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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/08/2025, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5274 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato NICOLETTI ELENA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'Avvocato MOUHADDAB ABDERRAHMANE
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 09/07/2025.
pagina 1 di 4 RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio in CASABLANCA (MAROCCO) in data
17/01/2023 e dalla loro unione sono nate le figlie e in data Per_1 Per_2
21/09/2013 e in data 24/04/2016. Per_3
2. Con ricorso depositato in data 30/10/2024, parte ricorrente ha chiesto, ai sensi dell'art. 473-bis 15 c.p.c., di assumere, inaudita altera parte, i provvedimenti necessari nell'interesse delle tre figlie minori stabilendo l'affidamento esclusivo rafforzato in favore della madre e la collocazione presso la stessa delle tre figlie minori e, in via principale: di dichiarare la separazione personali dei coniugi, con addebito al marito;
di assegnare la casa coniugale sita in Pavullo nel Frignano (MO) alla ricorrente;
di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato in favore della madre e la collocazione presso la stessa delle tre figlie minori;
di stabilire che l'assegno unico per le figlie spetti nella misura del 100% alla madre;
di stabilire che il padre versi alla ricorrente la somma di euro € 200,00 al mese, per ciascuna delle tre figlie
(e così per un totale di euro 600,00 mensili), oltre rivalutazione ISTAT a titolo di assegno di mantenimento fino alla autosufficienza economica delle stesse, nonché il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di
Modena.
3. Nel giudizio così radicato si è costituito il resistente, chiedendo il rigetto della richiesta di addebito formulata dalla ricorrente, nonché una differente regolamentazione, in particolare, per ciò che concerne l'affidamento delle tre figlie minori e la somma dovuta a titolo di mantenimento ordinario delle figlie.
4. Con provvedimento del 31/10/2024, Il Giudice, vista l'istanza proposta ai sensi dell'art. 473-bis n. 15 c.p.c., ritenuto che non sussistano i presupposti per il provvedimento di urgenza richiesto, ha fissato per la comparizione delle parti davanti a sé per la trattazione del procedimento di separazione l'udienza del
12/03/2025.
5. All'udienza del 12/03/2025, sentite entrambe le parti, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa. Il Giudice ha rinviato per consentire alle parti di raggiungere un accordo all'udienza del 14/05/2025, da svolgersi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Successivamente, le parti hanno chiesto un breve rinvio pagina 2 di 4 dell'udienza al fine di cercare di raggiungere un accordo sulle condizioni di separazione;
il Giudice ha così rinviato all'udienza cartolare del 09/07/2025.
6. Con note scritte tempestivamente depositate le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, aderendo entrambe alla proposta formulata dal Giudice in sede di comparizione delle parti all'udienza del 12/03/2025, così come trascritta nel relativo verbale e di seguito riportata:
“- Affidamento condiviso delle minori con collocazione presso la madre;
- Regime di visite da concordare tra le parti;
- 100 euro per figlia finché il padre non trova lavoro stabile, con decorrenza dalla data della domanda;
200 euro nel caso che reperisca un'attività lavorativa;
- Contributo al 50% delle spese straordinarie;
- Assegno unico da percepire integralmente da parte della madre;
- Spese compensate.” con l'unica previsione aggiuntiva dell'assegnazione della casa coniugale in favore della madre, con la quale convivono le tre figlie minori.
§
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c. L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese delle parti.
Quanto alle altre domande, le parti hanno dato positivamente seguito al tentativo di conciliazione esperito dal Giudice all'udienza del 12/03/2025, con l'unica previsione aggiuntiva dell'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Stante quanto innanzi, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti e lo recepisce poiché non contrario a norme imperative di legge, né all'ordine pubblico, ma contemperante in modo equilibrato le rispettive esigenze e rispondendo all'interesse morale e materiale dei figli minori.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata Parte_1
pagina 3 di 4 in MERS SULTAN (MAROCCO) il 02/07/1983 e nato in [...] CP_1
(MAROCCO) il 29/03/1976, che hanno contratto matrimonio in data 17/01/2013 a
CASABLANCA (MAROCCO);
2. recepisce l'accordo raggiunto dalle parti trascritto in parte motiva;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 22/07/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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