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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/12/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico AL RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5136/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Placido Cardile, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo Cardile per procura in atti, opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Messina presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale per procura in atti, opposto oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 26 settembre 2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-00246522, notificatagli dall' in data 1 CP_1 settembre 2022 per il pagamento della somma di 42.500 euro a titolo di sanzione amministrativa per il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, come da atto di accertamento n. .4800.29/08/2017.0248814 del 1 settembre 2017. CP_1
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza dell'11 dicembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'opponente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato per violazione del disposto di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981 e, quindi, l'intervenuta decadenza dell'Istituto dal potere di esigere il pagamento, atteso che la contestazione del presunto illecito non sarebbe stata effettuata nel termine perentorio di novanta giorni ivi previsto.
Va, dunque, anzitutto chiarito che a norma dell'art. 14 l. n. 689/1981. “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “… qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari, quali le convocazioni di informatori, che non hanno sortito effetto” (cfr. Cass. n. 7681/2014).
Si evidenzia, altresì, che nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n. 689/1981 nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche “la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere”, in quanto “la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale” e la sua individuazione in un momento “non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost.” (Corte cost. n. 151 del 2021).
Il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento
2 di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689/1981 il termine di novanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale (v. Cass. n. 20977/2024).
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico: - che l'atto si riferisca al presunto mancato versamento di contributi “da lavoro dipendente, sia per quanto a carico dei lavoratori” relativi all'anno 2016; - che l'accertamento presupposto all'ordinanza ingiunzione sia stato emesso solo nel settembre 2017; - che quest'ultima sia stata notificata all'opponente nel 2022, quindi ben oltre il termine di 90 giorni prescritto.
L'Istituto nulla ha dedotto a giustificazione del denunciato ritardo, limitandosi a dare atto in memoria dell'avvenuta rideterminazione in autotutela dell'importo ingiunto, per la minor somma di 10.000 euro e omettendo, altresì, di allegare copia dell'atto di accertamento di cui sopra.
Ne consegue che, non essendovi prova della sussistenza di elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi del resto di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto (cfr. sul punto Trib. Messina n. 2652/2025, in atti, emessa in fattispecie analoga tra le stesse parti), la contestazione dell'illecito deve dirsi tardiva.
Ad essa consegue, dunque, l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma dovuta a titolo di sanzione (v. in termini Cass. n. 1056/2022) e la invalidità derivata dell'ordinanza opposta.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in considerazione della breve durata e della semplicità delle questioni trattate, in 4.679,5 euro, di cui 43 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta:
1) dichiara l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
3 2) condanna l' a rimborsare all'opponente le spese del giudizio, liquidate in 4.679,5 CP_1 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratti in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 12.12.2025
Il Giudice del Lavoro
AL RO
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