TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/07/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.V.G. 932/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 932/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), rappresentato dal sig. in Parte_1 C.F._1 Parte_2 qualità di amministratore di sostegno, con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI LORENA e con domicilio eletto presso il suo Studio in Voghera (PV) via Ricotti n.42;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. DELEONARDIS Controparte_1 C.F._2
COSIMO, con domicilio eletto presso il suo studio in Ceglie Messapica (BR) via Lombroso n.8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VOGHERA, in data 02/06/2002, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VOGHERA alla Parte II,
Serie A, n. 17, dell'anno 2002;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ Pronunciare e dichiarare la separazione consensuale tra il sig. nato a [...]_1
(PV)il 3 settembre 1964 e residente in [...] la signora CP_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Piazza Umberto I
[...]
n.22 uniti in matrimonio concordatario in Voghera (PV) in data 2 giugno 2002.
Con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione senza alcuna condizione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Voghera il 02/06/2002, (atto n.17,
[...]
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pavia, il 09/07/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 2 di 3 Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. R.V.G. 932/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 932/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ), rappresentato dal sig. in Parte_1 C.F._1 Parte_2 qualità di amministratore di sostegno, con il patrocinio dell'avv. ZANOTTI LORENA e con domicilio eletto presso il suo Studio in Voghera (PV) via Ricotti n.42;
E
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. DELEONARDIS Controparte_1 C.F._2
COSIMO, con domicilio eletto presso il suo studio in Ceglie Messapica (BR) via Lombroso n.8;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in VOGHERA, in data 02/06/2002, il cui atto
è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di VOGHERA alla Parte II,
Serie A, n. 17, dell'anno 2002;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ Pronunciare e dichiarare la separazione consensuale tra il sig. nato a [...]_1
(PV)il 3 settembre 1964 e residente in [...] la signora CP_1
nata a [...] il [...] e residente in [...] Piazza Umberto I
[...]
n.22 uniti in matrimonio concordatario in Voghera (PV) in data 2 giugno 2002.
Con ordine ai competenti Ufficiali dello Stato Civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.” MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione senza alcuna condizione.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutato che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Voghera il 02/06/2002, (atto n.17,
[...]
parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Pavia, il 09/07/2025
Il Giudice estensore La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 2 di 3 Pag. 3 di 3