Versione
18 aprile 1986
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5 novembre 2013
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Art. 2. (( 1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 , tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall' art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. )) 2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attivita' sportive.
(( 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco. ))
(( 3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova e' redatto un apposito elenco. ))
Commentario • 1
- 1. Modifiche a attuazione direttiva UE su controllo acquisizione e detenzione di armiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 22 ottobre 2013 · 2.3326294
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 19/02/2013, n. 766Provvedimento: […] - violazione dell'art. 2 della legge 25 marzo 1986 n. 85: le armi di cui è in possesso rientrano nell'elenco delle armi dedicate all'attività sportiva, e per ciò stesso non sono idonee a mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;Leggi di più...