CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/05/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 735/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 15 Maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1279/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Saioni ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. BERSANI MICHELE Pt_1 C.F._1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
Melegnano via Oberdan n. 4
APPELLANTE
CONTRO
con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA elettivamente C.F._3 domiciliato in Milano via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 4 Novembre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1279/2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell ha così deciso : Pt_1 CP_1
“ rigetta il ricorso;
nulla sulle spese . “.
L'oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata:
“ Con ricorso depositato in data 22.12.23, ha convenuto innanzi al Pt_1
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, l chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:
NEL MERITO
1. accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità e/o la revoca dei provvedimenti con cui Controparte_1
ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza i cui benefici
[...] economici sono stati percepiti dalla ricorrente dal febbraio 2022 al gennaio 2023
e chiesto la restituzione di somme a suo dire indebitamente percepite a tale titolo, nonché di qualsivoglia atto preparatorio e/o consequenziale ai medesimi (ivi compresi eventuali avvisi di addebito e/o provvedimenti giudiziali di cui dovesse essere ex adverso eccepita l'esistenza);
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a
[...]
, a titolo di restituzione del reddito di Controparte_1
cittadinanza percepito;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 5.253,00 percepita dal febbraio 2022 al gennaio 2023 a titolo di beneficio economico del Reddito di Cittadinanza;
4. in via subordinata ai capi 2 e 3 che precedono e salvo gravame, limitare ad €
1.500,86 (o alla differente somma ritenuta di giustizia) la somma che la ricorrente
è tenuta a restituire a a titolo beneficio economico del Reddito di CP_1
Cittadinanza indebitamente percepito dal febbraio 2022 al gennaio 2023;
5. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario;
6. con sentenza immediatamente esecutiva. (…)
In data 9.1.2022 la ricorrente presentava domanda di reddito di cittadinanza, autocertificando il possesso di tutti i requisiti per poter fruire del beneficio.
Tale domanda veniva automaticamente accolta. Seguiva il pagamento della prestazione richiesta per 12 mensilità, da febbraio 2022 a gennaio 2023, con la corresponsione di un importo complessivo di €. 5.253,00.
Successivamente, ad esito dei controlli effettuati dall a livello centrale, CP_1
emergeva la mancata coincidenza tra le risultanze anagrafiche della famiglia della ricorrente e il nucleo DSU indicato ai fini ISEE: i figli minori indicati nella DSU come conviventi risultavano residenti con l'altro genitore, , in Persona_1
via VIA REPUBBLICA 21 a VA AN (situazione protrattasi sino alla successiva data del 23/05/2023).
La prestazione, pertanto, veniva revocata dall con provvedimento del CP_1
18.4.2023.
assume la illegittimità del provvedimento di revoca adottato da A Pt_1 CP_1 fondamento della pretesa sostanzialmente deduce: di essersi legalmente Pt_1
separata dal coniuge come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Milano del 15.1.2019; di aver continuato a convivere con i figli e con il coniuge presso la abitazione familiare in VA AN sino al mese di settembre 2019 quando, unitamente ai figli, ella si era trasferita presso la abitazione di via Spadolini
6 ma senza aver mai richiesto – prima del 2023- il mutamento della residenza dei figli.
Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando :
“ Emerge per vero documentalmente come a pag. 4 della DSU prodotta in giudizio
(doc.5 di , al quadro D, la ricorrente abbia dichiarato non solo che i figli minori CP_1 erano parte del suo nucleo familiare, ma anche che il coniuge era escluso dalla potestà sui figli oltre che estraneo agli stessi in termini di rapporti affettivi ed economici;
tali circostanze risultano per vero smentite dalla omologa di separazione prodotta dalla medesima parte ricorrente nel presente giudizio.
Dalla sentenza di separazione emerge infatti che i figli erano affidati in modalità condivisa ad entrambi i coniugi, che il padre avrebbe dovuto provvedere al loro mantenimento della prole con un importo mensile nonché a tutte le spese di natura straordinaria.
Nel modello DSU in questione peraltro -pagine 9 e 10- la richiedente non segnala affatto – come sarebbe stato per vero sufficiente- il fatto che la formale residenza dei figli non coincideva con quella del nucleo familiare e dunque il fatto che costoro, pur con lei -asseritamente- conviventi, avevano mantenuto la residenza presso la ex casa coniugale, ovvero presso la residenza paterna.
Altamente significativo appare altresì il rilievo per il quale, a prescindere dal dato formale della residenza anagrafica dei figli, di per sé non decisivo ai fini della prova della convivenza e comunque riduttivo rispetto al concetto di nucleo familiare rilevante ai fini della domanda, risulti documentalmente apprezzabile come l'ex coniuge, , abbia costantemente dichiarato negli 2021, 2022 e Persona_1
2023 (con dichiarazioni dei redditi riferite dunque ai redditi prodotti negli anni 2020,
2021, 2022 e rilevanti ai fini dell'ISEE preso in esame per la domanda) che i suddetti figli erano a suo carico- cosa che non avrebbe potuto fare se i figli non fossero stati con lui conviventi. Tanto emerge inequivocabilmente dall'esame dei documenti
6,7,7bis prodotti da CP_1
Tali elementi documentali di senso contrario inducono a ritenere non verosimile la circostanza dedotta dalla ricorrente, ovvero che i figli, di fatto e già dal 2019 convivessero con lei e fossero, già da tale momento, a suo carico. Tali elementi documentali forti rendono superflua anche la assunzione della prova orale richiesta dalla ricorrente sul punto e ciò anche avuto riguardo al fatto che, in ogni caso, quanto evidenziato attesta che la ricorrente abbia in effetti reso dichiarazioni non corrispondenti al vero nell'ambito della DSU per il calcolo dell'ISEE in sede di domanda del beneficio Tale situazione non appare confutabile e ciò a prescindere dalla loro – comunque indimostrata- convivenza con la madre al momento della compilazione della DSU. “
Il Tribunale ha richiamato il quadro normativo di riferimento:
“ In tema l'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019 prevede al comma 1 che “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni” , nonché ai commi 4 e ss. le sanzioni amministrative della revoca e della decadenza dalla prestazione/beneficio.
In particolare, la norma da ultimo citata prevede quanto segue: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Appare dunque decisivo il rilievo per il quale, la ricorrente, consapevole che le risultanze anagrafiche non erano quelle da lei indicate nella DSU, abbia comunque reso dichiarazioni non corrispondenti al vero, compilando il suddetto modulo;
da ciò solo discende la revoca della prestazione indebitamente riconosciuta e il conseguente indebito (…)Nella fattispecie oggetto di controversia non appare discutibile che l'inserimento dei figli nella DSU abbia determinato in favore della ricorrente il riconoscimento di un importo superiore a quello che le sarebbe astrattamente spettato “
Ha proposto chiedendo , in rifoma della sentenza del Tribunale , Pt_1
l'accoglimento delle domande proposte. Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello . CP_1
Disposta ed espletata dalla Corte istruttoria orale , all'udienza del 15 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Con un primo motivo , l'appellante censura la sentenza osservando che “ contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale “ non ha mai dichiarato CP_2 che il padre era stato escluso dalla potestà genitoriale e che era affettivamente ed economicamente estraneo “
L'appellante richiama a tal fine il contenuto di pagina 4 della DSU prodotta in giudizio ( doc. 5 ) ; osserva che “ è evidente che il modulo inviti il dichiarante a CP_1 barrare la casella laddove il genitore non convivente si trovi ( anche solo ) in una delle condizioni successivamente enumerate ( e non necessariamente in tutte e 3 ),
Essendo l'ex marito ( padre dei suoi figli ) tenuto al versamento di un assegno periodico ( v. decreto di omologazione di verbale di separazione prodotto dalla stessa appellante sub doc. 7 ) la ha barrato la casella in questione “ Pt_1
Il motivo è fondato .
L'assunto dell'appellante trova pieno riscontro nel chiaro tenore di pagina 4 della
DSU prodotta in giudizio.
°°°°°°°
Con un secondo motivo , censura la sentenza laddove il Tribunale , dalla Pt_1
premessa che l'ex coniuge della ricorrente avesse indicato nelle proprie dichiarazioni dei redditi che i figli fossero a suo carico , ha tratto la conclusione che gli stessi non convivessero con lei e che dette dichiarazioni dei redditi avessero una qualche rilevanza rispetto alla dichiarazione considerata ai fini della domanda di Pt_2
RdC…”
L'appellante osserva che , ai fini dell'accertamento della convivenza della ricorrente con i figli, nessun valore probatorio può attribuirsi alla dichiarazione dei redditi che, in quanto scrittura privata ex art. 2702 c.c. , fa piena prova esclusivamente della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta e non del suo contenuto intrinseco . L'appellante rileva inoltre che , ex art. 12 TUIR , affinchè un figlio possa considerarsi a carico del genitore non è prescritto alcun requisito di convivenza .
Con un terzo motivo , l'appellante assume che “ l'unica omissione presente nella
DSU , peraltro rilevata d'ufficio, è una innocua inezia irrilevante ai fini del R.D.C. ed attinente a dati non contemplati né dal DL 4/2019 né dal DPCM 159/2013 .
L'appellante ammette che nella fattispecie è stato omesso di scrivere la residenza anagrafica dei figli .
Richiamando il tenore dell'art. 7 DL 4/2019 , il l'appellante osserva : “ La norma prevede espressamente che , per comportare l'inflizione di sanzioni ( penali o amministrative ) ivi compresa la revoca , le dichiarazioni o informazioni non veritiere debbano avere una qualche rilevanza ai fini della fondatezza o meno dell'istanza . In particolare la norma prevede che le dichiarazioni , per essere censurabili , debbano essere rese “ al fine di ottenere indebitamente il beneficio “ , attengano ad informazioni dovute e rilevanti “ e riguardino “ informazioni poste a fondamento dell'istanza “ . E' evidente che il c.d. falso innocuo non possa comportare alcuna revoca ….”
L'appellante evidenzia che l'omessa compilazione non ha inciso su alcuno dei requisiti di accesso al beneficio di RDC;
che inoltre l'omissione in esame non attiene ad informazioni richieste dalla norma disciplinante la DSU ( l'art. 10 DPCM 159/2013
) né si tratta di dato richiesto dalla legge ( DL 4/2019 ).
Richiamando quanto già affermato in primo grado , l'appellante osserva che l'art. 3
Del DPCM 159 /2013 ( ossia il Regolamento concernente le modalità di determinazione dell'ISEE ) prevede che “ per i figli minori di genitori separati e costituenti nuclei familiari disstinti , a rilevare ai fini dell'individuazione del nucleo famigliare di appartenenza è il requisito della convivenza e non quello della residenza “
Osserva poi che , comunque , per consolidato orientamento giurisprudenziale , la residenza effettiva prevale su quella risultante dai registri anagrafici e , che in ragione di ciò , l'interessato possa vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto emerge dai pubblici registri. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione , colgono nel segno.
Nella memoria di costituzione in appello l' ribadisce che “ la revoca e la CP_1 decadenza discendono automaticamente e necessariamente dalle verifiche effettuate dagli enti competenti che riscontrano la mancata compatibilità tra il nucleo DSU e famiglia anagrafica , Nel caso di specie trattasi di una revoca operata dall a livello centrale incrociando i dati della DSU compilata dall'appellante con CP_1
i dati dell'Anagrafe Nazionale … che non si vede come l' potesse esimersi dal CP_1
dare applicazione alla legge omettendo di disporre la revoca della prestazione in difformità agli accertamenti dei Comuni e comunque alle univoche risultanze degli archivi anagrafici “.
Osserva che nella fattispecie la mendace omessa dichiarazione non può ritenersi una inezia “ giacchè sulla base di tale dichiarazione , ha inserito nel suo nucleo i Pt_1 figli – quando invece risultavano , in base alle risultanze dell'anagrafe conviventi con il padre – ottenendo la prestazione di cui è causa “ .
Ciò premesso , il Collegio rileva che da un lato che anche nella fattispecie debba prevalere la residenza effettiva su quella risultante dai registri anagrafico e che, in ragione di ciò , l'interessato possa quindi superare la presunzione di conformità della realtà con quanto emerge dai pubblici registri e , dall'altro che l'art. 3 Del
DPCM 159 /2013 ( ossia il Regolamento concernente le modalità di determinazione dell'ISEE ) per i figli minori di genitori separati e costituenti nuclei familiari distinti a rilevare - ai fini dell'individuazione del nucleo famigliare di appartenenza - è il requisito della convivenza e non quello della residenza .
Ritiene il Collegio che , in forza delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata , non possa concludersi che abbia reso dichiarazioni mendaci Pt_1 inserendo i due figli minori nel proprio nucleo familiare nella domanda presentata in data 9.1. 2022 al fine di ottenere il Rdc.
L ha invece revocato il relativo beneficio proprio per “l accertata non CP_1
veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 “ ( v. doc. 3 prodotto dall in primo grado ) . CP_1 Risulta infatti già dal provvedimento in data 15.1.2019 ( doc. 7 fasc. primo grado
) di omologazione della separazione consensualr intervenuta fra Pt_1 Pt_1
e che i figli minori e sono stati affidati in via Persona_1 Per_2 Per_3
condivisa ad entrami i genitori “ con collocazione presso la madre , presso
l'abitazione che la stessa andrà ad acquistare nei comuni limitrofi a VA
AN “ .
Nello stesso provvedimento di omologa sono stati poi precisati i giorni nei quali il padre avrebbe potuto vedere e tenere con sé i figli minori.
Risulta poi documentato ( v. atto notarile in data 25 febbraio 2019: doc. 9 fasc. primo grado ) che parte appellante aveva provveduto all'acquisto Pt_1 dell'immobile di via Spadolini 6 - VA AN già nel febbraio 2019 .
Il Collegio rileva pertanto che la convivenza dei figli minori con la madre , per quanto sopra , era imposta da un provvedimento giudiziale di omologazione di una separazione consensuale .
La circostanza poi che i figli abbiano convissuto effettivamente con la madre presso l'abitazione di via Spadolini n. 6 a VA AN è stata poi confermata dall'istruttoria orale svolta .
Il teste ha dichiarato : “ La signora è la mia ex moglie . Dopo Persona_1 Pt_1
la separazione i miei figli e sono con me a weekend alterni ed una Per_3 Per_2 sera a settimana in base ai miei turni poiché sono un vigile del fuoco. I miei turni di lavoro mi impediscono di tenere i figli ulteriormente perché per due notti alla settimana di sicuro devo lavorare . Dopo la separazione i miei figli abitano a VA
AN con la mamma . Io verso a mia moglie 200 euro mensili “….
Il teste , amministratore del condominio sito in via Spadolini Testimone_1
n.6 , ha dichiarato : “ Confermo che la signora abita con i figli da settembre Pt_1
2019 in via Spadolini n. 6 a VA AN. Ho avuto modo di frequentare una volta la casa della signora perché c'era un problema con la caldaia;
ho avuto Pt_1 poi qualche lamentela dei vicini per i rumori dovuti alla presenza dei figli;
si tratta di schiamazzi di bambini ed i vicini si erano lamentati “.
In conclusione, In riforma della sentenza n. 1279/2024 del Tribunale di Milano va dichiarato che nulla è dovuto dalla appellante all a titolo di restituzione del CP_1 reddito di cittadinanza percepito ed oggetto di causa . Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellante ex d.m.55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento di attività istruttoria nel grado di appello , nella misura specificata in dispositivo ( euro 1700,00 per il primo grado;
euro 2000,00 per il grado di appello ) ; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 1279/2024 del Tribunale di Milano dichiara che nulla è dovuto dalla appellante all a titolo di restituzione del reddito di cittadinanza CP_1
percepito ed oggetto di causa;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado che , in favore dell'appellante CP_1
, liquida in complessivi euro 3700,00 oltre spese generali ed oneri di legge , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano 15 Maggio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 15 Maggio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.1279/2024 del Tribunale di
Milano ( giudice dr.ssa Saioni ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. BERSANI MICHELE Pt_1 C.F._1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in C.F._2
Melegnano via Oberdan n. 4
APPELLANTE
CONTRO
con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA elettivamente C.F._3 domiciliato in Milano via Savarè n.1
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 4 Novembre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 1279/2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell ha così deciso : Pt_1 CP_1
“ rigetta il ricorso;
nulla sulle spese . “.
L'oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza appellata:
“ Con ricorso depositato in data 22.12.23, ha convenuto innanzi al Pt_1
Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, l chiedendo CP_1
l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte:
NEL MERITO
1. accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'inefficacia e/o
l'illegittimità e/o la revoca dei provvedimenti con cui Controparte_1
ha disposto la revoca del reddito di cittadinanza i cui benefici
[...] economici sono stati percepiti dalla ricorrente dal febbraio 2022 al gennaio 2023
e chiesto la restituzione di somme a suo dire indebitamente percepite a tale titolo, nonché di qualsivoglia atto preparatorio e/o consequenziale ai medesimi (ivi compresi eventuali avvisi di addebito e/o provvedimenti giudiziali di cui dovesse essere ex adverso eccepita l'esistenza);
2. accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente a
[...]
, a titolo di restituzione del reddito di Controparte_1
cittadinanza percepito;
3. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 5.253,00 percepita dal febbraio 2022 al gennaio 2023 a titolo di beneficio economico del Reddito di Cittadinanza;
4. in via subordinata ai capi 2 e 3 che precedono e salvo gravame, limitare ad €
1.500,86 (o alla differente somma ritenuta di giustizia) la somma che la ricorrente
è tenuta a restituire a a titolo beneficio economico del Reddito di CP_1
Cittadinanza indebitamente percepito dal febbraio 2022 al gennaio 2023;
5. con vittoria di spese e compenso professionale da distrarre a favore dello scrivente legale, che si dichiara antistatario;
6. con sentenza immediatamente esecutiva. (…)
In data 9.1.2022 la ricorrente presentava domanda di reddito di cittadinanza, autocertificando il possesso di tutti i requisiti per poter fruire del beneficio.
Tale domanda veniva automaticamente accolta. Seguiva il pagamento della prestazione richiesta per 12 mensilità, da febbraio 2022 a gennaio 2023, con la corresponsione di un importo complessivo di €. 5.253,00.
Successivamente, ad esito dei controlli effettuati dall a livello centrale, CP_1
emergeva la mancata coincidenza tra le risultanze anagrafiche della famiglia della ricorrente e il nucleo DSU indicato ai fini ISEE: i figli minori indicati nella DSU come conviventi risultavano residenti con l'altro genitore, , in Persona_1
via VIA REPUBBLICA 21 a VA AN (situazione protrattasi sino alla successiva data del 23/05/2023).
La prestazione, pertanto, veniva revocata dall con provvedimento del CP_1
18.4.2023.
assume la illegittimità del provvedimento di revoca adottato da A Pt_1 CP_1 fondamento della pretesa sostanzialmente deduce: di essersi legalmente Pt_1
separata dal coniuge come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Milano del 15.1.2019; di aver continuato a convivere con i figli e con il coniuge presso la abitazione familiare in VA AN sino al mese di settembre 2019 quando, unitamente ai figli, ella si era trasferita presso la abitazione di via Spadolini
6 ma senza aver mai richiesto – prima del 2023- il mutamento della residenza dei figli.
Il Tribunale ha rigettato la domanda osservando :
“ Emerge per vero documentalmente come a pag. 4 della DSU prodotta in giudizio
(doc.5 di , al quadro D, la ricorrente abbia dichiarato non solo che i figli minori CP_1 erano parte del suo nucleo familiare, ma anche che il coniuge era escluso dalla potestà sui figli oltre che estraneo agli stessi in termini di rapporti affettivi ed economici;
tali circostanze risultano per vero smentite dalla omologa di separazione prodotta dalla medesima parte ricorrente nel presente giudizio.
Dalla sentenza di separazione emerge infatti che i figli erano affidati in modalità condivisa ad entrambi i coniugi, che il padre avrebbe dovuto provvedere al loro mantenimento della prole con un importo mensile nonché a tutte le spese di natura straordinaria.
Nel modello DSU in questione peraltro -pagine 9 e 10- la richiedente non segnala affatto – come sarebbe stato per vero sufficiente- il fatto che la formale residenza dei figli non coincideva con quella del nucleo familiare e dunque il fatto che costoro, pur con lei -asseritamente- conviventi, avevano mantenuto la residenza presso la ex casa coniugale, ovvero presso la residenza paterna.
Altamente significativo appare altresì il rilievo per il quale, a prescindere dal dato formale della residenza anagrafica dei figli, di per sé non decisivo ai fini della prova della convivenza e comunque riduttivo rispetto al concetto di nucleo familiare rilevante ai fini della domanda, risulti documentalmente apprezzabile come l'ex coniuge, , abbia costantemente dichiarato negli 2021, 2022 e Persona_1
2023 (con dichiarazioni dei redditi riferite dunque ai redditi prodotti negli anni 2020,
2021, 2022 e rilevanti ai fini dell'ISEE preso in esame per la domanda) che i suddetti figli erano a suo carico- cosa che non avrebbe potuto fare se i figli non fossero stati con lui conviventi. Tanto emerge inequivocabilmente dall'esame dei documenti
6,7,7bis prodotti da CP_1
Tali elementi documentali di senso contrario inducono a ritenere non verosimile la circostanza dedotta dalla ricorrente, ovvero che i figli, di fatto e già dal 2019 convivessero con lei e fossero, già da tale momento, a suo carico. Tali elementi documentali forti rendono superflua anche la assunzione della prova orale richiesta dalla ricorrente sul punto e ciò anche avuto riguardo al fatto che, in ogni caso, quanto evidenziato attesta che la ricorrente abbia in effetti reso dichiarazioni non corrispondenti al vero nell'ambito della DSU per il calcolo dell'ISEE in sede di domanda del beneficio Tale situazione non appare confutabile e ciò a prescindere dalla loro – comunque indimostrata- convivenza con la madre al momento della compilazione della DSU. “
Il Tribunale ha richiamato il quadro normativo di riferimento:
“ In tema l'art. 7 del D.L. n. 4 del 2019 prevede al comma 1 che “ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni” , nonché ai commi 4 e ss. le sanzioni amministrative della revoca e della decadenza dalla prestazione/beneficio.
In particolare, la norma da ultimo citata prevede quanto segue: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.”
Appare dunque decisivo il rilievo per il quale, la ricorrente, consapevole che le risultanze anagrafiche non erano quelle da lei indicate nella DSU, abbia comunque reso dichiarazioni non corrispondenti al vero, compilando il suddetto modulo;
da ciò solo discende la revoca della prestazione indebitamente riconosciuta e il conseguente indebito (…)Nella fattispecie oggetto di controversia non appare discutibile che l'inserimento dei figli nella DSU abbia determinato in favore della ricorrente il riconoscimento di un importo superiore a quello che le sarebbe astrattamente spettato “
Ha proposto chiedendo , in rifoma della sentenza del Tribunale , Pt_1
l'accoglimento delle domande proposte. Ha resistito l' chiedendo il rigetto dell'appello . CP_1
Disposta ed espletata dalla Corte istruttoria orale , all'udienza del 15 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è fondato per le considerazioni che seguono. Pt_1
Con un primo motivo , l'appellante censura la sentenza osservando che “ contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale “ non ha mai dichiarato CP_2 che il padre era stato escluso dalla potestà genitoriale e che era affettivamente ed economicamente estraneo “
L'appellante richiama a tal fine il contenuto di pagina 4 della DSU prodotta in giudizio ( doc. 5 ) ; osserva che “ è evidente che il modulo inviti il dichiarante a CP_1 barrare la casella laddove il genitore non convivente si trovi ( anche solo ) in una delle condizioni successivamente enumerate ( e non necessariamente in tutte e 3 ),
Essendo l'ex marito ( padre dei suoi figli ) tenuto al versamento di un assegno periodico ( v. decreto di omologazione di verbale di separazione prodotto dalla stessa appellante sub doc. 7 ) la ha barrato la casella in questione “ Pt_1
Il motivo è fondato .
L'assunto dell'appellante trova pieno riscontro nel chiaro tenore di pagina 4 della
DSU prodotta in giudizio.
°°°°°°°
Con un secondo motivo , censura la sentenza laddove il Tribunale , dalla Pt_1
premessa che l'ex coniuge della ricorrente avesse indicato nelle proprie dichiarazioni dei redditi che i figli fossero a suo carico , ha tratto la conclusione che gli stessi non convivessero con lei e che dette dichiarazioni dei redditi avessero una qualche rilevanza rispetto alla dichiarazione considerata ai fini della domanda di Pt_2
RdC…”
L'appellante osserva che , ai fini dell'accertamento della convivenza della ricorrente con i figli, nessun valore probatorio può attribuirsi alla dichiarazione dei redditi che, in quanto scrittura privata ex art. 2702 c.c. , fa piena prova esclusivamente della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sottoscritta e non del suo contenuto intrinseco . L'appellante rileva inoltre che , ex art. 12 TUIR , affinchè un figlio possa considerarsi a carico del genitore non è prescritto alcun requisito di convivenza .
Con un terzo motivo , l'appellante assume che “ l'unica omissione presente nella
DSU , peraltro rilevata d'ufficio, è una innocua inezia irrilevante ai fini del R.D.C. ed attinente a dati non contemplati né dal DL 4/2019 né dal DPCM 159/2013 .
L'appellante ammette che nella fattispecie è stato omesso di scrivere la residenza anagrafica dei figli .
Richiamando il tenore dell'art. 7 DL 4/2019 , il l'appellante osserva : “ La norma prevede espressamente che , per comportare l'inflizione di sanzioni ( penali o amministrative ) ivi compresa la revoca , le dichiarazioni o informazioni non veritiere debbano avere una qualche rilevanza ai fini della fondatezza o meno dell'istanza . In particolare la norma prevede che le dichiarazioni , per essere censurabili , debbano essere rese “ al fine di ottenere indebitamente il beneficio “ , attengano ad informazioni dovute e rilevanti “ e riguardino “ informazioni poste a fondamento dell'istanza “ . E' evidente che il c.d. falso innocuo non possa comportare alcuna revoca ….”
L'appellante evidenzia che l'omessa compilazione non ha inciso su alcuno dei requisiti di accesso al beneficio di RDC;
che inoltre l'omissione in esame non attiene ad informazioni richieste dalla norma disciplinante la DSU ( l'art. 10 DPCM 159/2013
) né si tratta di dato richiesto dalla legge ( DL 4/2019 ).
Richiamando quanto già affermato in primo grado , l'appellante osserva che l'art. 3
Del DPCM 159 /2013 ( ossia il Regolamento concernente le modalità di determinazione dell'ISEE ) prevede che “ per i figli minori di genitori separati e costituenti nuclei familiari disstinti , a rilevare ai fini dell'individuazione del nucleo famigliare di appartenenza è il requisito della convivenza e non quello della residenza “
Osserva poi che , comunque , per consolidato orientamento giurisprudenziale , la residenza effettiva prevale su quella risultante dai registri anagrafici e , che in ragione di ciò , l'interessato possa vincere la presunzione di conformità della realtà con quanto emerge dai pubblici registri. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione , colgono nel segno.
Nella memoria di costituzione in appello l' ribadisce che “ la revoca e la CP_1 decadenza discendono automaticamente e necessariamente dalle verifiche effettuate dagli enti competenti che riscontrano la mancata compatibilità tra il nucleo DSU e famiglia anagrafica , Nel caso di specie trattasi di una revoca operata dall a livello centrale incrociando i dati della DSU compilata dall'appellante con CP_1
i dati dell'Anagrafe Nazionale … che non si vede come l' potesse esimersi dal CP_1
dare applicazione alla legge omettendo di disporre la revoca della prestazione in difformità agli accertamenti dei Comuni e comunque alle univoche risultanze degli archivi anagrafici “.
Osserva che nella fattispecie la mendace omessa dichiarazione non può ritenersi una inezia “ giacchè sulla base di tale dichiarazione , ha inserito nel suo nucleo i Pt_1 figli – quando invece risultavano , in base alle risultanze dell'anagrafe conviventi con il padre – ottenendo la prestazione di cui è causa “ .
Ciò premesso , il Collegio rileva che da un lato che anche nella fattispecie debba prevalere la residenza effettiva su quella risultante dai registri anagrafico e che, in ragione di ciò , l'interessato possa quindi superare la presunzione di conformità della realtà con quanto emerge dai pubblici registri e , dall'altro che l'art. 3 Del
DPCM 159 /2013 ( ossia il Regolamento concernente le modalità di determinazione dell'ISEE ) per i figli minori di genitori separati e costituenti nuclei familiari distinti a rilevare - ai fini dell'individuazione del nucleo famigliare di appartenenza - è il requisito della convivenza e non quello della residenza .
Ritiene il Collegio che , in forza delle risultanze documentali e dell'istruttoria orale espletata , non possa concludersi che abbia reso dichiarazioni mendaci Pt_1 inserendo i due figli minori nel proprio nucleo familiare nella domanda presentata in data 9.1. 2022 al fine di ottenere il Rdc.
L ha invece revocato il relativo beneficio proprio per “l accertata non CP_1
veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013 “ ( v. doc. 3 prodotto dall in primo grado ) . CP_1 Risulta infatti già dal provvedimento in data 15.1.2019 ( doc. 7 fasc. primo grado
) di omologazione della separazione consensualr intervenuta fra Pt_1 Pt_1
e che i figli minori e sono stati affidati in via Persona_1 Per_2 Per_3
condivisa ad entrami i genitori “ con collocazione presso la madre , presso
l'abitazione che la stessa andrà ad acquistare nei comuni limitrofi a VA
AN “ .
Nello stesso provvedimento di omologa sono stati poi precisati i giorni nei quali il padre avrebbe potuto vedere e tenere con sé i figli minori.
Risulta poi documentato ( v. atto notarile in data 25 febbraio 2019: doc. 9 fasc. primo grado ) che parte appellante aveva provveduto all'acquisto Pt_1 dell'immobile di via Spadolini 6 - VA AN già nel febbraio 2019 .
Il Collegio rileva pertanto che la convivenza dei figli minori con la madre , per quanto sopra , era imposta da un provvedimento giudiziale di omologazione di una separazione consensuale .
La circostanza poi che i figli abbiano convissuto effettivamente con la madre presso l'abitazione di via Spadolini n. 6 a VA AN è stata poi confermata dall'istruttoria orale svolta .
Il teste ha dichiarato : “ La signora è la mia ex moglie . Dopo Persona_1 Pt_1
la separazione i miei figli e sono con me a weekend alterni ed una Per_3 Per_2 sera a settimana in base ai miei turni poiché sono un vigile del fuoco. I miei turni di lavoro mi impediscono di tenere i figli ulteriormente perché per due notti alla settimana di sicuro devo lavorare . Dopo la separazione i miei figli abitano a VA
AN con la mamma . Io verso a mia moglie 200 euro mensili “….
Il teste , amministratore del condominio sito in via Spadolini Testimone_1
n.6 , ha dichiarato : “ Confermo che la signora abita con i figli da settembre Pt_1
2019 in via Spadolini n. 6 a VA AN. Ho avuto modo di frequentare una volta la casa della signora perché c'era un problema con la caldaia;
ho avuto Pt_1 poi qualche lamentela dei vicini per i rumori dovuti alla presenza dei figli;
si tratta di schiamazzi di bambini ed i vicini si erano lamentati “.
In conclusione, In riforma della sentenza n. 1279/2024 del Tribunale di Milano va dichiarato che nulla è dovuto dalla appellante all a titolo di restituzione del CP_1 reddito di cittadinanza percepito ed oggetto di causa . Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di parte appellante ex d.m.55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dello svolgimento di attività istruttoria nel grado di appello , nella misura specificata in dispositivo ( euro 1700,00 per il primo grado;
euro 2000,00 per il grado di appello ) ; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
In riforma della sentenza n. 1279/2024 del Tribunale di Milano dichiara che nulla è dovuto dalla appellante all a titolo di restituzione del reddito di cittadinanza CP_1
percepito ed oggetto di causa;
condanna l' al pagamento delle spese del doppio grado che , in favore dell'appellante CP_1
, liquida in complessivi euro 3700,00 oltre spese generali ed oneri di legge , con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano 15 Maggio 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau