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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 15/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 398/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2025 promossa da:
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi assistiti dall'Avv. Miriam Pizzilli presso il cui studio C.F._2
hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private, sulla separazione, hanno concluso congiuntamente affinché il Tribunale di
Prato Voglia “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 4 Proj ai sensi dell'art. 151, 1 comma, c.c.; - ordinare al Comune di Prato di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che le parti nulla devono l'uno all'altra a titolo di mantenimento o di contributo al mantenimento”.
Il Pubblico Ministero: visto del 20.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati in Albania, nel Comune di Elbasan, in data 16.07.2013 con rito civile, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n. 458, parte 2, serie C
-anno 2024, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione pagina 2 di 4 consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati in Albania, nel Comune di Elbasan, in data 16.07.2013 con rito
[...]
civile, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n.
458, parte 2, serie C -anno 2024;
2) omologa l'accordo congiuntamente depositato dalle parti;
3) ordina la remissione della causa su ruolo come da separata ordinanza;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2025 su relazione del Presidente, dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 398/2025 promossa da:
(cod. fisc. ) e (cod. fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi assistiti dall'Avv. Miriam Pizzilli presso il cui studio C.F._2
hanno eletto domicilio
RICORRENTI
Pubblico Ministero -sede-.
INTERVENUTO NECESSARIO
AVENTE AD OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti private, sulla separazione, hanno concluso congiuntamente affinché il Tribunale di
Prato Voglia “- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
pagina 1 di 4 Proj ai sensi dell'art. 151, 1 comma, c.c.; - ordinare al Comune di Prato di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare che le parti nulla devono l'uno all'altra a titolo di mantenimento o di contributo al mantenimento”.
Il Pubblico Ministero: visto del 20.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della domanda
I coniugi e hanno proposto domanda congiunta di Parte_1 Parte_2
separazione personale nonché di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dando atto di essersi sposati in Albania, nel Comune di Elbasan, in data 16.07.2013 con rito civile, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n. 458, parte 2, serie C
-anno 2024, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Presidente del Collegio ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e la volontà di non riconciliarsi.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda di separazione è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione pagina 2 di 4 consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge – di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice
Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023). Dunque, non essendo la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa dai coniugi ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza – e sospesa;
al decorso del termine di legge, sarà fatta istanza di riassunzione e sarà depositata la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di
“mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
pagina 3 di 4 1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
sposati in Albania, nel Comune di Elbasan, in data 16.07.2013 con rito
[...]
civile, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Prato, al n.
458, parte 2, serie C -anno 2024;
2) omologa l'accordo congiuntamente depositato dalle parti;
3) ordina la remissione della causa su ruolo come da separata ordinanza;
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.04.2025 su relazione del Presidente, dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente est.
Lucia Schiaretti
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente
processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni e integrazioni
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