Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE
ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE-UFFICIO ESECUZIONE
In persona del giudice dr.ssa Patrizia Acampora ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. R.G. A.C. 4390/2024, vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con sede in Sorrento alla via degli Aranci n. 156/A, Parte_1
rapp.to e difeso dagli avv.ti Armando Federico e Domenico Napolitano ed elett.te dom.to in Cast/re di Stabia alla via Alcide D Gasperi n. 10, presso il loro studio. Pec: Email_1
e
[...] Email_2
OPPONENTE
E
–concessionaria del Controparte_1 Controparte_2
– in persona del l.r.p.t. e Presidente del consiglio di amm.ne, dr.ssa , con sede a Pescara CP_3
alla via Venezia n. 49 ed elett.te dom.ta in Avellino alla via Sottotenente Corrado n. 29 presso lo studio dell'avv. Carbone Pasquale
PEC: Email_3 Email_4
OPPOSTA
NONCHE'
C. Romano, rapp.to e difeso dall'Avv. Municipale Giovanni Tramontano
Pec: Email_5
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
CONCLUSIONI: come da atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno
2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati alle parti, Parte_2
la società opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 599680 del 26.9.24 notificata
[...]
a mezzo pec il 10-10-24, con cui si intimava il pagamento di euro 46.722,57 in riferimento ad un accertamento Tari Tares anno 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Tale accertamento Tari Tares anno
2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 già oggetto di contenzioso davanti alla settima sezione della Corte di
G. T. di secondo grado della Campania recante r. 667/2022 conclusosi con sentenza n. 3621/23 accoglieva in parte l'appello, in particolare: risulta invece fondato il motivo di appello relativo alla carenza di soggettività passiva per alcune unità immobiliari concesse dal contribuente in locazione
e per le quali la stessa con atto di rettifica n. 1063024190080073 del 12.9.2019 riconduce la CP_1
pretesa impositiva all'importo complessivo di euro 30.375,00 rideterminata sulla base dell'accoglimento delle ragioni del contribuente che ha dimostrato di non avere nella propria disponibilità numerose delle unità immobiliari, considerate nell'avviso di accertamento originariamente impugnato ai fini della determinazione della TARI, perché concesse in locazione a soggetti terzi….Avendo la stessa accertato che diverse unità immobiliari inizialmente prese in CP_1
considerazione per il calcolo della TARI erano state concesse in locazione dal contribuente e conseguentemente rideterminato la pretesa impositiva con l'atto di rettifica n. 1063024200000031 del 7-1-2020, ancorchè non notificato. Su tale presupposto e sulla carenza di legittimazione della chiedeva preliminarmente la sospensione dell'esecuzione e dell'efficacia esecutiva dell'atto CP_1
opposto; nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 599680 e la conseguente inefficacia;
vinte le spese. Con decreto del 18.10.24 veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato.
Si costituiva la la quale eccepiva il difetto di giurisdizione e la non adesione all'atto di rettifica;
CP_1
mentre il eccepiva la carenza di legittimazione passiva. Controparte_4
Con ordinanza del 7-3-25 veniva confermata la sospensione resa inaudita altera parte e rigettata l'eccepita eccezione di difetto di giurisdizione.
All'esito dello spirare del termine concesso ex art. 189 e 281 quinquies cpc la causa viene ora all'esame nel merito.
Preliminarmente si rileva la carenza di legittimazione passiva dell'Ente impositore posto che con determina DSG n. 1386/23 la veniva autorizzata alla prosecuzione delle attività di CP_1
riscossione coattiva per gli atti notificati e esecutivi emessi sino al 31.12.22 per il recupero del credito e quindi di ultimare l'attività di riscossione coattiva tramite l'attivazione di tutte le procedure cautelari ed esecutiva che si rendessero necessarie per il recupero del credito, fino alla riscossione o alla presentazione della richiesta di discarico per inesigibilità.
Sul punto la ha dichiarato di aver notificato all'opponente una serie di atti : ingiunzione di CP_1
pagamento n. 204779 del 10.10.22; avviso di accertamento del 12.9.19 n. 1.0624-19-0080073.
Nel merito la domanda è fondata e pertanto va accolta.
La questione sollevata, di facile soluzione, verte intorno all'atto di rettifica n. 1063024200000031 del
7-1-2020, ancorchè non notificato, come accertato dalla Corte di G. T. in grado di appello, con sent.
n. 3621/23 che accoglieva in parte l'appello, passata in giudicato;
tale atto, sebbene depositato agli atti di causa dalla stessa davanti alla Corte di G. T., non viene in alcun modo riconsiderato CP_1
nell'emissione dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, né tantomeno notificato al contribuente o al suo difensore. Infatti alla luce delle considerazioni svolte dai giudici tributari nella sentenza di appello in relazione all'atto di rettifica, importo giusto appare essere di euro 30.375,00 giammai di euro 46.722,57 come intimato.
Pertanto l'intimazione di pagamento n. 599680 del 26.9.24 notificata a mezzo pec il 26.9.24, con cui si è intimato il pagamento di euro 46.722,57 va annullato poiché illegittimo l'accoglimento della domanda impone l'obbligo del pagamento delle spese processuali che si quantificano nel dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del Parte_1
l.r.p.t., nei confronti di in persona del l.r.p.t, e del , ogni altra CP_1 Controparte_2
eccezione, deduzione disattesa così provvede:
- Dichiara la carenza di legittimazione dell'Ente impositore;
Controparte_2
- Accoglie la domanda e, per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 599680 del 26.9.24 notificata a mezzo pec il 10-10-24 per l'importo di euro 46.722,57;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore di che, CP_1 Parte_1
tenuto conto del DM 55/2014 (valori medi), si liquidano in complessivi euro 3.800,00, oltre accessori di legge se dovuti, con attribuzione all'avv. Napolitano Domenico, dichiaratosi antistatario.
Torre Annunziata 14 maggio 2025
il Giudice dr.ssa Patrizia Acampora