Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.9047/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9047 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2023
TRA
"rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di Parte_1
opposizione, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Antonello Manuel Rega e
Filomena Annunziata, con i quali elettivamente domicilia presso il loro studio in Sarno
(SA), alla Via bruto Fabricatore, 23
OPPONENTE
e Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Pompei, con il quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in suo studio in Roma, Largo Bacone n. 16/C
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n.1894/2023 reso dal Tribunale Civile
di Salerno il 24/10/2023, notificato in data 14/11/2023
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, il sig. Parte_1 , proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1894/2023,
reso dal Tribunale di Salerno in data 24 ottobre 2023 e notificatogli il 14 novembre
2023, con cui gli si ingiungeva il pagamento della complessiva somma di € 24.278,17,
nei limiti della quota ereditaria, oltre interessi come da domanda, nonché spese del procedimento monitorio, pari ad € 145,50, spese di notifica del decreto ingiuntivo,
onorari del procedimento monitorio, nella misura di € 540,00, cui si aggiungono le spese generali in ragione del 15% sugli onorari, oltre Iva e Cap come per legge.
L'opponente eccepiva la propria estraneità al debito ingiunto, non risultando in alcun modo, a dispetto dell'arbitraria ricostruzione dei fatti operata dall'opposta, erede del defunto sig. Persona_1 titolare del debito oggetto di ingiunzione e derivante da un
,
contratto di finanziamento n. 20133922048091, stipulato da quest'ultimo il 24 giugno
2013 con Findomestic Banca S.p.a.
Nello specifico, il sig. Parte_1 deduceva di aver solamente acquistato, a seguito del decesso del suocero sig. Persona_1
,un immobile sito in Sarno alla via Sodano, n. registrazione di testamento olografo, redatto dal Dott. Persona_2 il 2
, CP_3 ed luglio 2019, da cui risultava che i figli CP_2 accettavano CP_4
l'eredità paterna con beneficio di inventario. Dunque, l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione passiva, in quanto mero legatario di un immobile del de cuius e quindi privo di ogni responsabilità in ordine alle passività dell'asse ereditario. In definitiva,
l'opposto concludeva per declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la in persona del legale rapp.te p.t., ai sensicondanna della Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, con vittoria di spese con attribuzione ai procuratori antistatari.
Alla prima udienza, preso atto della regolarità della notifica e della mancata costituzione dell'opposta, la causa, previa dichiarazione di contumacia della [...]
Controparte_1 era ritenuta matura per la decisione e veniva rinviata all'udienza del 22/05/2025, poi sostituita da termine per il deposito di note scritte sostitutive ex art. 127 ter c.p.c., alla cui scadenza la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 24 maggio 2025.
Nel merito la domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Merita accoglimento la doglianza relativa alla questione preliminare della carenza di legittimazione passiva dell'opponente.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che il sig. Parte_1 abbia
acquistato mortis causa unicamente l'appartamento sito in Sarno (SA) alla via Sodano,
n. 59, int. 6 a titolo di legato. Sul punto il legislatore, all'art. 756 c.c., è chiaro nell'esonerare il legatario dal pagamento dei debiti del defunto, gravanti unicamente sugli eredi.
La regola generale è, infatti, che solo l'erede risponde dei debiti del de cuius;
il legatario no. Il legatario risponde, se il testatore gli ha imposto il pagamento di un debito e comunque sempre entro i limiti di quanto ricevuto (responsabilità intra vires).
Ugualmente risponde limitatamente, se il bene ricevuto è gravato da ipoteca e il legatario subisce l'esecuzione forzata. In ogni caso, di regola, il creditore deve rivolgersi all'erede, non al legatario (che non ha una legittimazione passiva per i debiti del de cuius).
In ordine alla questione relativa al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 del codice di rito, giova rammentare che, per tale particolare forma di responsabilità aggravata, il giudice può pronunciare condanna al risarcimento del danno laddove emerga dolo o la colpa grave (elemento soggettivo) della soccombente,
nonché sia provato, o almeno desumibile dagli atti di causa, il danno sofferto (elemento oggettivo) (ex multiis, Cass. N. 12422).
Inoltre, "la condanna per responsabilità processuale aggrava quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuna parte è tenuta non può
derivare dal solo fatto della prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento dell'avversario la ricorrenza del dolo o colpa grava, nel senso della consapevolezza,
o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza,
dell'infondatezza delle suddette tesi" (Cass. 30-6-10, n. 15629). Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha dimostrato che la richiesta della società
opposta e l'ottenimento di un decreto ingiuntivo hanno integrato il requisito soggettivo della colpa grave di cui all'art. 96 c.p.c.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, in base ai valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.201,00.ad €
26.000,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno - I° sezione civile in persona del Giudice dott. Corrado
d'Ambrosio, definitivamente pronunziando nel proc. n. 9047/23 R.G., esaminata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. n. 1894/2023 reso dal Tribunale Civile di Salerno il 24/10/2023, notificato in data 14/11/2023;
rigetta la domanda di responsabilità processuale;
condanna la al pagamento, in favore del sig. Controparte_1
,delle spese lite, che liquida in complessivi € 1.700,00 oltreParte_1
iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52
D.Lgs. n. 196/2003. 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
59 int. 6, a titolo di legato, così come da verbale di deposito, pubblicazione e