Decreto presidenziale 9 marzo 2026
Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 30/03/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00002/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL & NO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella sua qualità di mandataria del costituendo RTI con le mandanti Con.Fid.Station S.r.l. e Rimond Innovative Constructions and Developments S.r.l., in relazione alla procedura CIG B4FD510435, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avvocato prof. Claudio Guccione e dalle avvocate Maria Ferrante e Maria Sara Derobertis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Sardegna, n. 50;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dalle avvocate Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea e dall’avvocato Harald Giuliani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura comunale, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
nei confronti
Parcheggi Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella sua qualità di mandataria speciale con rappresentanza del RTI con le mandanti Pac S.p.a., Erdbau S.r.l. e Geobau S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocata Giuseppina Maria Vincenza Incorvaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 4836 dell’11.12.2025 con cui il Comune di Bolzano ha disposto l'aggiudicazione, in favore del RTI Parcheggi Italia S.p.a., della gara indetta con deliberazione di Giunta comunale n. 732 del 17.12.2024, avente ad oggetto l’affidamento in concessione della “ progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza della Vittoria e la sistemazione superficiale della piazza ”;
- di tutti i verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 6 della seduta riservata della Commissione del 6.10.2025, recante l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economico-temporale, e del verbale n. 5 del Comune di Bolzano, datato 8.10.2025, con il quale l’Amministrazione comunale ha proposto l’aggiudicazione della gara, nelle parti in cui l’Amministrazione ha omesso di disporre l’esclusione dell’offerta del costituendo RTI con mandataria Parcheggi Italia S.p.a.;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione che, medio tempore , dovesse essere sottoscritto tra il Comune e il costituendo RTI con mandataria Parcheggi Italia S.p.a., con richiesta sin da ora di subentrare nell’esecuzione del contratto di concessione e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.;
quanto ai motivi aggiunti presentati dalla società EL & NO S.r.l. il 9.2.2026:
- dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso originario
nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione che, medio tempore , dovesse essere sottoscritto tra il Comune e il costituendo RTI con mandataria Parcheggi Italia S.p.a., con richiesta sin da ora di subentrare nell’esecuzione del contratto di concessione e con espressa riserva di eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.;
quanto al ricorso incidentale presentato dalla società Parcheggi Italia S.p.a. il 10.2.2026:
per l’annullamento, in parte qua ,
- di tutti gli atti impugnati in via principale e, segnatamente, della determinazione dirigenziale n. 4836 dell’11.12.2025;
- di tutti i verbali delle sedute pubbliche e riservate dell’Autorità di gara e della Commissione di valutazione e, segnatamente, del verbale n. 6 della seduta riservata della Commissione del 6.10.2025 e del verbale n. 5 dell’Autorità di gara dell’8.10.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nella misura in cui tutti questi atti non hanno disposto l’esclusione del RTI EL & NO per i motivi di cui infra ;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e di Parcheggi Italia S.p.a.;
Visto il ricorso incidentale;
Visto l’art. 120 cod. proc. amm;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 la Consigliera LD NI e uditi per le parti i difensori come riportato nel verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorso riguarda la procedura aperta per l’affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un parcheggio interrato in Piazza della Vittoria, con sistemazione superficiale della piazza, indetta dal Comune di Bolzano con deliberazione giuntale n. 732/2024.
2. Il bando fissava in 40 anni la durata del contratto, in massimo 750 giorni la durata dei lavori e in € 85.098.992,98 il valore complessivo stimato (al netto di IVA), di cui € 72.200.000 di ricavi da gestione del parcheggio, € 7.110.000 di ricavi dalla vendita dei box da realizzare all’interno del parcheggio e € 5.788.992,98 di contributo pubblico complessivo, di cui € 4.818.182,00 a fondo perduto e € 970.810,98 di corrispettivo per il diritto di superficie.
Era previsto che l’aggiudicazione avvenisse secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con 75/100 punti riservati ai parametri qualitativi e 25/100 a quelli quantitativi, individuati, questi ultimi, nella riduzione della durata complessiva della concessione, nella riduzione del tempo di esecuzione dei lavori sino a 570 giorni, nella percentuale di “ revenue sharing ”, oltre il minimo del 33%, sulla concessione, con diritto di superficie per 99 anni, dei 158 box auto da realizzare all’interno del parcheggio.
Tra i criteri qualitativi - per quanto d’interesse in questo giudizio - assume rilievo il n. 05 relativo al “ Piano tariffario ”, cui era attribuito un punteggio massimo di 5 punti, piano che assume, nell’ambito della gara, un duplice rilievo, da un lato, quale elemento di valutazione sotto il profilo qualitativo e, dall’altro lato, quale componente dell’offerta economica e, segnatamente del Piano Economico Finanziario (PEF).
L’altro aspetto di rilievo è rappresentato dall’indicazione, all’interno della busta recante i parametri economici, della percentuale di “ revenue sharing ” garantita alla stazione appaltante per la cessione dei 158 box auto privati.
3. Alla gara hanno partecipato due concorrenti, il RTI EL e il RTI Parcheggi Italia S.p.a., odierni ricorrente e controinteressato.
All’esito della valutazione tecnica, il RTI Parcheggi Italia ha conseguito 75 punti, mentre la ricorrente ne ha ottenuti 58,60. In sede di valutazione economica secondo i criteri sopra indicati, a entrambi i concorrenti sono stati assegnati 19 punti. È, pertanto, risultato vincitore il RTI capitanato da Parcheggi Italia S.p.a. con 99 punti sui 77,90 attribuiti al secondo.
Con determinazione dirigenziale n. 4836 dell’11.12.2025 il Comune ha, dunque, disposto l’aggiudicazione in favore del RTI Parcheggi Italia.
4. Con il ricorso all’esame, la ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e i presupposti atti di gara, in particolare il verbale n. 6 della seduta riservata della Commissione, tenutasi il 6.10.2025, recante l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economico-temporale, e l’atto n. 5 del Comune di Bolzano, datato 8.10.2025, con il quale l’Amministrazione ha proposto l’aggiudicazione della gara al raggruppamento vincitore, entrambi nelle parti in cui è stata omessa l’esclusione dell’offerta del RTI controinteressato, e chiede l’annullamento degli atti gravati, deducendo plurimi profili d’illegittimità, in particolare in relazione alla supposta contraddittorietà tra piano tariffario e PEF dell’aggiudicataria, alla carenza dell’equilibrio economico-finanziario ex art. 177 D.lgs. 36/2023 che ne deriverebbe e al travisamento del meccanismo di benefit sharing . Chiede, inoltre, l’accertamento del suo diritto a ottenere l’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, se nel frattempo stipulato, e il subentro nell’esecuzione del medesimo, con espressa riserva di proporre un’eventuale domanda risarcitoria per equivalente in separato giudizio, ai sensi dell’art. 30, comma 5, cod. proc. amm.. In via istruttoria insta per l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio, se ritenuta necessaria.
Il ricorso è supportato dalle seguenti censure:
4.1. “ 1. Omessa adozione del provvedimento di esclusione del controinteressato dalla gara. Inammissibilità dell’offerta presentata dal RTI aggiudicatario per insanabile contraddittorietà tra offerta tecnica e offerta economica. Violazione dell’art. 24 e 97 Cost. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza e illogicità ”: L’offerta del RTI aggiudicatario sarebbe affetta da radicale inammissibilità in ragione del contrasto insanabile tra i contenuti dell’offerta tecnica e i valori riportati nel PEF costituente l’offerta economica; dalla documentazione di gara emergerebbe, infatti, che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria prevede, nel “ Piano tariffario ” (doc. 13 di parte ricorrente), una tariffa per la sosta notturna pari a € 1,50, distinta e di molto inferiore rispetto a quella diurna di € 3,90, mentre nel PEF, tabella Excell del foglio “ parametri e stime ”, celle C66 e C79 (doc. 12 di parte ricorrente), la tariffa notturna rispettivamente per auto e moto è indicata in € 3,90, coincidente con quella diurna; ne discenderebbe che il PEF non recepisce le tariffe dichiarate nell’offerta tecnica, determinando in tal modo una sovrastima dei ricavi preventivati e la preclusione, per la Commissione di gara, di accertare l’effettiva (in)sussistenza dell’equilibrio economico finanziario; l’offerta, in definitiva, non sarebbe univoca e sarebbe ontologicamente incompatibile con le esigenze di certezza, chiarezza e attendibilità; per tale ragione il RTI aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso.
4.2. “ 2. Omessa adozione del provvedimento di esclusione del controinteressato dalla gara. Insostenibilità dell’offerta per carenza del necessario presupposto, normativamente prescritto, di equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Violazione e falsa applicazione degli artt. 177, co. 5, e 182, co. 5, d.lgs. 36/2023. Violazione del par. II.2 del disciplinare. Violazione dei principi del risultato e della fiducia ex artt. 1 e 2, d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 24 e 97 Cost. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza e illogicità ”: il RTI ricorrente sostiene che l’offerta, quandanche ammissibile in tesi, sarebbe comunque insostenibile e contra legem ; la discrasia inemendabile, rilevata al motivo che precede, tra le tariffe indicate nell’offerta tecnica e quelle riportate nel PEF avrebbe precluso alla Commissione qualsivoglia scrutinio circa l’attendibilità dell’offerta e negherebbe in radice la sussistenza dell’equilibrio economico finanziario intrinseco alla concessione, inteso quale sintesi necessaria tra costi, ricavi e durata del rapporto; l’applicazione al PEF delle tariffe esposte nel “ Piano tariffario ” relativo all’offerta tecnica determinerebbe, con certezza, l’assenza dell’equilibrio economico-finanziario - che, secondo l’art. 177, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, deve essere garantito dall’assetto della concessione - determinando una significativa contrazione dei ricavi da sosta (da 87,9 milioni a 67,9 milioni di €) un TIR (tasso interno di rendimento) dell’ equity pari a 5,67%, del tutto insufficiente a fronte di un Ke (costo del capitale proprio) stimato dallo stesso offerente in 10,6%, e valori di DSCR (margini di sicurezza) minimo di 0,87 e medio di 1,06, inferiori ai parametri minimi di mercato che si attestano attorno all’1,3; l’aggiudicazione gravata sarebbe, pertanto, afflitta dall’evidente violazione dell’art. 177, comma 5, cit., perché non garantisce l’equilibrio economico-finanziario, da difetto di istruttoria per non essere stata accertata l’inattendibilità e l’insostenibilità dell’offerta economica del raggruppamento aggiudicatario e dalla violazione dei principi del risultato e della fiducia contenuti nel nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023).
4.3. “ 3. Omessa adozione del provvedimento di esclusione del controinteressato dalla gara. Inaffidabilità dell’offerta per evidente travisamento del meccanismo di benefit sharing. Violazione dell’art. 24 e 97 Cost. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza e illogicità ”: il raggruppamento ricorrente lamenta che, avendo l’aggiudicataria previsto un revenue sharing al 100% sull’eventuale eccedenza rispetto al prezzo di vendita dei box auto fissato dalla Stazione appaltante in € 45.000 e avendo indicato nel PEF il prezzo unitario dei box esattamente a € 45.000, senza alcuna ipotesi di superamento della soglia né stima di flussi derivanti dall’attivazione del meccanismo, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe privato l’Amministrazione della possibilità di valutare l’impatto economico della clausola, oltre a compromettere la completezza del PEF e l’attendibilità dell’offerta.
5. Si sono costituiti il Comune di Bolzano e il raggruppamento controinteressato, i quali hanno contestato le tesi attoree con argomenti sostanzialmente analoghi.
5.1. Quanto al primo motivo (incoerenza radicale e inemendabile tra PEF e offerta tecnica), le parti resistenti affermano che non vi sarebbe contraddizione tra offerta tecnica e PEF, atteso che, come risulta dal riquadro “d ettaglio ricavi ” dell’offerta economica in formato PDF, firmata dall’impresa, quest’ultimo valorizzerebbe unicamente i ricavi della sosta diurna indicata in 5 ore per posto auto e in 2 ore per posto moto, con la tariffa diurna di € 3,90 (doc. 8 del Comune, pag. 7/26); per una precisa scelta imprenditoriale, tratta dall’esperienza gestionale pluriennale vantata dalla controinteressata e supportata dall’attenta analisi del contesto urbano di riferimento, il raggruppamento aggiudicatario avrebbe deciso di non considerare i ricavi dalla sosta notturna, perché, oscillando tra lo 0 e il 2% (secondo i dati desunti da strutture analoghe) sarebbero del tutto marginali e ininfluenti e non concorrerebbero, perciò, a formare il PEF; le celle C66 e C79 del foglio “ parametri e stime ” della tabella Excel dalle quali il raggruppamento ricorrente ha ricavato i dati su cui ha costruito il primo mezzo di gravame, sarebbero mere celle di lavoro, ossia strumenti tecnici di calcolo di supporto al PEF, privi di incidenza sui ricavi stimati, necessari solo per superare la rigidità del foglio di calcolo, che non consente di valorizzare la distinzione, in percentuale, tra occupazione diurna/notturna, così che per ottenere la “ media ” matematica di € 3,90, da utilizzare per determinare i proventi derivanti dalla gestione delle soste a rotazione (secondo la formula matematica tariffa media x tasso medio di copertura x giorni dell’anno), si è reso necessario ricorrere a un “ adattamento tecnico ”, volto a far coincidere la tariffa diurna e quella notturna; l’offerta, come si evincerebbe in particolare dalla “ Relazione al Piano Economico Finanziario ” al punto “7 .2. AV di gestione ”, (pag. 14 della relazione, inclusa nell’offerta economica sub doc. 8 del Comune), sarebbe chiara e univoca nello stimare il ricavo annuo di gestione sul presupposto (i) di un tasso “ medio ” di riempimento del parcheggio pari a 5 ore/giorno per posto auto utilizzabile a rotazione ed a 2 ore/giorno per posto moto utilizzabile a rotazione, e (ii) di una tariffa “ media ” oraria per la sosta occasionale, sia per auto che per moto, pari a € 3,90/ora (IVA inclusa), ciò non escludendo affatto l’applicazione della tariffa notturna pari a € 1,50, indicata nel “ Piano tariffario ” (doc. 7), tariffa che, semplicemente, non è stata considerata ai fini della formazione del PEF, data la già vista assoluta marginalità della sosta notturna; ne discenderebbe la piana coerenza del PEF e del “ Piano tariffario ” e la speculare infondatezza dell’avversaria censura di inattendibilità dell’offerta presentata dalla controinteressata.
Il Comune eccepisce, inoltre, l’inammissibilità del motivo, perché per l’omessa contestazione, da parte del raggruppamento ricorrente, del tasso di riempimento medio indicato dall’aggiudicatario in 5 ore/auto e in 2 ore/moto, la censura sarebbe priva di base.
5.2. L’infondatezza del primo motivo d’impugnazione travolgerebbe anche il secondo, dedotto in via subordinata, centrato sulla presunta insostenibilità dell’offerta economica, dimostrata attraverso il ricalcolo dei proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi a rotazione, sulla base della tariffa media tra quella diurna di € 3,90 e quella notturna pari a 1,50, che, secondo la tesi attorea, avrebbe dovuto avere rilievo nell’offerta economica, pena l’incoerenza – già segnalata al primo motivo - tra quest’ultima e l’offerta tecnica; detto ricalcolo sarebbe arbitrario e manipolatorio, perché, dovendo rimanere fedeli all’offerta economica e all’offerta tecnica, anziché operare la semplice media tra le tariffe, diurna e notturna indicate dal “ Piano tariffario ”, si sarebbe dovuto, semmai, (i) moltiplicare la cella nascosta C65, indicante la tariffa diurna di € 3,90, per le 5 ore/giorno indicate chiaramente nel PEF, (ii) inserire nella cella nascosta C66 la tariffa notturna di € 1,50 prevista dal “ Piano tariffario ” e (iii) moltiplicarla per un numero di ore di sosta notturna pari a 0, in coerenza con il PEF che non prevede alcun periodo di copertura notturna, così ottenendo un valore dei ricavi attesi dalla sosta a rotazione identico a quello indicato nel PEF del raggruppamento aggiudicatario; se poi, in aggiunta, si fosse voluta valorizzare, ai fini del PEF, anche la copertura in fascia notturna, il valore dei ricavi attesi sarebbe addirittura aumentato, con buona pace dell’asserita insostenibilità dell’offerta.
Il Comune si oppone all’assunzione di una CTU sul punto.
5.3. Al terzo mezzo che riguarda il “ benefit sharing ”, le parti resistenti oppongono che, secondo la legge di gara, l’extra-redditività derivante dalla vendita dei box auto a un prezzo superiore a € 45.000,00 si verifica solo a consuntivo, dopo la vendita dell’80% dei medesimi e che, di conseguenza, l’aggiornamento del PEF è previsto in fase esecutiva e, dunque, solo per il concessionario, non anche per i concorrenti; ne deriverebbe che non vi era alcun obbligo di inserire nel PEF delle stime ipotetiche riguardo al flusso economico derivanti dal meccanismo del reveneu sharing ; inoltre, avendo il raggruppamento aggiudicatario offerto il 100% di retrocessione, l’attività di vendita dei box auto è necessariamente neutra rispetto all’equilibrio economico-finanziario della concessione, atteso che la concessionaria non si tratterrà neppure una minima parte di tali eventuali extra-redditi.
6. L’affare cautelare è stato chiamato alla camera di consiglio del 27.1.2026, dove, concordi le parti, il Presidente ha disposto la riunione dell’istanza cautelare alla trattazione del merito, fissata all’11.3.2026.
7. Nelle more, il raggruppamento ricorrente ha presentato motivi aggiunti senza impugnazione di nuovi atti, suscitati - a suo dire - dalle memorie difensive depositate dal Comune e dal controinteressato, le quali avrebbero rivelato ulteriori gravi profili di illegittimità dell’aggiudicazione, sintetizzabili nella censura che la controinteressata, escludendo dal proprio PEF i ricavi derivanti dalla sosta notturna, avrebbe sottostimato volontariamente i proventi derivanti dal parcheggio, con l’intento di azzerare il rischio operativo che, secondo il modello concessorio, deve necessariamente gravare sul concessionario; si genererebbero, in tal modo, oltre all’illegittimo snaturamento del contratto posto in gara, extraprofitti ingiustificati a favore del privato e a danno dell’Amministrazione pubblica, senza che il Comune abbia svolto, a questo riguardo, le necessarie verifiche istruttorie sulla sostenibilità e sulla correttezza dell’offerta.
Il raggruppamento ricorrente ha dedotto, in particolare, i seguenti motivi:
7.1. “ Inammissibilità dell’offerta aggiudicataria per carenza del necessario presupposto di trasferimento del rischio operativo al privato. Violazione e falsa applicazione degli artt. 174 e 177 del d.lgs. 36/2023. Violazione del par. II.2 del disciplinare. Violazione dei principi del risultato e della fiducia ex artt. 1 e 2, d.lgs. 36/2023. Violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza e illogicità ”: parte ricorrente sostiene che l’offerta dell’aggiudicatario è inammissibile, perché genera extraprofitti certi, che svuotano di contenuto il rischio operativo in contrasto con la natura del rapporto concessorio, in evidente violazione dell’art. 177, commi 1 e 2, D.lgs. 36/2023; deporrebbero in tal senso (i) la sottostima dei ricavi diurni, posto che il PEF considera solo 5 ore di occupazione media giornaliera per posto auto, nonostante il parcheggio sia operativo, in fascia diurna, per 14 ore al giorno; (ii) l’omessa considerazione dei ricavi derivanti dalla sosta notturna, atteso che il PEF non prevede proventi in relazione alla fascia oraria 20:00 – 6:00, perché ritenuti irrilevanti, benché gli studi preliminari del Comune indichino una domanda notturna significativa e lo stesso aggiudicatario ammetta che in strutture simili i ricavi notturni arrivano fino al 2% dei ricavi totali; la sottostima dei ricavi comporterebbe l’eliminazione del rischio imprenditoriale, garantendo quasi sicuramente il recupero dell’investimento e azzerando il rischio di perdita sino a consentire possibili extraprofitti nascosti; ne discenderebbe lo snaturamento della concessione oggetto di affidamento, la quale deve avere, come proprio elemento costitutivo, un reale rischio economico per il concessionario; secondo la struttura del PEF - per comporre il quale l’aggiudicatario ammette di avere inserito nel modello Excel il valore tariffario fittizio di € 3,90/ora per la sosta notturna, anziché quello di € 1,50 indicato nel “ Piano tariffario ”, allo scopo di ottenere il risultato economico desiderato - il rischio operativo non sarebbe trasferito, dunque, sul privato, con l’ulteriore conseguenza che l’operazione non può essere contabilizzata off-balance e l’investimento dovrebbe essere registrato come debito del Comune, con impatto sul bilancio pubblico; per tali ragioni l’offerta del raggruppamento aggiudicatario avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e il concorrente escluso dalla gara.
7.2. “ Omessa adozione del provvedimento di esclusione del RTI Parcheggi Italia S.p.A. dalla gara. Violazione e falsa applicazione degli artt. 177, co. 5, e 182, co. 5, d.lgs. 36/2023. Violazione del par. III.1 del disciplinare. Violazione dei principi del risultato e della fiducia ex artt. 1 e 2, d.lgs. 36/2023. Violazione dell’art. 24 e 97 Cost. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza e illogicità ”: il raggruppamento imputa al Comune di Bolzano il difetto d’istruttoria per non aver svolto le necessarie verifiche sulla sostenibilità del PEF dell’aggiudicatario e, in particolare, sulla veridicità dei dati economici in esso riportati, di avere ritenuto legittima la mancata previsione dei ricavi derivanti dalla sosta notturna e di avere giustificato le (illegittime) scelte riversate nel PEF come espressione della libertà imprenditoriale, incorrendo nella patente violazione della normativa sugli appalti e sulle concessioni, la quale impone alla stazione appaltante di verificare la coerenza del PEF, la sua sostenibilità finanziaria e l’attendibilità delle previsioni economiche in esso articolate, tutti connotati che, per le ragioni dedotte, nel caso di specie non sono rispettati, atteso che l’offerta presentata da parte controinteressata propone tariffe incoerenti tra i diversi documenti (PEF e “ Piano tariffario ”), trascura i possibili proventi derivanti dalla sosta notturna, sottostima in sole 5 ore/giorno per posto auto la sosta diurna, laddove le analisi propedeutiche del Comune indicano tassi d’occupazione ben maggiori; in conclusione, un’istruttoria adeguata, orientata ai canoni di diligenza e logicità, avrebbe fatto emergere che l’operazione, come delineata dall’aggiudicataria, non consente di realizzare l’effettivo trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario, precludendo ab origine la sua stessa qualificazione come concessione.
8. Il controinteressato, per parte sua, ha presentato un ricorso incidentale a fini cautelativi, data la ribadita infondatezza del ricorso principale, e ha chiesto, in via prudenziale, l’annullamento degli atti impugnati con il ricorso principale, nella parte in cui è stata omessa l’esclusione dell’offerta del raggruppamento ricorrente per violazione della lex specialis di gara in punto di redazione del PEF e per la conseguente insostenibilità dell’offerta.
Il gravame incidentale si avvale di quattro motivi d’impugnazione che si possono riassumere come segue.
8.1. “ Erroneità/illegittimità della omessa esclusione del Ricorrente a causa della redazione del Piano Economico-Finanziario in insanabile contrasto con la lex specialis e conseguente insostenibilità economico-finanziaria dell’offerta. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 dello schema di contratto e delle ‘Indicazioni metodologiche per la redazione del PEF’. Violazione dell’art. 185, comma 5, del d.lgs. 36/2023. Violazione del principio di autovincolo e dei sottostanti principi di fiducia, buona fede e di affidamento, di cui agli articoli 2 e 5 del d.lgs. 36/2023 e di cui all’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza ”: muovendo dal presupposto che, secondo la lex speciali di gara, il prezzo dei box auto doveva essere assunto in € 45.000 ciascuno e che eventuali prezzi superiori costituivano “ extra redditività ” da gestire solo dopo l’aggiudicazione, tramite un PEF aggiornato presentato dal “ concessionario ” una volta compiuta la vendita di almeno l’80% dei box medesimi, il ricorrente incidentale sostiene che l’avversario RTI EL & NO S.r.l., avendo inserito nel PEF un prezzo più elevato stimato in € 52.000 per singolo box, avrebbe anticipato una presunta, quanto aleatoria e del tutto eventuale, extra redditività, così producendo artificialmente ricavi maggiori (€ 7.663.000,00 al netto del benefit sharing , anziché € 7.110.000,00 milioni, ottenuto moltiplicando i 158 box in vendita per il prezzo stabilito dal Comune) e un VA (Valore Attuale Netto) positivo solo apparente; se, di contro, fosse stato inserito il prezzo corretto secondo la legge di gara, il VA sarebbe stato negativo e il progetto finanziariamente insostenibile; la Commissione di valutazione e l’Autorità di gara, omettendo di eseguire ogni verifica al riguardo, sarebbero venute meno al proprio obbligo di controllo sulla sostenibilità dell’offerta, finendo per ammettere alla procedura una proposta economicamente non percorribile e, dunque, da escludere.
8.2. “ Erroneità/illegittimità della omessa esclusione del Ricorrente nonostante la redazione del Piano Economico-Finanziario in insanabile contrasto con la lex specialis e conseguente insostenibilità economico-finanziaria dell’offerta. Violazione e falsa applicazione del paragrafo ‘Il costo dell’equity’ delle ‘Indicazioni metodologiche per la redazione del PEF’ . Violazione degli artt. 177, comma 5 e 185, comma 5, del d.lgs. 36/2023. Erronea determinazione del costo del capitale di rischio (Ke). Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti ”: il motivo prospetta la violazione delle “ Indicazioni metodologiche di redazione del PEF ” con riguardo alla supposta erroneità del calcolo del capitale di rischio/equity (Ke); afferma il ricorrente incidentale che secondo le regole di gara bisognava utilizzare, ai fini del calcolo, un Market Risk Premium (MRP) del 6,80% (fonte Damodaran, comprensivo del rischio Paese Italia); EL & NO, invece, avrebbe utilizzato il valore relativo ai soli mercati con rating AAA, pari a 4,33%, escludendo il rischio Paese Italia; si sarebbe così prodotto un tasso di attualizzazione del costo del denaro Ke artificiosamente ridotto a 9,46%, invece che quello di circa 12% che sarebbe risultato dall’applicazione della legge di gara; l’uso di un Ke ridotto avrebbe permesso di soddisfare in apparenza la condizione di equilibrio e di ottenere un VA positivo; se la Commissione avesse applicato il corretto MRP di 6,80 (aggiornato a 7,26% al momento della redazione del PEF) avrebbe potuto constatato che il costo del capitale (Ke) era pari a 12%, superiore, quindi, al rendimento dell’ equity (TIR equity : 9,54%), determinando un VA negativo e dimostrando l’insostenibilità economica del progetto avversario che sarebbe stato da escludere; macroscopico il vizio istruttorio in cui sarebbe incorso l’organo di valutazione, che non si è avveduto dell’errore.
8.3. “ Erroneità/illegittimità della omessa esclusione del Ricorrente nonostante la redazione di un Piano Economico-Finanziario non sostenibile per l’inserimento di ricavi rinvenienti dalla gestione della sosta breve in fascia notturna non verosimili. Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità e irragionevolezza. Difetto di istruttoria e di motivazione ”: sostiene il ricorrente incidentale che i ricavi derivanti dalla sosta breve serale e notturna, indicati dal raggruppamento avversario, sarebbero irrealistici perché frutto di una stima troppo elevata, che ipotizza 120 posti occupati la sera e 100 posti occupati di notte, per un coefficiente di riempimento notturno quasi pari a quello diurno; tale stima non sarebbe verosimile, considerato che l’area è caratterizzata da attività prevalentemente diurne (biblioteca, museo, tribunale, uffici), come riconoscerebbero anche le analisi del Comune che non prevedono una significativa domanda notturna; poiché questa voce irrealistica rappresenta circa il 28% dei ricavi della sosta, la sua verosimile mancata realizzazione comprometterebbe l’equilibrio economico del progetto; anche in questo caso la Commissione non si sarebbe avveduta dell’insostenibilità della proposta presentata dal raggruppamento avversario; di qui l’illegittimità del suo operato.
8.4. “ Insostenibilità dell’offerta del RTI EL & NO per carenza del necessario presupposto di equilibrio economico-finanziario dell’offerta. Inammissibilità della medesima offerta per insanabile contraddittorietà tra offerta tecnica e offerta economica. Violazione e falsa applicazione dell’art. 185, comma 5, del d.lgs. 36/2023. Violazione dei principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2, del d.lgs. 36/2023. Violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione. Violazione dei generali principi di trasparenza e buon andamento. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta irragionevolezza e illogicità ”: si tratta di un motivo speculare a quelli attorei; secondo il ricorrente incidentale, vi sarebbe un disallineamento tra offerta tecnica e quella economica; il raggruppamento avversario, in particolare, avrebbe indicato nel proprio “ Piano tariffario ” una tariffa di € 2,00 per posto auto dalla sesta ora in poi; non avrebbe, però, inserito nel PEF i relativi ricavi; l’offerta tecnica, inoltre, prevede diverse formule di abbonamento per la clientela stabile, ma nel PEF sarebbero stati contabilizzati solo gli abbonamenti obbligatori per residenti (50 posti); ciò rivelerebbe un’evidente contraddizione tra l’offerta tecnica e quella economica in violazione della lex specialis di gara e la sottostima dei ricavi rispetto alla reale redditività del parcheggio e fornirebbe un’ulteriore dimostrazione della non attendibilità del PEF; illegittima sarebbe la mancata esclusione del raggruppamento avversario che avrebbe occultato i ricavi rinvenienti dalla gestione della sosta a rotazione dalla sesta ora in poi e dagli abbonamenti dedicati alla clientela stabile diversi da quelli riservati ai residenti, oltre che aver offerto a livello tecnico delle forme di abbonamento disapplicate e non valorizzate nell’offerta economica.
Sulla scorta delle censure declinate, il ricorrente incidentale chiede che, in caso di accoglimento del ricorso principale, venga dichiarata l’illegittimità della mancata esclusione del RTI EL & NO, con conseguente rinnovazione della gara.
9. In vista dell’udienza pubblica tutte le parti hanno depositato le rispettive memorie conclusive.
10. Il raggruppamento ricorrente conferma e approfondisce, in risposta alle difese delle parti resistenti, le censure già contenute nel ricorso principale e nei motivi aggiunti e contesta la fondatezza del ricorso incidentale presentato da Parcheggi Italia, cui replica come segue.
10.1. Con riguardo al primo motivo – che prospetta la violazione della lex specialis di gara per l’inserimento nel PEF del prezzo di vendita dei singoli box auto pari a € 52.000, anziché a € 45.000, come indicato dal Comune - il ricorrente principale protesta la legittimità della propria stima, trattandosi di un dato coerente con il mercato. Osserva che, infatti, il prezzo di € 45.000,00 indicato dal Comune rappresenterebbe solo il prezzo minimo di riferimento, senza che fosse preclusa all’offerente l’indicazione di valori superiori evinti dal mercato, in coerenza con la natura prospettica del PEF che chiede di fondarsi su stime realistiche.
10.2 A contestazione del secondo mezzo, centrato sulla supposta erroneità, per sottostima, del calcolo relativo al costo del capitale (Ke), il ricorrente invoca l’applicazione, tra i due possibili diversi metodi finanziari per calcolare il rischio paese, quello che incorpora il rischio Italia nel tasso risk-free , evitando il problema del double counting del rischio (duplicazione del rischio paese), riconosciuto anche dalla letteratura finanziaria. Il calcolo contenuto nel PEF sarebbe, dunque, corretto.
10.3. Quanto alla terza censura incidentale che stigmatizza la sovrastima dei ricavi derivanti dalla sosta notturna, il ricorrente principale osserva che i proventi in questione, indicati nel proprio PEF, sarebbero compatibili con le stime del Comune e frutto di previsioni prudenziali e realistiche; del resto, l’occupazione notturna è prevista nei documenti di gara e il parcheggio è progettato per funzionare 24 ore su 24.
10.2.4. Il ricorrente principale contesta, infine, il quarto motivo dedotto nel ricorso incidentale, vertente sul prospettato disallineamento tra offerta tecnica ed economica e sull’occultamento di taluni ricavi, spiegando che il tempo medio di sosta stimato è di 3 ore, sicché la tariffa oltre la sesta ora sarebbe irrilevante nel PEF, e che la lex specialis richiedeva di contabilizzare solo gli abbonamenti per residenti, correttamente inseriti nel PEF.
11. Il Comune, ribadita la propria linea difensiva in merito alle censure declinate nel ricorso introduttivo, eccepisce l’irricevibilità dei motivi aggiunti - riferiti anch’essi al contenuto del PEF del raggruppamento aggiudicatario - tardivamente proposti in data 6.2.2026, dopo che era ormai ampiamente spirato il termine per l’impugnazione, che, avuto riguardo alla data in cui è stata notificata l’aggiudicazione (12.12.2025), cadeva il 12.1.2026.
Replicando nel merito dei motivi aggiunti, il Comune contesta la censura che s’appunta sulla presunta sottostima dei ricavi notturni, sul rilievo che i proventi principali della concessione non derivano dalla sosta a rotazione, ma dalla vendita dei box in diritto di superficie per 99 anni e dagli abbonamenti per residenti, in linea con lo scopo perseguito dall’Amministrazione che, con la struttura posta a gara, ha inteso rispondere alla carenza di garage per residenti nella zona. La centralità dei box e degli abbonamenti per la redditività dell’operazione sarebbe confermata dallo schema di concessione che prevede la vendita dei primi ai proprietari di immobili entro 500 metri, nei limiti di 1 box per unità immobiliare, oltre ad almeno 50 abbonamenti mensili per residenti al prezzo massimo di € 90,00 al mese. Il Comune evidenzia, inoltre, che il PEF, poiché basato su stime previsionali, è normalmente orientato a canoni di prudenza che, nel caso concreto, si attestano, per la sosta a rotazione, sulla previsione di un’occupazione diurna pari a 5 ore, secondo un legittimo apprezzamento imprenditoriale che la stazione appaltante non può arbitrariamente sindacare.
L’Amministrazione si sofferma anche sui dati relativi all’occupazione notturna dei parcheggi blu, utilizzati dal ricorrente per sostenere la rilevanza della sosta in detta fascia oraria, che, dunque, avrebbe dovuto essere considerata nel PEF. A questo riguardo il Comune evidenzia che si tratta dei dati relativi alla sosta su strada che includono anche le auto dei residenti. Per tale ragione essi si riferiscono solo in parte alla sosta a rotazione, su cui verte la controversia, e non costituiscono, pertanto, un parametro vincolante per la redazione del PEF, ma un mero dato indicativo, che non condiziona in alcun modo le valutazioni dei concorrenti in base al loro apprezzamento imprenditoriale.
12. Il raggruppamento controinteressato eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del secondo motivo del ricorso introduttivo, vertente sulla presunta insostenibilità economico-finanziaria della propria offerta, e del primo motivo aggiunto con cui è stato dedotto il preteso azzeramento del rischio operativo. Il controinteressato rileva, oltre alla contraddittorietà delle due censure, che, per loro tramite, parte ricorrente abbia inteso contestare le scelte imprenditoriali dell’aggiudicatario, in particolare in merito alla stima dei ricavi e del riempimento notturno, e proporre valutazioni alternative basate su ipotesi diverse. Si tratterebbe di doglienze volte a sollecitare un sindacato di merito non consentito al giudice amministrativo, che, nel caso di valutazioni rientranti, come quelle di cui si dibatte, nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante, può intervenire solo al ricorrere di errori macroscopici o di manifesta irragionevolezza, assenti nel caso di specie.
Ancora in limine , il raggruppamento controinteressato, al pari del Comune resistente, denuncia la tardività dei motivi aggiunti, sottolineando che i presunti “ nuovi ” vizi con essi fatti valere erano conoscibili, con l’ordinaria diligenza, sin dalla comunicazione dell’aggiudicazione ai raggruppamenti concorrenti, avvenuta il 12.12.2025. Da tale momento, infatti, EL & NO disponeva di tutti gli elementi per formulare le censure relative alla pretesa sottostima dei ricavi da sosta breve, da parte dell’aggiudicatario, e al difetto istruttorio imputato alla stazione appaltante. I motivi aggiunti, proposti solo in data 6.2.2026 ben oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione alle parti in gara, sarebbero, pertanto, irricevibili.
Nel merito del ricorso principale, il raggruppamento ricorrente insiste sulle proprie difese con un ricco supporto argomentativo che oppone alle tesi attoree e, con riguardo ai motivi aggiunti, ne predica l’infondatezza sui seguenti rilievi.
Il controinteressato contrasta il tema dell’asserito azzeramento del rischio operativo (per la sottostima dei ricavi in conseguenza dell’omessa considerazione dei proventi derivanti dalla sosta notturna), osservando che la redditività dell’operazione non dipende solo dalla sosta a rotazione, ma anche dalla vendita dei box auto e dagli abbonamenti, così che, se la domanda, proveniente da un’utenza indiscriminata non definita a priori, fosse inferiore alle stime, il concessionario subirebbe perdite; ciò a dimostrazione che il rischio operativo è effettivamente trasferito al privato, come richiesto dalla normativa sulle concessioni.
La prudenza delle stime, del resto, non eliminerebbe il rischio, ma incarnerebbe una gestione responsabile dell’alea imprenditoriale. Del pari inappuntabile sarebbe l’operato della stazione appaltante che ha accertato la coerenza e la sostenibilità del PEF con una valutazione che, in assenza di errori macroscopici o evidenti profili di illogicità, non è sindacabile dal giudice amministrativo.
13. Nell’ultima replica alle difese avversarie, il raggruppamento ricorrente si difende dall’eccezione di tardività dei motivi aggiunti, sostenendo che i nuovi vizi con essi denunciati sarebbero emersi solo dalle memorie difensive delle parti resistenti, depositate il 23.1.2026; il termine d’impugnazione decorrerebbe, pertanto, da quest’ultima data, non da quella in cui fu comunicata l’aggiudicazione, come erroneamente sostenuto dalle controparti; i motivi aggiunti sarebbero, pertanto, tempestivi.
Nel merito, il ricorrente ripete e approfondisce le tesi già articolate, contestando le difese di Comune e aggiudicatario e, in via istruttoria subordinata, chiede una consulenza tecnica d’ufficio o una verificazione, al fine di accertare, quanto all’offerta avversaria, (i) quale sia l’impatto della tariffa notturna indicata nel “ Piano tariffario ”, previa sua applicazione nel PEF, su VA e TIR e sugli ulteriori indicatori economico-finanziari; (ii) se le previsioni di occupazione relativa alla sosta a rotazione siano sottostimate e quale sia il conseguente impatto sul rischio operativo; (iii) se, all’esito dei ricalcoli indicati in precedenza, l’operazione incida, e in quale misura, sull’equilibrio economico-finanziario dichiarato in sede di gara dall’aggiudicatario, precisando gli effetti sulla sostenibilità e la redditività dell’investimento da esso proposto; quanto alla propria offerta, (i) quali siano le modalità applicate per la determinazione del costo del capitale proprio (Ke), se la metodologia impiegata sia coerente con la prassi valutativa internazionale e se essa eviti fenomeni di duplicazione del rischio sovrano, precisando l’eventuale incidenza sulla quantificazione del Ke e sugli equilibri economico-finanziari del Piano; (ii) se il medesimo metodo di calcolo sia stato adottato anche dall’aggiudicatario, evidenziando eventuali coincidenze o sovrapponibilità metodologiche.
14. Anche la stazione appaltante e il raggruppamento controinteressato hanno depositato scritti di replica, ribadendo le proprie tesi e contestando quelle avversarie.
15. Chiamata all’udienza pubblica del 25.3.2026, dopo ampia discussione, nella quale la difesa del RTI controinteressato ha chiesto lo stralcio del documento n. 25 di parte ricorrente perché tardivo, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
16. Osservato, in limine , che la definizione del ricorso nel merito fa venire meno l’interesse della ricorrente a una pronuncia sull’istanza cautelare perché superflua, viene all’esame per primo il ricorso introduttivo, che è infondato in tutti i suoi motivi.
Va disattesa, innanzi tutto, l’istanza volta all’esperimento di una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio sulle questioni prospettate da parte ricorrente, atteso che la causa è sufficientemente istruita sulla base della documentazione versata agli atti del giudizio ed è matura per la decisione.
Quanto al documento n. 25 depositato dal RTI ricorrente in data 27.2.2026, in uno con lo scritto di replica, esso risulta essere tardivo, sicché del medesimo il Collegio non terrà conto.
17. Con il primo mezzo, il raggruppamento ricorrente sostiene, in sintesi, che l'offerta dell'aggiudicataria presenterebbe un insanabile contrasto interno, tale da renderla non univoca e perciò incerta e inaffidabile. Evidenzia come, a fronte di un Piano Tariffario, accluso all'offerta tecnica, che distingue una tariffa diurna di € 3,90 e una notturna di € 1,50, il foglio di calcolo Excel allegato al Piano Economico Finanziario (PEF) riporti, in alcune celle di lavoro (la C66 e la C79, relative rispettivamente alla “ Tariffa oraria notturna ” per la sosta occasionale di auto e di moto), un valore di € 3,90 anche per la tariffa notturna. Tale contraddizione, a dire della ricorrente, avrebbe dovuto condurre all'immediata esclusione dell'offerta per indeterminatezza e carenza di univocità.
17.1. La censura non convince il Collegio, perché muove da un’interpretazione formalistica della documentazione che compone l’offerta dell’aggiudicatario, la quale, sebbene richiami principi cardine delle procedure a evidenza pubblica, non può essere condivisa nel caso di specie, in quanto non tiene conto della natura e della funzione dei singoli documenti d'offerta, né dell'esigenza di interpretare quest’ultima secondo un criterio sostanzialistico che valorizza l'effettiva volontà del concorrente, desumibile con certezza dagli atti di gara.
17.2. Giova, in primo luogo, marcare la differenza ontologica che corre tra l’offerta tecnica e il PEF, in ragione delle rispettive distinte funzioni.
La prima definisce l’oggetto prestazionale e qualitativo della concessione messa a gara, definendo come il concessionario realizzerà e gestirà l’opera e costituisce la specificazione migliorativa e attuativa delle prestazioni richieste dal disciplinare di gara.
Come emerge dalla lettura della proposta tecnica del raggruppamento aggiudicatario, essa contiene, in sostanza, le soluzioni costruttive migliorative rispetto al progetto posto a base di gara, la definizione dell’assetto tecnologico e dei servizi per l’utenza e per l’Amministrazione, la descrizione degli aspetti funzionali-manutentivi e di gestione della struttura, la proposta per l’organizzazione e lo svolgimento dei lavori (doc. 7 del Comune).
Sotto il profilo giuridico, si tratta dell’elemento soggetto alla valutazione dell’offerta presentata in gara, destinato a diventare parte integrante dell’obbligazione contrattuale, definendo standard qualitativi e modalità operative vincolanti per il concessionario. In altre parole, la proposta tecnica descrive l’oggetto materiale e gestionale della prestazione concessoria.
Tutt’altra è la funzione del PEF che, invece, restituisce la struttura di sostenibilità economica dell’operazione proposta e attiene alla dimensione economico-finanziaria dell’equilibrio della concessione. Esso descrive, in sintesi, come l’operazione si sostiene economicamente nel tempo, dimostrandone la bancabilità e l’equilibrio economico-finanziario.
Uno sguardo all’indice della Relazione al PEF del raggruppamento aggiudicatario è sufficiente per individuarne il contenuto composto, in sostanza, dal costo d’investimento (progettazione costruzione, oneri finanziari), dalla struttura delle fonti (equity, debito, eventuali contributi pubblici), dai ricavi di gestione (cessione dei box auto e moto, ricavi di gestione del parcheggio, altri ricavi); dai costi di gestione, dai prospetti del piano economico finanziario, (conto economico, stato patrimoniale, cash flow ), dai rendimenti e dagli indicatori (DSCR, LLCR, TIR del progetto e WACC, TIR azionisti, VA azionisti, prospetto indicatori di equilibrio economico finanziario) (doc. 8 del Comune). La funzione del PEF è, dunque, quella di dimostrare la sostenibilità della proposta, attraverso la verifica dell’equilibrio economico-finanziario della concessione e diventa parametro per eventuali riequilibri contrattuali futuri. Esso rappresenta, in sintesi estrema, la struttura finanziaria che rende possibile la concessione.
17.3. Così individuate le distinte funzioni dell’offerta tecnica e del PEF, ne discende – per quanto rileva nel presente giudizio – che, mentre il “ Piano tariffario ”, accluso alla proposta tecnica (come “ Relazione Tecnica n. 7 ”, relativa al criterio di valutazione n. 5 del disciplinare di gara, concernente le “ Tipologie dei diversi tariffari proposti con particolare riferimento alla clientela occasionale e stabile ” – doc. 3 del Comune), deve necessariamente dare conto della articolazione delle diverse tipologie tariffarie, in quanto elemento qualificante della proposta gestionale e dell’organizzazione del servizio, il PEF può legittimamente fondare la stima dei ricavi su talune soltanto di esse, qualora – secondo la valutazione imprenditoriale del concorrente – esse rappresentino la componente ordinaria e prevedibile della domanda, mentre altre tipologie tariffarie assumano carattere meramente accessorio o marginale ai fini dell’equilibrio economico-finanziario complessivo della concessione.
Sul piano teorico, dunque, ben poteva l’aggiudicatario costruire il PEF della propria proposta assumendo, quale base di stima dei ricavi da sosta breve, la tariffa diurna – ritenuta rappresentativa della componente ordinaria della domanda – e stimando il tasso medio di occupazione dei posti auto e moto rispettivamente in cinque e due ore giornaliere.
17.4. Passando ora a vagliare, sul piano pratico, la chiarezza e l’uniformità dell’offerta del RTI Parcheggi, messa in dubbio dal primo mezzo d’impugnazione, occorre far menzione, innanzi tutto, del disciplinare di gara, a mente del quale, “ il PEF deve essere prodotto in formato PDF immodificabile firmato digitalmente e in formato Excel editabile e con formule visibili ” (doc. 5 di parte ricorrente, pag. 79).
Il PEF del controinteressato indica, nel riquadro “ Dettagli AV ”, la tariffa oraria standard di € 3,90 (con IVA) per un numero di “ ore equivalenti standard vendute per posto auto per sosta breve ” pari a 5 per le auto e a 2 per le moto (doc. 8 di parte controinteressata). Allo stesso modo, nella relazione al Piano, al punto “7.2. AV di Gestione ”, è spiegato che “ il ricavo annuo è stimato in misura pari a circa 1,66 milioni di euro/anno a valori anno base oltre IVA per la sosta a rotazione (breve e ad abbonamento), pari ad un ricavo annuo pari a circa 7.500 euro oltre IVA per posto auto utilizzabile. Tale risultato presuppone un tasso medio di riempimento del parcheggio pari a 5 ore/giorno per posto auto utilizzabile a rotazione e pari a 2 ore/giorno per posto moto utilizzabile a rotazione. Per il conseguimento dell’equilibrio economico finanziario, ottenibile con la contabilizzazione dei ricavi sopra indicati, si ipotizza:
- Una tariffa media oraria per la sosta occasionale (sia per le auto sia per le moto) in misura pari a 3,90 euro/ora (IVA inclusa), valora annuo base per i ricavi;
- AV da altri prodotti di sosta (quali a titolo esemplificativo tessere a scalare, tessere settimanali, abbonamenti generici, buoni giornalieri e plurigiornalieri) pari a 250.000 euro/anno IVA esclusa, valore annuo base per i ricavi;
- Una tariffa per gli abbonamenti senza riserva di posto specifico per i residenti nel raggio di 500 metri dal parcheggio pari a 90 euro IVA inclusa per mese per autovettura, valore anno base per i ricavi. Si ipotizza un numero di abbonamenti emessi pari a n. 50 ” (doc. 8 del Comune). Contrariamente a quanto sostenuto dal raggruppamento ricorrente, il PEF dà, dunque, chiaramente conto di avere costruito la previsione dei ricavi derivanti dalla sosta breve assumendo un tasso medio di occupazione dei posti auto e moto pari, rispettivamente, a cinque e due ore giornaliere, valorizzate alla tariffa di € 3,90, corrispondente a quella prevista per la fascia diurna, estesa – secondo il Piano tariffario – dalle ore 6 alle ore 20, per complessive quattordici ore giornaliere.
In particolare, il “ Piano tariffario ” e il PEF risultano tra loro pienamente coerenti: il primo, ai fini della valutazione tecnica dell’offerta, espone l’articolazione delle diverse tipologie tariffarie, prevedendo una tariffa diurna significativamente superiore a quella notturna in ragione della diversa domanda attesa; il secondo, invece, fonda la stima dei ricavi di gestione assumendo quale base di calcolo la sosta nella fascia diurna, che rappresenta la componente ordinaria della domanda, senza attribuire autonoma rilevanza economica ai proventi potenzialmente derivanti dalla sosta in fascia notturna ai fini della verifica della sostenibilità economico-finanziaria del progetto.
La prospettata incoerenza tra i due piani, quello tariffario e quello economico finanziari, pertanto non sussiste. Il primo trova, infatti, piena applicazione, vincolando il concessionario ad applicare la tariffa notturna di € 1,50 alla sosta nella corrispondente fascia oraria. Il secondo fonda l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione su una stima prudenziale che si astiene dal valorizzare i ricavi dalla sosta breve in fascia notturna, perché troppo contenuti e del tutto ininfluenti ai fini del PEF.
17.5. Né la presunta discrasia può essere fatta discendere, come pretende parte ricorrente, dal fatto che nel formato Excel – che, si ricorda, non è corredato di firma digitale come il file PDF che contiene il PEF, né è immodificabile come quest’ultimo – vi sono due celle, la C66 e la C79 del foglio “ Parametri e stime ”, la prima relativa ai posti auto e la seconda a quelli per le moto, che contengono l’indicazione della tariffa notturna a € 3,90 (doc. 12 di parte ricorrente).
A questo proposito, è dirimente osservare che le celle in contestazione non appartengono al PEF in formato PDF, sottoscritto digitalmente, bensì al file Excel editabile allegato al Piano, richiesto dal disciplinare al fine di consentire all’Amministrazione la verifica della correttezza dei calcoli. Si tratta, peraltro, di celle di lavoro “nascoste”, dunque non immediatamente visibili, funzionali alla determinazione dei valori esposti nelle celle 64 e 77, recanti l’indicazione della tariffa oraria per la sosta occasionale, rispettivamente per i posti auto e per i posti moto, pari a € 3,90, senza distinzione tra fascia diurna e fascia notturna, in sintonia con il PEF in formato PDF, digitalmente sottoscritto, in particolare con la relazione illustrativa.
L’apparente difformità rispetto al Piano tariffario – là dove anche nelle celle interne relative alla fascia notturna risulta indicato il valore di € 3,90 – trova spiegazione nella struttura del modello matematico incorporato nel foglio Excel, il quale elabora nelle celle 64 e 77 un valore medio delle tariffe considerate, senza consentire di modulare separatamente l’incidenza oraria della sosta nelle due fasce. Ne consegue che, volendo assumere quale base di costruzione del PEF i soli ricavi riferibili alla sosta diurna, in coerenza con la scelta imprenditoriale di non attribuire autonoma rilevanza ai proventi della sosta notturna, ritenuti marginali ai fini dell’equilibrio economico-finanziario, l’aggiudicatario ha valorizzato anche le celle di lavoro relative alla fascia notturna con il medesimo importo di € 3,90, così da ottenere, nelle celle di sintesi, un valore medio pari a € 3,90 coerente con l’impostazione economica complessiva del Piano.
In tale prospettiva, il dato ricavabile dalle celle nascoste del file Excel non esprime una autonoma scelta tariffaria in contrasto con il Piano tariffario, ma costituisce soltanto un passaggio tecnico interno al funzionamento del modello di calcolo.
La questione posta dal raggruppamento ricorrente richiede, in definitiva, per essere risolta, una distinzione gerarchica e funzionale tra i documenti in esame. Il Piano Tariffario, quale parte dell'offerta tecnica, e il PEF in formato PDF, sottoscritto digitalmente, costituiscono il nucleo essenziale dell'impegno negoziale dell'offerente. Il primo, come detto, definisce le condizioni che saranno applicate all'utenza; il secondo dimostra la sostenibilità economico-finanziaria della proposta. Il foglio di calcolo Excel, su cui il raggruppamento ricorrente costruisce il motivo d’impugnazione all’esame, pur essendo indubbiamente un allegato richiesto, assume una funzione meramente strumentale e di supporto, volta a illustrare l' iter logico-matematico sotteso ai dati di sintesi riportati nel PEF.
Nel caso di specie, i documenti principali e vincolanti sono perfettamente coerenti. Il Piano Tariffario indica chiaramente una tariffa diurna di € 3,90 e una notturna di € 1,50; il PEF (e la relativa relazione) basa le proiezioni dei ricavi su una stima di 5 ore di sosta per le auto e di 2 ore per le moto al costo di € 3,90, traducendo la scelta imprenditoriale, pienamente legittima, di non considerare, ai fini della stima di sostenibilità, i proventi derivanti dalla fascia notturna, ritenuti ininfluenti. Il primo contiene l’impegno contrattuale verso l'utenza, consistente nell’applicazione delle tariffe di € 3,90 (diurna) e € 1,50 (notturna). Il secondo individua la base di calcolo della sostenibilità, radicandola nella scelta strategica di considerare solo una parte dei ricavi potenziali, ovvero quelli derivanti da 5 ore di sosta diurna.
Nel caso in esame, per quanto osservato, l'esito dell’interpretazione dell’offerta compiuta dalla Commissione di gara è certo e non è inficiato dalla presenza delle contestate celle di lavoro nel file Excel , inidonee a suscitare dubbi riguardo alle tariffe che l'aggiudicatario applicherà e alla sostenibilità della sua offerta, positivamente valutata sulla base dei dati chiari e coerenti contenuti nel PEF.
17.6. In definitiva, risulta evidente la debolezza della tesi del raggruppamento ricorrente, il quale pretende di desumere un’insanabile incongruenza interna dell’offerta – e, per tale via, la sua non univocità con conseguente inattendibilità della stessa – esclusivamente dal contenuto di due celle “nascoste” di lavoro (C66 e C79) del file Excel allegato al PEF. Come si è visto, tali celle non appartengono al documento del PEF in formato PDF digitalmente sottoscritto, ma costituiscono meri passaggi tecnici interni al foglio di calcolo, per di più non immediatamente visibili, funzionali al funzionamento del modello matematico utilizzato per la determinazione dei valori di sintesi riportati nel PEF. Ne consegue che il dato da esse ricavabile non è idoneo, di per sé, a dimostrare alcuna effettiva contraddizione tra Piano tariffario e PEF, né tantomeno a mettere in discussione l’affidabilità e la chiarezza dell’offerta, la quale risulta invece indubitabilmente costruita – come espressamente indicato nella Relazione al Piano – sulla previsione dei ricavi derivanti dalla sosta nella fascia diurna e su un tempo medio di occupazione pari a cinque e due ore rispettivamente per posti auto e moto, ciò mantenendo inalterata la vincolatività del “ Piano tariffario ” proposto, inclusa la tariffa notturna per la sosta breve nella corrispondente fascia oraria.
17.8. È altresì opportuno osservare che la scelta imprenditoriale di assumere, ai fini della costruzione dell’equilibrio economico-finanziario dell’offerta, i soli ricavi derivanti dalla sosta breve in fascia diurna non appare affetta da errori macroscopici né da manifesta illogicità. Essa rientra, piuttosto, nell’ambito delle valutazioni proprie dell’operatore economico e nel loro vaglio, di natura tecnico-discrezionale, da parte della stazione appaltante e, come tale, non è sindacabile in sede giurisdizionale se non nei limiti dell’evidente irragionevolezza o della palese inattendibilità, che nel caso di specie non risultano dimostrate.
L’aggiudicatario, del resto, ha illustrato le ragioni della scelta di non attribuire rilievo economico ai proventi derivanti dalla sosta breve in fascia notturna, individuandole, in particolare, nelle caratteristiche del contesto urbano di riferimento, per un verso residenziale e per altro verso connotato dalla presenza prevalente di attività diurne (biblioteca, uffici e servizi) e, dunque, non caratterizzato da una significativa domanda di sosta occasionale nelle ore serali. A ciò si aggiungono la presenza di parcheggi su strada delimitati da strisce blu che, dopo le ore 19, cessano di essere a pagamento, risultando per tale ragione verosimilmente preferiti rispetto alla sosta a pagamento in struttura, nonché l’esperienza pluriennale maturata dall’aggiudicatario nella gestione di autorimesse ubicate in contesti urbani anche più centrali e caratterizzati da una maggiore presenza di attività serali. Si tratta di valutazioni che non appaiono né macroscopicamente erronee né manifestamente illogiche.
17.9. Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che l’impegno del RTI aggiudicatario ad applicare il “ Piano tariffario ” offerto – comprensivo anche della tariffa notturna – resta giuridicamente vincolante e non è in alcun modo contraddetto dal PEF, il quale si limita a costruire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione valorizzando i ricavi derivanti dalla sosta nella fascia diurna. Ne consegue che la denunciata discrasia, ovvero la lamentata mancanza di linearità, chiarezza e univocità tra offerta tecnica e PEF d’offerta, non sussiste.
Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere disatteso in quanto infondato.
18. Con il secondo motivo d’impugnazione il raggruppamento ricorrente deduce, in via subordinata rispetto alla censura esaminata con il primo motivo, l’assenza di equilibrio economico-finanziario del PEF dell’aggiudicatario nell’ipotesi in cui, ritenendo che possa essere emendato per la natura materiale dell’errore contenuto nelle celle C66 e C79 del file Excel, quest’ultimo venga corretto mediante l’inserimento, ai fini del calcolo dei ricavi da sosta breve, della tariffa notturna prevista dal “ Piano tariffario ”. In tale prospettiva, la parte ricorrente assume che la corretta valorizzazione della tariffa notturna determinerebbe una riduzione della tariffa media utilizzata nel modello di calcolo e, conseguentemente, una significativa contrazione dei ricavi stimati, tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario della proposta.
La censura non può essere accolta, il che rende superfluo l’esame dell’eccezione di inammissibilità articolata al suo riguardo dal raggruppamento controinteressato.
Come già evidenziato nell’esame del primo motivo, non sussiste alcuna contraddizione tra Piano tariffario e PEF e non è perciò ravvisabile l’asserito errore materiale nella compilazione del modello Excel. Si è visto che il PEF risulta, infatti, costruito sulla base di una scelta imprenditoriale esplicitamente dichiarata nella Relazione al Piano, consistente nel fondare la stima dei ricavi della sosta breve sulla sola fascia diurna, ritenuta rappresentativa della componente ordinaria della domanda, senza attribuire autonoma rilevanza economica ai proventi derivanti dalla sosta in fascia notturna, considerati marginali ai fini dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione. Ne consegue che viene meno il presupposto logico sul quale si fonda la censura in esame, ossia la necessità di procedere a una correzione del PEF mediante l’inserimento della tariffa notturna nel calcolo dei ricavi.
La censura, palesandosi, in definitiva, come meramente consequenziale al primo motivo di gravame, incentrato sulla pretesa inattendibilità dell'offerta per una presunta incoerenza tra il piano tariffario e i dati riportati nel foglio di calcolo relativo ai proventi, ne condivide l’infondatezza accertata al punto che precede.
Una volta caduta la premessa logico-giuridica su cui si fonda l'intera costruzione argomentativa della ricorrente, non può che esserne travolto anche il secondo motivo, che da quella premessa trae esclusiva linfa, senza nemmeno considerare che l'ipotizzato disequilibrio del PEF non è che il risultato di un'operazione di ricalcolo del tutto unilaterale e ipotetica, che muove da un'asserita inaffidabilità dei dati dell'offerta già esclusa in sede di esame del primo motivo.
Anche la seconda doglianza deve, in conclusione, essere respinta.
19. Non coglie nel segno nemmeno il terzo motivo di gravame, con cui la società ricorrente censura l'aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato, assumendo l'incompletezza e l'inaffidabilità del PEF, da quest'ultima presentato, per la mancata previsione di ricavi derivanti dalla vendita dei box auto a un prezzo superiore a quello di € 45.000,00 stimato dalla stazione appaltante, circostanza che, a dire della ricorrente, vizierebbe il piano e l'intera offerta.
La censura non merita accoglimento.
19.1. Giova ricordare, in via preliminare, che il PEF è lo strumento volto a dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale prescelto, attraverso la prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e gestione. Esso consente all'Amministrazione di valutare l'adeguatezza dell'offerta e l'effettiva realizzabilità dell'oggetto del contratto, giustificando la sostenibilità della proposta e provando che l'impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire una gestione proficua dell'attività. Il PEF, pertanto, non è un documento a contenuto meramente contabile, ma rappresenta il fulcro della valutazione di serietà e affidabilità dell'offerta, nonché lo strumento mediante il quale si attua la concreta distribuzione del rischio operativo tra le parti del rapporto.
19.2. In coerenza con la descritta funzione del PEF, la lex specialis di gara, segnatamente all’art. 20 dello schema di concessione nonché alle indicazioni metodologiche per la redazione del PEF, fa emergere con chiarezza che la vendita dei box a un prezzo superiore alla soglia indicata costituisce una mera ipotesi di extra-redditività della concessione, destinata a manifestarsi – se del caso – nella fase esecutiva del rapporto concessorio. La stessa disciplina di gara prevede, al riguardo, che soltanto entro un anno dalla vendita dell’80% dei box il concessionario debba rendicontare i ricavi eventualmente conseguiti e procedere, se del caso, all’aggiornamento del PEF.
Ne consegue che l’eventuale extra-redditività derivante da vendite a prezzo superiore alla soglia stabilita non costituiva un elemento da stimare in sede di offerta, trattandosi di ricavi futuri, incerti e meramente eventuali, la cui inclusione nel PEF sarebbe risultata incoerente con il principio di prudenza economico-contabile che presiede alla redazione di tale documento.
Alla luce delle esposte considerazioni, l’aggiudicataria ha correttamente impostato il proprio PEF, assumendo quale parametro il prezzo-soglia di € 45.000 stabilito dalla lex specialis , senza formulare stime relative a ricavi eventuali e aleatori.
19.3. Per converso, la tesi della ricorrente si fonda su un'errata interpretazione sia della funzione del PEF sia della lex specialis di gara.
In primo luogo, pretendere che l'offerente inserisca nel PEF iniziale stime di ricavi meramente potenziali, incerte e speculative, quali quelle derivanti da un futuro e ipotetico aumento dei prezzi di mercato, snaturerebbe la funzione stessa del piano. L'affidabilità di un'offerta si misura sulla sua capacità di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario sulla base di dati certi o, quantomeno, ragionevolmente prevedibili, e non sulla speranza di condizioni di mercato future più favorevoli. Nel caso di specie, l'unico dato certo e ufficiale a disposizione dei concorrenti era il prezzo di stima di € 45.000,00 per box, indicato dalla stessa stazione appaltante. La scelta dell'aggiudicataria di fondare le proprie proiezioni su tale valore non solo non costituisce una lacuna, ma al contrario denota un approccio prudente e conforme ai principi di serietà e affidabilità dell'offerta. Un piano che dimostra la propria sostenibilità basandosi sui ricavi minimi stimati dall'Amministrazione è, per definizione, più solido e credibile di un piano che, per raggiungere il pareggio, necessiti di ricavi maggiori e aleatori.
In secondo luogo, la prospettazione della ricorrente ignora la logica complessiva della disciplina di gara che si è descritta in precedenza. La stazione appaltante, ben consapevole della potenziale variabilità dei prezzi di mercato, ha predisposto un articolato sistema per governare tale incertezza, senza tuttavia richiederne una stima aprioristica e aleatoria in sede di offerta. Tale sistema si fonda su due pilastri: (i) il meccanismo di revenue sharing , che disciplina contrattualmente la ripartizione di eventuali maggiori introiti; (ii) l'obbligo, a carico del concessionario di presentare un PEF integrativo a valle della commercializzazione di una quota significativa dei box (80%), ovvero in un momento in cui i dati di vendita reali avrebbero consentito un adeguamento del piano su basi concrete e non più meramente previsionali.
Questa architettura procedimentale distingue nettamente la fase di programmazione iniziale, finalizzata alla verifica della sostenibilità di base dell'offerta, dalla fase di gestione successiva, in cui il piano viene adeguato ai flussi economici effettivi. L'aggiudicataria ha correttamente interpretato tale impianto, presentando un PEF aderente ai dati certi disponibili al momento della gara.
19.4. Infine, e in modo dirimente, l'argomentazione del raggruppamento ricorrente perde ogni consistenza alla luce dell'offerta migliorativa presentata dall'aggiudicataria, la quale si è impegnata a retrocedere alla stazione appaltante il 100% dei maggiori introiti. Tale circostanza rende l'eventuale stima di ricavi superiori a € 45.000,00 del tutto irrilevante ai fini della valutazione della sostenibilità del piano di gestione del concessionario. Poiché ogni euro incassato oltre la soglia stimata non sarebbe rimasto nella disponibilità dell'operatore economico ma sarebbe stato interamente trasferito all'ente concedente, tali flussi non avrebbero in alcun modo contribuito all'equilibrio del suo piano, né al suo utile d'impresa. La loro mancata inclusione nel PEF non rappresenta, dunque, un'omissione o una lacuna, ma la logica conseguenza della struttura dell'offerta presentata. Il PEF doveva, correttamente, dimostrare la propria sostenibilità sulla base dei soli ricavi che l'operatore avrebbe effettivamente trattenuto.
La lex specialis , in sostanza, ha reso "neutra" l'incertezza sul prezzo di vendita finale, prevedendo un meccanismo di gestione che non richiedeva una stima speculativa nel PEF iniziale.
Per le ragioni esposte, il PEF presentato dal raggruppamento aggiudicatario deve ritenersi completo, attendibile e pienamente conforme alle previsioni della lex specialis e alla funzione propria di tale documento.
Anche il terzo motivo di ricorso è, pertanto, infondato.
20. Venendo alla trattazione dei motivi aggiunti, deve essere esaminata, in via preliminare, l’eccezione di irricevibilità dei medesimi - notificati dal raggruppamento ricorrente solo in data 6.2.2026 - sollevata sia dal Comune resistente sia dal raggruppamento controinteressato.
L’eccezione è fondata.
Ai sensi dell’art. 43, comma 1, cod. proc. amm., ai motivi aggiunti si applica la medesima disciplina prevista per il ricorso, ivi compresa quella relativa ai termini di proposizione. Nel rito speciale in materia di affidamento di contratti pubblici, il termine per impugnare gli atti della procedura è pari a trenta giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5, cod. proc. amm., decorrenti dal momento in cui il ricorrente ha acquisito la piena conoscenza dell’atto e dei relativi profili di illegittimità.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che la determinazione di aggiudicazione della concessione per la gestione del parcheggio di piazza Vittoria in favore del RTI capeggiato da Parcheggi Italia S.p.a. è stata comunicata al raggruppamento ricorrente mediante posta elettronica certificata in data 12.12.2025. Nella medesima data, tramite la piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della procedura di gara, è stata resa accessibile ai concorrenti la documentazione di gara, ivi compresa l’offerta dell’aggiudicataria e il relativo PEF.
Da tale momento il raggruppamento ricorrente era dunque nella condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza, tutti gli elementi sui quali si fondano le censure successivamente articolate con i motivi aggiunti, concernenti la presunta sottostima dei ricavi derivanti dalla sosta breve nel PEF dell’aggiudicataria e la dedotta carenza di istruttoria da parte della Commissione nella valutazione di tale documento. Esse muovono, infatti, dal dato relativo allo stimato tasso di occupazione dei posti auto e moto e da quello inerente alla tariffa applicata, già noti al momento dell’accesso agli atti, in seguito alla comunicazione alle parti in gara della disposta aggiudicazione.
Il termine decadenziale per la proposizione dell’impugnazione, e per l’introduzione di ulteriori censure mediante motivi aggiunti, veniva pertanto a scadere il 12.1.2026.
Il ricorso per motivi aggiunti è stato invece notificato soltanto in data 6.2.2026, quando il suddetto termine risultava ormai spirato.
Né può condividersi l’assunto della parte ricorrente secondo cui i nuovi profili di illegittimità sarebbero emersi soltanto a seguito del deposito delle memorie difensive del Comune e del controinteressato. Tali scritti difensivi si sono infatti limitati a illustrare e difendere le scelte contenute nell’offerta dell’aggiudicataria, senza introdurre nuovi elementi fattuali o documentali idonei a rivelare vizi del provvedimento non conoscibili in precedenza.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, le ragioni di censura che risultino conoscibili sulla base degli atti di gara non possono essere introdotte mediante motivi aggiunti oltre il termine decadenziale, poiché altrimenti tale strumento processuale verrebbe impropriamente utilizzato per eludere la perentorietà dei termini di impugnazione.
Nel caso di specie, le censure articolate con i motivi aggiunti si fondano su elementi (ossia la copertura oraria per posto auto/moto e la tariffa applicata) già contenuti nella documentazione di gara e nell’offerta dell’aggiudicataria, accessibili al ricorrente sin dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione, sicché avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte con il ricorso introduttivo.
Per tali ragioni, il ricorso per motivi aggiunti notificato in data 6.2.2026 deve essere dichiarato irricevibile per tardività.
21. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso principale deve essere respinto, mentre i motivi aggiunti devono essere dichiarati irricevibili per tardività.
Da ciò consegue il venir meno dell’interesse del raggruppamento controinteressato alla decisione sul ricorso incidentale, proposto in via meramente cautelativa per l’ipotesi di accoglimento del gravame principale.
Secondo un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, infatti, il ricorso incidentale del controinteressato, quando sia diretto a paralizzare gli effetti dell’eventuale accoglimento del ricorso principale, perde rilevanza processuale qualora quest’ultimo venga respinto o dichiarato irricevibile, difettando in tal caso l’interesse attuale alla sua trattazione.
Ne consegue che il ricorso incidentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico del raggruppamento ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, in favore del Comune resistente e del raggruppamento controinteressato.
Non vi è luogo, invece, a una specifica statuizione sulle spese con riguardo al ricorso incidentale, atteso che lo stesso è stato proposto dal controinteressato in via meramente cautelativa e subordinata all’eventuale accoglimento del ricorso principale, sicché la sua declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non incide autonomamente sulla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti, rigetta il primo, dichiara irricevibili i secondi e improcedibile il terzo.
Condanna il raggruppamento ricorrente a rifondere al Comune di Bolzano e al raggruppamento controinteressato le spese di lite che liquida in € 7.000,00 per ciascuna parte, così complessivamente in € 14.000,00, oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE IR, Presidente
LD NI, Consigliere, Estensore
Michele Menestrina, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LD NI | TE IR |
IL SEGRETARIO