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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/10/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 30/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BARTALUCCI ANDREA e dall'Avv. FUSARO DILETTA;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro gli infortuni.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, deve darsi atto che al presente processo non è applicabile la disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 149/2022, in quanto la causa è stata introdotta anteriormente al 28.02.2023 (art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022).
La parte attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare i fatti di cui al sinistro occorso in data 30.08.2019 e i conseguenti danni tutti derivati all'attrice; accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1
relativo alla liquidazione del danno spettante all'attrice in ragione della
[...]
documentazione contrattuale in atti;
per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno in favore
[...]
della dott.ssa per le causali tutte di cui al presente atto, della somma di Parte_1
Euro 33.300,00, salvo il più o il meno di giustizia che risulterà dovuto anche all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da calcolarsi sulla somma dovuta anche in via equitativa, decorrenti dal dì del dovuto al saldo”.
Si è costituita la concludendo “Affinchè piaccia Controparte_1
all'Ill.mo Tribunale di Grosseto: accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza con riferimento all'IP relativa al danno psichico lamentato dall'attrice, ritenere equa e satisfattoria l'offerta di € 1.550,00 formulata ante causam dalla compagnia e dalla stessa reiterata all'atto della costituzione in giudizio, e, per l'effetto, respingere ogni ulteriore avversaria pretesa, perché infondata in fatto e diritto e comunque del tutto ingiustificata”.
Ciò posto, la domanda proposta dall'odierna attrice è volta a ottenere l'adempimento ad opera della convenuta dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo, scaturente dal contratto assicurativo concluso in data 07.09.2018, in ragione del sinistro occorso in data 30.08.2019, sicché
l'azione proposta è da qualificare azione di adempimento.
Ebbene, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 982/2002; Cass:
Civ. n. 2647/2003; Cass. Civ. n. 26953/2008; Css. Civ. n. 15677/2009; Cass.
Civ. n. 3373/2010; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 3587/2021; Cass. Civ.
n. 5853/2023).
Ciò chiarito, nel caso di specie, risulta che ha concluso il Parte_2
07.09.2018 con l'odierna convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni, la polizza assicurativa XME Protezione n. 51840048506, con beneficiario l'odierna attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Ai fini che interessano il giudizio, va osservato che il contratto assicurativo ha come oggetto “la copertura a seguito di un infortunio occorso all'Assicurato nello svolgimento dell'attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale” (si veda la nota informativa: all. 16 fasc. attrice); il capitale assicurato è pari a 150.000,00 euro, per il caso di invalidità permanente derivante da infortunio, e a 50,00 euro giornalieri, per il caso di inabilità temporanea da infortunio.
E' pacifico tra le odierna parti che, durante la vigenza della suddetta polizza,
l'attrice, che esercita la professione di veterinaria, in data 30.08.2019, è stata azzannata al volto da un cane, nel proprio ambulatorio, subendo la perdita di parti significative del proprio naso, evento che ha costretto l'attrice a recarsi al
Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Grosseto che ha attestato in capo alla paziente una “ferita della punta del naso con ampia perdita di sostanza, esposizione delle cartilagini alari e delle cartilagini laterali da morso da cane” (cfr. all. 1 fasc. attrice).
Venendo alle condizioni generali del contratto assicurativo azionato dall'attrice, va osservato che, ai sensi del Glossario generale contenuto nella documentazione contrattuale, per infortunio deve intendersi l'“Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea”; inoltre, secondo l'art. 1 delle condizioni generali, “Per Invalidità permanente da Infortunio si intende la diminuzione
o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” e “Per Inabilità temporanea da
Infortunio si intende la temporanea incapacità fisica dell'Assicurato a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza” (cfr. all. 17 fasc. attrice).
Ancora, secondo l'art. 1 delle condizioni generali di contratto, “Il Modulo
Infortuni assicura nel caso di un infortunio accaduto svolgendo l'attività professionale e non professionale” e, in base all'art. 1.1., la copertura, in caso di infortunio, è contro la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea (o diaria da ricovero)
e l'assistenza; secondo l'art.
1.1.2. delle condizioni generali di contratto, “Se
l'infortunio che deve essere indennizzato provoca un'Invalidità permanente totale, verrà versata la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.
Se l'infortunio causa l'Invalidità permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella (Allegato 1) e alla somma assicurata scelta”; secondo l'art.
1.1.3. delle CP_2
condizioni generali di contratto, “Se l'Inabilità temporanea dell'Assicurato è causata da un infortunio coperto dalla polizza, la Compagnia paga l'indennità indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale a partire dal 5° giorno di inabilità. Dopo gli accertamenti medico legali predisposti dalla Compagnia, l'indennità è pagata con queste modalità: a) per intero, per ogni giorno in cui l' non ha potuto svolgere per niente Parte_3
l'attività dichiarata nella polizza b) al 50%, per ogni giorno in cui l' ha potuto Parte_3
svolgere solo in parte l'attività dichiarata nella polizza. L'indennità per Inabilità temporanea è riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun sinistro”.
Ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto regola i limiti all'indennizzabilità dell'invalidità permanente, “La Compagnia: - non paga alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 4% (franchigia) - se l'invalidità è superiore al
4% e inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta”.
Secondo l'art. 10.1. delle condizioni generali di contratto, “La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella
), presente nelle Condizioni del presente Modulo (Allegato 1) e secondo questi CP_2
criteri: • la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso;
in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se
l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100% • nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell indipendentemente dalla Parte_3
professione svolta • in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della Tabella (Allegato 1) sono diminuite in base al grado CP_2
di invalidità preesistente • in caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi”.
Ciò posto, la parte attrice allega di avere sofferto, in conseguenza dell'evento dannoso sopra richiamato, non soffrendo di patologie preesistenti, un'invalidità permanente, costituita dal “disturbo post traumatico da stress cronicizzato, medio-grave, senza sintomi dissociativi ma complicato da depressione”, per una percentuale di invalidità pari al 25%, sicché, applicata la franchigia del 4%,
l'attrice afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a
31.500,00 euro (150.000x21%).
Inoltre, allega di avere sofferto di 40 giorni di inabilità temporanea assoluta, sicché, applicata la franchigia di 4 giorni, afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a 1.800,00 (36x50,00 euro).
Alla luce delle allegazioni effettuate, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di 33.300,00 euro o diversa somma di giustizia.
La società convenuta non contesta la verificazione dell'evento dannoso, né
l'operatività della copertura assicurativa, ma contesta l'entità dell'indennizzo spettante all'attrice, evidenziando che l'invalidità permanente riscontrata in capo all'attrice è inferiore al 4%, e che l'inabilità temporanea riscontrata è pari a 25 giorni di inabilità temporanea assoluta e a 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Inoltre, la convenuta ha contestato la riconducibilità alla nozione di invalidità permanente del danno psichico, in quanto “L'invalidità permanente indennizzabile ai sensi di polizza è quella derivata da infortunio e che comporti “la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto”, come si evince dai criteri di accertamento del grado di invalidità di cui a pagg. 10/26 delle condizioni particolari di polizza. Tant'è che a tal fine, la polizza rimanda alle percentuali stabilite nell'Allegato 1 al DPR del 30/6/1965 n. 1124 (cd. Tabella ) in cui il danno psichico non è CP_2
contemplato. Il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che attesta la risarcibilità del danno psichico, quale “danno biologico”, non è pertinente alla fattispecie. Il fatto che il danno psichico, se ed in quanto comporti un'invalidità permanente, sia astrattamente risarcibile a favore dell'avente diritto, non vuol dire infatti che lo stesso sia indennizzabile in virtù di polizza infortuni, posto che, a tal fine, deve aversi riguardo all'oggetto e ai limiti della copertura assicurativa come contrattualmente previsti”.
Al fine di procedere al compiuto accertamento della natura e della entità delle conseguenze lesive conseguite al sinistro oggetto di causa, è stata espletata in corso di causa una CTU medico-legale.
La CTU, analizzata la documentazione clinica in atti, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa, ha accertato, all'esito di colloquio con l'attrice, che la stessa “mostra una sintomatologia caratterizzata da flessione del tono dell'umore, apatia, manifesta ritiro sociale, perdita di interessi non partecipando più a quelle che una volta erano le sue attività di svago e piacere, vengono riferiti sentimenti di colpa e rabbia verso l'evento pur evidenziando la imprevedibilità dell'accaduto, presenti pensieri negativi, si riscontrano risvegli notturni con alterata qualità del sonno, la dottoressa mostra iperarousal, svolge la propria attività lavorativa sempre in apprensione attuando comportamenti “difensivi” che la portano a lavorare in modo
“diverso” non facilitando la sua opera con ovvia riduzione della sua attività lavorativa. La signora attualmente assume la seguente terapia farmacologica: sertralina 150 mg die e olanzapina 5 mg die”; inoltre, la CTU ha evidenziato che l'attrice, alla luce dei dati clinici disponibili risulta affetta da “un “Disturbo Dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso cronico” secondo i criteri DSM-5 (cod ICD-9 309.28) e (cod ICD-10
F43.21) di grado lieve/medio”.
La CTU, all'esito della valutazione dei dati clinici assunti, ha concluso che l'attrice, a seguito del sinistro del 30.08.2019, “ha riportato trauma facciale da morso di cane con ferita lacero-contusa e distacco di ampio lembo del naso, con esposizione delle cartilagini sottostanti, esitato in un danno anatomico con alterazione del profilo nasale ed un disturbo psichico che è cronicizzato nel tempo in un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso cronico di grado lieve-moderato, attualmente in terapia farmacologica con
Sertralina 150 mg/die e Olanzapina 5 mg/die”.
In ordine all'entità dei pregiudizi conseguiti al sinistro, la CTU ha accertato che “Nel merito dell'invalidità permanente residuata, si riconosce una percentuale del 3% per il danno anatomico. Relativamente al riconoscimento del danno psichico, l'evento del
30.08.2019 configura dignità di causa esclusiva per la produzione del danno stesso;
sono state escluse, difatti, dallo specialista Psichiatra condizioni patologiche psichiche preesistenti o sopravvenute. In tal caso la valutazione espressa è del 5%. Pertanto, l'invalidità permanente globale indennizzabile è riconosciuta nella percentuale dell'8%. I criteri di accertamento sono quelli stabiliti in polizza (Tabelle ), tuttavia, mancando un riferimento tabellare CP_2
per le menomazioni di cui in diagnosi medico-legale, la valutazione è stata espressa con riferimento per analogia alla voce che ha maggior attinenza. Ovvero, la lesione a carico del naso con la voce “Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e difficoltà respiratorie”, che prevede un range valutativo sino al 4%. Nel merito del danno psichico la voce di riferimento è “Disturbo post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” valutabile sino al 6%” e “Il periodo di inabilità temporanea che ne è derivato è così suddivisibile: inabilità temporanea assoluta giorni 20
(venti); inabilità temporanea parziale al 50% giorni 50 (cinquanta)”.
La CTU, nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha chiarito altresì che l'attrice “dai dati anamnestici in possesso non ha avuto problematiche psichiche/psicologiche prima dell'evento traumatico e ha svolto la sua attività lavorativa con dedizione e senza limitazioni, l'attuale comportamento non ha niente a che vedere con un ri-adattamento fisiologico ma è conseguenza della reazione sviluppatasi nel soggetto stesso a livello di vissuto emotivo;
conseguente ad una modificazione dell'immagine corporea ed una sensazione di fragilità e vulnerabilità nel ambiente lavorativo dove prima si sentiva sicura;
ciò ha generato quelle condotte di evitamento che le danno un senso di limitazione e di incapacità dove non si riconosce generando i sentimenti di ansia e depressione”; inoltre, la CTU ha chiarito altresì che “L'evento occorso alla Sig.ra
sotto il profilo psicologico non solo assume dignità di causa nel determinismo dello Pt_1
stesso in quanto dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, concentrata nel tempo, quanto la patologia psichica derivatane è ricollegabile ad esso da un nesso causale diretto ed esclusivo, poiché l'aggressione può ritenersi costituente criterio di idoneità ed efficienza lesiva nel suo determinismo, senza la quale la patologia non si sarebbe verificata, assumendo quindi una configurazione medicalmente accertabile. Pertanto, ricadute psichiche negative, direttamente ed esclusivamente in nesso causale con lesioni organiche comprovate, vengono considerate nella complessiva valutazione della invalidità permanente indennizzabile”.
Sollecitata a chiarimenti in relazione ai criteri di quantificazione del pregiudizio fisico e ai criteri di indennizzabilità del danno psichico, anche alla luce delle obiezioni mosse dalle parti, la CTU ha successivamente chiarito che, circa il danno fisico, avendo l'attrice riportato un danno anatomico al naso, per perdita delle cartilagini alari, mancando un preciso riferimento tabellare per la specifica diagnosi, per analogia ha ricondotto lo stesso alla voce “Stenosi nasale unilaterale” contenuta nella tabella richiamata nelle condizioni CP_2
generali di contratto e percentualizzata nella misura dell'8% e che, “trattandosi di danno inequivocabilmente di entità minore poiché non si è determinato un deficit della canalizzazione aerea (deficit respiratorio), è riconducibile ad un'invalidità permanente pari al 4% (perdita parziale della capacità lavorativa nella misura del 4%)”, dovendosi precisare che all'udienza del 21.05.2025, la CTU ha chiarito che la percentuale corretta di quantificazione del danno anatomico è quello del 3%, come riscontrato in perizia.
Inoltre, sempre all'udienza del 21.05.2025, la CTU, avendo in precedenti chiarimenti evidenziato che il danno psichico non può ritenersi “lesione fisica” secondo la definizione di infortunio, ha chiarito altresì che “circa il danno psichico, nei chiarimenti si è inteso dire che lo stesso non può considerarsi lesione fisica, come da definizione della nozione di infortunio, tuttavia la patologia accertata è causata dall'infortunio riscontrato e, non essendo prevista nella tabella IANIL allegata al contratto, il danno psichico è stato apprezzato in termini di perdita di capacità lavorativa, come da polizza, nella misura del 5%”, concludendo che l'invalidità permanente conseguita all'infortunio occorso all'attrice è complessivamente pari all'8%.
Ciò posto, alla luce degli elementi di prova assunti, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.
Innanzi tutto, deve ritenersi accertata la verificazione di un infortunio ai sensi del contratto assicurativo azionato dall'attrice.
Va premesso che la nozione di infortunio contenuta nel contratto di assicurazione riprende quella di infortunio previsto dalla normativa lavoristica
(dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965), sicché, riprendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest'ultima definizione di infortunio, che possono applicarsi anche alla definizione di infortunio che viene in rilievo nell'odierno giudizio, la causa esterna, fortuita e violenta può intendersi come quella che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale (cfr. Cass. Civ.
n. 23894/2021).
Nel caso di specie, il morso del cane sofferto dall'attrice in data 30.08.2019, mentre esercitava la propria attività professionale, costituisce di certo un evento che ha provocato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, quali la perdita di parti del naso, che ha operato esternamente rispetto all'attrice e in modo rapido e particolarmente intenso e in un brevissimo spazio temporale, come accertato anche dalla CTU.
Ciò chiarito, deve ritenersi che il danno psichico allegato dall'attrice possa costituire, a dispetto di quanto dedotto dalla convenuta, un'invalidità permanente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo azionato.
Dirimente al riguardo è la distinzione fissata nel contratto assicurativo tra la nozione di infortunio e quella di invalidità permanente.
Invero, l'infortunio costituisce l'evento che fonda il sinistro che aziona la copertura assicurativa;
l'invalidità permanente è una conseguenza dell'infortunio che ha la funzione di consentire la misurazione dell'indennizzo spettante all'assicurato.
Dunque, i due concetti devono tenersi distinti tra di loro.
L'infortunio costituisce un evento lesivo, di natura fortuita, violenta ed esterna, che, per assumere rilevanza ai fini del rapporto assicurativo oggetto di giudizio, deve produrre in capo all'assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Di contro, l'invalidità permanente, che deve essere causalmente riconducibile all'infortunio, è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata.
La nozione di invalidità permanente prescinde dalla circostanza che la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa si fondi su un'alterazione psichica o fisica, rilevando esclusivamente se una tale perdita o diminuzione si sia verificata in conseguenza dell'infortunio.
Né appare corretto quanto dedotto dalla convenuta secondo cui l'invalidità permanente, secondo il contratto assicurativo, è la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto, come si evince dai criteri di accertamento stabiliti nel contratto che rimanda alla tabella CP_2
dell'allegato 1.
Invero, alla luce delle condizioni generali di contratto, in precedenza richiamate, “Per Invalidità permanente da Infortunio si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” (art.
1.1. delle condizioni generali).
Né tale definizione è smentita dai criteri di accertamento dell'invalidità permanente stabiliti dall'art. 10.1 delle condizioni generali di contratto.
In tale paragrafo si stabilisce che la quantificazione dell'invalidità permanente di compie alla luce dei valori percentuali espressi dalla Tabella CP_2
dell'allegato 1, specificandosi che, ai fini dell'applicazione di questa, “la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso;
in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del
100%”.
Proseguendo lo stesso paragrafo stabilisce che “nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione svolta”.
Dunque, la Tabella dell'allegato 1 costituisce un punto di riferimento CP_2
per la quantificazione dell'invalidità permanente, ma non altera la definizione generale di questa fornita nel contratto, tanto che, laddove la tabella non sia applicabile alla luce dell'alterazione psico-fisica riscontrata nell'assicurato, torna a farsi riferimento alla diminuzione complessiva della capacità lavorativa, da apprezzarsi utilizzando, per quanto possibile, i criteri offerti dal medesimo paragrafo.
Dunque, non è condivisibile quando affermato dalla convenuta in ordine alla non indennizzabilità del danno psichico, posto che la distinzione tra lesione fisica e psichica assume rilievo per valutare l'esistenza dell'infortunio, ma non per valutare l'esistenza dell'invalidità permanente, che si apprezza esclusivamente in relazione alla perdita di capacità lavorativa generica, conseguita all'infortunio (cfr. Corte d'Appello di Firenze n. 1566/2021, invocata dall'attrice, che in modo del tutto condivisibile distingue con chiarezza l'infortunio, quale fatto che cagiona l'invalidità permanente, e l'invalidità permanente, che può avere natura psichica o fisica, che consegue al primo e che, salvo limitazioni pattizie, non può essere compressa entro la nozione di danno fisico).
Nel caso di specie, l'attrice, come evidenziato in precedenza, ha certamente subìto un infortunio, in quanto il morso del cane, che costituisce un evento fortuito, violento ed esterno, ha prodotto lesioni fisiche constatabili, ossia la perdita di parti del naso.
I pregiudizi, fisici e psichici, accertati dalla CTU e qualificati da questa come conseguenze dell'infortunio, costituiscono il parametro per commisurare l'indennizzo per l'invalidità permanente, ai sensi delle condizioni negoziali vigenti tra le parti.
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la CTU ha accertato, come conseguenza ragionevole dell'infortunio occorso all'attrice, un danno fisico, assimilabile alla voce della Tabella allegata al contratto “Stenosi Nasale CP_2
Assoluta Unilaterale”, riconoscendo in concreto una percentuale ridotta del
3%, rispetto all'8% stabilito in tabella, non essendosi verificato un deficit della canalizzazione aerea. Inoltre, accertato che l'infortunio ha cagionato un danno psichico, come in precedenza illustrato, la CTU, in assenza di specifiche voci nella Tabella
allegata al contratto, correttamente applicando i criteri di accertamento CP_2
dell'invalidità permanente stabiliti nel contratto, ha ritenuto che il pregiudizio possa quantificarsi nel 5%.
Ne consegue che l'invalidità permanente, complessivamente derivata dall'infortunio occorso all'attrice, è pari all'8%.
Tenuto conto della franchigia del 4% (art. 3 delle condizioni generali di contratto) e del valore della somma assicurata per l'invalidità permanente in polizza (150.000,00 euro), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per invalidità permanente pari a 6.000,00 euro (4% di 150.000,00 euro).
La CTU ha altresì accertato, come evidenziato in precedenza, un'inabilità temporanea assoluta di venti giorni e un'inabilità temporanea parziale al 50% di cinquanta giorni.
Tenuto conto del valore dell'inabilità temporanea stabilito in polizza (50,00 euro) e dei criteri negoziali di liquidazione dell'indennizzo per inabilità temporanea in precedenza richiamati;
applicata la franchigia stabilita nel contratto a ciascuna inabilità accertata (cinque giorni: art.
1.1.3 delle condizioni contrattuali), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per inabilità temporanea, conseguita all'infortunio del 30.08.2019, pari a 1.875,00 euro (750,00 euro per I.T.A. e 1.125,00 euro per I.T.P.).
In definitiva, la domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, riconosciuto il diritto dell'attrice al conseguimento di un indennizzo assicurativo in conseguenza dell'infortunio subìto in data 30.08.2019, in base al contratto di assicurazione vigente tra le parti, la convenuta va condannata a pagare all'attrice l'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo assicurativo.
L'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, in quanto l'indennizzo relativo all'assicurazione contro i danni, in cui rientra l'assicurazione contro gli infortuni, è un debito di valore, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (cfr. Cass. Civ. n.
15868/2015).
Sulla somma rivalutata vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento.
A questo punto, deve confermarsi in questa sede il rigetto della richiesta di parte attrice per la rinnovazione della CTU, attesa la completezza delle valutazioni offerte dalla CTU, anche alla luce dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa.
Inoltre, la richiesta di parte attrice per la condanna della convenuta per lite temeraria non può accogliersi, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, che esclude il carattere temerario della condotta della convenuta.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da apprezzarsi in base al decisum in coerenza con i principi che regolano l'individuazione del valore delle cause pecuniarie (cfr. Cass. Civ. n.
8449/2023).
Le spese di CTU sono da porsi a carico di parte convenuta per il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 30/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo per le ragioni indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 30.08.2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento;
2) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta;
3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice;
4) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 545,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 30/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. BARTALUCCI ANDREA e dall'Avv. FUSARO DILETTA;
ATTRICE contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. PANEBARCO MICHELANGIOLO;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione contro gli infortuni.
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 08.07.2025, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, deve darsi atto che al presente processo non è applicabile la disciplina stabilita dal D. Lgs. n. 149/2022, in quanto la causa è stata introdotta anteriormente al 28.02.2023 (art. 35 del D. Lgs. n. 149/2022).
La parte attrice ha convenuto in giudizio la Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare i fatti di cui al sinistro occorso in data 30.08.2019 e i conseguenti danni tutti derivati all'attrice; accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_1
relativo alla liquidazione del danno spettante all'attrice in ragione della
[...]
documentazione contrattuale in atti;
per l'effetto, condannare Controparte_1
in persona del l.r.p.t., alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno in favore
[...]
della dott.ssa per le causali tutte di cui al presente atto, della somma di Parte_1
Euro 33.300,00, salvo il più o il meno di giustizia che risulterà dovuto anche all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori da calcolarsi sulla somma dovuta anche in via equitativa, decorrenti dal dì del dovuto al saldo”.
Si è costituita la concludendo “Affinchè piaccia Controparte_1
all'Ill.mo Tribunale di Grosseto: accertata e dichiarata l'inoperatività della polizza con riferimento all'IP relativa al danno psichico lamentato dall'attrice, ritenere equa e satisfattoria l'offerta di € 1.550,00 formulata ante causam dalla compagnia e dalla stessa reiterata all'atto della costituzione in giudizio, e, per l'effetto, respingere ogni ulteriore avversaria pretesa, perché infondata in fatto e diritto e comunque del tutto ingiustificata”.
Ciò posto, la domanda proposta dall'odierna attrice è volta a ottenere l'adempimento ad opera della convenuta dell'obbligo di pagamento dell'indennizzo assicurativo, scaturente dal contratto assicurativo concluso in data 07.09.2018, in ragione del sinistro occorso in data 30.08.2019, sicché
l'azione proposta è da qualificare azione di adempimento.
Ebbene, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.
1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001; Cass. Civ. n. 982/2002; Cass:
Civ. n. 2647/2003; Cass. Civ. n. 26953/2008; Css. Civ. n. 15677/2009; Cass.
Civ. n. 3373/2010; Cass. Civ. n. 826/2015; Cass. Civ. n. 3587/2021; Cass. Civ.
n. 5853/2023).
Ciò chiarito, nel caso di specie, risulta che ha concluso il Parte_2
07.09.2018 con l'odierna convenuta un contratto di assicurazione contro il rischio di infortuni, la polizza assicurativa XME Protezione n. 51840048506, con beneficiario l'odierna attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice).
Ai fini che interessano il giudizio, va osservato che il contratto assicurativo ha come oggetto “la copertura a seguito di un infortunio occorso all'Assicurato nello svolgimento dell'attività professionale, nonché in ogni altra attività che non abbia carattere professionale” (si veda la nota informativa: all. 16 fasc. attrice); il capitale assicurato è pari a 150.000,00 euro, per il caso di invalidità permanente derivante da infortunio, e a 50,00 euro giornalieri, per il caso di inabilità temporanea da infortunio.
E' pacifico tra le odierna parti che, durante la vigenza della suddetta polizza,
l'attrice, che esercita la professione di veterinaria, in data 30.08.2019, è stata azzannata al volto da un cane, nel proprio ambulatorio, subendo la perdita di parti significative del proprio naso, evento che ha costretto l'attrice a recarsi al
Pronto Soccorso presso l'Ospedale di Grosseto che ha attestato in capo alla paziente una “ferita della punta del naso con ampia perdita di sostanza, esposizione delle cartilagini alari e delle cartilagini laterali da morso da cane” (cfr. all. 1 fasc. attrice).
Venendo alle condizioni generali del contratto assicurativo azionato dall'attrice, va osservato che, ai sensi del Glossario generale contenuto nella documentazione contrattuale, per infortunio deve intendersi l'“Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che provoca lesioni fisiche constatabili, dalle quali dipenda una invalidità permanente o una inabilità temporanea”; inoltre, secondo l'art. 1 delle condizioni generali, “Per Invalidità permanente da Infortunio si intende la diminuzione
o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” e “Per Inabilità temporanea da
Infortunio si intende la temporanea incapacità fisica dell'Assicurato a svolgere l'attività lavorativa dichiarata in polizza” (cfr. all. 17 fasc. attrice).
Ancora, secondo l'art. 1 delle condizioni generali di contratto, “Il Modulo
Infortuni assicura nel caso di un infortunio accaduto svolgendo l'attività professionale e non professionale” e, in base all'art. 1.1., la copertura, in caso di infortunio, è contro la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea (o diaria da ricovero)
e l'assistenza; secondo l'art.
1.1.2. delle condizioni generali di contratto, “Se
l'infortunio che deve essere indennizzato provoca un'Invalidità permanente totale, verrà versata la somma assicurata indicata nel modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale.
Se l'infortunio causa l'Invalidità permanente parziale, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella (Allegato 1) e alla somma assicurata scelta”; secondo l'art.
1.1.3. delle CP_2
condizioni generali di contratto, “Se l'Inabilità temporanea dell'Assicurato è causata da un infortunio coperto dalla polizza, la Compagnia paga l'indennità indicata nel Modulo di polizza o nell'Appendice contrattuale a partire dal 5° giorno di inabilità. Dopo gli accertamenti medico legali predisposti dalla Compagnia, l'indennità è pagata con queste modalità: a) per intero, per ogni giorno in cui l' non ha potuto svolgere per niente Parte_3
l'attività dichiarata nella polizza b) al 50%, per ogni giorno in cui l' ha potuto Parte_3
svolgere solo in parte l'attività dichiarata nella polizza. L'indennità per Inabilità temporanea è riconosciuta per un periodo massimo di 180 giorni per ciascun sinistro”.
Ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di contratto regola i limiti all'indennizzabilità dell'invalidità permanente, “La Compagnia: - non paga alcun indennizzo se l'invalidità è pari o inferiore al 4% (franchigia) - se l'invalidità è superiore al
4% e inferiore al 50%, paga un indennizzo pari ai punti di Invalidità permanente accertata, diminuita di 4 punti per somma assicurata scelta”.
Secondo l'art. 10.1. delle condizioni generali di contratto, “La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite nell'allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965 n.1124 (cosiddetta Tabella
), presente nelle Condizioni del presente Modulo (Allegato 1) e secondo questi CP_2
criteri: • la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso;
in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se
l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100% • nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell indipendentemente dalla Parte_3
professione svolta • in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della Tabella (Allegato 1) sono diminuite in base al grado CP_2
di invalidità preesistente • in caso di mancinismo, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa • per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi”.
Ciò posto, la parte attrice allega di avere sofferto, in conseguenza dell'evento dannoso sopra richiamato, non soffrendo di patologie preesistenti, un'invalidità permanente, costituita dal “disturbo post traumatico da stress cronicizzato, medio-grave, senza sintomi dissociativi ma complicato da depressione”, per una percentuale di invalidità pari al 25%, sicché, applicata la franchigia del 4%,
l'attrice afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a
31.500,00 euro (150.000x21%).
Inoltre, allega di avere sofferto di 40 giorni di inabilità temporanea assoluta, sicché, applicata la franchigia di 4 giorni, afferma di avere diritto al pagamento di un indennizzo pari a 1.800,00 (36x50,00 euro).
Alla luce delle allegazioni effettuate, l'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di 33.300,00 euro o diversa somma di giustizia.
La società convenuta non contesta la verificazione dell'evento dannoso, né
l'operatività della copertura assicurativa, ma contesta l'entità dell'indennizzo spettante all'attrice, evidenziando che l'invalidità permanente riscontrata in capo all'attrice è inferiore al 4%, e che l'inabilità temporanea riscontrata è pari a 25 giorni di inabilità temporanea assoluta e a 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%.
Inoltre, la convenuta ha contestato la riconducibilità alla nozione di invalidità permanente del danno psichico, in quanto “L'invalidità permanente indennizzabile ai sensi di polizza è quella derivata da infortunio e che comporti “la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto”, come si evince dai criteri di accertamento del grado di invalidità di cui a pagg. 10/26 delle condizioni particolari di polizza. Tant'è che a tal fine, la polizza rimanda alle percentuali stabilite nell'Allegato 1 al DPR del 30/6/1965 n. 1124 (cd. Tabella ) in cui il danno psichico non è CP_2
contemplato. Il richiamo all'orientamento giurisprudenziale che attesta la risarcibilità del danno psichico, quale “danno biologico”, non è pertinente alla fattispecie. Il fatto che il danno psichico, se ed in quanto comporti un'invalidità permanente, sia astrattamente risarcibile a favore dell'avente diritto, non vuol dire infatti che lo stesso sia indennizzabile in virtù di polizza infortuni, posto che, a tal fine, deve aversi riguardo all'oggetto e ai limiti della copertura assicurativa come contrattualmente previsti”.
Al fine di procedere al compiuto accertamento della natura e della entità delle conseguenze lesive conseguite al sinistro oggetto di causa, è stata espletata in corso di causa una CTU medico-legale.
La CTU, analizzata la documentazione clinica in atti, con valutazioni adeguatamente motivate e prive di profili di manifesta irragionevolezza, tenuto conto dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa, ha accertato, all'esito di colloquio con l'attrice, che la stessa “mostra una sintomatologia caratterizzata da flessione del tono dell'umore, apatia, manifesta ritiro sociale, perdita di interessi non partecipando più a quelle che una volta erano le sue attività di svago e piacere, vengono riferiti sentimenti di colpa e rabbia verso l'evento pur evidenziando la imprevedibilità dell'accaduto, presenti pensieri negativi, si riscontrano risvegli notturni con alterata qualità del sonno, la dottoressa mostra iperarousal, svolge la propria attività lavorativa sempre in apprensione attuando comportamenti “difensivi” che la portano a lavorare in modo
“diverso” non facilitando la sua opera con ovvia riduzione della sua attività lavorativa. La signora attualmente assume la seguente terapia farmacologica: sertralina 150 mg die e olanzapina 5 mg die”; inoltre, la CTU ha evidenziato che l'attrice, alla luce dei dati clinici disponibili risulta affetta da “un “Disturbo Dell'Adattamento con Ansia e Umore Depresso cronico” secondo i criteri DSM-5 (cod ICD-9 309.28) e (cod ICD-10
F43.21) di grado lieve/medio”.
La CTU, all'esito della valutazione dei dati clinici assunti, ha concluso che l'attrice, a seguito del sinistro del 30.08.2019, “ha riportato trauma facciale da morso di cane con ferita lacero-contusa e distacco di ampio lembo del naso, con esposizione delle cartilagini sottostanti, esitato in un danno anatomico con alterazione del profilo nasale ed un disturbo psichico che è cronicizzato nel tempo in un Disturbo dell'Adattamento con ansia ed umore depresso cronico di grado lieve-moderato, attualmente in terapia farmacologica con
Sertralina 150 mg/die e Olanzapina 5 mg/die”.
In ordine all'entità dei pregiudizi conseguiti al sinistro, la CTU ha accertato che “Nel merito dell'invalidità permanente residuata, si riconosce una percentuale del 3% per il danno anatomico. Relativamente al riconoscimento del danno psichico, l'evento del
30.08.2019 configura dignità di causa esclusiva per la produzione del danno stesso;
sono state escluse, difatti, dallo specialista Psichiatra condizioni patologiche psichiche preesistenti o sopravvenute. In tal caso la valutazione espressa è del 5%. Pertanto, l'invalidità permanente globale indennizzabile è riconosciuta nella percentuale dell'8%. I criteri di accertamento sono quelli stabiliti in polizza (Tabelle ), tuttavia, mancando un riferimento tabellare CP_2
per le menomazioni di cui in diagnosi medico-legale, la valutazione è stata espressa con riferimento per analogia alla voce che ha maggior attinenza. Ovvero, la lesione a carico del naso con la voce “Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e difficoltà respiratorie”, che prevede un range valutativo sino al 4%. Nel merito del danno psichico la voce di riferimento è “Disturbo post traumatico da stress moderato, a seconda dell'efficacia della psicoterapia” valutabile sino al 6%” e “Il periodo di inabilità temporanea che ne è derivato è così suddivisibile: inabilità temporanea assoluta giorni 20
(venti); inabilità temporanea parziale al 50% giorni 50 (cinquanta)”.
La CTU, nel rispondere alle osservazioni del CTP di parte convenuta, ha chiarito altresì che l'attrice “dai dati anamnestici in possesso non ha avuto problematiche psichiche/psicologiche prima dell'evento traumatico e ha svolto la sua attività lavorativa con dedizione e senza limitazioni, l'attuale comportamento non ha niente a che vedere con un ri-adattamento fisiologico ma è conseguenza della reazione sviluppatasi nel soggetto stesso a livello di vissuto emotivo;
conseguente ad una modificazione dell'immagine corporea ed una sensazione di fragilità e vulnerabilità nel ambiente lavorativo dove prima si sentiva sicura;
ciò ha generato quelle condotte di evitamento che le danno un senso di limitazione e di incapacità dove non si riconosce generando i sentimenti di ansia e depressione”; inoltre, la CTU ha chiarito altresì che “L'evento occorso alla Sig.ra
sotto il profilo psicologico non solo assume dignità di causa nel determinismo dello Pt_1
stesso in quanto dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, concentrata nel tempo, quanto la patologia psichica derivatane è ricollegabile ad esso da un nesso causale diretto ed esclusivo, poiché l'aggressione può ritenersi costituente criterio di idoneità ed efficienza lesiva nel suo determinismo, senza la quale la patologia non si sarebbe verificata, assumendo quindi una configurazione medicalmente accertabile. Pertanto, ricadute psichiche negative, direttamente ed esclusivamente in nesso causale con lesioni organiche comprovate, vengono considerate nella complessiva valutazione della invalidità permanente indennizzabile”.
Sollecitata a chiarimenti in relazione ai criteri di quantificazione del pregiudizio fisico e ai criteri di indennizzabilità del danno psichico, anche alla luce delle obiezioni mosse dalle parti, la CTU ha successivamente chiarito che, circa il danno fisico, avendo l'attrice riportato un danno anatomico al naso, per perdita delle cartilagini alari, mancando un preciso riferimento tabellare per la specifica diagnosi, per analogia ha ricondotto lo stesso alla voce “Stenosi nasale unilaterale” contenuta nella tabella richiamata nelle condizioni CP_2
generali di contratto e percentualizzata nella misura dell'8% e che, “trattandosi di danno inequivocabilmente di entità minore poiché non si è determinato un deficit della canalizzazione aerea (deficit respiratorio), è riconducibile ad un'invalidità permanente pari al 4% (perdita parziale della capacità lavorativa nella misura del 4%)”, dovendosi precisare che all'udienza del 21.05.2025, la CTU ha chiarito che la percentuale corretta di quantificazione del danno anatomico è quello del 3%, come riscontrato in perizia.
Inoltre, sempre all'udienza del 21.05.2025, la CTU, avendo in precedenti chiarimenti evidenziato che il danno psichico non può ritenersi “lesione fisica” secondo la definizione di infortunio, ha chiarito altresì che “circa il danno psichico, nei chiarimenti si è inteso dire che lo stesso non può considerarsi lesione fisica, come da definizione della nozione di infortunio, tuttavia la patologia accertata è causata dall'infortunio riscontrato e, non essendo prevista nella tabella IANIL allegata al contratto, il danno psichico è stato apprezzato in termini di perdita di capacità lavorativa, come da polizza, nella misura del 5%”, concludendo che l'invalidità permanente conseguita all'infortunio occorso all'attrice è complessivamente pari all'8%.
Ciò posto, alla luce degli elementi di prova assunti, la domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.
Innanzi tutto, deve ritenersi accertata la verificazione di un infortunio ai sensi del contratto assicurativo azionato dall'attrice.
Va premesso che la nozione di infortunio contenuta nel contratto di assicurazione riprende quella di infortunio previsto dalla normativa lavoristica
(dell'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965), sicché, riprendendo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in relazione a quest'ultima definizione di infortunio, che possono applicarsi anche alla definizione di infortunio che viene in rilievo nell'odierno giudizio, la causa esterna, fortuita e violenta può intendersi come quella che agisce con rapidità ed intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale (cfr. Cass. Civ.
n. 23894/2021).
Nel caso di specie, il morso del cane sofferto dall'attrice in data 30.08.2019, mentre esercitava la propria attività professionale, costituisce di certo un evento che ha provocato lesioni fisiche obiettivamente constatabili, quali la perdita di parti del naso, che ha operato esternamente rispetto all'attrice e in modo rapido e particolarmente intenso e in un brevissimo spazio temporale, come accertato anche dalla CTU.
Ciò chiarito, deve ritenersi che il danno psichico allegato dall'attrice possa costituire, a dispetto di quanto dedotto dalla convenuta, un'invalidità permanente indennizzabile ai sensi del contratto assicurativo azionato.
Dirimente al riguardo è la distinzione fissata nel contratto assicurativo tra la nozione di infortunio e quella di invalidità permanente.
Invero, l'infortunio costituisce l'evento che fonda il sinistro che aziona la copertura assicurativa;
l'invalidità permanente è una conseguenza dell'infortunio che ha la funzione di consentire la misurazione dell'indennizzo spettante all'assicurato.
Dunque, i due concetti devono tenersi distinti tra di loro.
L'infortunio costituisce un evento lesivo, di natura fortuita, violenta ed esterna, che, per assumere rilevanza ai fini del rapporto assicurativo oggetto di giudizio, deve produrre in capo all'assicurato lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Di contro, l'invalidità permanente, che deve essere causalmente riconducibile all'infortunio, è la perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità generica dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata.
La nozione di invalidità permanente prescinde dalla circostanza che la perdita o la diminuzione della capacità lavorativa si fondi su un'alterazione psichica o fisica, rilevando esclusivamente se una tale perdita o diminuzione si sia verificata in conseguenza dell'infortunio.
Né appare corretto quanto dedotto dalla convenuta secondo cui l'invalidità permanente, secondo il contratto assicurativo, è la perdita o la menomazione anatomica o funzionale di un organo o di un arto, come si evince dai criteri di accertamento stabiliti nel contratto che rimanda alla tabella CP_2
dell'allegato 1.
Invero, alla luce delle condizioni generali di contratto, in precedenza richiamate, “Per Invalidità permanente da Infortunio si intende la diminuzione o perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell'Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall'attività esercitata” (art.
1.1. delle condizioni generali).
Né tale definizione è smentita dai criteri di accertamento dell'invalidità permanente stabiliti dall'art. 10.1 delle condizioni generali di contratto.
In tale paragrafo si stabilisce che la quantificazione dell'invalidità permanente di compie alla luce dei valori percentuali espressi dalla Tabella CP_2
dell'allegato 1, specificandosi che, ai fini dell'applicazione di questa, “la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso;
in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta • se l'infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano e/o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso • la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del
100%”.
Proseguendo lo stesso paragrafo stabilisce che “nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell'Assicurato, indipendentemente dalla professione svolta”.
Dunque, la Tabella dell'allegato 1 costituisce un punto di riferimento CP_2
per la quantificazione dell'invalidità permanente, ma non altera la definizione generale di questa fornita nel contratto, tanto che, laddove la tabella non sia applicabile alla luce dell'alterazione psico-fisica riscontrata nell'assicurato, torna a farsi riferimento alla diminuzione complessiva della capacità lavorativa, da apprezzarsi utilizzando, per quanto possibile, i criteri offerti dal medesimo paragrafo.
Dunque, non è condivisibile quando affermato dalla convenuta in ordine alla non indennizzabilità del danno psichico, posto che la distinzione tra lesione fisica e psichica assume rilievo per valutare l'esistenza dell'infortunio, ma non per valutare l'esistenza dell'invalidità permanente, che si apprezza esclusivamente in relazione alla perdita di capacità lavorativa generica, conseguita all'infortunio (cfr. Corte d'Appello di Firenze n. 1566/2021, invocata dall'attrice, che in modo del tutto condivisibile distingue con chiarezza l'infortunio, quale fatto che cagiona l'invalidità permanente, e l'invalidità permanente, che può avere natura psichica o fisica, che consegue al primo e che, salvo limitazioni pattizie, non può essere compressa entro la nozione di danno fisico).
Nel caso di specie, l'attrice, come evidenziato in precedenza, ha certamente subìto un infortunio, in quanto il morso del cane, che costituisce un evento fortuito, violento ed esterno, ha prodotto lesioni fisiche constatabili, ossia la perdita di parti del naso.
I pregiudizi, fisici e psichici, accertati dalla CTU e qualificati da questa come conseguenze dell'infortunio, costituiscono il parametro per commisurare l'indennizzo per l'invalidità permanente, ai sensi delle condizioni negoziali vigenti tra le parti.
Ciò chiarito, come evidenziato in precedenza, la CTU ha accertato, come conseguenza ragionevole dell'infortunio occorso all'attrice, un danno fisico, assimilabile alla voce della Tabella allegata al contratto “Stenosi Nasale CP_2
Assoluta Unilaterale”, riconoscendo in concreto una percentuale ridotta del
3%, rispetto all'8% stabilito in tabella, non essendosi verificato un deficit della canalizzazione aerea. Inoltre, accertato che l'infortunio ha cagionato un danno psichico, come in precedenza illustrato, la CTU, in assenza di specifiche voci nella Tabella
allegata al contratto, correttamente applicando i criteri di accertamento CP_2
dell'invalidità permanente stabiliti nel contratto, ha ritenuto che il pregiudizio possa quantificarsi nel 5%.
Ne consegue che l'invalidità permanente, complessivamente derivata dall'infortunio occorso all'attrice, è pari all'8%.
Tenuto conto della franchigia del 4% (art. 3 delle condizioni generali di contratto) e del valore della somma assicurata per l'invalidità permanente in polizza (150.000,00 euro), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per invalidità permanente pari a 6.000,00 euro (4% di 150.000,00 euro).
La CTU ha altresì accertato, come evidenziato in precedenza, un'inabilità temporanea assoluta di venti giorni e un'inabilità temporanea parziale al 50% di cinquanta giorni.
Tenuto conto del valore dell'inabilità temporanea stabilito in polizza (50,00 euro) e dei criteri negoziali di liquidazione dell'indennizzo per inabilità temporanea in precedenza richiamati;
applicata la franchigia stabilita nel contratto a ciascuna inabilità accertata (cinque giorni: art.
1.1.3 delle condizioni contrattuali), è possibile riconoscere all'attrice un indennizzo per inabilità temporanea, conseguita all'infortunio del 30.08.2019, pari a 1.875,00 euro (750,00 euro per I.T.A. e 1.125,00 euro per I.T.P.).
In definitiva, la domanda attorea è parzialmente fondata e, per l'effetto, riconosciuto il diritto dell'attrice al conseguimento di un indennizzo assicurativo in conseguenza dell'infortunio subìto in data 30.08.2019, in base al contratto di assicurazione vigente tra le parti, la convenuta va condannata a pagare all'attrice l'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo assicurativo.
L'importo è sottoposto a rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, in quanto l'indennizzo relativo all'assicurazione contro i danni, in cui rientra l'assicurazione contro gli infortuni, è un debito di valore, assolvendo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato (cfr. Cass. Civ. n.
15868/2015).
Sulla somma rivalutata vanno applicati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino all'effettivo pagamento.
A questo punto, deve confermarsi in questa sede il rigetto della richiesta di parte attrice per la rinnovazione della CTU, attesa la completezza delle valutazioni offerte dalla CTU, anche alla luce dei plurimi chiarimenti forniti in corso di causa.
Inoltre, la richiesta di parte attrice per la condanna della convenuta per lite temeraria non può accogliersi, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, che esclude il carattere temerario della condotta della convenuta.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da apprezzarsi in base al decisum in coerenza con i principi che regolano l'individuazione del valore delle cause pecuniarie (cfr. Cass. Civ. n.
8449/2023).
Le spese di CTU sono da porsi a carico di parte convenuta per il criterio di soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 30/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di 7.875,00 euro a titolo di indennizzo per le ragioni indicate in motivazione, oltre rivalutazione monetaria dalla data del 30.08.2019 fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento;
2) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte convenuta;
3) respinge la domanda di condanna per lite temeraria proposta da parte attrice;
4) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che si liquidano nella somma di 545,00 euro a titolo di esborsi e nella somma di 5.077,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 31.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia