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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10848 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.44332 2024 promossa da: CodiceFiscale_1
, nata a Chernivitsi in [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv.
[...]
CA IC
RICORRENTE contro
, nato a Roma il [...] in [...] il patrocinio dell'Avv. SORDI ANTONIO CP_1
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25/10/2024 chiedeva la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge con addebito da con la quale aveva contratto matrimonio CP_1 il 13.6.2016 precisando che dalla predetta unione erano nati due figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
nel costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia sulla separazione CP_1 personale dei coniugi ma contestava la domanda di addebito della separazione spigata da controparte oltre alla richiesta di affido esclusivo dei due figli minori e alle richieste economiche avanzate dalla ricorrente. All'udienza del 20.1.2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati. Con istanza del 29.5.2025 la ricorrente chiedeva fissarsi udienza per la pronuncia sullo status. Il GD rilevata la mancata opposizione del resistente rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione sullo status. L'esame degli atti evidenzia chiaramente la persistente situazione di contrasto e conflittualità tra i coniugi, con disaffezione e distacco spirituale dei medesimi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la convivenza peraltro già cessata da tempo. La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita con riguardo agli ulteriori aspetti, con particolare riguardo agli aspetti relativi all'affidamento della prole, e agli aspetti economici, deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti con delega al GOP per ogni incombente come già stabilito in seno ai provvedimenti assunti ex art. 473 bis 22 cpc.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei , e i quali Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio in Roma il 13.6.2016 ;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
Roma (atto n. 00104 p.1 S. 26 anno 2016).
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 08/07/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI