TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 21/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 21.10.2025, nella causa di cui al n. 936 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro
OL OC, sono comparsi
Per parte ricorrente avv.to GALLETTI MA
Per parte resistente: avv.to IERO LUCA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. GALLETTI MA si richiama agli atti e conclude come in note conclusive.
L'avv. IERO LUCA si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva e alle osservazioni di cui al verbale 4.3.2025.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
OL OC REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice OL OC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 936 /2023
Promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GALLETTI Parte_1 C.F._1
MA
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. IERO LUCA, CP_1 P.IVA_1
TI AO elettivamente domiciliato in Piazza XX Settembre 19, Udine
-resistente-
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE: sulla liquidazione del TFR da parte del fondo di garanzia cessata la CP_1 materia del contendere;
sulla liquidazione relativa alla mensilità di dicembre 2018 rinuncia a richiederla
PARTE RESISTENTE: in via pregiudiziale, - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e la conseguente inammissibilità del ricorso;
nel merito, - rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese e compensi di lite ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi.
MOTIVAZIONE
1 Con ricorso iscritto il 22.12.2023 ha dedotto di aver lavorato presso la dal Parte_1 Parte_2
04.01.2016 al 30.12.2018 e di non aver ricevuto né la retribuzione relativa al mese di dicembre 2018 né il trattamento di fine rapporto e le ulteriori competenze terminative.
In data 30.03.2021 aveva presentato al Fondo di Garanzia dell' la domanda di pagamento del CP_1 suo credito di lavoro, ma l' , con comunicazione 22.07.2022, ricevuta il 16.08.2022, aveva CP_1 respinto la domanda, in quanto “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)” e “l'importo richiesto a titolo di TFR non è stato riconosciuto dal decreto ingiuntivo” (doc. 10 ricorrente).
Chiedeva quindi in giudizio che tale decisione dell fosse dichiarata illegittima. CP_1
Nelle more del presente giudizio, il ricorrente, munito di apposito decreto ingiuntivo, ha presentato una nuova domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il TFR e l'importo relativo è stato CP_1 liquidato dall' resistente nel settembre 2024. CP_2
Quanto alla mensilità di dicembre 2018, lette le difese di controparte, il ricorrente rinunciava – già all'udienza del 04.03.2025 – alla relativa domanda.
L'insistenza dell' in ordine, in particolare, alla pregiudiziale eccezione di decadenza ex art. 47 CP_1
c. 3 DPR 679/1970 non può essere valutata in questo contesto: l'avvenuto riconoscimento del bene della vita su cui si fonda la domanda fa venir meno l'attualità dell'interesse ad agire e quindi una
“condizione dell'azione”.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto parte di quanto preteso e rinunciato al resto.
La soccombenza virtuale è reciproca e le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro OL
OC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Dichiara cessata la materia del contendere
Spese compensate
Udine, 21/10/2025
Il Giudice
OL OC
2
All'udienza dd. 21.10.2025, nella causa di cui al n. 936 / 2023 R.G., avanti al giudice del lavoro
OL OC, sono comparsi
Per parte ricorrente avv.to GALLETTI MA
Per parte resistente: avv.to IERO LUCA
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. GALLETTI MA si richiama agli atti e conclude come in note conclusive.
L'avv. IERO LUCA si richiama alle eccezioni e conclusioni della memoria difensiva e alle osservazioni di cui al verbale 4.3.2025.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
OL OC REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice OL OC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 936 /2023
Promossa da:
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. GALLETTI Parte_1 C.F._1
MA
-ricorrente- contro
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. IERO LUCA, CP_1 P.IVA_1
TI AO elettivamente domiciliato in Piazza XX Settembre 19, Udine
-resistente-
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE: sulla liquidazione del TFR da parte del fondo di garanzia cessata la CP_1 materia del contendere;
sulla liquidazione relativa alla mensilità di dicembre 2018 rinuncia a richiederla
PARTE RESISTENTE: in via pregiudiziale, - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza e la conseguente inammissibilità del ricorso;
nel merito, - rigettare il ricorso in quanto infondato. Con vittoria di spese e compensi di lite ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15% e gli oneri riflessi.
MOTIVAZIONE
1 Con ricorso iscritto il 22.12.2023 ha dedotto di aver lavorato presso la dal Parte_1 Parte_2
04.01.2016 al 30.12.2018 e di non aver ricevuto né la retribuzione relativa al mese di dicembre 2018 né il trattamento di fine rapporto e le ulteriori competenze terminative.
In data 30.03.2021 aveva presentato al Fondo di Garanzia dell' la domanda di pagamento del CP_1 suo credito di lavoro, ma l' , con comunicazione 22.07.2022, ricevuta il 16.08.2022, aveva CP_1 respinto la domanda, in quanto “le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c.1 D.lvo 80/92)” e “l'importo richiesto a titolo di TFR non è stato riconosciuto dal decreto ingiuntivo” (doc. 10 ricorrente).
Chiedeva quindi in giudizio che tale decisione dell fosse dichiarata illegittima. CP_1
Nelle more del presente giudizio, il ricorrente, munito di apposito decreto ingiuntivo, ha presentato una nuova domanda di accesso al Fondo di Garanzia per il TFR e l'importo relativo è stato CP_1 liquidato dall' resistente nel settembre 2024. CP_2
Quanto alla mensilità di dicembre 2018, lette le difese di controparte, il ricorrente rinunciava – già all'udienza del 04.03.2025 – alla relativa domanda.
L'insistenza dell' in ordine, in particolare, alla pregiudiziale eccezione di decadenza ex art. 47 CP_1
c. 3 DPR 679/1970 non può essere valutata in questo contesto: l'avvenuto riconoscimento del bene della vita su cui si fonda la domanda fa venir meno l'attualità dell'interesse ad agire e quindi una
“condizione dell'azione”.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente ottenuto parte di quanto preteso e rinunciato al resto.
La soccombenza virtuale è reciproca e le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro OL
OC, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Dichiara cessata la materia del contendere
Spese compensate
Udine, 21/10/2025
Il Giudice
OL OC
2