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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
VO, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 28/10/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 27.10.2025 e dalla parte resistente il
23.10.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1028 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da p.iva: ) con sede in Cammarata (AG), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano
Stabile n. 241, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ribaudo, che la rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Carità, giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede provinciale in Agrigento via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE OPPOSTO *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 01 aprile 2022, la a Parte_1 proposto opposizione avverso “l'avviso di addebito … n. 591 2022 00000077 59 000 del 24 gennaio 2022 e notificato con raccomandata A/R ricevuta in data 25.02.2022 con cui è stato intimato il pagamento dei contributi dovuti a titolo "Gestione Aziende con lavoratori dipendenti"
1 … ed afferenti al periodo luglio 2019 - settembre 2019, per l'importo complessivo di € 8.746,61”.
Ha rappresentato in punto di fatto quanto segue:
- con contratto di appalto n. 1459 del 29.11.2018 il di le aveva affidato i CP_2 CP_3 lavori di “completamento ed adeguamento del campo sportivo e dei servizi di supporto” oggetto della procedura di gara della CUC Unione Madonie;
- nell'esecuzione dei lavori si sono verificati eventi imprevedibili (presenza di roccia che impediva gli scavi) comunicati all'amministrazione appaltatrice il 04 luglio 2019;
- in data 08.08.2019 il Comune ha quindi proceduto alla sospensione tecnica dei lavori e, con determina n. 162/2019, ha disposto l'effettuazione di indagini tomografiche;
- “con deliberazione n. 95 del 6 settembre 2019 la Giunta Municipale del Comune di CP_3
ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, all'uopo redatta dalla
[...]
D.L. in data 4 settembre 2019”;
- a causa della “condizione, non imputabile alle parti, di imprevedibilità ed eccezionalità degli CP_ eventi ostativi all'esecuzione dei lavori … la ha presentato all' sede di Parte_1
Agrigento, la domanda di Integrazione Salariale: - prot.n. 0106761982/01000001/10000001 del
29 luglio 2019 per il periodo dall'8 luglio 2019 al 27 luglio 2019; - prot.n.
0106761982/01000001/10000002 del 5 agosto 2019 per il periodo dal 29 luglio 2019 al 24 agosto
2019; - prot.n. 0106761982/01000001/10000003 del 20 settembre 2019 per il periodo dal 26 agosto 2019 al 28 settembre 2019 CP_
- “in data 23 ottobre 2019, l' di Agrigento ha emesso il provvedimento di Reiezione delle suindicate domande di integrazione salariale”;
- “l'impresa ha presentato, in data 6 novembre 2019, il ricorso amministrativo Parte_1 assunto al protocollo dell'Istituto al n. INPS.0100.06/11/2019.0238271” relativamente al quale CP_
“non ha, mai, ricevuto alcun riscontro da parte dell' .
Quindi ha contestato la “violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015
… del D.M. n.95442 del 15 aprile 2016 … della L. n. 164 del 20 maggio 1975 - eccesso di potere - difetto di istruttoria”, e ha chiesto al Tribunale di: “- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo e/o annullare l'impugnato avviso di addebito …; - dichiarare il diritto della parte ricorrente di ottenere la restituzione dell'importo, a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio, pari ad € 8.746,61 che, sebbene non dovuto, è stato versato, al solo fine di non subire gli effetti pregiudizievoli che il mancato rilascio del DURC avrebbe comportato;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese del giudizio”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
2 tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 16 gennaio 2023 memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, evidenziando quanto segue: -
“la fattispecie non rientra tra le casistiche di imprevedibilità che avrebbero determinato l'accoglimento della prestazione CIGO”; - l' con il provvedimento amministrativo di CP_1 reiezione dell'istanza “veniva annotata la mancanza di documentazione probante rilasciata dall'Autorità competente e che ha determinato il mancato accoglimento della prestazione;
inoltre, con richiesta di soccorso istruttorio, l'azienda è stata invitata dall'ufficio competente ad integrare la documentazione mancate (ex art. 11, DM 95442/2016), ma è stata trasmessa solamente una dichiarazione del rappresentante legale che descriveva i fatti”; - con lo stesso provvedimento, poi, “invitava l'azienda a regolarizzare la posizione contributiva con il pagamento del contributo virtuale in edilizia commisurato all'intera retribuzione per le giornate o le ore di sospensione cui si riferisce la domanda”; - “con prot. 0100.03/03/2020.0049804, veniva notificata con CP_1
PEC” diffida di pagamento “inerente il periodo dal 08/07/2019 al 28/07/2019, per un totale di
360 respinte totalmente, periodo precedente alla sospensione delle attività da parte dell'Autorità competente. Con il Messaggio Hermes n.29975 del 29.11.2010 è stata rilasciata la procedura
Pegaso per il recupero della contribuzione virtuale in edilizia e per la sistemazione delle posizioni assicurative individuali dei lavoratori interessati al diniego totale/parziale delle domande di
CIGO”; - “La diffida amministrativa (Pegaso) non è stata oggetto di pagamento né di ricorso amministrativo, pertanto, è stato attivato il recupero coattivo e trasmesso all'Agente della
Riscossione. L'azienda ha pagato il contributo virtuale in edilizia a seguito della notifica Cont dell'AVA direttamente all , in data 14/02/2022, per un totale di 8.742,50 €, ma non ha diritto alla restituzione di quanto versato non rientrando nella casistica legislativa che consente la concessione della CIGO”.
La parte resistente ha, quindi, domandato al Tribunale di rigettare il ricorso, “confermare l'ava impugnato e la debenza delle somme all' con vittoria di spese competenze ed onorari”. CP_1
La società ricorrente, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione del
28.02.2023, depositate il 27.02.2023, contestava quanto argomentato e dedotto dall' e CP_1 produceva in giudizio i “seguenti mezzi di prova documentali: - Verbale di sospensione dei lavori dell'8 luglio 2019; - Verbale di ripresa dei lavori del 24 settembre 2019; - Verbale di riconsegna delle opere del 9 agosto 2022”.
Il Giudice all'udienza del 28.02.2023 così disponeva: “rinvia per discussione e decisione alla data del 2 aprile 2024, riservandosi in sede di decisione di vagliare l'ammissibilità della produzione fatta da parte ricorrente”.
3 In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 27.10.2025 e dalla resistente il 23.10.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. In via preliminare deve essere esaminata l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte ricorrente in sede di discussione della causa, con le note di trattazione scritta depositate il 27 febbraio 2023, sulla quale il precedente Giudice si era riservato di pronunciarsi.
La Suprema Corte ha, in più occasioni, chiarito che “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui” (v. ex multis: Cass. civ., Sez. Lavoro, ordinanza 17 dicembre 2019 n. 33393).
Conformemente al citato consolidato orientamento giurisprudenziale deve essere ammessa la produzione solo dell'unico documento successivo alla proposizione del ricorso (verbale di riconsegna delle opere del 9 agosto 2022) e non anche del verbale di sospensione dei lavori dell'8 luglio 2019 e del verbale di ripresa dei lavori del 24 settembre 2019, che la parte ricorrente era tenuta, in rispetto delle preclusioni previste nel rito lavoro, a depositare unitamente al ricorso introduttivo.
3. Venendo al merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
La è stata riformata con il decreto legislativo 14 settembre Controparte_5
2015, n. 148. L'art. 11 del D. Lgs. 148/2015, in particolare, dispone che “Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato”.
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 15 aprile
2016, emesso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015, sono stati “definiti i criteri di esame delle domande di concessione” delle integrazioni salariali
4 ordinarie.
Tale D.M. ha precisato all'art. 1 che “l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell' territorialmente competente per le seguenti CP_1 causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato. … La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9”. L'art. 4, comma 2, poi, precisa che “Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera”.
L' con il messaggio n. 2908 del 01.07.2016, predisposto per l'attuazione di quanto CP_1 previsto dal detto D.M., ha richiamato “l'attenzione sulla necessità che il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della debba contenere una congrua CP_5 motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l' all'adozione del provvedimento, anche in CP_1 relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell'attività”.
Orbene, nel caso in esame, il provvedimento di diniego dell' prevede il seguente CP_1
“motivo di reiezione: la c.d. perizia di variante, si riferisce alle sospensioni dell'attività lavorativa, dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità, non imputabile alle parti o al committente. Non sussistono, pertanto, le condizioni per accedere ai benefici della
CIGO”. Nel quadro successivo l ha specificato la seguente motivazione: “La ditta ha CP_1 inoltrato la domanda in trattazione indicando come causale: "sospensione lavori per ordine
Autorità /ente Pubblico". La domanda non è stata supporta da un valido documento probante, rilasciato dall'autorità competente. Pertanto - ex art. 11, DM.95442/2016 – è stata richiesta una integrazione documenti. In risposta la ditta, tramite il proprio rappresentante legale, ha fornito la sua dichiarazione. Dalla dichiarazione emerge che: Le causali sono due: 1) sospensione lavori per ordine autorità/Ente Pubblico;
2) perizia di variante;
non tiene conto di quanto previsto dal
DM 17/01/2018 norme tecniche sulle costruzioni: che recita: preliminarmente, sia effettuata una accurata indagine geognostica … In buona sostanza, sia il committente che la ditta esecutrice, preliminarmente all'avvio dei lavori, avuta la piena conoscenza del progetto esecutivo dei lavori, corredato dalla relazione geologica redatta dal Geologo Dottor con il supporto Persona_1
5 delle indagini geognostiche eseguite dalla ditta , Parte_2 dovevano, per forza di cose, sapere della conformazione del sottosuolo interessato alla successiva costruzione delle paratie, tenuto, altresì conto che la c.d. perizia di variante, si riferisce alle sospensioni dell'attività lavorativa, dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità, non imputabile alle parti o al committente. Non sussistono, pertanto, le condizioni per accedere ai benefici della CIGO”.
Dall'esame dei documenti versati in giudizio dalle parti, ritiene il decidente che parte ricorrente non abbia dimostrato di possedere tutti i requisiti per potere accedere al beneficio richiesto.
E ciò malgrado non possa condividersi quanto affermato dall' nella sopra trascritta CP_1 prima parte della motivazione di diniego secondo cui il committente e l'impresa “dovevano, per forza di cose, sapere della conformazione del sottosuolo interessato alla successiva costruzione delle paratie”. Invero, al riguardo, deve ritenersi documentalmente accertato che, conformemente alle disposizioni di legge, precedentemente alla stipula del contratto di appalto era stata effettuata una indagine geologica (v. relazione geologico-tecnica dott. del 27.12.2017 – all. n. 7 Per_2 fascicolo parte ricorrente) e che solo con le ulteriori e più approfondite indagini geologiche effettuate a seguito delle problematiche riscontrate dalla impresa esecutrice (v. studio geognostico tridimensionale e studio geologico – all. nn. 8 e 9) sia emersa la presenza di “elementi lapidei quarzarenitici” che hanno reso necessaria la “perizia di variante” con la previsione dell'utilizzo dei macchinari indispensabili per la loro rimozione.
Ciononostante, con la seconda parte della motivazione del diniego al beneficio richiesto,
l' ha evidenziato che “la domanda non è stata supporta da un valido documento probante, CP_1 rilasciato dall'autorità competente. Pertanto - ex art. 11, DM.95442/2016 – è stata richiesta una integrazione documenti …”.
A fronte di tale specifico motivo di rigetto delle istanze di integrazione salariale era onere della parte ricorrente fornire la prova in giudizio di avere allegato alle stesse l'idonea documentazione a supporto.
La mancata produzione in giudizio delle domande presentate all' unitamente agli CP_1 allegati non consente al Tribunale di verificare quali atti e documenti, oltre alle citate relazioni tecniche, siano stati effettivamente trasmessi all' e, conseguentemente, la fondatezza o meno CP_1 della contestazione - mancanza di valido documento probante - espressamente indicata nel provvedimento di diniego.
Nell'assenza di prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge per accedere al
6 beneficio richiesto al momento della presentazione delle domande della ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
4. Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, della infondatezza della contestata conoscenza “per forza di cose, della conformazione del sottosuolo interessato alla successiva costruzione delle paratie” e della genericità della normativa richiamata (“situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente”) che ben si presta a non univoche interpretazioni, si ritiene opportuno compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca VO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento il 28/10/2025.
Il Giudice Onorario
Luca VO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Onorario Luca
VO, in esito alle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del giorno 28/10/2025 depositate, ex art. 127 ter c.p.c., dalla parte ricorrente il 27.10.2025 e dalla parte resistente il
23.10.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1028 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, promossa da p.iva: ) con sede in Cammarata (AG), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, via Mariano
Stabile n. 241, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ribaudo, che la rappresenta, unitamente e disgiuntamente all'avv. Francesco Carità, giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE OPPONENTE * contro
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede provinciale in Agrigento via Picone nn. 20/30, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura generale alle liti in atti
* RESISTENTE OPPOSTO *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
1. Con ricorso depositato in data 01 aprile 2022, la a Parte_1 proposto opposizione avverso “l'avviso di addebito … n. 591 2022 00000077 59 000 del 24 gennaio 2022 e notificato con raccomandata A/R ricevuta in data 25.02.2022 con cui è stato intimato il pagamento dei contributi dovuti a titolo "Gestione Aziende con lavoratori dipendenti"
1 … ed afferenti al periodo luglio 2019 - settembre 2019, per l'importo complessivo di € 8.746,61”.
Ha rappresentato in punto di fatto quanto segue:
- con contratto di appalto n. 1459 del 29.11.2018 il di le aveva affidato i CP_2 CP_3 lavori di “completamento ed adeguamento del campo sportivo e dei servizi di supporto” oggetto della procedura di gara della CUC Unione Madonie;
- nell'esecuzione dei lavori si sono verificati eventi imprevedibili (presenza di roccia che impediva gli scavi) comunicati all'amministrazione appaltatrice il 04 luglio 2019;
- in data 08.08.2019 il Comune ha quindi proceduto alla sospensione tecnica dei lavori e, con determina n. 162/2019, ha disposto l'effettuazione di indagini tomografiche;
- “con deliberazione n. 95 del 6 settembre 2019 la Giunta Municipale del Comune di CP_3
ha approvato la Perizia di Variante e Suppletiva in corso d'opera, all'uopo redatta dalla
[...]
D.L. in data 4 settembre 2019”;
- a causa della “condizione, non imputabile alle parti, di imprevedibilità ed eccezionalità degli CP_ eventi ostativi all'esecuzione dei lavori … la ha presentato all' sede di Parte_1
Agrigento, la domanda di Integrazione Salariale: - prot.n. 0106761982/01000001/10000001 del
29 luglio 2019 per il periodo dall'8 luglio 2019 al 27 luglio 2019; - prot.n.
0106761982/01000001/10000002 del 5 agosto 2019 per il periodo dal 29 luglio 2019 al 24 agosto
2019; - prot.n. 0106761982/01000001/10000003 del 20 settembre 2019 per il periodo dal 26 agosto 2019 al 28 settembre 2019 CP_
- “in data 23 ottobre 2019, l' di Agrigento ha emesso il provvedimento di Reiezione delle suindicate domande di integrazione salariale”;
- “l'impresa ha presentato, in data 6 novembre 2019, il ricorso amministrativo Parte_1 assunto al protocollo dell'Istituto al n. INPS.0100.06/11/2019.0238271” relativamente al quale CP_
“non ha, mai, ricevuto alcun riscontro da parte dell' .
Quindi ha contestato la “violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015
… del D.M. n.95442 del 15 aprile 2016 … della L. n. 164 del 20 maggio 1975 - eccesso di potere - difetto di istruttoria”, e ha chiesto al Tribunale di: “- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare illegittimo, nullo e/o annullare l'impugnato avviso di addebito …; - dichiarare il diritto della parte ricorrente di ottenere la restituzione dell'importo, a qualsivoglia titolo, anche risarcitorio, pari ad € 8.746,61 che, sebbene non dovuto, è stato versato, al solo fine di non subire gli effetti pregiudizievoli che il mancato rilascio del DURC avrebbe comportato;
- condannare parte resistente al pagamento delle spese del giudizio”.
L' , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1
2 tempore, si è costituito nel presente giudizio depositando il 16 gennaio 2023 memoria di risposta con la quale ha contestato quanto dedotto ed eccepito dal ricorrente, evidenziando quanto segue: -
“la fattispecie non rientra tra le casistiche di imprevedibilità che avrebbero determinato l'accoglimento della prestazione CIGO”; - l' con il provvedimento amministrativo di CP_1 reiezione dell'istanza “veniva annotata la mancanza di documentazione probante rilasciata dall'Autorità competente e che ha determinato il mancato accoglimento della prestazione;
inoltre, con richiesta di soccorso istruttorio, l'azienda è stata invitata dall'ufficio competente ad integrare la documentazione mancate (ex art. 11, DM 95442/2016), ma è stata trasmessa solamente una dichiarazione del rappresentante legale che descriveva i fatti”; - con lo stesso provvedimento, poi, “invitava l'azienda a regolarizzare la posizione contributiva con il pagamento del contributo virtuale in edilizia commisurato all'intera retribuzione per le giornate o le ore di sospensione cui si riferisce la domanda”; - “con prot. 0100.03/03/2020.0049804, veniva notificata con CP_1
PEC” diffida di pagamento “inerente il periodo dal 08/07/2019 al 28/07/2019, per un totale di
360 respinte totalmente, periodo precedente alla sospensione delle attività da parte dell'Autorità competente. Con il Messaggio Hermes n.29975 del 29.11.2010 è stata rilasciata la procedura
Pegaso per il recupero della contribuzione virtuale in edilizia e per la sistemazione delle posizioni assicurative individuali dei lavoratori interessati al diniego totale/parziale delle domande di
CIGO”; - “La diffida amministrativa (Pegaso) non è stata oggetto di pagamento né di ricorso amministrativo, pertanto, è stato attivato il recupero coattivo e trasmesso all'Agente della
Riscossione. L'azienda ha pagato il contributo virtuale in edilizia a seguito della notifica Cont dell'AVA direttamente all , in data 14/02/2022, per un totale di 8.742,50 €, ma non ha diritto alla restituzione di quanto versato non rientrando nella casistica legislativa che consente la concessione della CIGO”.
La parte resistente ha, quindi, domandato al Tribunale di rigettare il ricorso, “confermare l'ava impugnato e la debenza delle somme all' con vittoria di spese competenze ed onorari”. CP_1
La società ricorrente, con le note di trattazione scritta dell'udienza di discussione del
28.02.2023, depositate il 27.02.2023, contestava quanto argomentato e dedotto dall' e CP_1 produceva in giudizio i “seguenti mezzi di prova documentali: - Verbale di sospensione dei lavori dell'8 luglio 2019; - Verbale di ripresa dei lavori del 24 settembre 2019; - Verbale di riconsegna delle opere del 9 agosto 2022”.
Il Giudice all'udienza del 28.02.2023 così disponeva: “rinvia per discussione e decisione alla data del 2 aprile 2024, riservandosi in sede di decisione di vagliare l'ammissibilità della produzione fatta da parte ricorrente”.
3 In data 09 dicembre 2024, il presente procedimento veniva assegnato all'odierno decidente che fissava l'udienza per la discussione, poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 27.10.2025 e dalla resistente il 23.10.2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
2. In via preliminare deve essere esaminata l'ammissibilità della produzione documentale effettuata dalla parte ricorrente in sede di discussione della causa, con le note di trattazione scritta depositate il 27 febbraio 2023, sulla quale il precedente Giudice si era riservato di pronunciarsi.
La Suprema Corte ha, in più occasioni, chiarito che “Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui” (v. ex multis: Cass. civ., Sez. Lavoro, ordinanza 17 dicembre 2019 n. 33393).
Conformemente al citato consolidato orientamento giurisprudenziale deve essere ammessa la produzione solo dell'unico documento successivo alla proposizione del ricorso (verbale di riconsegna delle opere del 9 agosto 2022) e non anche del verbale di sospensione dei lavori dell'8 luglio 2019 e del verbale di ripresa dei lavori del 24 settembre 2019, che la parte ricorrente era tenuta, in rispetto delle preclusioni previste nel rito lavoro, a depositare unitamente al ricorso introduttivo.
3. Venendo al merito, il ricorso non può trovare accoglimento.
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per l'industria e l'edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
La è stata riformata con il decreto legislativo 14 settembre Controparte_5
2015, n. 148. L'art. 11 del D. Lgs. 148/2015, in particolare, dispone che “Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato”.
Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 95442 del 15 aprile
2016, emesso in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015, sono stati “definiti i criteri di esame delle domande di concessione” delle integrazioni salariali
4 ordinarie.
Tale D.M. ha precisato all'art. 1 che “l'integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell' territorialmente competente per le seguenti CP_1 causali: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato. … La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9”. L'art. 4, comma 2, poi, precisa che “Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera”.
L' con il messaggio n. 2908 del 01.07.2016, predisposto per l'attuazione di quanto CP_1 previsto dal detto D.M., ha richiamato “l'attenzione sulla necessità che il provvedimento di concessione o di reiezione totale o parziale della debba contenere una congrua CP_5 motivazione, che menzioni gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l' all'adozione del provvedimento, anche in CP_1 relazione alla prevedibilità ex ante della ripresa dell'attività”.
Orbene, nel caso in esame, il provvedimento di diniego dell' prevede il seguente CP_1
“motivo di reiezione: la c.d. perizia di variante, si riferisce alle sospensioni dell'attività lavorativa, dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità, non imputabile alle parti o al committente. Non sussistono, pertanto, le condizioni per accedere ai benefici della
CIGO”. Nel quadro successivo l ha specificato la seguente motivazione: “La ditta ha CP_1 inoltrato la domanda in trattazione indicando come causale: "sospensione lavori per ordine
Autorità /ente Pubblico". La domanda non è stata supporta da un valido documento probante, rilasciato dall'autorità competente. Pertanto - ex art. 11, DM.95442/2016 – è stata richiesta una integrazione documenti. In risposta la ditta, tramite il proprio rappresentante legale, ha fornito la sua dichiarazione. Dalla dichiarazione emerge che: Le causali sono due: 1) sospensione lavori per ordine autorità/Ente Pubblico;
2) perizia di variante;
non tiene conto di quanto previsto dal
DM 17/01/2018 norme tecniche sulle costruzioni: che recita: preliminarmente, sia effettuata una accurata indagine geognostica … In buona sostanza, sia il committente che la ditta esecutrice, preliminarmente all'avvio dei lavori, avuta la piena conoscenza del progetto esecutivo dei lavori, corredato dalla relazione geologica redatta dal Geologo Dottor con il supporto Persona_1
5 delle indagini geognostiche eseguite dalla ditta , Parte_2 dovevano, per forza di cose, sapere della conformazione del sottosuolo interessato alla successiva costruzione delle paratie, tenuto, altresì conto che la c.d. perizia di variante, si riferisce alle sospensioni dell'attività lavorativa, dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità, non imputabile alle parti o al committente. Non sussistono, pertanto, le condizioni per accedere ai benefici della CIGO”.
Dall'esame dei documenti versati in giudizio dalle parti, ritiene il decidente che parte ricorrente non abbia dimostrato di possedere tutti i requisiti per potere accedere al beneficio richiesto.
E ciò malgrado non possa condividersi quanto affermato dall' nella sopra trascritta CP_1 prima parte della motivazione di diniego secondo cui il committente e l'impresa “dovevano, per forza di cose, sapere della conformazione del sottosuolo interessato alla successiva costruzione delle paratie”. Invero, al riguardo, deve ritenersi documentalmente accertato che, conformemente alle disposizioni di legge, precedentemente alla stipula del contratto di appalto era stata effettuata una indagine geologica (v. relazione geologico-tecnica dott. del 27.12.2017 – all. n. 7 Per_2 fascicolo parte ricorrente) e che solo con le ulteriori e più approfondite indagini geologiche effettuate a seguito delle problematiche riscontrate dalla impresa esecutrice (v. studio geognostico tridimensionale e studio geologico – all. nn. 8 e 9) sia emersa la presenza di “elementi lapidei quarzarenitici” che hanno reso necessaria la “perizia di variante” con la previsione dell'utilizzo dei macchinari indispensabili per la loro rimozione.
Ciononostante, con la seconda parte della motivazione del diniego al beneficio richiesto,
l' ha evidenziato che “la domanda non è stata supporta da un valido documento probante, CP_1 rilasciato dall'autorità competente. Pertanto - ex art. 11, DM.95442/2016 – è stata richiesta una integrazione documenti …”.
A fronte di tale specifico motivo di rigetto delle istanze di integrazione salariale era onere della parte ricorrente fornire la prova in giudizio di avere allegato alle stesse l'idonea documentazione a supporto.
La mancata produzione in giudizio delle domande presentate all' unitamente agli CP_1 allegati non consente al Tribunale di verificare quali atti e documenti, oltre alle citate relazioni tecniche, siano stati effettivamente trasmessi all' e, conseguentemente, la fondatezza o meno CP_1 della contestazione - mancanza di valido documento probante - espressamente indicata nel provvedimento di diniego.
Nell'assenza di prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti di legge per accedere al
6 beneficio richiesto al momento della presentazione delle domande della ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.
4. Tenuto conto della particolarità delle questioni trattate, della infondatezza della contestata conoscenza “per forza di cose, della conformazione del sottosuolo interessato alla successiva costruzione delle paratie” e della genericità della normativa richiamata (“situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente”) che ben si presta a non univoche interpretazioni, si ritiene opportuno compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca VO, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento il 28/10/2025.
Il Giudice Onorario
Luca VO
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