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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 27/11/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Antonia Mussa – Presidente dott.ssa Rossella Mastropietro – Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 63-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso promosso da Parte_1
(C.F. ) volto all'apertura di
[...] P.IVA_1 procedura secondaria di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 40 e segg. del d. lgs. 83/2022 e dell'art. 3 par 2 e 3 del regolamento UE 2015-848 della società (P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CLUU-NAPOCA STR
DAMBOVITEI ROMANIA e sede secondaria in Volpiano, Via E. Filiberto 19;
-ritenuta la propria competenza, atteso che la società debitrice ha la sede secondaria in Volpiano (TO) ricadente nella circoscrizione del Tribunale di
Ivrea;
-letta la comparsa di costituzione e risposta della società e Controparte_1 la comparsa della in persona del legale rappresentante CP_2 dott. in giudizio in qualità di curatore fallimentare della CP_3 procedura della soc. dichiarata con sentenza n. 1559/2024 dal Controparte_1
Tribunale di Cluj Napoca, Romania (RGN 754/1285/2023);
- dato atto che sia la società sia il curatore della Controparte_1 procedura primaria si sono opposti all'apertura della procedura di insolvenza secondaria allegando come la sede principale e il c.d. isulti essere in CP_4
Romania dove la società conserva la struttura organizzativa, la stessa risulta 2
essere stata da tempo costituita (nel 2013), ed in generale e ivi sono presenti tutti i cespiti e l'attivo della società, e l'apertura della procedura secondaria spetterebbe, in realtà, solo se il centro di interessi (c.d. fosse in Italia, CP_4 non rispondendo ai criteri informatori del Regolamento UE 2015/848, il quale si radica sul principio dell'unicità della procedura principale di insolvenza la quale deve essere aperta nello Stato membro dove il debitore ha il proprio centro degli interessi principali;
-osservato, più in particolare, che la società ha Controparte_1 evidenziato di non possedere i requisiti per essere sottoposta ad una procedura secondaria non potendosi considerare una vera e propria
"dipendenza" ai sensi del Regolamento, quanto una mera articolazione territoriale dell'attività principale svolta in Romania;
-osservato che ricorrono, ad avviso di questo Collegio, tutti i presupposti per l'apertura procedura secondaria di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 40
e segg. del d. lgs. 83/2022 e dell'art. 3 par 2 e 3 del regolamento UE 2015-848 della società (P.I. ) tenuto conto che: Controparte_1 P.IVA_2
1) nei confronti dell'impresa risulta essere stata aperta Controparte_1 una procedura di insolvenza con dichiarazione di fallimento da parte del
Tribunale Rumeno di Cluj competente in quanto Tribunale ove ha sede legale la suddetta società;
2) la società ha una sede secondaria in Italia e precisamente in Volpiano, Via
Emanuele Filiberto 19, come da visura CCIAA (sub 2), che ha operato sicuramente sino al mese di novembre 2024, data in cui la parte istante Pt_1
ha ancora ricevuto denuncia per la presenza di dipendenti presso la
[...] stessa (verificata la presenza di 36 unità impiegate presso la sede di
Volpiano);
3) alla sede secondaria di Volpiano può essere attribuita la qualifica di
“dipendenza” nel senso inteso dal Regolamento come: “qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni, tenuto conto del numero di dipendenti che erano assunti presso la
[...] [...
[...]
in Volpiano e dell'attività esercitata in Italia, come documentato dalla Parte_2
; Parte_1
4) l'apertura della procedura secondaria appare in linea con il Regolamento
UE 2015-848 improntato a garantire, da un lato, un'efficace gestione delle procedure di insolvenza transfrontaliere nell'ambito del principio di proporzionalità dell'art. 5 TUE e, dall'altro, il rispetto del principio di universalità limitata che bilancia sia la necessità di gestione unitaria della crisi transfrontaliere, sia il principio di territorialità; tanto si ricava anche dalla lettura dai considerati 22 e 23 del Regolamento che testualmente dispone: “Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i
diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l'Unione.
Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale, per esempio, per le garanzie esistenti nei diritti
nazionali degli Stati membri e che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, questi in alcuni differiscono completamente. In occasione della successiva revisione del presente regolamento sarà necessario individuare
ulteriori misure al fine di rafforzare i diritti di prelazione dei lavoratori a livello europeo.
Il presente regolamento dovrebbe tenere conto di tali differenti diritti nazionali in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di
lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura” (…)considerato 23 Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello
Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La
procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la 4
procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno dell'Unione”.
5) l'apertura della procedura secondaria risponde, nella specie, alla gestione efficace della massa attiva del debitore e, quindi, della liquidazione dei beni presenti nel territorio e, nella specie, è funzionale proprio alla tutela dei creditori locali (tanto più che, come emerge dall'istruttoria condotta, Pt_1
è venuta a conoscenza della procedura concorsuale solo dopo la notifica
[...] alla di un atto di precetto in data 27.3.2025 pur essendo stata Controparte_1 da tempo incardinata la procedura primaria);
6) l'apertura della procedura secondaria potrebbe essere “evitata” con l'assunzione da parte dell'amministratore della procedura primaria dell'impegno previsto dall'art. 36 del citato Regolamento, impegno contraddistinto da determinati formalità, il quale dovrebbe essere approvato dai creditori locali conosciuti;
nel caso di specie non vi è, in ogni caso, evidenza di tale impegno;
- ritenuto, quindi, che sulla base dell'argomentazioni sopra enunciate,
l'apertura della procedura secondaria sia atto dovuto come emerge dalla lettura del regolamento e dal combinato disposto dell'art. 34: “Apertura della procedura: Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta” e dall' art. 36 “Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza, il quale recita: “Al fine di evitare
l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, l'amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale
(l'«impegno»), relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe 5
essere aperta la procedura secondaria di insolvenza, in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro. L'impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni (…);
- ritenuto che, nella specie, l'amministratore della procedura di insolvenza principale pur essendosi reso disponibile a rendere detto impegno (come emerge anche dalla memoria di parte istante del 15.10.2025), l'ha fatto solo in seguito all'incardinarsi di questo giudizio e dunque tale dato -di fatto- non può essere considerato ostativo alla pronuncia di insolvenza secondaria tanto si ricava dal paragrafo 6 dell'art 36 il quale regola i rapporti fra l'apertura della procedura secondaria e l'impegno di cui al citato articolo: “L'impegno contratto
e approvato conformemente al presente articolo vincola il patrimonio. Se è aperta una procedura secondaria di insolvenza a norma degli articoli 37 e 38,
l'amministratore della procedura principale di insolvenza trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto
l'impegno o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, all'amministratore della procedura secondaria di insolvenza.”
-osservato quindi, conclusivamente, che sussistano gli estremi per l'apertura della procedura secondaria, e vi è conclamata insolvenza della società debitrice, requisito che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 34 è già stato accertato dal Tribunale Rumeno con sentenza n. n. 1559/2024 dal Tribunale di Cluj
Napoca, Romania (RGN 754/1285/2023) (cfr. 34 “Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta”)
-osservato che appare evidente l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
6
― ricorrendone evidenti gli estremi;
― ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII, possa essere nominato
Curatore l'avv. Alessandra Giovetti
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA la procedura secondaria ai sensi dell'art. 3 par 2 e 3 del regolamento UE
2015-848 di liquidazione giudiziale della (P.I. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede legale in CLUU-NAPOCA STR DAMBOVITEI 22 ROMANIA e sede secondaria in VOLPIANO (TO) VIA E. FILIBERTO 19
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti
NOMINA
Curatore l'avv. Alessandra Giovetti
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni. 7
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e 8
che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII e dare atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA
― al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
― al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
― al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
― al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, co. 4 e 5,
CCII; 9
― al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
― al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lett. e),
CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 30.01.2026 h. 11.00 l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
AVVISA 10
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1-bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, co. 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza: 11
― entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché all'amministratore della procedura di insolvenza primaria in persona del legale rappresentante dott. , CP_2 CP_3 con sede legale in Cluj Napoca (Romania), strada Ploiesti n. 21,
― entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di , ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni Pt_1 caso, entro il giorno successivo.
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Ivrea, 19.11.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Antonia Mussa)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Antonia Mussa – Presidente dott.ssa Rossella Mastropietro – Giudice dott.ssa Federica Lorenzatti – Giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 63-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso promosso da Parte_1
(C.F. ) volto all'apertura di
[...] P.IVA_1 procedura secondaria di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 40 e segg. del d. lgs. 83/2022 e dell'art. 3 par 2 e 3 del regolamento UE 2015-848 della società (P.I. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in CLUU-NAPOCA STR
DAMBOVITEI ROMANIA e sede secondaria in Volpiano, Via E. Filiberto 19;
-ritenuta la propria competenza, atteso che la società debitrice ha la sede secondaria in Volpiano (TO) ricadente nella circoscrizione del Tribunale di
Ivrea;
-letta la comparsa di costituzione e risposta della società e Controparte_1 la comparsa della in persona del legale rappresentante CP_2 dott. in giudizio in qualità di curatore fallimentare della CP_3 procedura della soc. dichiarata con sentenza n. 1559/2024 dal Controparte_1
Tribunale di Cluj Napoca, Romania (RGN 754/1285/2023);
- dato atto che sia la società sia il curatore della Controparte_1 procedura primaria si sono opposti all'apertura della procedura di insolvenza secondaria allegando come la sede principale e il c.d. isulti essere in CP_4
Romania dove la società conserva la struttura organizzativa, la stessa risulta 2
essere stata da tempo costituita (nel 2013), ed in generale e ivi sono presenti tutti i cespiti e l'attivo della società, e l'apertura della procedura secondaria spetterebbe, in realtà, solo se il centro di interessi (c.d. fosse in Italia, CP_4 non rispondendo ai criteri informatori del Regolamento UE 2015/848, il quale si radica sul principio dell'unicità della procedura principale di insolvenza la quale deve essere aperta nello Stato membro dove il debitore ha il proprio centro degli interessi principali;
-osservato, più in particolare, che la società ha Controparte_1 evidenziato di non possedere i requisiti per essere sottoposta ad una procedura secondaria non potendosi considerare una vera e propria
"dipendenza" ai sensi del Regolamento, quanto una mera articolazione territoriale dell'attività principale svolta in Romania;
-osservato che ricorrono, ad avviso di questo Collegio, tutti i presupposti per l'apertura procedura secondaria di liquidazione giudiziale ai sensi degli artt. 40
e segg. del d. lgs. 83/2022 e dell'art. 3 par 2 e 3 del regolamento UE 2015-848 della società (P.I. ) tenuto conto che: Controparte_1 P.IVA_2
1) nei confronti dell'impresa risulta essere stata aperta Controparte_1 una procedura di insolvenza con dichiarazione di fallimento da parte del
Tribunale Rumeno di Cluj competente in quanto Tribunale ove ha sede legale la suddetta società;
2) la società ha una sede secondaria in Italia e precisamente in Volpiano, Via
Emanuele Filiberto 19, come da visura CCIAA (sub 2), che ha operato sicuramente sino al mese di novembre 2024, data in cui la parte istante Pt_1
ha ancora ricevuto denuncia per la presenza di dipendenti presso la
[...] stessa (verificata la presenza di 36 unità impiegate presso la sede di
Volpiano);
3) alla sede secondaria di Volpiano può essere attribuita la qualifica di
“dipendenza” nel senso inteso dal Regolamento come: “qualsiasi luogo di operazioni in cui un debitore esercita o ha esercitato nel periodo di tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni, tenuto conto del numero di dipendenti che erano assunti presso la
[...] [...
[...]
in Volpiano e dell'attività esercitata in Italia, come documentato dalla Parte_2
; Parte_1
4) l'apertura della procedura secondaria appare in linea con il Regolamento
UE 2015-848 improntato a garantire, da un lato, un'efficace gestione delle procedure di insolvenza transfrontaliere nell'ambito del principio di proporzionalità dell'art. 5 TUE e, dall'altro, il rispetto del principio di universalità limitata che bilancia sia la necessità di gestione unitaria della crisi transfrontaliere, sia il principio di territorialità; tanto si ricava anche dalla lettura dai considerati 22 e 23 del Regolamento che testualmente dispone: “Il presente regolamento tiene conto del fatto che, in considerazione delle notevoli differenze fra i
diritti sostanziali, non è realistico istituire un'unica procedura di insolvenza avente valore universale in tutta l'Unione.
Pertanto, l'applicazione senza deroghe del diritto dello Stato che apre la procedura causerebbe spesso difficoltà. Ciò vale, per esempio, per le garanzie esistenti nei diritti
nazionali degli Stati membri e che hanno caratteristiche molto diverse fra loro. Tuttavia, per quanto concerne i diritti di prelazione di cui godono alcuni creditori nel corso delle procedure di insolvenza, questi in alcuni differiscono completamente. In occasione della successiva revisione del presente regolamento sarà necessario individuare
ulteriori misure al fine di rafforzare i diritti di prelazione dei lavoratori a livello europeo.
Il presente regolamento dovrebbe tenere conto di tali differenti diritti nazionali in due modi distinti, prevedendo, da un lato, norme speciali sulla legge applicabile per diritti e rapporti giuridici particolarmente importanti (per esempio, diritti reali e contratti di
lavoro) e ammettendo, dall'altro, oltre ad una procedura principale di insolvenza di carattere universale, anche procedure locali che comprendano unicamente il patrimonio situato nello Stato di apertura della procedura” (…)considerato 23 Il presente regolamento consente di aprire la procedura principale d'insolvenza nello
Stato membro nel quale è situato il centro degli interessi principali del debitore. Tale procedura ha portata universale e tende a comprendere tutti i beni del debitore. Per tutelare tutti i diversi interessi, il regolamento permette di aprire una procedura secondaria di insolvenza in parallelo con la procedura principale di insolvenza. La
procedura secondaria di insolvenza può essere aperta nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni situati in tale Stato. Disposizioni vincolanti di coordinamento con la 4
procedura principale di insolvenza consentono di rispettare le esigenze di uniformità all'interno dell'Unione”.
5) l'apertura della procedura secondaria risponde, nella specie, alla gestione efficace della massa attiva del debitore e, quindi, della liquidazione dei beni presenti nel territorio e, nella specie, è funzionale proprio alla tutela dei creditori locali (tanto più che, come emerge dall'istruttoria condotta, Pt_1
è venuta a conoscenza della procedura concorsuale solo dopo la notifica
[...] alla di un atto di precetto in data 27.3.2025 pur essendo stata Controparte_1 da tempo incardinata la procedura primaria);
6) l'apertura della procedura secondaria potrebbe essere “evitata” con l'assunzione da parte dell'amministratore della procedura primaria dell'impegno previsto dall'art. 36 del citato Regolamento, impegno contraddistinto da determinati formalità, il quale dovrebbe essere approvato dai creditori locali conosciuti;
nel caso di specie non vi è, in ogni caso, evidenza di tale impegno;
- ritenuto, quindi, che sulla base dell'argomentazioni sopra enunciate,
l'apertura della procedura secondaria sia atto dovuto come emerge dalla lettura del regolamento e dal combinato disposto dell'art. 34: “Apertura della procedura: Se la procedura principale di insolvenza è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di tale altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria di insolvenza a norma delle disposizioni di cui al presente capo. Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta” e dall' art. 36 “Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza, il quale recita: “Al fine di evitare
l'apertura della procedura secondaria di insolvenza, l'amministratore della procedura principale di insolvenza può contrarre un impegno unilaterale
(l'«impegno»), relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe 5
essere aperta la procedura secondaria di insolvenza, in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori se fosse stata aperta una procedura secondaria di insolvenza in quello Stato membro. L'impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni (…);
- ritenuto che, nella specie, l'amministratore della procedura di insolvenza principale pur essendosi reso disponibile a rendere detto impegno (come emerge anche dalla memoria di parte istante del 15.10.2025), l'ha fatto solo in seguito all'incardinarsi di questo giudizio e dunque tale dato -di fatto- non può essere considerato ostativo alla pronuncia di insolvenza secondaria tanto si ricava dal paragrafo 6 dell'art 36 il quale regola i rapporti fra l'apertura della procedura secondaria e l'impegno di cui al citato articolo: “L'impegno contratto
e approvato conformemente al presente articolo vincola il patrimonio. Se è aperta una procedura secondaria di insolvenza a norma degli articoli 37 e 38,
l'amministratore della procedura principale di insolvenza trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto
l'impegno o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, all'amministratore della procedura secondaria di insolvenza.”
-osservato quindi, conclusivamente, che sussistano gli estremi per l'apertura della procedura secondaria, e vi è conclamata insolvenza della società debitrice, requisito che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 34 è già stato accertato dal Tribunale Rumeno con sentenza n. n. 1559/2024 dal Tribunale di Cluj
Napoca, Romania (RGN 754/1285/2023) (cfr. 34 “Se la procedura principale di insolvenza presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria di insolvenza. Gli effetti della procedura secondaria di insolvenza sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta”)
-osservato che appare evidente l'impossibilità per la società di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
6
― ricorrendone evidenti gli estremi;
― ritenuto che, in base agli artt. 356 e 358 CCII, possa essere nominato
Curatore l'avv. Alessandra Giovetti
P.Q.M.
visti gli artt. 49 e 121 CCII
DICHIARA APERTA la procedura secondaria ai sensi dell'art. 3 par 2 e 3 del regolamento UE
2015-848 di liquidazione giudiziale della (P.I. Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con P.IVA_2 sede legale in CLUU-NAPOCA STR DAMBOVITEI 22 ROMANIA e sede secondaria in VOLPIANO (TO) VIA E. FILIBERTO 19
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti
NOMINA
Curatore l'avv. Alessandra Giovetti
ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
in mancanza di tale deposito il Curatore ne darà comunicazione al P.M.
ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della presente procedura;
in mancanza, provvederà il Curatore dandone, contestualmente, notizia al P.M.
INVITA il Curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'art. 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni. 7
AUTORIZZA il Curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni.
AVVISA il Curatore che, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione, dando atto di aver verificato la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi allo svolgimento della propria funzione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro Curatore.
AVVISA il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35, co. 4-bis, D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i.e. di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della L. 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e 8
che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.
INVITA il Curatore, nella medesima dichiarazione, a comunicare alla cancelleria ed al registro delle imprese il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 126, co. 2, CCII e dare atto dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, co. 2, CCII.
ORDINA
― al Curatore di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.;
― al Curatore di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal Codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
― al Curatore di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché́ l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;
― al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, co. 4 e 5,
CCII; 9
― al Curatore ad attivare il domicilio digitale della procedura, per fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal
Ministero della giustizia;
― al Curatore di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'art. 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, co. 3, CCII nonché́ della sussistenza dell'onere previsto dall'art. 201, co. 3, lett. e),
CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'art. 232, co. 4;
e) il domicilio digitale della procedura.
FISSA la data del 30.01.2026 h. 11.00 l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo innanzi al Giudice delegato, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito.
AVVISA 10
i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, co. 1-bis, ovvero 22, co. 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200 CCII, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale. Il ricorso contiene:
a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, co. 1, CCII;
b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al Curatore.
ORDINA alla Cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza: 11
― entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al
Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché all'amministratore della procedura di insolvenza primaria in persona del legale rappresentante dott. , CP_2 CP_3 con sede legale in Cluj Napoca (Romania), strada Ploiesti n. 21,
― entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto
(contenente il nome del debitore, il nome del Curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di , ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni Pt_1 caso, entro il giorno successivo.
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.02 n. 115.
Così deciso in Ivrea, 19.11.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Antonia Mussa)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)