Decreto cautelare 16 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 15 gennaio 2026
Sentenza breve 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza breve 18/02/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3425 del 2025, proposto da
AR RA LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Sanlorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rosta (To), non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Questura di Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Questore pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del provvedimento di inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno e la relativa archiviazione emesso dal Questore di Torino (TO), in data 1° ottobre 2025, notificato in data 27 ottobre 2025, protocollo n. 2233/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. AE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto che il provvedimento impugnato inerisce una condizione personale delle parti, ovverosia un contratto di convivenza stipulato avanti a Notaio di cui è stata quindi chiesta la registrazione presso il Comune ove la coppia coabita, pertanto, ad un diritto soggettivo, e che lo stesso Comune ha rigettato la richiesta;
Considerato che si trattava con tutta evidenza di un atto di diritto privato, il provvedimento di inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno doveva essere impugnato avanti al Tribunale civile;
Ritenuto pertanto che sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, quale autorità giudiziaria adita, in favore del diverso giudice, il Tribunale ordinario di Torino
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AE RO, Presidente, Estensore
Luca Pavia, Primo Referendario
Pietro Buzano, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AE RO |
IL SEGRETARIO