TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 74
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Decreto presidenziale 9 marzo 2026
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Sentenza 30 marzo 2026

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  • Rigettato
    Omessa adozione del provvedimento di esclusione del controinteressato dalla gara per insanabile contraddittorietà tra offerta tecnica e offerta economica

    La censura non convince il Collegio, perché muove da un’interpretazione formalistica della documentazione che compone l’offerta dell’aggiudicataria, la quale, sebbene richiami principi cardine delle procedure a evidenza pubblica, non può essere condivisa nel caso di specie, in quanto non tiene conto della natura e della funzione dei singoli documenti d'offerta, né dell’esigenza di interpretare quest’ultima secondo un criterio sostanzialistico che valorizza l’effettiva volontà del concorrente, desumibile con certezza dagli atti di gara. Il Piano Tariffario e il PEF risultano tra loro pienamente coerenti. Il primo, ai fini della valutazione tecnica dell’offerta, espone l’articolazione delle diverse tipologie tariffarie, prevedendo una tariffa diurna significativamente superiore a quella notturna in ragione della diversa domanda attesa; il secondo, invece, fonda la stima dei ricavi di gestione assumendo quale base di calcolo la sosta nella fascia diurna, che rappresenta la componente ordinaria della domanda, senza attribuire autonoma rilevanza economica ai proventi potenzialmente derivanti dalla sosta in fascia notturna ai fini della verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto.

  • Rigettato
    Omessa adozione del provvedimento di esclusione del controinteressato dalla gara per insostenibilità dell’offerta per carenza del necessario presupposto di equilibrio economico-finanziario

    La censura non può essere accolta, poiché non sussiste alcuna contraddizione tra Piano tariffario e PEF e non è perciò ravvisabile l’asserito errore materiale nella compilazione del modello Excel. Si è visto che il PEF risulta, infatti, costruito sulla base di una scelta imprenditoriale esplicitamente dichiarata nella Relazione al Piano, consistente nel fondare la stima dei ricavi della sosta breve sulla sola fascia diurna, ritenuta rappresentativa della componente ordinaria della domanda, senza attribuire autonoma rilevanza economica ai proventi derivanti dalla sosta in fascia notturna, considerati marginali ai fini dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

  • Rigettato
    Omessa adozione del provvedimento di esclusione del controinteressato dalla gara per inaffidabilità dell’offerta per evidente travisamento del meccanismo di benefit sharing

    La censura non merita accoglimento. La lex specialis di gara, segnatamente all’art. 20 dello schema di concessione nonché alle indicazioni metodologiche per la redazione del PEF, fa emergere con chiarezza che la vendita dei box a un prezzo superiore alla soglia indicata costituisce una mera ipotesi di extra-redditività della concessione, destinata a manifestarsi – se del caso – nella fase esecutiva del rapporto concessorio. La stessa disciplina di gara prevede, al riguardo, che soltanto entro un anno dalla vendita dell’80% dei box il concessionario debba rendicontare i ricavi eventualmente conseguiti e procedere, se del caso, all’aggiornamento del PEF. Ne consegue che l’eventuale extra-redditività derivante da vendite a prezzo superiore alla soglia stabilita non costituiva un elemento da stimare in sede di offerta, trattandosi di ricavi futuri, incerti e meramente eventuali. Inoltre, avendo il raggruppamento aggiudicatario offerto il 100% di retrocessione, l’attività di vendita dei box auto è necessariamente neutra rispetto all’equilibrio economico-finanziario della concessione.

  • Inammissibile
    Inammissibilità dell’offerta aggiudicataria per carenza del necessario presupposto di trasferimento del rischio operativo al privato

    Il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile per tardività. Ai sensi dell’art. 43, comma 1, cod. proc. amm., ai motivi aggiunti si applica la medesima disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini di proposizione. Nel rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici, il termine per impugnare gli atti della procedura è pari a trenta giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., decorrenti dal momento in cui il ricorrente ha acquisito la piena conoscenza dell’atto e dei relativi profili di illegittimità. La determinazione di aggiudicazione è stata comunicata al raggruppamento ricorrente in data 12.12.2025. Nella medesima data, è stata resa accessibile ai concorrenti la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta dell’aggiudicataria e il relativo PEF. Da tale momento il raggruppamento ricorrente era dunque nella condizione di conoscere tutti gli elementi sui quali si fondano le censure successivamente articolate con i motivi aggiunti. Il termine decadenziale per la proposizione dell’impugnazione veniva pertanto a scadere il 12.1.2026. Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato soltanto in data 6.2.2026, quando il suddetto termine risultava ormai spirato.

  • Inammissibile
    Omessa adozione del provvedimento di esclusione del RTI Parcheggi Italia S.p.A. dalla gara per difetto d’istruttoria sulla sostenibilità del PEF

    Il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato irricevibile per tardività. Ai sensi dell’art. 43, comma 1, cod. proc. amm., ai motivi aggiunti si applica la medesima disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini di proposizione. Nel rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici, il termine per impugnare gli atti della procedura è pari a trenta giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., decorrenti dal momento in cui il ricorrente ha acquisito la piena conoscenza dell’atto e dei relativi profili di illegittimità. La determinazione di aggiudicazione è stata comunicata al raggruppamento ricorrente in data 12.12.2025. Nella medesima data, è stata resa accessibile ai concorrenti la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta dell’aggiudicataria e il relativo PEF. Da tale momento il raggruppamento ricorrente era dunque nella condizione di conoscere tutti gli elementi sui quali si fondano le censure successivamente articolate con i motivi aggiunti. Il termine decadenziale per la proposizione dell’impugnazione veniva pertanto a scadere il 12.1.2026. Il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato soltanto in data 6.2.2026, quando il suddetto termine risultava ormai spirato.

  • Improcedibile
    Erroneità/illegittimità della omessa esclusione del Ricorrente per redazione del Piano Economico-Finanziario in insanabile contrasto con la lex specialis

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili, il ricorso incidentale, proposto in via meramente cautelativa e subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, perde rilevanza processuale difettando l’interesse attuale alla sua trattazione.

  • Improcedibile
    Erroneità/illegittimità della omessa esclusione del Ricorrente per redazione del PEF in insanabile contrasto con la lex specialis e conseguente insostenibilità economico-finanziaria dell’offerta

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili, il ricorso incidentale, proposto in via meramente cautelativa e subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, perde rilevanza processuale difettando l’interesse attuale alla sua trattazione.

  • Improcedibile
    Erroneità/illegittimità della omessa esclusione del Ricorrente nonostante la redazione di un PEF non sostenibile per l’inserimento di ricavi rinvenienti dalla gestione della sosta breve in fascia notturna non verosimili

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili, il ricorso incidentale, proposto in via meramente cautelativa e subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, perde rilevanza processuale difettando l’interesse attuale alla sua trattazione.

  • Improcedibile
    Insostenibilità dell’offerta del RTI EL & NO per carenza del necessario presupposto di equilibrio economico-finanziario dell’offerta e insanabile contraddittorietà tra offerta tecnica e economica

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato e i motivi aggiunti dichiarati irricevibili, il ricorso incidentale, proposto in via meramente cautelativa e subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, perde rilevanza processuale difettando l’interesse attuale alla sua trattazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 74
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
    Numero : 74
    Data del deposito : 30 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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