Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/06/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 916/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei Giudici: Dott.ssa Anna SA CA Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel. Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 916/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE TOMA Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TANA GIUSEPPE, Controparte_1 C.F._2 come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
Oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI per le parti: come da verbale di udienza del 22.5.2025.
Il P.M., con nota del 23.5.2025, ha concluso esprimendo parere favorevole alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del Giudice.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente in data 14.9.2014, dalla cui unione sono nate le figlie e tuttora minorenni, e che l'unione è entrata in insanabile crisi, ha adito Per_1 Per_2
l'intestato Tribunale per sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1.
Dichiarare la separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al marito 2. Disporre l'affidamento Controparte_1 condiviso delle figlie minori e , con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione sempre a favore di Per_1 Per_2
3. Sotto il profilo patrimoniale, la ricorrente chiede che il marito venga condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 7.000,00 (o altra ritenuta di giustizia), corrispondente al controvalore monetario all'attualità della quota parte al 50% dell'autovettura Jeep Renegade trg. trg FH150YD, intestata al marito, acquistata in costanza di matrimonio in regime di comunione legale ed attualmente in possesso dell'altro coniuge;
4. Chiede ancora condannarsi il resistente al pagamento in suo favore della somma di euro 501,51 corrispondente alla quota di spettanza dell'altro coniuge per spese straordinarie sostenute per le figlie minori e consumi delle utenze domestiche sino ad agosto 2024; 5. Chiede porsi a carico del marito la corresponsione di un assegno mensile, esclusivamente per il contributo al mantenimento della prole, di euro 600,00 (cinquecento/00), da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ciascun mese, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso l'intestato Tribunale di Vasto, oltre al versamento in suo favore dell'intero assegno unico INPS;
6. Per la regolazione del diritto di visita del padre, questa parte processuale deposita separato piano genitoriale, pur sollecitando l'espletamento di CTU per la verifica delle capacità genitoriali del padre. Con ogni ulteriore provvedimento di legge. Onorari e spese di giudizio secondo le regole della soccombenza.”.
Si è costituito in giudizio il resistente, contestando le avverse allegazioni e domande, rassegnando le seguenti conclusioni: “previo rigetto: 1) della richiesta di rimborso di € 7.000,00 per l'autovettura; 2) della richiesta della somma di € 501,00, avente il resistente sostenute spese maggiori della ricorrente, e, per l'effetto, condannata quest'ultima al ristoro di € € 1.001,15 e, comunque tenere in considerazione che la sig.ra ha già percepito la somma di € 36.500,00 Pt_1 dal conto comune nonostante in esso conto siano transitate somme per la maggior parte riferite al resistente;
VOGLIA l'ill.mo tribunale adito dichiarare la separazione personale , alle seguenti condizioni, da assumersi anche in CP_2 via temporanea davanti all'Ill.mo sig. Presidente: = 1) I minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e continueranno a vivere, prevalentemente, presso la casa coniugale di proprietà di entrambi, che sarà assegnata alla sig.ra Pt_1 con gli arredi;
=2) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio, salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro; = 3) Il padre terra con sé le figlie e per due giorni a settimana, individuati nelle Per_1 Per_2 giornate di lunedi' e giovedi', salvo che, per la tutela della salute e del benessere delle bambine, si verifichino circostanze che rendano impossibile la visita in quel giorno (che sarà sostituito con altro giorno), andandole a prendere a scuola secondo l'orario previsto per l'uscita delle bambine (personalmente o con l'ausilio dei propri genitori così come fanno i nonni materni gli altri giorni), sino alle 21,00 circa, con l'espresso accordo che nelle due giornate indicate le bambine ceneranno con il papà; = 4) il padre terrà le figlie nella giornata del sabato o della domenica in base ai turni di lavoro del padre, dalle ore 9,00 circa (con tolleranza di un'ora considerata l'impossibilità di imporre un orario di sveglia tassativo alle bambine di 4 ed ad oggi quasi 2 anni), fino alle 21,00 circa. Con l'impegno per il papà di trascorre le giornate ed i pomeriggi indicati con entrambe le figlie, assecondando altresi' lo svolgimento dell'attività sportivo-ricreative della primogenita , accompagnando la stessa ed Per_1 attendendo a tutte le necessarie e consequenziali incombenze;
= 5) entrambi i genitori si impegneranno inoltre a che alle bambine, data la tenerissima età, venga evitata la presenza e la frequentazione con nuovi eventuali partners e la presenza degli stessi nella loro casa di abitazione;
= 6) i genitori stabiliscono sin da ora che con il compimento del terzo anno di età della secondogenita , entrambe le minori, per le quali è necessaria una gestione unitaria del piano genitoriale onde non Per_2 alimentare gelosie e sentimenti di conflittualità tra le sorelline, pernotteranno con il papà, con cui trascorreranno i week-end a settimane alterne dalla mattina del sabato (ore 9) alla domenica sera, (ore 21); = 7) in relazione alla festività del Santo Natale, le minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori il giorno della vigilia, del Natale, di Santo Stefano, del
Capodanno e dell'Epifania; = 8) a partire dall'anno 2026, ossia con il compimento del 3° anno di età della piccola , Per_2 si addiverrà ad una organizzazione delle vacanze natalizie, sempre in adesione al criterio della rotazione e dell'alternanza, secondo lo schema che segue (salvo diverso accordo tra i genitori): dal 24 al 31 dicembre padre/mamma e dal 1° al 6 gennaio mamma/padre; = 9) relativamente alle festività Pasquali, le piccole e trascorreranno ad anni alterni con i Per_1 Per_2 genitori le giornate del Sabato Santo, della Pasqua e del lunedi' dell'angelo; per l'anno 2025 stabiliscono che le figlie trascorrano con il papà il giorno del Sabato Santo, con la mamma il giorno della Pasqua ed ancora con il papà la festa della pasquetta (lunedi' dell'angelo); a partire dall'anno 2026, ciascun genitore, sempre seguendo il criterio della rotazione, trascorrerà con le bambine i 3 giorni festivi dal Sabato Santo al lunedi' dell'angelo. Salvo diverso accordo tra i coniugi, per l'anno 2026 la mamma trascorrerà con le piccole e le giornate dal Sabato Santo al lunedi di pasquetta;
= Per_1 Per_2
10) per le altre festività, quali ad esempio 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto,1° novembre 8 dicembre ecc.., si suggerisce che i genitori seguano il criterio dell'alternanza annuale. Per il 2025 si inizierà con il papà che trascorrerà con le figlie la festa del 25 aprile;
= 11) ciascun genitore potrà inoltre trascorrere con le bambine la giornata del proprio compleanno nonché il compleanno dei nonni e di tutte le festività delle rispettive famiglie d'origine, mentre il giorno del compleanno delle piccole e verrà regolamentato secondo il criterio dell'alternanza tra i coniugi (che ne sopporterà per intero i Per_1 Per_2 costi), iniziando dalla mamma per l'imminente 2025; = 12) entrambi i coniugi dovranno svolgere il proprio ruolo genitoriale nel massimo rispetto della figura dell'altro genitore e favorendo un clima di serena collaborazione nell'esclusivo interesse delle bambine. = 13) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra un contributo per il mantenimento delle figlie CP_1 Pt_1 minori in una somma pari ad € 300,00 oltre a tutto l'assegno unico pari ad € 467,00 che sarà, pertanto, percepito per intero dalla sig.ra = 14) le spese straordinarie saranno ripartite tra entrambi i coniugi nella misura del 50% e qualora non Pt_1 si tratti di spese necessarie ed urgenti dovranno essere preventivamente concordate e comunque secondo il protocollo redatto dal tribunale di Vasto. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
All'esito della prima udienza di comparizione, sentite le parti, il Giudice relatore adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “1) autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori, e , con collocazione prevalente delle minori con la madre;
3) Per_1 Per_2 assegna la casa coniugale - unitamente a tutti gli arredi e suppellettili ivi presenti - alla ricorrente, che la abiterà unitamente alla prole minorenne;
4) pone a carico del marito il versamento di un assegno di mantenimento di complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascuna delle due figlie minori), rivalutabili secondo gli indici Istat, da versarsi alla ricorrente entro il giorno 7 di ogni mese con decorrenza dalla domanda, oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero assegno unico;
5) dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie due pomeriggi alla settimana, il lunedì e il giovedì, dal termine della giornata lavorativa paterna alle ore 21.00 dopo aver cenato;
il sabato o la domenica dalle ore 9.00 alle ore 21.00 dopo aver cenato;
sette giorni nel periodo natalizio, ad anni alterni, una volta dal 24 al 30 dicembre ed altra volta dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal lunedì al mercoledì in Albis e un anno dal venerdì santo alla Domenica di Pasqua;
15 giorni anche non consecutivi nel periodo estivo;
riservando ai genitori la migliore specificazione e l'eventuale ampliamento del programma;
6) raccomanda ai genitori di contribuire al percorso educativo e in generale evolutivo dei figli in maniera armonica, attraverso costante rilascio reciproco di informazioni e assiduo controllo dei risultati scolastici, delle compagnie e del comportamento in genere, sempre rappresentando ai figli l'importanza del mantenimento equilibrato dei rapporti con ambedue i genitori;
” formulando al contempo la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art.185 bis c.p.c.: “pronuncia della separazione personale tra le parti, senza addebito, alle condizioni di cui ai provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati con la presente ordinanza, con rinuncia ad ogni altra domanda delle parti e compensazione integrale delle spese di lite”.
Alla successiva udienza del 22.5.2025 le parti, personalmente presenti unitamente ai rispettivi difensori, hanno dichiarato di accettare la proposta conciliativa del Giudice con le seguenti precisazioni: “il diritto di visita paterno nel caso di giornata non lavorativa inizierà alle ore 17.00, previa comunicazione almeno due giorni prima da parte del padre e nei fine settimana alle ore 9,30; i pernotti delle minori presso il padre inizieranno dal mese di settembre 2025, sempre ferma la volontà delle stesse minori, con l'impegno dei genitori di agevolare il rapporto genitori-figli e di preavvisare eventuali impedimenti al diritto di visita con almeno due giorni di anticipo, salvo urgenze, e con erogazione dell'intero assegno unico in favore della sig.ra . Pt_1
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione, mandando gli atti al PM per le conclusioni, che ha espresso parere favorevole.
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Sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale.
Ed invero, la concorde domanda di separazione avanzata sin dagli atti introduttivi e la dichiarata impossibilità di riconciliazione fra le parti sono indici rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione di una convivenza e comunione di vita tra i coniugi.
Le condizioni della separazione vanno disposte come da proposta conciliativa precisata su accordo delle parti e sopra riportato, in quanto conforme alla legge, all'ordine pubblico e all'interesse della prole nonché conforme alle condizioni economico-reddituali delle parti, come documentate in giudizio.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale e considerata la tenera età delle bambine.
Le spese di lite devono trovare integrale compensazione, come da accordo e visto l'esito consensuale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G.n. 916/2024, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra le parti, come in atti generalizzati, uniti in matrimonio in Vasto il 14.9.2014, trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del Comune di Vasto nell'anno 2014, nr. 73, parte II, serie A;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio al momento del suo passaggio in giudicato;
- omologa le condizioni della separazione come da accordo raggiunto dalle parti e richiamato in motivazione;
- dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Vasto, nella Camera di Consiglio del 10.6.2025.
Si comunichi.
Il Giudice relatore Il Presidente
Elisa Ciabattoni Anna SA CA