale di parte, all. 3 atto di citazione).
In sede extragiudiziale, la Compagnia assicurativa accordava al un risarcimento Pt_1
liquidato in complessivi euro 5.000,00 per i danni fisici, corrisposto a mezzo assegno bancario del 31.05.2017 n. 560612555 00.
L'odierno attore contestualmente dichiarava di accettare la somma sopra indicata ma “solo a titolo di acconto, sui maggiori danni da risarcirsi” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), ritenendola, per il resto, del tutto incongrua rispetto al pregiudizio sofferto, anche in ragione della ridotta capacità lavorativa in conseguenza dei postumi di invalidità permanente così come accertati in sede medico legale.
Nel presente giudizio, pertanto, il agisce per far valere il diritto al risarcimento di Pt_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori rispetto a quelli già liquidati e corrisposti dalla
Compagnia assicurativa in sede stragiudiziale ma pur sempre, a suo dire, conseguenza del sinistro occorso.
A sostegno della propria pretesa, la difesa di parte attrice:
- identificava nell'incauta condotta di guida del conducente del mezzo, CP_3
, il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, adducendo, peraltro, l'oggettiva
[...]
impossibilità da parte del danneggiato di operare qualunque manovra d'emergenza idonea a scongiurare l'evento lesivo;
- a sostegno del quantum della pretesa risarcitoria, assumeva che, in conseguenza immediata e diretta del sinistro (cfr. art. 1223 c.c.), l'odierno attore subì svariate conseguenze lesive. Tra esse, rilevavano sul piano patrimoniale, a titolo di danno pagina 3 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
emergente, le spese per le terapie medico-riabilitative quantificate in complessivi euro
2.105,59 (inclusi i costi della consulenza medico legale) nonché la ridotta capacità lavorativa, stante la prolungata assenza del dal luogo di lavoro, somme Pt_1
quantificate in complessivi euro 2.211,51 a titolo di lucro cessante;
- quanto al danno non patrimoniale, la difesa di parte attrice evidenziava la necessità di procedere al ristoro del pregiudizio sofferto a titolo di danno biologico e morale – quest'ultimo in via autonoma - e quantificava, per mezzo del sistema tabellare, gli importi dovuti in complessivi euro 20.400,43, da rivalutarsi all'attualità ed al netto di quanto già accordato in sede stragiudiziale;
§§§§§
, costituitasi in giudizio, pur non contestando la propria legittimazione passiva e, CP_1
nel merito, neppure la dinamica del sinistro così come le relative responsabilità, chiedeva comunque il rigetto della domanda attorea perché frutto, a suo dire, di un'iniziativa meramente speculativa e comunque infondata nel merito.
Incentrava le proprie difese, in particolare, sulla contestazione del quantum debeatur, ritenendo già congrua e satisfattiva la somma corrisposta in sede stragiudiziale, pari ad euro 5.000,00 per i danni fisici e spese mediche, oltre euro 1.000,00 per le spese legali. L'offerta formulata ed accettata dal , doveva ritenersi esaustiva perché “coerente con la valutazione medico- Pt_1
legale resa dal medico fiduciario dell'impresa assicuratrice” (cfr. pag. 1 comparsa risposta).
A sostegno dell'infondatezza dell'ulteriore pretesa risarcitoria, la difesa di parte convenuta, infatti, richiamati gli esiti della C.T.P. a firma del dott. medico fiduciario Persona_2
della evidenziava che, in conseguenza del sinistro, all'infortunato venne Parte_2
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico, a carattere micro-permanente, di appena 2 punti percentuali e, ancora, un'inabilità temporanea al 75% (totale di giorni 15 e parziale di giorni 22) ed ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea al 50% (cfr. relazione medico-legale all. 2 comparsa di risposta).
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Contestava, infine, la richiesta di risarcimento di danni morali ed esistenziali, ritenendoli mera duplicazione di quanto liquidato a titolo di danno biologico e, quindi, da intendersi in esso assorbiti, e comunque adducendo la mancanza di allegazioni specifiche “sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza” patita (cfr. pag. 3 della comparsa).
§§§§§
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa, proveniente da altro ruolo, è stata ulteriormente istruita a mezzo C.T.U. sulle cui conclusioni le parti hanno interloquito;
pertanto, rigettata con ordinanza del 11 febbraio 2021 la richiesta di integrazione della consulenza sollecitata da parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 23 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite.
§§§§§
La questione oggetto del presente giudizio concerne il quantum della pretesa risarcitoria per i danni sofferti dall'attore in conseguenza del sinistro, danni ulteriori rispetto a quelli già ristorati in sede extragiudiziale.
Preliminarmente, infatti, deve darsi atto che le parti in contesa concordano tanto sulla storicità del sinistro, non avendone contestato la dinamica, quanto sull'imputazione delle relative responsabilità, da addossarsi, in via solidale, al proprietario e al conducente del mezzo, quest'ultimo autore di una condotta di guida incauta (inversione a U).
Ritenuta incongrua e comunque non satisfattiva la somma ricevuta in via stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa, il si rivolge al Tribunale per ottenere il ristoro delle Pt_1
ulteriori voci di danno a suo dire dovute.
In particolare, si tratta, sul fronte del danno patrimoniale, della liquidazione della somma complessiva di euro 2.211,51, a titolo di mancato guadagno a causa delle assenze dal posto di pagina 5 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
lavoro quale conseguenza del sinistro, nonché della somma complessiva pari ad euro 2.105,59,
a titolo di spese mediche sostenute anche per terapie riabilitative.
Sul fronte dei danni non patrimoniali, oltre ad una diversa quantificazione del danno biologico, da parametrarsi ad una percentuale di invalidità permanente pari all'8%, e dei giorni di invalidità temporanea (circa 80, fra parziale e totale), l'attore richiede, altresì, il risarcimento del danno morale ed esistenziale, da operarsi per il tramite di una personalizzazione in aumento del 25% dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.
§§§§§
Ebbene, la domanda protesa ad ottenere l'ulteriore risarcimento delle voci di danno appena evocate deve ritenersi parzialmente fondata e meritevole di accoglimento soltanto in relazione alla voce di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Preliminarmente deve essere operato il corretto inquadramento giuridico delle varie voci di danno oggetto di richiesta nel presente giudizio.
La domanda volta ad ottenere il risarcimento del mancato guadagno a causa delle assenze dal posto di lavoro deve essere qualificata quale danno da perdita (rectius: riduzione) della capacità lavorativa specifica.
Va premesso in diritto che si tratta di un danno di natura patrimoniale che richiede, quale presupposto della sua risarcibilità, che il decidente compia un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere tenuto distinto da quello che deriva dalla lesione della cd. "cenestesi lavorativa" (detta anche capacità lavorativa generica). Quest'ultimo, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in via omnicomprensiva pagina 6 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
come danno alla salute. (cfr., ex plurimis, di recente Cass. n. 16628/2023; conf. a Cass. n.
17411/2019).
In adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno alla capacità lavorativa specifica deve essere “valutato non solo con riferimento alle concrete mansioni svolte dal danneggiato al momento del sinistro, ma anche rispetto a tutte le possibili attività alternative che, in considerazione dell'età, del livello culturale e dell'esperienza professionale, possano rappresentare una concreta prospettiva di reinserimento lavorativo per il danneggiato. La mera maggiore usura nello svolgimento dell'attività lavorativa può giustificare un incremento della personalizzazione del danno biologico ma non integra di per sé un'autonoma voce di danno da perdita della capacità lavorativa specifica” (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7925 del 20 marzo 2023).
Con specifico riguardo alle richieste risarcitorie provenienti da dipendenti pubblici che, in conseguenza dell'evento lesivo non abbiano perso del tutto il lavoro ma abbiano subito soltanto una riduzione delle presenze effettive in servizio, si è altresì precisato che “il danno patrimoniale da mancato guadagno durante il periodo di malattia e invalidità non è risarcibile nella misura in cui risulti già integralmente ristorabile attraverso le prestazioni erogate dall' a titolo di indennità di malattia e assegno di invalidità, in applicazione del principio CP_4
della compensatio lucri cum damno. (cfr. ancora Cass. Ord. n. 7925/2023 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, è effettivamente emerso che il , dipendente del Pt_1
con la qualifica di agente esperto, ha totalizzato nel 2014 e nel 2015, Controparte_5
quindi nelle due annualità di servizio immediatamente precedenti al sinistro (occorso in data
21.11.2016), un complessivo numero di 491 presente utili ai fini retributivi.
In particolare, dette presenze risultano così distribuite: 230 per l'anno 2014 e 261 per l'anno 2015 (cfr. all. 8 atto di citazione). Dal prospetto di cui all'allegato 9 dell'atto di citazione, risulta, invece, che per l'anno 2017, il ha visto ridursi il numero di presenze Pt_1
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effettive ad un totale di 188, risultate poi insufficienti al raggiungimento del premio di € 500,00 che sarebbe scattato al raggiungimento di ben 227 presenze in servizio.
In altri termini, risulta pacifico, in quanto non specificamente contestato che, il Pt_1
avrebbe avuto diritto ad un emolumento retributivo a carattere premiale, della misura pari ad euro 500,00, qualora, come specificato dalle allegazioni di parte attrice, “avesse totalizzato 227 presenze” (cfr. all. 9 atto di citazione).
Deve ritenersi fondata la prospettazione documentale offerta dalla difesa di parte attrice nella parte in cui si afferma che tale emolumento premiale (pari ad euro 500,00) “sarebbe stato raggiunto se nei mesi di Gennaio e Febbraio 2017 avesse maturato rispettivamente 25 e 23 presenze” (cfr. ancora all. 9 atto di citazione).
Ora, coniugando tale dato con il rimanente compendio istruttorio, ed in particolare con la documentazione medica oggetto di scrutinio in sede di consulenza, emerge chiaramente che, nei mesi immediatamente successivi al sinistro (gennaio e febbraio 2017), il si è Pt_1
effettivamente sottoposto a plurime sedute riabilitative in periodi perfettamente con quelli di assenza dal servizio (gennaio e febbraio 2017).
In particolare, l'odierno attore, in conseguenza delle lesioni riportate a seguito del sinistro, si è affidato, come da prescrizione medica del dott. , alle cure del centro di Per_3 fisioterapia e riabilitazione “Padre Pio”, sottoponendosi a terapie riabilitative dal 2 fino al 5 gennaio 2017 e poi, ininterrottamente, dal 9 al 24 gennaio 2017 (cfr. attestati di frequenza all. 2 atto di citazione). Le terapie proseguivano anche in seguito, ed in particolare dal 27 gennaio al
23 febbraio 2017 (cfr. all. 2 atto introduttivo).
Ebbene, il convincimento della fondatezza della domanda di ristoro del danno da ridotta capacità lavorativa, oltre che dai dati evidenziati, può altresì fondarsi sulla presunzione, ex art. 2729 c.c., secondo cui, in assenza della necessità di svolgere tali trattamenti riabilitativi, il
, recandosi regolarmente in servizio, avrebbe ragionevolmente raggiunto un numero Pt_1
complessivo di presenze pari o addirittura superiore al minimo legale di 227 per accedere al pagina 8 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
beneficio premiale pari ad euro 500,00 che oggi, pertanto, costituisce pregiudizio economicamente ristorabile.
Si tratta di un assunto comunque non smentito da alcuna presa di posizione in senso contrario da parte della difesa del convenuto che anzi si è limitata a generiche prospettazioni di infondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa, quando invece, tenuto conto del quadro delle presenze che l'attore ebbe ad accumulare negli anni precedenti al sinistro, ben avrebbe potuto e dovuto spiegare difese specifiche sul punto.
Va riconosciuto, in definitiva, in favore del , il diritto al risarcimento della Pt_1
somma complessiva pari ad euro 500,00 a titolo di danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa per il mancato raggiungimento delle presenze minime per accedere al premio retributivo di tale importo. Deve andare incontro, invece, al rigetto l'ulteriore pretesa risarcitoria riferita ad emolumenti (retribuzioni ed accessori) non maturati a causa dell'assenza dal servizio, apparendo senz'altro verosimile, per non dire certo, che tali pregiudizi, tenuto conto della natura dell'impiego cui l'attore è addetto (dipendente ministeriale), siano stati ampiamente già soddisfatti dalle indennità corrisposte in sede previdenziale, con la conseguenza che l'ulteriore risarcimento in questa sede rappresenterebbe palese duplicazione risarcitoria.
§§§§§
Devono, invece, ritenersi del tutto infondate le ulteriori richieste di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto al danno emergente, consistente nelle spese mediche e negli esborsi per le terapie riabilitative che il dovette affrontare in conseguenza del sinistro, deve ritenersi Pt_1
corretta la quantificazione operata dal C.T.U. in complessivi euro 809,39, somma da ritenersi congrua rispetto alle lesioni patite.
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La liquidazione delle spese mediche è stata infatti effettuata con metodo esente da censure e tenuto conto, correttamente, della sommatoria delle sole spese documentate, analiticamente indicate in seno alla premessa della consulenza d'ufficio versata in atti.
Né può ritenersi meritevole di accoglimento la censura della difesa di parte attrice che allude alla mancata considerazione, fra le spese suscettibili di essere ristorate, del preventivo odontoiatrico del 12.05.2017. Il preventivo, infatti, indica evidentemente una mera prognosi di spesa e non può costituire, in assenza di riscontro del suo intervenuto pagamento, prova di un decremento patrimoniale suscettibile di risarcimento.
§§§§§
Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di risarcimento dell'autonoma voce di danno morale, da operarsi, secondo la difesa di parte attrice, per il tramite di una personalizzazione pari al 25% degli importi liquidati a titolo di danno biologico.
Va premesso in diritto che, sulle orme del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito;
ma altro e diverso aspetto del danno risulta la sofferenza interiore (danno cd. morale) che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente
(cfr., Cass. civ. n. 1126/2015).
Al fine di bandire ogni automatismo occorre, però, che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili' (cfr., in punto di onere probatorio, Cass. civ. n. 19189/2020).
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Ebbene, nel caso di specie, occorre evidenziare che l'attore non ha allegato alcuna circostanza specifica, articolando soltanto doglianze generiche e, a tratti, puramente ipotetiche, né ha articolato alcun mezzo istruttorio sulla sussistenza di una specifica sofferenza giustificativa del danno morale soggettivo. Va rigettata, quindi, integralmente rigettata la relativa richiesta risarcitoria.
§§§§§
Quanto al danno biologico, infatti, il Tribunale ritiene di dover ampiamente condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, del tutto esenti da qualsivoglia censura logica nella parte in cui affermano che, a seguito del sinistro stradale, il riportava “Frattura Pt_1
scafoide mano dx”. Gli unici postumi permanenti di tali lesioni sono stati condivisibilmente rinvenuti in esiti dolorosi da trauma polso-mano dx con infrazione dello scafoide carpale dx.
Né, in senso contrario, possono ritenersi convincenti gli argomenti addotti dal consulente di parte, il dott. , il quale, in sede di contro deduzioni alla consulenza disposta ex Per_4
officio, ha lamentato la carenza di supporto argomentativo a sostegno dell'esclusione delle lesioni al ginocchio e all'apparato temporo-mandibolare (ATM).
In primo luogo, non può obiettivamente non tenersi conto del fatto che, in occasione delle operazioni peritali, il paziente non lamentava alcuna sintomatologia dolorosa né a carico del ginocchio né dell'ATM, di cui addirittura dimenticava di far menzione in sede di anamnesi.
In secondo luogo, l'unico esame obiettivamente valutabile dal punto di vista clinico è il quadro RM del ginocchio destro, effettuato in data 28.04.2017. Si tratta di un accertamento diagnostico non solo e non tanto tardivo rispetto all'epoca del sinistro, ma soprattutto, circostanza decisiva, che non ha offerto alcuna certezza sull'origine post-traumatica della lesività.
La conclusione del consulente d'ufficio appare anche in questo caso meritevole di ampia condivisione perché assunta in un quadro di obiettività clinica del tutto negativa per patologie pagina 11 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
acute o croniche pregresse o comunque riferibili a traumi di cui il non risulta aver Pt_1
sofferto.
Né vale replicare, come prospetta la difesa di parte attrice, che la lesione del ginocchio e dell'ATM sarebbe stata, invece, tempestivamente documentata in epoca prossima al sinistro posto che, anzitutto, tale assunto è in contrasto col contenuto del verbale di PS del 21.11.2016
(data del sinistro) che nega “apprezzabili ulteriori lesioni ossee traumatiche di data recente a carico dei segmenti scheletrici esaminati” (cfr. verbale di P.S. all. 2 citazione).
Le successive visite, effettuate in data 28.11.2016 e poi in data 28.12.2016, inoltre, nulla aggiungono al quadro descritto perché alludono genericamente ad un trauma contusivo del ginocchio destro, insieme ad un trauma distorsivo rachide cervicale ma non prospettano alcun approfondimento diagnostico specifico su tali eventi lesivi. Di conseguenza, le uniche indagini clinicamente valutabili risultano essere quelle effettuate in data 28.04.2017, ben 4 mesi dopo il sinistro che il consulente ha comunque esaminato.
In altri termini, circostanza decisiva è il prendere atto che il tardivo riscontro documentale, eccepito dalla difesa di parte attrice, non ha comunque impedito al C.T.U. di esaminare in maniera scrupolosa le risultanze della successiva RX escludendo, a ragione, la certa origine post-traumatica.
Quanto al danno da lesione dell'ATM l'osservazione in replica del consulente di parte attrice secondo cui “quel pregiudizio non può che dirsi conseguenza del sinistro e così i successivi interventi necessari” appare evidentemente apodittica ed è rimasta del tutto indimostrata. In ogni caso, preme evidenziare che le contro deduzioni raccolte in seno alla consulenza di parte attrice appaiono comunque manifestamente generiche, inidonee, come tali,
a superare la diversa valutazione del consulente tecnico d'ufficio e comunque sfornite di un sufficiente supporto argomentativo in termini di letteratura scientifica a sostegno.
La carenza di apparato scientifico a sostegno di una diversa quantificazione del danno si coglie anche in punto di liquidazione del danno biologico che la difesa di parte attrice pagina 12 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
parametra in ben 8 punti percentuali, considerando anche le lesività traumatiche di ginocchio e
A.T.M. e ciò pur in assenza di prova che anch'esse siano conseguenza del sinistro.
In punto di quantificazione del danno biologico, va premesso in diritto che la fattispecie in esame, ove si discorre di invalidità compresa tra i 2 e gli 8 punti percentuali, è come tale senz'altro avulsa dall'ambito di applicazione della nuova cd. tabella unica nazionale.
Introdotta con D.P.R. n. 12/2025 ed entrata in vigore il 05.03.2025, essa consente la liquidazione del danno non patrimoniale derivante soltanto da lesioni cd. Macro-permanenti, per tali intendendosi quelle che superano una certa soglia gravità, quantificata in 9 punti percentuali.
Nel merito vanno confermate le conclusioni del C.T.U., il quale ha correttamente applicato il sistema tabellare in uso agli uffici giudiziari ed integrante il parametro equitativo di cui all'art. 1226 c.c. Così operando, ha concluso nel senso che “dalle suddette lesioni è derivata un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP AL 75%) di 30 giorni (trenta), nonché un periodo di inabilità alle stesse (ITP al 50%) di 30 giorni (trenta) necessari per il recupero funzionale relativi al documentato periodo di rieducazione funzionale”. Tali menomazioni hanno determinato “una compromissione della validità psicofisica valutabile nella misura del
2% (due per cento) di danno biologico secondo i barèmes di riferimento” (cfr. C.T.U. in atti).
Nel dettaglio, applicando tabella di riferimento del 2016-2017, tenuto conto
- dell'età del danneggiato alla data del sinistro (30 anni);
- della percentuale di invalidità permanente (2% congrua rispetto alle lesioni riportate)
- del valore del Punto base danno permanente (€ 790,35)
- dei giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg)
- dei giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg)
- del valore tabellare dell'indennità giornaliera (€ 46,10)
Si ottiene la quantificazione del danno biologico nella misura complessiva di euro 4.103,03 di cui:
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- € 1.564,89 a titolo di danno biologico permanente;
- € 1.037,25 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 691,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 809,39 a titolo di spese mediche;
In definitiva, così operata la corretta liquidazione dei danni, tenuto conto dei pregiudizi effettivamente sofferti dalla vittima del sinistro, deve ritenersi senz'altro congrua e ampiamente satisfattiva la somma pari ad euro 5000,00, per la liquidazione complessiva dei danni fisici, corrisposta in sede stragiudiziale dalla compagnia convenuta a mezzo assegno circolare
Unicredit S.p.A. del 31/05/2017 nr. 560612555 00 ed incassata dall'attore.
Nessun'altra pretesa risarcitoria merita di essere ulteriormente riconosciuta in favore dell'odierno attore.
§§§§§
Quanto alle spese processuali, ritiene il Tribunale di dover dar seguito all'orientamento interpretativo inaugurato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 32061 del 31/10/2022, secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, secondo comma cod. proc. civ.”.
Ne consegue che, vertendosi in tema di accoglimento parziale di un'unica domanda, quella risarcitoria, sia pure articolata in più capi, corrispondenti alle autonome voci di danno richieste, e, sussistendo altresì, i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., anche in ragione all'esiguità della somma liquidata a fronte della originaria quantificazione del danno, le spese pagina 14 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
meritano di essere compensate interamente fra le parti costituite;
irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n.3067/2018, in parziale accoglimento della domanda attorea,
così statuisce:
- DICHIARA l'esclusiva responsabilità di e di Controparte_2 CP_3
in ordine alla produzione del sinistro del 21.11.2016;
[...]
- CONDANNA e di nonché la Compagnia Controparte_2 Controparte_3
, in solido, al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
complessiva di euro 500,00 a titolo di risarcimento del solo danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
- RIGETTA, le ulteriori domande relative alle restanti pretese risarcitorie;
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio fra tutte le parti;
- DICHIARA irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Persona_5
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 3 giugno 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Giovanni Cariolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3067/2018 R.G. promossa da:
nato a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Concetta TRINGALI;
ATTORE
contro
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Armando LONGO;
CONVENUTA
e nei confronti di nato a [...], il [...] (C.F. ) Controparte_2 C.F._2
nato a [...], il [...], (C.F. ), Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI contumaci TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
CONCLUSIONI
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata con scambio di note ex art.127 ter c.p.c., con ordinanza del 23 gennaio 2025 la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite.
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione del 02.02.2018. conveniva in giudizio la Compagnia Parte_1
assicurativa e i signori per sentire accogliere le seguenti CP_1 CP_2
conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dei convenuti, sig. CP_2
nella qualità di proprietario dell'autovettura Citroen C3 targata CB361ZF e
[...] sig. nella qualità di conducente il mezzo, in ordine alla Controparte_3 produzione del sinistro del 21.11.2016;
2. condannare i sig.ri , nonché la compagnia , in solido tra loro CP_2 CP_1 al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dal sig. da Pt_1 quantificarsi in euro 25.400,43, con condanna al pagamento in favore dell'attore della residua somma di euro 20.400,43 – comprensiva del danno biologico, danno morale e spese mediche documentate nonché mancato guadagno, danno emergente e lucro cessante – somma già calcolata al netto dell'acconto già percepito, con vittoria di spese e compensi”;
In particolare, parte attrice rassegnava che:
- in data 21.11.2016, alle ore 16,10 circa, il , a bordo della vettura PEUGEOT Pt_1
107, targata EA058TB, procedeva, a moderata velocità, per la via Gramsci di Gravina di Catania, in direzione nord.
Giunto all'altezza del civico 132/134, l'odierno attore veniva investito violentemente dalla vettura (modello CITROEN C3 targata CB361ZF) di proprietà di CP_2
ma condotta da il quale ometteva di fermarsi al segnale
[...] Controparte_3 di STOP ed invadevano la corsia occupata dalla vettura del , oltrepassando la Pt_1 doppia linea continua;
- in occasione del sinistro descritto, dopo l'accesso alle prime cure ospedaliere, il riportava danni fisici e si sottoponeva ad un'articolata serie di visite Pt_1 specialistiche e successivi trattamenti fisio e magneto terapeutici ai fini riabilitativi. Tale lungo percorso di cure culminava nella visita del 15.05.2017, allorquando il paziente,
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affetto da “pregresso trauma contusivo distorsivo ginocchio dx, pregresso trauma contusivo distorsivo rachide cervicale, pregressa frattura scafoide carpale dx, pregresso trauma temporobamdibolare” era clinicamente guarito con postumi di natura permanente da valutare in sede medico legale (cfr. certificato medico del 15.05.2017, dott. all. 2 atto di citazione); Per_1
- la successiva consulenza medico legale, conclamava “esiti nella misura dell'8%, un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 30 ed un ulteriore periodo di invalidità temporanea relativa di giorni 50 al 50% e giorni 17 al 25%” (cfr. consulenza medico legale di parte, all. 3 atto di citazione).
In sede extragiudiziale, la Compagnia assicurativa accordava al un risarcimento Pt_1
liquidato in complessivi euro 5.000,00 per i danni fisici, corrisposto a mezzo assegno bancario del 31.05.2017 n. 560612555 00.
L'odierno attore contestualmente dichiarava di accettare la somma sopra indicata ma “solo a titolo di acconto, sui maggiori danni da risarcirsi” (cfr. pag. 4 dell'atto di citazione), ritenendola, per il resto, del tutto incongrua rispetto al pregiudizio sofferto, anche in ragione della ridotta capacità lavorativa in conseguenza dei postumi di invalidità permanente così come accertati in sede medico legale.
Nel presente giudizio, pertanto, il agisce per far valere il diritto al risarcimento di Pt_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali, ulteriori rispetto a quelli già liquidati e corrisposti dalla
Compagnia assicurativa in sede stragiudiziale ma pur sempre, a suo dire, conseguenza del sinistro occorso.
A sostegno della propria pretesa, la difesa di parte attrice:
- identificava nell'incauta condotta di guida del conducente del mezzo, CP_3
, il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, adducendo, peraltro, l'oggettiva
[...]
impossibilità da parte del danneggiato di operare qualunque manovra d'emergenza idonea a scongiurare l'evento lesivo;
- a sostegno del quantum della pretesa risarcitoria, assumeva che, in conseguenza immediata e diretta del sinistro (cfr. art. 1223 c.c.), l'odierno attore subì svariate conseguenze lesive. Tra esse, rilevavano sul piano patrimoniale, a titolo di danno pagina 3 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
emergente, le spese per le terapie medico-riabilitative quantificate in complessivi euro
2.105,59 (inclusi i costi della consulenza medico legale) nonché la ridotta capacità lavorativa, stante la prolungata assenza del dal luogo di lavoro, somme Pt_1
quantificate in complessivi euro 2.211,51 a titolo di lucro cessante;
- quanto al danno non patrimoniale, la difesa di parte attrice evidenziava la necessità di procedere al ristoro del pregiudizio sofferto a titolo di danno biologico e morale – quest'ultimo in via autonoma - e quantificava, per mezzo del sistema tabellare, gli importi dovuti in complessivi euro 20.400,43, da rivalutarsi all'attualità ed al netto di quanto già accordato in sede stragiudiziale;
§§§§§
, costituitasi in giudizio, pur non contestando la propria legittimazione passiva e, CP_1
nel merito, neppure la dinamica del sinistro così come le relative responsabilità, chiedeva comunque il rigetto della domanda attorea perché frutto, a suo dire, di un'iniziativa meramente speculativa e comunque infondata nel merito.
Incentrava le proprie difese, in particolare, sulla contestazione del quantum debeatur, ritenendo già congrua e satisfattiva la somma corrisposta in sede stragiudiziale, pari ad euro 5.000,00 per i danni fisici e spese mediche, oltre euro 1.000,00 per le spese legali. L'offerta formulata ed accettata dal , doveva ritenersi esaustiva perché “coerente con la valutazione medico- Pt_1
legale resa dal medico fiduciario dell'impresa assicuratrice” (cfr. pag. 1 comparsa risposta).
A sostegno dell'infondatezza dell'ulteriore pretesa risarcitoria, la difesa di parte convenuta, infatti, richiamati gli esiti della C.T.P. a firma del dott. medico fiduciario Persona_2
della evidenziava che, in conseguenza del sinistro, all'infortunato venne Parte_2
riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico, a carattere micro-permanente, di appena 2 punti percentuali e, ancora, un'inabilità temporanea al 75% (totale di giorni 15 e parziale di giorni 22) ed ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea al 50% (cfr. relazione medico-legale all. 2 comparsa di risposta).
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Contestava, infine, la richiesta di risarcimento di danni morali ed esistenziali, ritenendoli mera duplicazione di quanto liquidato a titolo di danno biologico e, quindi, da intendersi in esso assorbiti, e comunque adducendo la mancanza di allegazioni specifiche “sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza” patita (cfr. pag. 3 della comparsa).
§§§§§
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa, proveniente da altro ruolo, è stata ulteriormente istruita a mezzo C.T.U. sulle cui conclusioni le parti hanno interloquito;
pertanto, rigettata con ordinanza del 11 febbraio 2021 la richiesta di integrazione della consulenza sollecitata da parte attrice, ritenuta la causa matura per la decisione, con ordinanza del 23 gennaio 2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione alle parti costituite.
§§§§§
La questione oggetto del presente giudizio concerne il quantum della pretesa risarcitoria per i danni sofferti dall'attore in conseguenza del sinistro, danni ulteriori rispetto a quelli già ristorati in sede extragiudiziale.
Preliminarmente, infatti, deve darsi atto che le parti in contesa concordano tanto sulla storicità del sinistro, non avendone contestato la dinamica, quanto sull'imputazione delle relative responsabilità, da addossarsi, in via solidale, al proprietario e al conducente del mezzo, quest'ultimo autore di una condotta di guida incauta (inversione a U).
Ritenuta incongrua e comunque non satisfattiva la somma ricevuta in via stragiudiziale dalla Compagnia assicurativa, il si rivolge al Tribunale per ottenere il ristoro delle Pt_1
ulteriori voci di danno a suo dire dovute.
In particolare, si tratta, sul fronte del danno patrimoniale, della liquidazione della somma complessiva di euro 2.211,51, a titolo di mancato guadagno a causa delle assenze dal posto di pagina 5 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
lavoro quale conseguenza del sinistro, nonché della somma complessiva pari ad euro 2.105,59,
a titolo di spese mediche sostenute anche per terapie riabilitative.
Sul fronte dei danni non patrimoniali, oltre ad una diversa quantificazione del danno biologico, da parametrarsi ad una percentuale di invalidità permanente pari all'8%, e dei giorni di invalidità temporanea (circa 80, fra parziale e totale), l'attore richiede, altresì, il risarcimento del danno morale ed esistenziale, da operarsi per il tramite di una personalizzazione in aumento del 25% dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.
§§§§§
Ebbene, la domanda protesa ad ottenere l'ulteriore risarcimento delle voci di danno appena evocate deve ritenersi parzialmente fondata e meritevole di accoglimento soltanto in relazione alla voce di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica.
Preliminarmente deve essere operato il corretto inquadramento giuridico delle varie voci di danno oggetto di richiesta nel presente giudizio.
La domanda volta ad ottenere il risarcimento del mancato guadagno a causa delle assenze dal posto di lavoro deve essere qualificata quale danno da perdita (rectius: riduzione) della capacità lavorativa specifica.
Va premesso in diritto che si tratta di un danno di natura patrimoniale che richiede, quale presupposto della sua risarcibilità, che il decidente compia un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona.
Il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica deve essere tenuto distinto da quello che deriva dalla lesione della cd. "cenestesi lavorativa" (detta anche capacità lavorativa generica). Quest'ultimo, di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e va liquidato in via omnicomprensiva pagina 6 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
come danno alla salute. (cfr., ex plurimis, di recente Cass. n. 16628/2023; conf. a Cass. n.
17411/2019).
In adesione al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno alla capacità lavorativa specifica deve essere “valutato non solo con riferimento alle concrete mansioni svolte dal danneggiato al momento del sinistro, ma anche rispetto a tutte le possibili attività alternative che, in considerazione dell'età, del livello culturale e dell'esperienza professionale, possano rappresentare una concreta prospettiva di reinserimento lavorativo per il danneggiato. La mera maggiore usura nello svolgimento dell'attività lavorativa può giustificare un incremento della personalizzazione del danno biologico ma non integra di per sé un'autonoma voce di danno da perdita della capacità lavorativa specifica” (cfr., ex plurimis,
Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7925 del 20 marzo 2023).
Con specifico riguardo alle richieste risarcitorie provenienti da dipendenti pubblici che, in conseguenza dell'evento lesivo non abbiano perso del tutto il lavoro ma abbiano subito soltanto una riduzione delle presenze effettive in servizio, si è altresì precisato che “il danno patrimoniale da mancato guadagno durante il periodo di malattia e invalidità non è risarcibile nella misura in cui risulti già integralmente ristorabile attraverso le prestazioni erogate dall' a titolo di indennità di malattia e assegno di invalidità, in applicazione del principio CP_4
della compensatio lucri cum damno. (cfr. ancora Cass. Ord. n. 7925/2023 cit.).
Ebbene, nel caso di specie, è effettivamente emerso che il , dipendente del Pt_1
con la qualifica di agente esperto, ha totalizzato nel 2014 e nel 2015, Controparte_5
quindi nelle due annualità di servizio immediatamente precedenti al sinistro (occorso in data
21.11.2016), un complessivo numero di 491 presente utili ai fini retributivi.
In particolare, dette presenze risultano così distribuite: 230 per l'anno 2014 e 261 per l'anno 2015 (cfr. all. 8 atto di citazione). Dal prospetto di cui all'allegato 9 dell'atto di citazione, risulta, invece, che per l'anno 2017, il ha visto ridursi il numero di presenze Pt_1
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effettive ad un totale di 188, risultate poi insufficienti al raggiungimento del premio di € 500,00 che sarebbe scattato al raggiungimento di ben 227 presenze in servizio.
In altri termini, risulta pacifico, in quanto non specificamente contestato che, il Pt_1
avrebbe avuto diritto ad un emolumento retributivo a carattere premiale, della misura pari ad euro 500,00, qualora, come specificato dalle allegazioni di parte attrice, “avesse totalizzato 227 presenze” (cfr. all. 9 atto di citazione).
Deve ritenersi fondata la prospettazione documentale offerta dalla difesa di parte attrice nella parte in cui si afferma che tale emolumento premiale (pari ad euro 500,00) “sarebbe stato raggiunto se nei mesi di Gennaio e Febbraio 2017 avesse maturato rispettivamente 25 e 23 presenze” (cfr. ancora all. 9 atto di citazione).
Ora, coniugando tale dato con il rimanente compendio istruttorio, ed in particolare con la documentazione medica oggetto di scrutinio in sede di consulenza, emerge chiaramente che, nei mesi immediatamente successivi al sinistro (gennaio e febbraio 2017), il si è Pt_1
effettivamente sottoposto a plurime sedute riabilitative in periodi perfettamente con quelli di assenza dal servizio (gennaio e febbraio 2017).
In particolare, l'odierno attore, in conseguenza delle lesioni riportate a seguito del sinistro, si è affidato, come da prescrizione medica del dott. , alle cure del centro di Per_3 fisioterapia e riabilitazione “Padre Pio”, sottoponendosi a terapie riabilitative dal 2 fino al 5 gennaio 2017 e poi, ininterrottamente, dal 9 al 24 gennaio 2017 (cfr. attestati di frequenza all. 2 atto di citazione). Le terapie proseguivano anche in seguito, ed in particolare dal 27 gennaio al
23 febbraio 2017 (cfr. all. 2 atto introduttivo).
Ebbene, il convincimento della fondatezza della domanda di ristoro del danno da ridotta capacità lavorativa, oltre che dai dati evidenziati, può altresì fondarsi sulla presunzione, ex art. 2729 c.c., secondo cui, in assenza della necessità di svolgere tali trattamenti riabilitativi, il
, recandosi regolarmente in servizio, avrebbe ragionevolmente raggiunto un numero Pt_1
complessivo di presenze pari o addirittura superiore al minimo legale di 227 per accedere al pagina 8 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
beneficio premiale pari ad euro 500,00 che oggi, pertanto, costituisce pregiudizio economicamente ristorabile.
Si tratta di un assunto comunque non smentito da alcuna presa di posizione in senso contrario da parte della difesa del convenuto che anzi si è limitata a generiche prospettazioni di infondatezza della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali da perdita della capacità lavorativa, quando invece, tenuto conto del quadro delle presenze che l'attore ebbe ad accumulare negli anni precedenti al sinistro, ben avrebbe potuto e dovuto spiegare difese specifiche sul punto.
Va riconosciuto, in definitiva, in favore del , il diritto al risarcimento della Pt_1
somma complessiva pari ad euro 500,00 a titolo di danno patrimoniale da ridotta capacità lavorativa per il mancato raggiungimento delle presenze minime per accedere al premio retributivo di tale importo. Deve andare incontro, invece, al rigetto l'ulteriore pretesa risarcitoria riferita ad emolumenti (retribuzioni ed accessori) non maturati a causa dell'assenza dal servizio, apparendo senz'altro verosimile, per non dire certo, che tali pregiudizi, tenuto conto della natura dell'impiego cui l'attore è addetto (dipendente ministeriale), siano stati ampiamente già soddisfatti dalle indennità corrisposte in sede previdenziale, con la conseguenza che l'ulteriore risarcimento in questa sede rappresenterebbe palese duplicazione risarcitoria.
§§§§§
Devono, invece, ritenersi del tutto infondate le ulteriori richieste di risarcimento di danni patrimoniali e non patrimoniali.
Quanto al danno emergente, consistente nelle spese mediche e negli esborsi per le terapie riabilitative che il dovette affrontare in conseguenza del sinistro, deve ritenersi Pt_1
corretta la quantificazione operata dal C.T.U. in complessivi euro 809,39, somma da ritenersi congrua rispetto alle lesioni patite.
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La liquidazione delle spese mediche è stata infatti effettuata con metodo esente da censure e tenuto conto, correttamente, della sommatoria delle sole spese documentate, analiticamente indicate in seno alla premessa della consulenza d'ufficio versata in atti.
Né può ritenersi meritevole di accoglimento la censura della difesa di parte attrice che allude alla mancata considerazione, fra le spese suscettibili di essere ristorate, del preventivo odontoiatrico del 12.05.2017. Il preventivo, infatti, indica evidentemente una mera prognosi di spesa e non può costituire, in assenza di riscontro del suo intervenuto pagamento, prova di un decremento patrimoniale suscettibile di risarcimento.
§§§§§
Parimenti infondata deve ritenersi la richiesta di risarcimento dell'autonoma voce di danno morale, da operarsi, secondo la difesa di parte attrice, per il tramite di una personalizzazione pari al 25% degli importi liquidati a titolo di danno biologico.
Va premesso in diritto che, sulle orme del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il risarcimento del danno morale, come voce autonoma, non basta lamentare una generica sofferenza fisica, la quale non può che accompagnarsi al danno biologico patito;
ma altro e diverso aspetto del danno risulta la sofferenza interiore (danno cd. morale) che dipenda, ad esempio, da come il danneggiato percepisce la lesione nella relazione intimistica con sé stesso, dalle circostanze in cui si è manifestato l'illecito, dalla gravità della condotta dell'agente
(cfr., Cass. civ. n. 1126/2015).
Al fine di bandire ogni automatismo occorre, però, che la vittima alleghi situazioni circostanziate, non bastando enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche, e che dimostri - può avvalersi, a tal fine, di ogni mezzo di prova, anche del fatto notorio, delle massime di esperienza e della logica inferenziale - la ricorrenza di conseguenze peculiari che nel caso concreto abbiano reso il pregiudizio sofferto diverso e maggiore rispetto ai casi consimili' (cfr., in punto di onere probatorio, Cass. civ. n. 19189/2020).
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Ebbene, nel caso di specie, occorre evidenziare che l'attore non ha allegato alcuna circostanza specifica, articolando soltanto doglianze generiche e, a tratti, puramente ipotetiche, né ha articolato alcun mezzo istruttorio sulla sussistenza di una specifica sofferenza giustificativa del danno morale soggettivo. Va rigettata, quindi, integralmente rigettata la relativa richiesta risarcitoria.
§§§§§
Quanto al danno biologico, infatti, il Tribunale ritiene di dover ampiamente condividere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, del tutto esenti da qualsivoglia censura logica nella parte in cui affermano che, a seguito del sinistro stradale, il riportava “Frattura Pt_1
scafoide mano dx”. Gli unici postumi permanenti di tali lesioni sono stati condivisibilmente rinvenuti in esiti dolorosi da trauma polso-mano dx con infrazione dello scafoide carpale dx.
Né, in senso contrario, possono ritenersi convincenti gli argomenti addotti dal consulente di parte, il dott. , il quale, in sede di contro deduzioni alla consulenza disposta ex Per_4
officio, ha lamentato la carenza di supporto argomentativo a sostegno dell'esclusione delle lesioni al ginocchio e all'apparato temporo-mandibolare (ATM).
In primo luogo, non può obiettivamente non tenersi conto del fatto che, in occasione delle operazioni peritali, il paziente non lamentava alcuna sintomatologia dolorosa né a carico del ginocchio né dell'ATM, di cui addirittura dimenticava di far menzione in sede di anamnesi.
In secondo luogo, l'unico esame obiettivamente valutabile dal punto di vista clinico è il quadro RM del ginocchio destro, effettuato in data 28.04.2017. Si tratta di un accertamento diagnostico non solo e non tanto tardivo rispetto all'epoca del sinistro, ma soprattutto, circostanza decisiva, che non ha offerto alcuna certezza sull'origine post-traumatica della lesività.
La conclusione del consulente d'ufficio appare anche in questo caso meritevole di ampia condivisione perché assunta in un quadro di obiettività clinica del tutto negativa per patologie pagina 11 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
acute o croniche pregresse o comunque riferibili a traumi di cui il non risulta aver Pt_1
sofferto.
Né vale replicare, come prospetta la difesa di parte attrice, che la lesione del ginocchio e dell'ATM sarebbe stata, invece, tempestivamente documentata in epoca prossima al sinistro posto che, anzitutto, tale assunto è in contrasto col contenuto del verbale di PS del 21.11.2016
(data del sinistro) che nega “apprezzabili ulteriori lesioni ossee traumatiche di data recente a carico dei segmenti scheletrici esaminati” (cfr. verbale di P.S. all. 2 citazione).
Le successive visite, effettuate in data 28.11.2016 e poi in data 28.12.2016, inoltre, nulla aggiungono al quadro descritto perché alludono genericamente ad un trauma contusivo del ginocchio destro, insieme ad un trauma distorsivo rachide cervicale ma non prospettano alcun approfondimento diagnostico specifico su tali eventi lesivi. Di conseguenza, le uniche indagini clinicamente valutabili risultano essere quelle effettuate in data 28.04.2017, ben 4 mesi dopo il sinistro che il consulente ha comunque esaminato.
In altri termini, circostanza decisiva è il prendere atto che il tardivo riscontro documentale, eccepito dalla difesa di parte attrice, non ha comunque impedito al C.T.U. di esaminare in maniera scrupolosa le risultanze della successiva RX escludendo, a ragione, la certa origine post-traumatica.
Quanto al danno da lesione dell'ATM l'osservazione in replica del consulente di parte attrice secondo cui “quel pregiudizio non può che dirsi conseguenza del sinistro e così i successivi interventi necessari” appare evidentemente apodittica ed è rimasta del tutto indimostrata. In ogni caso, preme evidenziare che le contro deduzioni raccolte in seno alla consulenza di parte attrice appaiono comunque manifestamente generiche, inidonee, come tali,
a superare la diversa valutazione del consulente tecnico d'ufficio e comunque sfornite di un sufficiente supporto argomentativo in termini di letteratura scientifica a sostegno.
La carenza di apparato scientifico a sostegno di una diversa quantificazione del danno si coglie anche in punto di liquidazione del danno biologico che la difesa di parte attrice pagina 12 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
parametra in ben 8 punti percentuali, considerando anche le lesività traumatiche di ginocchio e
A.T.M. e ciò pur in assenza di prova che anch'esse siano conseguenza del sinistro.
In punto di quantificazione del danno biologico, va premesso in diritto che la fattispecie in esame, ove si discorre di invalidità compresa tra i 2 e gli 8 punti percentuali, è come tale senz'altro avulsa dall'ambito di applicazione della nuova cd. tabella unica nazionale.
Introdotta con D.P.R. n. 12/2025 ed entrata in vigore il 05.03.2025, essa consente la liquidazione del danno non patrimoniale derivante soltanto da lesioni cd. Macro-permanenti, per tali intendendosi quelle che superano una certa soglia gravità, quantificata in 9 punti percentuali.
Nel merito vanno confermate le conclusioni del C.T.U., il quale ha correttamente applicato il sistema tabellare in uso agli uffici giudiziari ed integrante il parametro equitativo di cui all'art. 1226 c.c. Così operando, ha concluso nel senso che “dalle suddette lesioni è derivata un periodo di inabilità temporanea parziale (ITP AL 75%) di 30 giorni (trenta), nonché un periodo di inabilità alle stesse (ITP al 50%) di 30 giorni (trenta) necessari per il recupero funzionale relativi al documentato periodo di rieducazione funzionale”. Tali menomazioni hanno determinato “una compromissione della validità psicofisica valutabile nella misura del
2% (due per cento) di danno biologico secondo i barèmes di riferimento” (cfr. C.T.U. in atti).
Nel dettaglio, applicando tabella di riferimento del 2016-2017, tenuto conto
- dell'età del danneggiato alla data del sinistro (30 anni);
- della percentuale di invalidità permanente (2% congrua rispetto alle lesioni riportate)
- del valore del Punto base danno permanente (€ 790,35)
- dei giorni di invalidità temporanea parziale al 75% (30 gg)
- dei giorni di invalidità temporanea parziale al 50% (30 gg)
- del valore tabellare dell'indennità giornaliera (€ 46,10)
Si ottiene la quantificazione del danno biologico nella misura complessiva di euro 4.103,03 di cui:
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- € 1.564,89 a titolo di danno biologico permanente;
- € 1.037,25 a titolo di invalidità temporanea parziale al 75%;
- € 691,50 a titolo di invalidità temporanea parziale al 50%;
- € 809,39 a titolo di spese mediche;
In definitiva, così operata la corretta liquidazione dei danni, tenuto conto dei pregiudizi effettivamente sofferti dalla vittima del sinistro, deve ritenersi senz'altro congrua e ampiamente satisfattiva la somma pari ad euro 5000,00, per la liquidazione complessiva dei danni fisici, corrisposta in sede stragiudiziale dalla compagnia convenuta a mezzo assegno circolare
Unicredit S.p.A. del 31/05/2017 nr. 560612555 00 ed incassata dall'attore.
Nessun'altra pretesa risarcitoria merita di essere ulteriormente riconosciuta in favore dell'odierno attore.
§§§§§
Quanto alle spese processuali, ritiene il Tribunale di dover dar seguito all'orientamento interpretativo inaugurato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 32061 del 31/10/2022, secondo cui “l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall' art. 92, secondo comma cod. proc. civ.”.
Ne consegue che, vertendosi in tema di accoglimento parziale di un'unica domanda, quella risarcitoria, sia pure articolata in più capi, corrispondenti alle autonome voci di danno richieste, e, sussistendo altresì, i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., anche in ragione all'esiguità della somma liquidata a fronte della originaria quantificazione del danno, le spese pagina 14 di 15 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
meritano di essere compensate interamente fra le parti costituite;
irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n.3067/2018, in parziale accoglimento della domanda attorea,
così statuisce:
- DICHIARA l'esclusiva responsabilità di e di Controparte_2 CP_3
in ordine alla produzione del sinistro del 21.11.2016;
[...]
- CONDANNA e di nonché la Compagnia Controparte_2 Controparte_3
, in solido, al pagamento in favore di della somma CP_1 Parte_1
complessiva di euro 500,00 a titolo di risarcimento del solo danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica;
- RIGETTA, le ulteriori domande relative alle restanti pretese risarcitorie;
- COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio fra tutte le parti;
- DICHIARA irripetibili le spese nei confronti dei convenuti contumaci.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Persona_5
M.O.T. in servizio presso questo Ufficio.
Catania, 3 giugno 2025.
IL GIUDICE Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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