Art. 1.
L' articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567 , e' sostituito dal seguente:
"Agli assistenti e custodi demaniali, purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, e' concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.
In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1 gennaio 1973, una indennita' mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".
L' articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567 , e' sostituito dal seguente:
"Agli assistenti e custodi demaniali, purche' in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, e' concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze.
In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1 gennaio 1973, una indennita' mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".