CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/06/2025, n. 2078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2078 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1457/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avvocati Parte_1 P.IVA_1 domiciliatari GIUSEPPE LUPI, CARLO NASCIMBEN, MASSIMO ALTISSIMO ed ELENA POZZER, con studio in STRADA MAROSTICANA n. 6/8,
VICENZA
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario LUCA SCHIAVON, con studio in VIA
OSPEDALE n. 39, MESTRE
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda, 9 maggio 2024 n. 12680.
CONCLUSIONI DI voglia codesta Ecc.ma Corte, in Parte_1 funzione di Giudice di rinvio in appello, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, preso atto del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza summenzionata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi spesi nell'atto di citazione in riassunzione, così provvedere: nel merito: in riforma del capo della sentenza n. 2869/2018 resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 25.06.2018, pubblicata il 19.10.2018, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione sopra richiamato, dichiarare la non debenza degli interessi legali sul saldo prezzo corrisposto da e per l'effetto condannare il sig. Parte_1 [...] alla restituzione dell'importo di euro 171.406,27, oltre agli CP_1 interessi in misura pari al saggio legale. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità ed il presente
CONCLUSIONI DI LT AT:
1. rigettare le domande proposte da con l'atto di citazione ex art. 392 cod. proc. Parte_1 civ. siccome in fatto e in diritto infondate e per l'effetto confermare la sentenza n. 2869/2018 di Codesta Corte d'Appello di Venezia in punto riconoscimento degli interessi legali da computarsi sulla somma determinata per il saldo prezzo a decorrere dalla data della domanda (4 aprile 2007) fino al 23 dicembre 2023; 2. con integrale rifusione, o in via subordinata compensazione, di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza n. 12680/2024, la Corte di cassazione ha respinto gli otto motivi del ricorso principale del venditore e, a Controparte_1 fronte dei due motivi di ricorso incidentale dell'acquirente Parte_1
pag. 2/15 ha cassato la sentenza di secondo grado limitatamente agli interessi riconosciuti al venditore.
2. Con sentenza 5 novembre 2012 n. 2063/2012 il Tribunale di
Venezia aveva accolto la domanda dell'acquirente Parte_1 trasferendo ex art. 2932 cod. civ., la proprietà di un capannone industriale oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 19 maggio 2006, subordinatamente al pagamento del prezzo, rideterminato in euro 1.240.214,75 (nel preliminare il prezzo era stato fissato in euro 1.291.000,00; il prezzo indicato nella sentenza di primo grado in euro 1.138.000,00 era stato successivamente corretto per un rilevato errore materiale in euro 1.240.214,75). In accoglimento della domanda di riconvenzionale di , il Tribunale aveva Controparte_1 condannato l'acquirente a pagare al venditore la somma di Parte_1 euro 11.800,00, con cadenza mensile dal 10 aprile 2007 sino al rilascio, oltre a interessi legali da ogni singola scadenza al saldo. Le spese erano state compensate.
3. Con sentenza 19 ottobre 2019 n. 2869/2018 la Corte d'appello di
Venezia ha determinato il “saldo prezzo” dovuto dalla al Parte_1 venditore in euro 1.119.100,00 [euro 1.291.000,00 (prezzo concordato nel contratto preliminare) – euro 129.000,00 (caparra confirmatoria) – euro 36.000,00 (lavori di adeguamento impianti) – euro 6.900,00
(eliminazione delle “superfetazioni” incidenti sull'agilità dell'immobile)], riconoscendo al venditore gli “interessi legali” da computarsi sulla predetta somma a decorrere dal 10 aprile 2007 (data della domanda) fino al 23 dicembre 2013 (data in cui il venditore aveva ricevuto, in via transattiva, la somma di euro 1.291.842,55 a titolo di prezzo, salvo l'esito della causa ai fini dell'esatta determinazione dell'importo dovuto).
pag. 3/15 L'indennità di occupazione è stata esclusa, così come è stata esclusa la rivalutazione sul prezzo.
4. Con il ricorso in Cassazione il venditore aveva Controparte_1 fatto valere otto motivi riguardanti:
4.1 l'illegittimo rifiuto dell'acquirente di addivenire alla Parte_1 stipula del rogito. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a una diversa valutazione dei fatti nonostante i giudici del merito avessero escluso la sussistenza di un inadempimento in capo all'acquirente. Il rifiuto era addebitabile alle difformità del compendio immobiliare rispetto alle caratteristiche promesse;
4.2 la carenza di motivazione con riferimento a quanto emerso in corso di causa in ordine ai presunti “vizi” dell'immobile. Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto tendeva a un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito;
4.3 l'asserita inesistenza di un motivo di appello avverso il capo della sentenza di primo grado sull'inadempimento del venditore. Il motivo non era fondato perché non era stato proposto appello in merito all'inadempimento dell'obbligo a contrarre della società acquirente. Il capo della sentenza che aveva disposto il trasferimento della proprietà non era contestato. Il giudizio era proseguito per la determinazione del prezzo, la rivalutazione, il risarcimento dei danni, l'indennità di occupazione e le spese legali;
4.4 l'esclusione dell'indennità di occupazione in favore del venditore. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché sotto la veste formale della violazione di legge era stato dedotto un vizio di motivazione;
4.5 la mancata applicazione della rivalutazione sul saldo del prezzo. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non era stato impugnato con l'appello il capo relativo all'inadempimento dell'obbligo a contrarre;
pag. 4/15 4.6 la riduzione del prezzo di compravendita dell'immobile per l'adeguamento degli impianti antincendio, elettrico e di riscaldamento e per l'eliminazione di alcune “superfetazioni”. Il motivo è stato ritenuto inammissibile, avendo la Corte di appello deciso sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle altre prove acquisite;
4.7 il mancato riconoscimento dei danni in favore del venditore. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché era passata in giudicato la parte della sentenza di primo grado che aveva trasferito la proprietà del bene immobile, stante l'accertato inadempimento imputabile al venditore. Il risarcimento presuppone un inadempimento imputabile alla parte;
4.8 la compensazione parziale delle spese del doppio grado di giudizio, poste per due terzi a carico del venditore anche in considerazione del fatto che il venditore non aveva impugnato il capo della sentenza che aveva disposto il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare subordinatamente al pagamento del prezzo e aveva ottenuto un'ordinanza ex art 186 bis cod. proc. civ. Il motivo non era fondato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
5. aveva proposto due motivi di ricorso incidentale sul Parte_1 riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta a saldo prezzo e sul fatto che gli interessi moratori presuppongono, per loro natura, che il pagamento avvenga con ritardo. La Corte di cassazione ha evidenziato che pur “non ravvisandosi nella specie un pronuncia ultra petita, il capo della sentenza impugnata non chiarisce, tuttavia, per quale ragione, una volta negata la rivalutazione monetaria sul prezzo –
pag. 5/15 essendo l'obbligo di corresponsione del saldo prezzo nell'ambito dell'esecuzione in forma specifica un debito di valuta – è stato riconosciuto, a favore del promittente venditore, il pagamento degli interessi legali sul prezzo dovuto a partire dalla domanda, lì dove in precedenza è stata più volte affermata la responsabilità di quest'ultimo per inadempimento degli obblighi contrattuali, che aveva portato alla pronuncia ex art. 2932 cod. civ. … L'obbligazione di pagamento del saldo prezzo è pertanto divenuta liquida ed esigibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.”.
6. Nel riassumere la causa l'acquirente ha premesso di aver Parte_1 versato sino a oggi euro 1.419.506,27: euro 129.000,00 per caparra confirmatoria;
euro 685.419,70 a seguito di ordinanza 6 maggio 2013 ex art. 186 bis cod. proc. civ.; euro 476.580,30 a seguito di accordo per il saldo provvisorio del prezzo. La Corte d'appello aveva ri-liquidato il prezzo in euro 1.248.100,00, riconoscendo gli interessi legali dalla data della domanda al 23 dicembre 2013 per un importo di euro 171.406,27.
Dopo aver specificato che il giudizio rinvio è circoscritto agli interessi legali sul prezzo per l'inadempimento del venditore e alle spese processuali, il difensore ha dedotto:
- che la domanda sugli interessi legali era stata introdotta tardivamente con la comparsa di costituzione e risposta in appello. Con il primo motivo del ricorso incidentale aveva eccepito la Parte_1 novità della domanda in quanto in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito a cui accedono e sono attribuibili solo su domanda;
- che gli unici interessi nel giudizio di primo grado richiesti dal venditore attenevano alla somma pretesa a titolo di danno emergente,
pag. 6/15 senza alcun riferimento al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di pagamento del corrispettivo;
- che la domanda di pagamento degli interessi era anche infondata perché l'obbligazione di pagamento del saldo prezzo, nella misura risultata dovuta all'esito dell'accertamento dell'esistenza dei contestati vizi e difformità, era divenuta liquida ed esigibile esclusivamente al momento della pronuncia della sentenza;
- che la Corte di merito non aveva considerato che il ritardo nel pagamento del prezzo non era imputabile all'acquirente ma trovava causa nel fatto colposo del venditore;
- che la Corte di cassazione ha ribadito la non debenza di interessi nel caso in cui non sussista un colpevole ritardo nel pagamento. Il principio comporta che non devono essere pagati gli interessi legali e che l'acquirente deve essere condannato a restituire gli interessi corrisposti in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n.
2869/2018 per euro 171.406,27, oltre agli interessi in misura pari al saggio legale;
- che a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione occorre liquidare nuovamente le spese di entrambi i gradi di merito, alla luce del complessivo esito del giudizio. Le spese legali devono essere poste non solo parzialmente ma interamente a carico del venditore.
7. Il venditore ha dedotto che la sentenza di primo Controparte_1 grado era stata notificata in data 21 dicembre 2012, unitamente a un atto di precetto con il quale era stato intimato a il Parte_1 pagamento dell'importo di euro 848.928,53, oltre accessori. Con atto di transazione parziale in data 23.12.2013 le parti avevano dato atto che con la sentenza n. 2063/2012 era stata trasferita la proprietà dell'immobile e che a seguito della mancata impugnazione del relativo pag. 7/15 capo, la statuizione contenuta nella sentenza sul trasferimento della proprietà era divenuta definitiva. Il venditore dichiarava di aver ricevuto complessivamente la somma di euro 1.291.842,55. Con riferimento all'oggetto del giudizio di rinvio, il convenuto in riassunzione ha replicato:
- che la società non ha corrisposto la somma di euro 1.419.506,27 indicata dalla controparte, se si considera che il venditore ha già restituito la somma di euro 42.900,00 (oltre a euro 66.976,00 a titolo di rifusione di spese e competenze di lite), corrispondente alla differenza tra quanto statuito dalla Corte d'appello e quanto dal Tribunale sul prezzo;
- che la Corte di cassazione si è pronunciata in favore del venditore sulla presunta mancanza di una domanda per il pagamento degli interessi (“non ravvisandosi nella specie una pronuncia ultra petita”);
- che la domanda di pagamento degli interessi anche sul saldo del prezzo non avrebbe potuto essere svolta in primo grado, sicché non è tardiva né sono state violate le preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ.;
- che per la Corte di cassazione il capo sugli interessi della decisione della Corte d'appello non è sorretto da adeguata motivazione. Secondo la giurisprudenza il venditore ha diritto agli interessi per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione d'inadempimento. Gli interessi compensativi hanno lo stesso fondamento degli interessi corrispettivi, assolvendo entrambi a una funzione remunerativa ma sono caratterizzati dall'essere dovuti per crediti non ancora esigibili. Il rogito avrebbe dovuto avvenire il 15.9.2006. Era di conseguenza corretta la pag. 8/15 decisione di riconoscere gli interessi a decorrere dalla domanda e quindi da una data successiva a quella prevista per il rogito;
- che controparte non può pretendere l'integrale pagamento delle spese. Il prezzo indicato nel preliminare è stato ridotto ma con l'atto di appello l'acquirente aveva offerto, a titolo di prezzo, esclusivamente la somma di euro 685.419,70. L'acquirente aveva formulato varie domande di risarcimento, tutte rigettate, così come erano state respinte le contestazioni sui mappali n. 255 e 256. Le spese devono essere compensate per l'intero giudizio.
8. Il giudice del rinvio è chiamato a stabilire se e da quando l'acquirente deve corrispondere gli interessi al tasso legale al compratore e a disciplinare nuovamente le spese processuali, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
8.1 Nel cassare limitatamente agli interessi la sentenza di secondo grado, la Corte di cassazione ha specificato che “[l']obbligazione di pagamento del saldo prezzo è pertanto divenuta liquida ed esigibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.”. Applicando il principio al caso in esame, deve ritenersi che la Corte di cassazione non ha inteso negare tout court il riconoscimento degli interessi legali (da intendersi come interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ.) ma che gli stessi non fossero giustificati a far data dalla domanda perché il saldo del prezzo era dovuto solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ha eseguito in forma specifica l'obbligo di concludere il contratto.
8.2 Rispetto alle richieste delle parti non è chiaro cosa la Corte di cassazione intenda affermando che non è ravvisabile “… nella specie
pag. 9/15 una pronuncia ultra petita”. Se la Corte avesse però ritenuto decisiva l'eccezione sulla inammissibilità della domanda relativa agli interessi, per essere stata formulata tardivamente (con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa dell'acquirente aveva proprio dedotto che la domanda non era stata proposta tempestivamente), non avrebbe fatto riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che ha trasferito la proprietà dell'immobile perché tale momento sarebbe del tutto irrilevante. Si sarebbe limitata ad affermare il principio che nulla è dovuto a titolo d'interessi sul prezzo del bene in difetto di una tempestiva domanda nel giudizio di primo grado, per il divieto di nova in appello.
8.3 L'obbligo del pagamento degli interessi non si pone, invero, in contrasto né con il principio che gli interessi corrispettivi e compensativi possono essere riconosciuti solo su espressa domanda né con il divieto di nova in appello. La domanda di pagamento degli interessi è rinvenibile a pag. 64 della comparsa di costituzione con appello incidentale depositata presso la Corte di appello di Venezia il 19 marzo
2013. L'appellante incidentale a pag. 69 aveva concluso chiedendo oltre la rivalutazione anche gli “… gli interessi legali sulla somma stabilita per il saldo del prezzo”. L'art. 345 cod. proc. civ. prevede la possibilità di richiedere gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
8.4 Prendendo in considerazione il momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha trasferito la proprietà del bene, diviene irrilevante ai fini che interessano anche stabilire quale parte sia rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di contrarre. Una volta avvenuto il trasferimento della proprietà, il prezzo è comunque esigibile. Gli interessi non sono dovuti per il periodo precedente perché il ritardo nel pag. 10/15 trasferimento della proprietà, per quanto accertato nei precedenti gradi di merito, non era imputabile all'acquirente. Nel momento in cui la proprietà è trasferita, l'acquirente non ha più motivo per non pagare il prezzo e il mancato pagamento non dipende certo dall'inadempimento del venditore.
8.5 Precedenti di legittimità hanno già affermato “che, in tema di contratto preliminare di vendita, quando la richiesta di esecuzione in forma specifica del negozio a mente dell'art. 2932, comma 1, cod. civ.
e, quindi, di pronuncia di sentenza produttiva degli effetti della programmata traslazione negoziale venga azionata dal promittente,
l'ulteriore domanda, a tale richiesta complementare, di condanna del promissario al pagamento del prezzo concordato si configura come un'ordinaria azione di condanna, intesa ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro (cfr., "in terminis", Cass., Sez. Il civ., sent. n. 4981 dell'8.VIII.1986). Consegue da ciò che, nell'ipotesi, del genere di quella ricorrente nella fattispecie, di ravvisata fondatezza ed accoglibilità di tale domanda, gli interessi sulla somma con la stessa rivendicata restano senz'altro dovuti, a mente dell'art. 1282 cod. civ., a titolo corrispettivo, con decorrenza dalla data in cui il credito azionato viene riscontrato divenuto liquido ed esigibile” (Cass., sez. 2, sent. n. 3300 del 1998). Anche nel caso che il trasferimento della proprietà avvenga ex art. 2932 cod. civ., sono dovuti gli interessi a partire dal momento in cui il prezzo è liquido ed esigibile.
8.6 Posto che i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale non era stato impugnato il capo della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva disposto il trasferimento della proprietà del capannone pag. 11/15 industriale e che la sentenza del Tribunale era stata notificata il 21 dicembre 2012 (circostanza riportata a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio di e Controparte_1 riscontrabile a pag. 45 del fascicolo di II grado di , il Parte_1 passaggio in giudicato del relativo capo va fatto risalire, ai sensi degli artt. 325 e 236 cod. proc. civ., al 20 gennaio 2013, decorso il termine breve per l'impugnazione della decisione di primo grado.
9. All'esito del giudizio di rinvio deve dunque affermarsi che sul
“saldo prezzo” di euro 1.119.100,00, stabilito dalla sentenza della Corte
d'appello n. 2869/2018, gli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1, cod. civ. riconoscibili al venditore, decorrono non dal 4 aprile 2007 fino al 23 dicembre 2013 ma dal 20 gennaio 2013 al 23 dicembre 2013.
10. Sulle spese di lite, il giudice di secondo grado aveva ravvisato una soccombenza parziale dell'appellato e appellante incidentale
[...]
ponendole “per i 2/3 a carico del Sig. e per il e CP_1 CP_1 per il rimanente 1/3 a carico di . Considerando la Parte_1 complessità della causa, “l'imponenza” dell'attività istruttoria svolta in primo grado, l'ampiezza degli atti difensivi e l'articolata attività svolta anche in sede di appello (per il sub procedimento per la sospensione dell'esecutività della sentenza, per l'istanza ex art. 186 bis cod. proc. civ. e l'istanza di revisione dell'ordinanza ex art. 186 bis cod. proc. civ.), la Corte d'appello aveva liquidato i compensi in favore di in Parte_1 euro 32.000,00 (2/3 di euro 48.000,00) per il giudizio di primo grado e in euro 24.000,00 (2/3 di euro 36.000,00) per il giudizio di appello, sempre oltre spese generali e accessori. Il motivo del ricorso principale della difesa di in sede di legittimità sulle spese di lite era CP_1 stato respinto.
pag. 12/15 11. L'esito degli ulteriori due gradi di giudizio induce a confermare la decisione sulle spese processuali per i primi due gradi di merito e a mantenere il criterio della compensazione parziale, individuando come parte maggiormente soccombente, nella misura di 2/3, il venditore
, anche per il giudizio di cassazione e quello di rinvio. Controparte_1
Tutti i motivi del ricorso per cassazione del venditore Controparte_1 sono stati rigettati e, anche se non viene escluso il pagamento degli interessi sul prezzo, è stato notevolmente ristretto il lasso di tempo rispetto al quale gli interessi devono essere corrisposti al venditore. La causa viene considerata di valore indeterminabile - complessità alta per il giudizio di cassazione e i compensi per l'intero sono determinati in euro 11.000,00 (euro 5.000,00 + euro 3.500,00 + euro 2.500,00) e, a seguito della parziale compensazione nella misura di un terzo, in euro
7.333,33; di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 per il giudizio di rinvio (valore degli interessi indicato dalla ricorrente in riassunzione: euro 171.406,27) e i compensi per l'intero sono determinati in euro 7.800,00 (euro 2.300,00 + euro 1.500,00 + euro
4.000,00) e, a seguito della parziale compensazione nella misura di un terzo, in euro 5.200,00. Rispetto ai parametri del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55 si sono applicati valori superiori ai medi per il giudizio di cassazione e inferiori ai medi per il giudizio di rinvio. Nel giudizio di legittimità le parti hanno discusso su dieci motivi riguardanti molti aspetti della controversia originata dal contratto preliminare, anche se per effetto dell'accordo parziale non era più in discussione il passaggio della proprietà dell'immobile e il valore della causa si era ridotto (il prezzo dell'immobile, anche se in misura inferiore a quella indicata nel preliminare, avrebbe dovuto essere pagato). Nel giudizio di rinvio la pag. 13/15 controversia è proseguita unicamente, sulla base del dictum della Corte di cassazione, per decidere sugli interessi relativi al pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da nei confronti di a Parte_1 Controparte_1 seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda, 9 maggio 2024 n. 12680, così provvede:
1) accerta che ha diritto al pagamento sul saldo Controparte_1 prezzo di euro 1.119.000,00 stabilito con la sentenza della Corte di appello di Venezia, sezione terza, 19 ottobre 2018 n. 2869/2018, al pagamento degli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1 cod. civ. dal
20 gennaio 2013 al 23 dicembre 2013;
2) condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 differenza fra gli interessi dovuti per il punto 1) del presente dispositivo e quelli corrisposti in esecuzione della sentenza della Corte di appello di
Venezia, sezione terza, 19 ottobre 2018 n. 2869/2018, con gli interessi legali dal pagamento alla restituzione;
3) compensate per 1/3 le spese processuali del processo, condanna al pagamento in favore di dei residui Controparte_1 Parte_1
2/3, liquidati:
- per il giudizio di primo grado, nella somma di euro 32.000,00 per compensi ed euro 449,66 per esborsi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
- per il giudizio di appello, nella somma di euro 24.000,00 per compensi ed euro 1.466,00 per esborsi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
pag. 14/15 - per il giudizio di cassazione, nella somma di euro 7.333,33 per compensi ed euro 2.274,55 per esborsi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
- per il giudizio di rinvio, nella somma di euro 5.200,00 per compensi ed euro 506,00 per esborsi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.
Venezia, 5/06/2025
il Consigliere estensore il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott. Guido Marzella Presidente dott. Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1457/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), assistita e difesa dagli Avvocati Parte_1 P.IVA_1 domiciliatari GIUSEPPE LUPI, CARLO NASCIMBEN, MASSIMO ALTISSIMO ed ELENA POZZER, con studio in STRADA MAROSTICANA n. 6/8,
VICENZA
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avvocato domiciliatario LUCA SCHIAVON, con studio in VIA
OSPEDALE n. 39, MESTRE
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda, 9 maggio 2024 n. 12680.
CONCLUSIONI DI voglia codesta Ecc.ma Corte, in Parte_1 funzione di Giudice di rinvio in appello, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, preso atto del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte nella sentenza summenzionata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi spesi nell'atto di citazione in riassunzione, così provvedere: nel merito: in riforma del capo della sentenza n. 2869/2018 resa dalla Corte d'Appello di Venezia in data 25.06.2018, pubblicata il 19.10.2018, alla luce del principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione sopra richiamato, dichiarare la non debenza degli interessi legali sul saldo prezzo corrisposto da e per l'effetto condannare il sig. Parte_1 [...] alla restituzione dell'importo di euro 171.406,27, oltre agli CP_1 interessi in misura pari al saggio legale. Con vittoria di spese e competenze di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità ed il presente
CONCLUSIONI DI LT AT:
1. rigettare le domande proposte da con l'atto di citazione ex art. 392 cod. proc. Parte_1 civ. siccome in fatto e in diritto infondate e per l'effetto confermare la sentenza n. 2869/2018 di Codesta Corte d'Appello di Venezia in punto riconoscimento degli interessi legali da computarsi sulla somma determinata per il saldo prezzo a decorrere dalla data della domanda (4 aprile 2007) fino al 23 dicembre 2023; 2. con integrale rifusione, o in via subordinata compensazione, di spese e competenze di lite di tutti i gradi di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'ordinanza n. 12680/2024, la Corte di cassazione ha respinto gli otto motivi del ricorso principale del venditore e, a Controparte_1 fronte dei due motivi di ricorso incidentale dell'acquirente Parte_1
pag. 2/15 ha cassato la sentenza di secondo grado limitatamente agli interessi riconosciuti al venditore.
2. Con sentenza 5 novembre 2012 n. 2063/2012 il Tribunale di
Venezia aveva accolto la domanda dell'acquirente Parte_1 trasferendo ex art. 2932 cod. civ., la proprietà di un capannone industriale oggetto del contratto preliminare di compravendita stipulato in data 19 maggio 2006, subordinatamente al pagamento del prezzo, rideterminato in euro 1.240.214,75 (nel preliminare il prezzo era stato fissato in euro 1.291.000,00; il prezzo indicato nella sentenza di primo grado in euro 1.138.000,00 era stato successivamente corretto per un rilevato errore materiale in euro 1.240.214,75). In accoglimento della domanda di riconvenzionale di , il Tribunale aveva Controparte_1 condannato l'acquirente a pagare al venditore la somma di Parte_1 euro 11.800,00, con cadenza mensile dal 10 aprile 2007 sino al rilascio, oltre a interessi legali da ogni singola scadenza al saldo. Le spese erano state compensate.
3. Con sentenza 19 ottobre 2019 n. 2869/2018 la Corte d'appello di
Venezia ha determinato il “saldo prezzo” dovuto dalla al Parte_1 venditore in euro 1.119.100,00 [euro 1.291.000,00 (prezzo concordato nel contratto preliminare) – euro 129.000,00 (caparra confirmatoria) – euro 36.000,00 (lavori di adeguamento impianti) – euro 6.900,00
(eliminazione delle “superfetazioni” incidenti sull'agilità dell'immobile)], riconoscendo al venditore gli “interessi legali” da computarsi sulla predetta somma a decorrere dal 10 aprile 2007 (data della domanda) fino al 23 dicembre 2013 (data in cui il venditore aveva ricevuto, in via transattiva, la somma di euro 1.291.842,55 a titolo di prezzo, salvo l'esito della causa ai fini dell'esatta determinazione dell'importo dovuto).
pag. 3/15 L'indennità di occupazione è stata esclusa, così come è stata esclusa la rivalutazione sul prezzo.
4. Con il ricorso in Cassazione il venditore aveva Controparte_1 fatto valere otto motivi riguardanti:
4.1 l'illegittimo rifiuto dell'acquirente di addivenire alla Parte_1 stipula del rogito. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a una diversa valutazione dei fatti nonostante i giudici del merito avessero escluso la sussistenza di un inadempimento in capo all'acquirente. Il rifiuto era addebitabile alle difformità del compendio immobiliare rispetto alle caratteristiche promesse;
4.2 la carenza di motivazione con riferimento a quanto emerso in corso di causa in ordine ai presunti “vizi” dell'immobile. Il motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto tendeva a un diverso apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito;
4.3 l'asserita inesistenza di un motivo di appello avverso il capo della sentenza di primo grado sull'inadempimento del venditore. Il motivo non era fondato perché non era stato proposto appello in merito all'inadempimento dell'obbligo a contrarre della società acquirente. Il capo della sentenza che aveva disposto il trasferimento della proprietà non era contestato. Il giudizio era proseguito per la determinazione del prezzo, la rivalutazione, il risarcimento dei danni, l'indennità di occupazione e le spese legali;
4.4 l'esclusione dell'indennità di occupazione in favore del venditore. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché sotto la veste formale della violazione di legge era stato dedotto un vizio di motivazione;
4.5 la mancata applicazione della rivalutazione sul saldo del prezzo. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non era stato impugnato con l'appello il capo relativo all'inadempimento dell'obbligo a contrarre;
pag. 4/15 4.6 la riduzione del prezzo di compravendita dell'immobile per l'adeguamento degli impianti antincendio, elettrico e di riscaldamento e per l'eliminazione di alcune “superfetazioni”. Il motivo è stato ritenuto inammissibile, avendo la Corte di appello deciso sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e delle altre prove acquisite;
4.7 il mancato riconoscimento dei danni in favore del venditore. Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché era passata in giudicato la parte della sentenza di primo grado che aveva trasferito la proprietà del bene immobile, stante l'accertato inadempimento imputabile al venditore. Il risarcimento presuppone un inadempimento imputabile alla parte;
4.8 la compensazione parziale delle spese del doppio grado di giudizio, poste per due terzi a carico del venditore anche in considerazione del fatto che il venditore non aveva impugnato il capo della sentenza che aveva disposto il trasferimento della proprietà del compendio immobiliare subordinatamente al pagamento del prezzo e aveva ottenuto un'ordinanza ex art 186 bis cod. proc. civ. Il motivo non era fondato, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare le spese in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.
5. aveva proposto due motivi di ricorso incidentale sul Parte_1 riconoscimento degli interessi legali sulla somma dovuta a saldo prezzo e sul fatto che gli interessi moratori presuppongono, per loro natura, che il pagamento avvenga con ritardo. La Corte di cassazione ha evidenziato che pur “non ravvisandosi nella specie un pronuncia ultra petita, il capo della sentenza impugnata non chiarisce, tuttavia, per quale ragione, una volta negata la rivalutazione monetaria sul prezzo –
pag. 5/15 essendo l'obbligo di corresponsione del saldo prezzo nell'ambito dell'esecuzione in forma specifica un debito di valuta – è stato riconosciuto, a favore del promittente venditore, il pagamento degli interessi legali sul prezzo dovuto a partire dalla domanda, lì dove in precedenza è stata più volte affermata la responsabilità di quest'ultimo per inadempimento degli obblighi contrattuali, che aveva portato alla pronuncia ex art. 2932 cod. civ. … L'obbligazione di pagamento del saldo prezzo è pertanto divenuta liquida ed esigibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.”.
6. Nel riassumere la causa l'acquirente ha premesso di aver Parte_1 versato sino a oggi euro 1.419.506,27: euro 129.000,00 per caparra confirmatoria;
euro 685.419,70 a seguito di ordinanza 6 maggio 2013 ex art. 186 bis cod. proc. civ.; euro 476.580,30 a seguito di accordo per il saldo provvisorio del prezzo. La Corte d'appello aveva ri-liquidato il prezzo in euro 1.248.100,00, riconoscendo gli interessi legali dalla data della domanda al 23 dicembre 2013 per un importo di euro 171.406,27.
Dopo aver specificato che il giudizio rinvio è circoscritto agli interessi legali sul prezzo per l'inadempimento del venditore e alle spese processuali, il difensore ha dedotto:
- che la domanda sugli interessi legali era stata introdotta tardivamente con la comparsa di costituzione e risposta in appello. Con il primo motivo del ricorso incidentale aveva eccepito la Parte_1 novità della domanda in quanto in tema di obbligazioni pecuniarie, gli interessi hanno fondamento autonomo rispetto al debito a cui accedono e sono attribuibili solo su domanda;
- che gli unici interessi nel giudizio di primo grado richiesti dal venditore attenevano alla somma pretesa a titolo di danno emergente,
pag. 6/15 senza alcun riferimento al ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria di pagamento del corrispettivo;
- che la domanda di pagamento degli interessi era anche infondata perché l'obbligazione di pagamento del saldo prezzo, nella misura risultata dovuta all'esito dell'accertamento dell'esistenza dei contestati vizi e difformità, era divenuta liquida ed esigibile esclusivamente al momento della pronuncia della sentenza;
- che la Corte di merito non aveva considerato che il ritardo nel pagamento del prezzo non era imputabile all'acquirente ma trovava causa nel fatto colposo del venditore;
- che la Corte di cassazione ha ribadito la non debenza di interessi nel caso in cui non sussista un colpevole ritardo nel pagamento. Il principio comporta che non devono essere pagati gli interessi legali e che l'acquirente deve essere condannato a restituire gli interessi corrisposti in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello n.
2869/2018 per euro 171.406,27, oltre agli interessi in misura pari al saggio legale;
- che a seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione occorre liquidare nuovamente le spese di entrambi i gradi di merito, alla luce del complessivo esito del giudizio. Le spese legali devono essere poste non solo parzialmente ma interamente a carico del venditore.
7. Il venditore ha dedotto che la sentenza di primo Controparte_1 grado era stata notificata in data 21 dicembre 2012, unitamente a un atto di precetto con il quale era stato intimato a il Parte_1 pagamento dell'importo di euro 848.928,53, oltre accessori. Con atto di transazione parziale in data 23.12.2013 le parti avevano dato atto che con la sentenza n. 2063/2012 era stata trasferita la proprietà dell'immobile e che a seguito della mancata impugnazione del relativo pag. 7/15 capo, la statuizione contenuta nella sentenza sul trasferimento della proprietà era divenuta definitiva. Il venditore dichiarava di aver ricevuto complessivamente la somma di euro 1.291.842,55. Con riferimento all'oggetto del giudizio di rinvio, il convenuto in riassunzione ha replicato:
- che la società non ha corrisposto la somma di euro 1.419.506,27 indicata dalla controparte, se si considera che il venditore ha già restituito la somma di euro 42.900,00 (oltre a euro 66.976,00 a titolo di rifusione di spese e competenze di lite), corrispondente alla differenza tra quanto statuito dalla Corte d'appello e quanto dal Tribunale sul prezzo;
- che la Corte di cassazione si è pronunciata in favore del venditore sulla presunta mancanza di una domanda per il pagamento degli interessi (“non ravvisandosi nella specie una pronuncia ultra petita”);
- che la domanda di pagamento degli interessi anche sul saldo del prezzo non avrebbe potuto essere svolta in primo grado, sicché non è tardiva né sono state violate le preclusioni di cui all'art. 345 cod. proc. civ.;
- che per la Corte di cassazione il capo sugli interessi della decisione della Corte d'appello non è sorretto da adeguata motivazione. Secondo la giurisprudenza il venditore ha diritto agli interessi per il periodo successivo alla data prevista per la stipulazione, ancorché il promittente acquirente abbia ritardato il pagamento del saldo per causa a lui non imputabile o avvalendosi dell'eccezione d'inadempimento. Gli interessi compensativi hanno lo stesso fondamento degli interessi corrispettivi, assolvendo entrambi a una funzione remunerativa ma sono caratterizzati dall'essere dovuti per crediti non ancora esigibili. Il rogito avrebbe dovuto avvenire il 15.9.2006. Era di conseguenza corretta la pag. 8/15 decisione di riconoscere gli interessi a decorrere dalla domanda e quindi da una data successiva a quella prevista per il rogito;
- che controparte non può pretendere l'integrale pagamento delle spese. Il prezzo indicato nel preliminare è stato ridotto ma con l'atto di appello l'acquirente aveva offerto, a titolo di prezzo, esclusivamente la somma di euro 685.419,70. L'acquirente aveva formulato varie domande di risarcimento, tutte rigettate, così come erano state respinte le contestazioni sui mappali n. 255 e 256. Le spese devono essere compensate per l'intero giudizio.
8. Il giudice del rinvio è chiamato a stabilire se e da quando l'acquirente deve corrispondere gli interessi al tasso legale al compratore e a disciplinare nuovamente le spese processuali, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
8.1 Nel cassare limitatamente agli interessi la sentenza di secondo grado, la Corte di cassazione ha specificato che “[l']obbligazione di pagamento del saldo prezzo è pertanto divenuta liquida ed esigibile solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 cod. civ.”. Applicando il principio al caso in esame, deve ritenersi che la Corte di cassazione non ha inteso negare tout court il riconoscimento degli interessi legali (da intendersi come interessi ex art. 1284, comma 1, cod. civ.) ma che gli stessi non fossero giustificati a far data dalla domanda perché il saldo del prezzo era dovuto solo dal passaggio in giudicato della sentenza che ha eseguito in forma specifica l'obbligo di concludere il contratto.
8.2 Rispetto alle richieste delle parti non è chiaro cosa la Corte di cassazione intenda affermando che non è ravvisabile “… nella specie
pag. 9/15 una pronuncia ultra petita”. Se la Corte avesse però ritenuto decisiva l'eccezione sulla inammissibilità della domanda relativa agli interessi, per essere stata formulata tardivamente (con il primo motivo di ricorso incidentale la difesa dell'acquirente aveva proprio dedotto che la domanda non era stata proposta tempestivamente), non avrebbe fatto riferimento al passaggio in giudicato della sentenza che ha trasferito la proprietà dell'immobile perché tale momento sarebbe del tutto irrilevante. Si sarebbe limitata ad affermare il principio che nulla è dovuto a titolo d'interessi sul prezzo del bene in difetto di una tempestiva domanda nel giudizio di primo grado, per il divieto di nova in appello.
8.3 L'obbligo del pagamento degli interessi non si pone, invero, in contrasto né con il principio che gli interessi corrispettivi e compensativi possono essere riconosciuti solo su espressa domanda né con il divieto di nova in appello. La domanda di pagamento degli interessi è rinvenibile a pag. 64 della comparsa di costituzione con appello incidentale depositata presso la Corte di appello di Venezia il 19 marzo
2013. L'appellante incidentale a pag. 69 aveva concluso chiedendo oltre la rivalutazione anche gli “… gli interessi legali sulla somma stabilita per il saldo del prezzo”. L'art. 345 cod. proc. civ. prevede la possibilità di richiedere gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata.
8.4 Prendendo in considerazione il momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha trasferito la proprietà del bene, diviene irrilevante ai fini che interessano anche stabilire quale parte sia rimasta inadempiente rispetto all'obbligo di contrarre. Una volta avvenuto il trasferimento della proprietà, il prezzo è comunque esigibile. Gli interessi non sono dovuti per il periodo precedente perché il ritardo nel pag. 10/15 trasferimento della proprietà, per quanto accertato nei precedenti gradi di merito, non era imputabile all'acquirente. Nel momento in cui la proprietà è trasferita, l'acquirente non ha più motivo per non pagare il prezzo e il mancato pagamento non dipende certo dall'inadempimento del venditore.
8.5 Precedenti di legittimità hanno già affermato “che, in tema di contratto preliminare di vendita, quando la richiesta di esecuzione in forma specifica del negozio a mente dell'art. 2932, comma 1, cod. civ.
e, quindi, di pronuncia di sentenza produttiva degli effetti della programmata traslazione negoziale venga azionata dal promittente,
l'ulteriore domanda, a tale richiesta complementare, di condanna del promissario al pagamento del prezzo concordato si configura come un'ordinaria azione di condanna, intesa ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro (cfr., "in terminis", Cass., Sez. Il civ., sent. n. 4981 dell'8.VIII.1986). Consegue da ciò che, nell'ipotesi, del genere di quella ricorrente nella fattispecie, di ravvisata fondatezza ed accoglibilità di tale domanda, gli interessi sulla somma con la stessa rivendicata restano senz'altro dovuti, a mente dell'art. 1282 cod. civ., a titolo corrispettivo, con decorrenza dalla data in cui il credito azionato viene riscontrato divenuto liquido ed esigibile” (Cass., sez. 2, sent. n. 3300 del 1998). Anche nel caso che il trasferimento della proprietà avvenga ex art. 2932 cod. civ., sono dovuti gli interessi a partire dal momento in cui il prezzo è liquido ed esigibile.
8.6 Posto che i motivi dell'appello principale e dell'appello incidentale non era stato impugnato il capo della sentenza del Tribunale di Venezia che aveva disposto il trasferimento della proprietà del capannone pag. 11/15 industriale e che la sentenza del Tribunale era stata notificata il 21 dicembre 2012 (circostanza riportata a pag. 10 della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio di e Controparte_1 riscontrabile a pag. 45 del fascicolo di II grado di , il Parte_1 passaggio in giudicato del relativo capo va fatto risalire, ai sensi degli artt. 325 e 236 cod. proc. civ., al 20 gennaio 2013, decorso il termine breve per l'impugnazione della decisione di primo grado.
9. All'esito del giudizio di rinvio deve dunque affermarsi che sul
“saldo prezzo” di euro 1.119.100,00, stabilito dalla sentenza della Corte
d'appello n. 2869/2018, gli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1, cod. civ. riconoscibili al venditore, decorrono non dal 4 aprile 2007 fino al 23 dicembre 2013 ma dal 20 gennaio 2013 al 23 dicembre 2013.
10. Sulle spese di lite, il giudice di secondo grado aveva ravvisato una soccombenza parziale dell'appellato e appellante incidentale
[...]
ponendole “per i 2/3 a carico del Sig. e per il e CP_1 CP_1 per il rimanente 1/3 a carico di . Considerando la Parte_1 complessità della causa, “l'imponenza” dell'attività istruttoria svolta in primo grado, l'ampiezza degli atti difensivi e l'articolata attività svolta anche in sede di appello (per il sub procedimento per la sospensione dell'esecutività della sentenza, per l'istanza ex art. 186 bis cod. proc. civ. e l'istanza di revisione dell'ordinanza ex art. 186 bis cod. proc. civ.), la Corte d'appello aveva liquidato i compensi in favore di in Parte_1 euro 32.000,00 (2/3 di euro 48.000,00) per il giudizio di primo grado e in euro 24.000,00 (2/3 di euro 36.000,00) per il giudizio di appello, sempre oltre spese generali e accessori. Il motivo del ricorso principale della difesa di in sede di legittimità sulle spese di lite era CP_1 stato respinto.
pag. 12/15 11. L'esito degli ulteriori due gradi di giudizio induce a confermare la decisione sulle spese processuali per i primi due gradi di merito e a mantenere il criterio della compensazione parziale, individuando come parte maggiormente soccombente, nella misura di 2/3, il venditore
, anche per il giudizio di cassazione e quello di rinvio. Controparte_1
Tutti i motivi del ricorso per cassazione del venditore Controparte_1 sono stati rigettati e, anche se non viene escluso il pagamento degli interessi sul prezzo, è stato notevolmente ristretto il lasso di tempo rispetto al quale gli interessi devono essere corrisposti al venditore. La causa viene considerata di valore indeterminabile - complessità alta per il giudizio di cassazione e i compensi per l'intero sono determinati in euro 11.000,00 (euro 5.000,00 + euro 3.500,00 + euro 2.500,00) e, a seguito della parziale compensazione nella misura di un terzo, in euro
7.333,33; di valore compreso fra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 per il giudizio di rinvio (valore degli interessi indicato dalla ricorrente in riassunzione: euro 171.406,27) e i compensi per l'intero sono determinati in euro 7.800,00 (euro 2.300,00 + euro 1.500,00 + euro
4.000,00) e, a seguito della parziale compensazione nella misura di un terzo, in euro 5.200,00. Rispetto ai parametri del d.m. 10 marzo 2014,
n. 55 si sono applicati valori superiori ai medi per il giudizio di cassazione e inferiori ai medi per il giudizio di rinvio. Nel giudizio di legittimità le parti hanno discusso su dieci motivi riguardanti molti aspetti della controversia originata dal contratto preliminare, anche se per effetto dell'accordo parziale non era più in discussione il passaggio della proprietà dell'immobile e il valore della causa si era ridotto (il prezzo dell'immobile, anche se in misura inferiore a quella indicata nel preliminare, avrebbe dovuto essere pagato). Nel giudizio di rinvio la pag. 13/15 controversia è proseguita unicamente, sulla base del dictum della Corte di cassazione, per decidere sugli interessi relativi al pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto da nei confronti di a Parte_1 Controparte_1 seguito dell'ordinanza della Corte di cassazione, sezione seconda, 9 maggio 2024 n. 12680, così provvede:
1) accerta che ha diritto al pagamento sul saldo Controparte_1 prezzo di euro 1.119.000,00 stabilito con la sentenza della Corte di appello di Venezia, sezione terza, 19 ottobre 2018 n. 2869/2018, al pagamento degli interessi al tasso dell'art. 1284, comma 1 cod. civ. dal
20 gennaio 2013 al 23 dicembre 2013;
2) condanna a restituire a la Controparte_1 Parte_1 differenza fra gli interessi dovuti per il punto 1) del presente dispositivo e quelli corrisposti in esecuzione della sentenza della Corte di appello di
Venezia, sezione terza, 19 ottobre 2018 n. 2869/2018, con gli interessi legali dal pagamento alla restituzione;
3) compensate per 1/3 le spese processuali del processo, condanna al pagamento in favore di dei residui Controparte_1 Parte_1
2/3, liquidati:
- per il giudizio di primo grado, nella somma di euro 32.000,00 per compensi ed euro 449,66 per esborsi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.;
- per il giudizio di appello, nella somma di euro 24.000,00 per compensi ed euro 1.466,00 per esborsi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
pag. 14/15 - per il giudizio di cassazione, nella somma di euro 7.333,33 per compensi ed euro 2.274,55 per esborsi, oltre spese generali
(15%), i.v.a. e c.p.a.;
- per il giudizio di rinvio, nella somma di euro 5.200,00 per compensi ed euro 506,00 per esborsi, oltre spese generali (15%),
i.v.a. e c.p.a.
Venezia, 5/06/2025
il Consigliere estensore il Presidente dott. Gianluca Bordon dott. Guido Marzella
pag. 15/15