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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/08/2025, n. 7594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7594 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Specializzata in Materia d'Impresa
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa avente n. 27717/2022 RG PROMOSSA DA I. con sede legale in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n. 18/A (c.f. Parte_1 Pt_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 Giovanni Ciappa (c.f. ), Paolo Gnignati (c.f. C.F._1 C.F._2
e Paolo Ruzzin (c.f. ), con studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. C.F._3 82
- attrice - NEI CONFRONTI DI con sede legale in Napoli alla via dei Mille n. 74 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Mario Bussoletti (cod. fisc. ), Vincenzo Rizza (cod. fisc. C.F._4
e Lorenzo Maria Napoli (cod. fisc. ) C.F._5 C.F._6
- convenuta – Conclusioni All'udienza del 04.02.2025 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25.11.2022, la evocava Controparte_2 in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la onde Controparte_1 sentire dichiarare ed accertare l'annullamento/nullità della delibera della Controparte_1 assunta in data 05.08.2022 approvativa del bilancio al 31.12.2021.
[...] Premetteva in fatto:
- che la presentava un capitale sociale pari ad € Controparte_1
4.513.576,00 suddiviso in azioni ordinarie di tipo “A” ed azioni di tipo “B” senza diritto di voto;
- che il capitale sociale della predetta compagine societaria era così ripartito: Pt_3 Società di Gestione del Risparmio S.p.A,, titolare di azioni ordinarie pari al 42,48% del capitale sociale;
Controparte_3
titolare di azioni ordinarie pari al 20,8%;
[...] Controparte_4
, titolare di azioni ordinarie pari al 15,61%;
[...] Controparte_2 titolare di azioni ordinarie pari al 15,61%; Controparte_5
titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto di voto, socia al
[...] 2,19%; , titolare di azioni di categoria Controparte_6 2
“B” prive di diritto di voto, socia al 1,65% e Fin.An.Gi. s.r.l., titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto di voto, socia al 1,65%;
- che la società che aveva già deliberato un aumento di capitale sociale (oggetto di impugnazione) illegittimo poiché già presentava un patrimonio netto negativo per oltre 22 milioni di euro, continuava a versare in situazione di perdita del capitale sociale senza che gli amministratori avessero convocato l'assemblea per gli opportuni provvedimenti ex art. 2447 c.c. e senza aver rinviato le perdite in applicazione della normativa emergenziale di cui all'art. 6 comma 1 D.L. n.23/2020 (cd. Decreto Liquidità);
- che in data 14 ottobre 2020 la società aveva presentato domanda di concordato basata su un piano in “continuità aziendale piena e diretta” i cui impegni potevano essere riassunti nel pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati ed il pagamento parziale dei creditori commerciali e dei creditori finanziari;
- che con riferimento alle modalità di realizzazione del piano concordatario era stata prevista la realizzazione di flussi in entrata netti per € 61,5 milioni, di cui 42,4 milioni di euro al servizio del debito concordatario;
- che la società convenuta dopo l'omologa del piano si era limitata ad ultimare alcune commesse ed ad incassare alcuni crediti ed oneri di concessione, senza tuttavia acquisire nuove commesse;
- che la società nell'impossibilità di rispettare il pagamento nei termini dei creditori si dimostrava già nel 2022 “gravemente inadempiente” al Piano ed alla Proposta;
- che nella nota integrativa alla situazione patrimoniale al 31.08.2020 gli amministratori avevano ritenuto illegittimamente l'automatica applicazione dell'art. 6 D.L. 23/2020 con sospensione dell'operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite sia della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.;
- parte attrice denunciava l'illegittimità della procedura di approvazione del bilancio al 31.12.2021 non essendo stata rilevata dall'organo amministrativo l'erosione del capitale sociale, a fronte di un patrimonio netto negativo per oltre 20 milioni di euro e senza che gli amministratori avessero convocato l'assemblea per deliberare sull'applicabilità della normativa emergenziale che prevedeva il rinvio per cinque esercizi dei provvedimenti ex art. 2447 c.c.;
- tra i vizi rilevati dalla società attrice - in violazione dei principi di veridicità e correttezza che devono informare i criteri di redazione delle poste di bilancio - si evidenziava che dal bilancio impugnato emergevano ricavi generati dalla gestione caratteristica in netta ripresa dopo la fase di stallo determinata dalla pandemia con la correlativa ripresa delle commesse;
invero, secondo parte attrice il risultato di esercizio era solo apparentemente positivo, poiché generato dalla rilevantissima voce extra caratteristica degli altri ricavi sub. A5) relativa ai benefici dell'esdebitazione concordataria per circa 70 milioni oltre ad altri 3 milioni di ulteriori poste straordinarie, che invero avevano occultato un risultato della gestione caratteristica ordinaria “fortemente negativo”;
- che a tal riguardo una rappresentazione veritiera e corretta avrebbe imposto una valutazione del valore della produzione che era positivo per € 58.254.673 neutralizzato invero dalla variazione negativa delle rimanenze per € - 65.911.270, quindi con un risultato negativo coperto dai ricavi relativi alla gestione extra-caratteristica generati dalla plusvalenza dell'esdebitazione concordataria;
- che pertanto il risultato della gestione caratteristica era pari a -15.452.981 euro;
3
- che la società versava in uno stato di scioglimento e pertanto non poteva presentare un bilancio in continuità aziendale senza aver prima deliberato il rinvio della perdita;
infatti, secondo parte attrice la società convenuta presentava un patrimonio netto negativo di € 22.192.860;
- che la società comunque non poteva garantire una prospettiva di continuità aziendale essendo inadempiente alla proposta concordataria “avendo pagato in ritardo i creditori prededucibili (di circa un anno) e solo una parte dei privilegiati” e non erano stati raggiunti i flussi finanziari previsti;
- che nemmeno nella nota integrativa l'organo amministrativo aveva fornito un quadro chiaro e completo circa la possibilità di rispettare la continuità aziendale, ad esempio nella sezione relativa alle informazioni di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio gli amministratori avrebbero dovuto dare atto del reale andamento del concordato e delle sue criticità;
- che quindi il bilancio unitamente alla documentazione annessa (con particolare riferimento alla relazione degli amministratori ed ai sindaci) non aveva svolto l'indefettibile funzione informativa a beneficio dei soci e dei terzi soprattutto sul requisito del going concern. Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c., o, in subordine, pronunciare l'annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c., e/o comunque l'inefficacia della delibera assembleare di del 5 agosto 2022 di approvazione del bilancio di Controparte_1 esercizio al 31.12.2021, per le ragioni esposte in narrativa;
2. condannare alla refusione delle spese del presente giudizio.” Controparte_1 Si costituiva nel giudizio la depositando comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta nella quale si doleva dell'ennesima iniziativa giudiziaria della società attrice volta a contestare il piano concordatario. Deduceva che la società convenuta stava adempiendo alle prescrizioni del piano concordatario ed infatti i crediti prededucibili risultavano integralmente soddisfatti, difettando unicamente il pagamento integrale del commissario giudiziale e dell'amministratore giudiziale, che avevano ricevuto soltanto degli acconti. Peraltro, con riferimento ai crediti privilegiati parte convenuta elencava gli acconti nel frattempo corrisposti (cfr. pagg. 12-13 della comparsa). La società convenuta forniva poi un riepilogo dei pagamenti intervenuti a dimostrazione del rispetto del piano concordatario (cfr. tabella a pag. 13 della comparsa di costituzione). Rappresentava in contrasto con quanto riferito da parte attrice delle nuove commesse acquisite e dello sforzo per ridimensionare i costi aziendali al fine di riutilizzare risorse da destinare al ceto creditorio. Quanto al primo motivo di doglianza concernente la presunta illegittimità dell'iter procedimentale che aveva condotto all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, parte convenuta rappresentava che l'eventuale sussistenza della violazione della normativa di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. non poteva assumere alcuna rilevanza nell'invalidare la delibera di approvazione del bilancio. Con riferimento al vizio che inficerebbe la veridicità e correttezza del documento bilancistico con specifico riferimento alla gestione caratteristica che risulterebbe fortemente negativa, la società deduceva che parte attrice non aveva tenuto conto che a seguito della riforma del 2016 la voce degli oneri e dei proventi straordinari andavano riclassificati tra le voci ordinarie, pertanto risultava corretta la redazione del bilancio come conformata alla 4 novella legislativa imputando gli oneri e proventi straordinari (derivanti dall'esdebitazione concordataria) nell'ambito dei costi e ricavi afferenti alla gestione ordinaria. La stessa doglianza trasposta nella redazione della nota integrativa non trovava alcun fondamento, una volta che con la riforma del 2016 era stato precisato che non era obbligatorio distinguere tra attività ordinaria e straordinaria, ma bastava specificare la sussistenza di ricavi ed oneri connotati da “un ammontare o un'incidenza eccezionale”. Con riferimento alla censura circa la violazione dei principi di correttezza e veridicità per non aver rilevato lo stato di scioglimento della società e quindi improntato la valutazione delle voci contabili ai criteri liquidatori e non di continuità aziendale, la società convenuta ribadiva invece che svariati elementi inducevano a ritenere che i livelli reddituali garantiti dalle nuove commesse e del completamento di quelle già esistenti potessero garantire la continuità aziendale. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed in difetto di istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 04.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Giova premettere che la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari ha come obiettivo principale quello di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici, cercando di assicurare la massima stabilità alle decisioni prese dai soci. Il legislatore, dunque, nell'individuare le ipotesi che possono condurre all'invalidazione della delibera impugnata, ha elaborato una disciplina che tenga conto del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. In ragione di tale esigenza si è intervenuti tipizzando le due ipotesi di invalidità, predisponendo una disciplina che si discosta da quella codicistica prevista in tema di invalidità negoziale. Da un lato, il legislatore ha previsto come ipotesi generale l'annullabilità della delibera, qualora questa non sia stata presa in conformità della legge e/o dello statuto, come previsto dall'art. 2377, comma 2, c.c. Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedimentali (salvo i casi delle deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita. Regola eccezionale è il vizio più grave della nullità di cui all'art. 2379 c.c., che tipizza tre ipotesi tassative. La delibera può essere dichiarata nulla in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, semprechè l'impugnativa sia avanzata “da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”. Viene così ampiamente ridimensionato l'ambito di applicazione delle cause di nullità, alla luce delle rilevanti conseguenze che da una decisione in tal senso potrebbero derivare, cercando di assicurare maggiore certezza e stabilità alle deliberazioni approvate. Sempre in omaggio al principio di stabilità, in coerenza con la volontà di mantenere in vita la delibera che possa presentarsi come viziata, sono stati elaborati i c.d. vizi non invalidanti. Si tratta di vizi formali che però non sono tali da portare alla caducazione della decisione, come nel caso di non impugnabilità della delibera a causa della partecipazione di persone non legittimate al voto, salvo la prova di resistenza ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo. Ancora, è stata esclusa l'impugnabilità della delibera laddove il verbale sia 5 redatto in modo incompleto ed inesatto, quando ciò consenta l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della stessa, ex art. 2377, comma 5 c.c. Inoltre, nel codice non si fa riferimento alla categoria della inesistenza della delibera che aveva generato non poche incertezze. Il legislatore della riforma del 2003 ha raggiunto tale obiettivo sia attraverso l'esclusione di cause atipiche di nullità, sia riconducendo nell'alveo dell'annullabilità molti dei vizi che, precedentemente, ricadevano invece nell'ipotesi dell'inesistenza. Sebbene lo spazio per la categoria della inesistenza dei deliberati assembleari risulti marginalizzato a seguito della novella che ha implementato la tassativizzazione dei vizi delle delibere sociali e ciò in ragione dell'abuso che la stessa giurisprudenza aveva fatto di tale categoria, comunque il formante giurisprudenziale continua ad enucleare casi di inesistenza sebbene in via residuale solo allorquando “lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare” (cfr. Cass. n.7693/2006 e da ultimo Cass. 26199/2021). Come si è detto, le ipotesi di nullità previste dal legislatore devono essere considerate come tassative e sono elencate all'art. 2379. Tra queste vi è la nullità per illiceità dell'oggetto, al cui interno viene ricondotta anche l'ipotesi di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di veridicità e chiarezza, come dedotto nel caso di specie. Il bilancio ha la funzione di garantire la corretta rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di soggetti terzi, attraverso una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere agli artt. 2423 e ss. c.c.. Il bilancio di esercizio è composto da più documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), e tra questi importanza cruciale assume la nota integrativa, nella quale sono contenuti i dati per poter interpretare correttamente ed agevolmente il bilancio. Invero, quest'ultima - come affermato da attenta dottrina - si atteggia a documento di non stretta derivazione contabile che, oltre ad assolvere una funzione descrittiva, svolge un autonomo ruolo informativo, colmando le lacune tipiche del linguaggio numerico. Ne deriva che la legittimazione ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio da parte del socio non è direttamente correlata ad un'aspettativa ad ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma piuttosto trova un preciso fondamento nel fatto stesso che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consentono di avere tutte le informazioni circa elementi suscettibili di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della quota stessa. Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che non è possibile impugnare una delibera di approvazione del bilancio, adducendo esclusivamente eventuali illeciti gestori compiuti dagli amministratori, laddove non siano corredati da specifiche allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile il vizio di nullità soltanto quando venga sostanzialmente alterata la reale situazione patrimoniale della società in modo da ledere gli interessi tutelati dai terzi, i quali siano indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (cfr. Cass. n.906/1979; Cass. n. 6942/1982). Perciò non incidono sulla validità delle deliberazioni che approvano il bilancio, irregolarità di scarsa importanza o omissioni o raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico e che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione societaria (cfr. Cass. n. 1699/1985). 6
In secondo luogo, come affermato costantemente nella giurisprudenza di legittimità, la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio - in questo caso i soci dissenzienti - lamentando che il documento contabile difetti di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l'onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda sia infondata. La presente controversia si inscrive in un ampio contenzioso che la società ricorrente ha avviato nei confronti dell'ente sociale convenuto da quando a seguito della modifica soggettiva della partecipazione nella e soprattutto dopo la decisione Controparte_1 assembleare di revocare l'amministratore in rappresentanza del ramo familiare della odierna società attrice (impugnativa della delibera già oggetto di decisione da parte di questo Collegio), la - estromessa dalla governance societaria - si è posta in chiave CP_7 oppositiva della stessa procedura concordataria richiesta dalla nel 2020 Controparte_1 ed omologata con decreto del Tribunale di Napoli del 26 maggio – 1 giugno 2021. Ed invero, è sufficiente leggere l'atto introduttivo del presente giudizio per constatare che le doglianze circa la violazione dei principi di veridicità e correttezza del bilancio approvato in data 05.08.2022 assumono rilevanza quasi secondaria rispetto al vero “filo rosso” che percorre la presente iniziativa giudiziaria, volta a denunciare sostanzialmente l'inattuazione del piano concordatario e quindi la situazione di erosione del capitale sociale che imporrebbe
- ad avviso di parte attrice - lo stato di scioglimento della società, mascherato da un'illegittima applicazione della normativa emergenziale di cui al D.L. 23/2020. Assolutamente epifanico di questo contegno processuale diretto a sindacare le risultanze del piano concordatario per denunciarne criticità e ritardi è la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella quale parte attrice piuttosto che concentrarsi sulle puntuali deduzioni della società convenuta che si è difesa sul merito delle contestazioni afferenti gli asseriti profili di violazione dei principi di veridicità e correttezza, indugia per la metà della predetta appendice istruttoria sui ritardi nella realizzazione dei flussi finanziari previsti nel piano concordatario e sugli scostamenti tra i dati di budget preventivo e quelli registrati a consuntivo, a riprova del sostanziale inadempimento degli impegni assunti con la procedura concordataria. Non sembra ultroneo ricordare che la valutazione sul rispetto degli impegni assunti con il piano concordatario - al netto del ruolo svolto dagli organi della procedura (non va ignorato che al commissario giudiziale nella fattispecie si è aggiunto anche un amministratore giudiziario) – non è di pertinenza di questo giudizio in cui il Tribunale è chiamato a sindacare gli eventuali vizi di annullabilità o nullità della delibera impugnata. Il Collegio non può esimersi dal rilevare che il tentativo di spostare il focus dell'attenzione sul mancato tempestivo pagamento dei creditori privilegiati o sul mancato rispetto nell'esecuzione dei pagamenti del principio della par condicio creditorum rischia di disvelare la debolezza della presente impugnativa, fondata su doglianze sulle quali al contrario la società convenuta ha opposto argomenti efficaci e convincenti. Quanto al merito delle doglianze, non è chi non veda come la prima censura che dovrebbe essere sussunta tra i vizi di annullabilità poiché diretta a lamentare una violazione dell'iter procedimentale di approvazione del bilancio al 2021 è manifestamente priva di pregio. Ad avviso di parte attrice, il fatto che la società presentasse un patrimonio netto negativo per oltre 20 milioni di euro ed in modo illegittimo gli amministratori senza una delibera sociale avessero ritenuto applicabile la normativa emergenziale di cui all'art. 6 D.L. 23/2020 (che consente di sterilizzare le perdite per 5 anni evitando l'assunzione dei provvedimenti ex art. 7
2447 c.c.) costituivano eventi sintomatici della violazione dell'iter procedimentale che aveva condotto alla assunzione della delibera impugnata. In disparte il rilievo che questo Tribunale nel rigettare la richiesta di sospensiva dell'aumento di capitale sociale come deliberato dall'amministratore giudiziario della Controparte_1 ha ritenuto l'applicabilità della normativa emergenziale senza rilevare alcun profilo
[...] censorio nei confronti dell'organo amministrativo (cfr. ordinanza del 02.04.2022, sub, doc. n. 47 allegato da parte convenuta), risulta di palmare evidenza che tale comportamento può avere effetti eventualmente sotto il profilo della responsabilità dell'organo amministrativo senza che ciò possa assumere riflessi invalidanti della delibera approvativa del bilancio. Nell'insistere sulla rilevanza di tale comportamento incidente sull'iter di approvazione del documento bilancistico al 31.12.2021, parte attrice deduce che ciò avrebbe stravolto i criteri di redazione del bilancio che dovevano essere informati ad una logica liquidatoria. Posta in questi termini, allora la questione non incide sull'iter procedurale che ha condotto all'approvazione del bilancio 2021, che risulta pienamente rispettato come dedotto dalla società convenuta con il deposito del progetto di bilancio nella sede sociale nel rispetto dei termini fissati dalla legge (vizio infatti nemmeno dedotto da chi agisce), ma attiene ai criteri di redazione del bilancio che non risponderebbero ai principi di veridicità e correttezza (peraltro doglianza che parte attrice riprende quando denuncia che il bilancio è stato redatto nel rispetto della continuità aziendale pur non essendovi i presupposti). Anche l'altra doglianza volta a censurare il mancato rispetto dei criteri di veridicità e chiarezza sul risultato economico di esercizio non coglie nel segno. Secondo parte attrice, il bilancio è stato redatto in modo da far apparire un risultato di esercizio positivo, occultando che il risultato della gestione caratteristica era “fortemente negativo” utilizzando voci della gestione extra-caratteristica (sub specie di Altri ricavi, voce A5 del conto economico). Per corroborare il vizio e quindi esaltare gli aspetti di violazione dei principi di veridicità e correttezza, parte attrice attinge ad informazioni che sono oggetto di proprie considerazioni circa l'inesecuzione degli obblighi concordatari, il mancato raggiungimento dei flussi finanziari previsti nel piano e le difficoltà nell'assumere le nuove commesse. Parte convenuta, di contro, ha correttamente dedotto che il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato l'art. 2425 sul contenuto del conto economico, riformando la norma con l'eliminazione a decorrere dal 01 gennaio 2016 dell'area straordinaria del conto economico, con conseguente abrogazione della voce sub lett. E). Tale modifica si è riflessa anche sui principi contabili nazionali per cui gli oneri e i proventi straordinari devono essere classificati nell'ambito degli elementi di costo e ricavo della gestione ordinaria. Ciò ha comportato quindi che gli effetti della esdebitazione concordataria sono stati riportati correttamente all'interno della voce “altri ricavi” sub lettera A del conto economico. Dal suo canto, parte attrice insiste che anche nella nota integrativa non sia stato rispettato il principio di chiarezza poiché il redattore del bilancio 2021 non avrebbe adeguatamente separato le componenti ordinarie da quelle straordinarie. La società convenuta ha controdedotto che la novella ha inciso pure sulla redazione della nota integrativa, introducendo la disposizione normativa ex art. 2427 comma 1 n. 13) c.c. che postula l'indicazione in nota integrativa «dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali». Tale modifica, ad avviso della società convenuta, non imporrebbe la distinzione tra gestione ordinaria e straordinaria, ma soltanto l'indicazione di elementi di ricavo o di costo di natura eccezionale che potrebbero essere riconducibili indifferentemente sia alla gestione 8 caratteristica sia a quella extracaratteristica, purchè se ne evidenzi l'incidenza sul conto economico. Ritiene il Collegio che sia il conto economico che la relativa sezione in nota integrativa siano stati redatti nel rispetto dei principi di correttezza e veridicità, non sussistendo a seguito della novella più l'obbligo di separare il risultato della gestione tra l'attività ordinaria e di quella straordinaria ed anche in nota integrativa si è dato correttamente conto degli effetti eccezionali prodotti dall'esdebitazione concordataria una volta che proprio nel 2021 è intervenuta l'omologa del concordato. A tal proposito, giova menzionare il contenuto della relazione del C.d.A. sulla gestione che espone in maniera cristallina l'eccezionalità della esdebitazione conseguente alla omologa del Piano concordatario, nella parte in cui si afferma esplicitamente che «Il risultato di esercizio, come illustrato in dettaglio in nota integrativa, si determina sostanzialmente per l'effetto congiunto: […] ● delle rettifiche contabili iscritte a seguito dell'omologa in data 1 giugno 2021, da parte del Tribunale di Napoli, della proposta di concordato preventivo in continuità ex art. 161 co. 6 L.F. avanzata dalla Società, ed in particolare per la rilevazione delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei crediti chirografari e dalla ricognizione dei fondi rischi prudenzialmente appostati in fase di pre-omologa». Tutte le altre doglianze che vorrebbero stigmatizzare una gestione caratteristica in negativo sembrano ancora una volta mettere in risalto l'inesecuzione degli obblighi concordatari e per farlo infatti parte attrice attinge a dati congetturali che sono stati sconfessati dalla società convenuta (cfr. la copiosa documentazione allegata alla comparsa di risposta), che ha riportato correttamente la situazione del risultato di esercizio del 2021 che ovviamente sconta il periodo in cui la società ha atteso l'omologa del Tribunale prima di riprendere le nuove commesse, che dovrebbero generare effetti positivi dall'esercizio successivo. Quanto infine all'ultima doglianza che si incentra sulla violazione dei principi di veridicità e correttezza per aver informato la redazione del bilancio al criterio della continuità aziendale senza che ve ne fossero i presupposti, la stessa è stata sconfessata dalla società convenuta in primis ribadendo che la società versa in “piena continuità aziendale”. Infatti sono stati allegati agli atti la relazione del commissario giudiziale del 05.02.2021, il decreto di omologa del tribunale unitamente alla relazione del commissario giudiziale del 27.09.2021che prevedono una serie di operazioni finalizzate a raggiungere quei livelli aziendali necessari per garantire la continuità aziendale. Ma invero, a differenza di quanto sostiene parte attrice, anche se la società si dovesse trovare in stato di scioglimento, comunque la redazione del bilancio potrebbe essere impostata sul criterio del going concern, soprattutto in considerazione degli obblighi concordatari assunti in una procedura di concordato in continuità. L'argomento è stato affrontato dal CTU che è stato chiamato a pronunciarsi sui vizi relativi alla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 (quindi quello successivo al bilancio impugnato in questa sede). Orbene, il dott. , il cui elaborato è stato depositato anche in questa sede si è Persona_1 pronunciato pure sul tema in esame, con parole inequivocabili che il Collegio ritiene di condividere poiché immuni da vizi: “Il concordato in continuità – visto nella sua tonalità negoziale – esprime un vincolo giuridico tra l'imprenditore ed i creditori in ragione del quale il primo si obbliga ad adempiere – sotto la vigilanza del commissario – la “prestazione” incapsulata nel piano omologato dal tribunale. E, più in particolare, tale prestazione contiene ed esprime la continuazione della attività di impresa, sicché – a rigore fino a che il concordato non è vanificato negli effetti ex art. 186 l.fall (applicabile ratione temporis) o revocato - la società vive nella prospettiva di valutare l'azienda come complesso funzionante 9 asservito agli obiettivi del piano ed all'obbligo di adempimento ad esso sotteso. In presenza della regolare esecuzione del piano, anche in ragione del livello di tolleranza manifestato dai creditori, non pare possa immaginarsi – per dirla con le espressioni dell'ISA 570 – “un evento che possa fare dubitare della sopravvivenza dell'impresa in un arco temporale di almeno 12 mesi” ( i.e. perdita della continuità) .Tanto più che – ad oltre un anno dalla approvazione del bilancio – il concordato in continuità continua a spiegare i propri effetti, ottemperando (a quanto consta) alle previsioni del piano, anche alla luce vigilanza del commissario ex art. 185 l.fall. ed al monitoraggio dei creditori ex art. 186 l.fall.” (pag. 9 ctu in atti). In particolare, appaiono dirimenti le conclusioni a cui giunge il perito anche per fugare definitivamente i dubbi ed i sospetti che la società attrice continua - anche con questa iniziativa giudiziaria - a muovere alla proposta ed al piano concordatario:
“In definitiva - ad oltre un anno dalla approvazione del bilancio impugnato - gli effetti del concordato non sono stati vanificati e quindi mantengono la loro forza vincolante, in quanto :
1) nessuno dei creditori ha posto in essere domanda di risoluzione, salvo l'amministratore della società attrice che ha visto la propria domanda dichiarata improcedibile, sicché, di fatto, alla data della redazione del bilancio, non risultava alcun creditore che protestasse l'inadempimento e la richiesta di vanificazione di un concordato in continuità a vantaggio della ipotesi liquidatoria sottesa alla liquidazione giudiziale;
2) il commissario giudiziale – che vigila sulla esecuzione del concordato – non ha denunciato, alla data della redazione del bilancio e, a quanto pare, tantomeno ad oggi, fatti o atti che possano compromettere l'esecuzione della proposta di concordato. Tanto più che – a quanto consta – in passato si è attivato richiedendo la nomina di un amministratore giudiziario laddove si è avveduto che la litigiosità dei soci (alla base anche della impugnativa in oggetto) impediva la corretta esecuzione del piano;
3) l'amministratore giudiziario – nominato con il compito di dare corso all'aumento di capitale e gestire la prestazione in luogo dell'adempimento dei titoli ASTALDI - pare abbia realizzato e stia realizzando la detta attività senza frapporre ostacoli;
4) gli amministratori – in seno al bilancio – hanno dato conto della esecuzione del piano, osservando come, a loro avviso, i termini di adempimento non siano essenziali e tali da generare un grave inadempimento ex art. 186 l.fall.. Tanto esponendo una serie di ragioni in merito alla continuità aziendale che possono anche non essere, in astratto soggettivamente condivisibili, ma che non pare possano essere messe in discussione non mostrandosi irrazionali e tali da travalicare l'intervallo di verità e la discrezionalità tecnica degli amministratori” (cfr. pagg. 11-12 CTU in atti). Pertanto anche l'ultima doglianza sull'utilizzo indebito del criterio della continuità aziendale nella redazione delle poste di bilancio non è stato confermato dalle risultanze processuali in atti, che al contrario convergono in maniera inequivocabile nel senso di indurre a ritenere correttamente rispettato il criterio della continuità aziendale anche nella redazione del documento bilancistico approvato con la delibera impugnata. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (indeterminabile di media complessità) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio e secondo valori tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da GI. nei confronti di Parte_1 Pt_2 [...]
, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e Controparte_1 rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Leonardo PICA Presidente dr.ssa Ornella MINUCCI Giudice dr. Adriano DEL BENE Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa avente n. 27717/2022 RG PROMOSSA DA I. con sede legale in Napoli al viale Maria Cristina di Savoia n. 18/A (c.f. Parte_1 Pt_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1 Giovanni Ciappa (c.f. ), Paolo Gnignati (c.f. C.F._1 C.F._2
e Paolo Ruzzin (c.f. ), con studio in Napoli alla via Ponte di Tappia n. C.F._3 82
- attrice - NEI CONFRONTI DI con sede legale in Napoli alla via dei Mille n. 74 (c.f. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli P.IVA_2 avv.ti Mario Bussoletti (cod. fisc. ), Vincenzo Rizza (cod. fisc. C.F._4
e Lorenzo Maria Napoli (cod. fisc. ) C.F._5 C.F._6
- convenuta – Conclusioni All'udienza del 04.02.2025 le parti concludevano come da verbale di udienza da intendersi qui riportato e trascritto. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 25.11.2022, la evocava Controparte_2 in giudizio dinanzi all'intestata sezione specializzata la onde Controparte_1 sentire dichiarare ed accertare l'annullamento/nullità della delibera della Controparte_1 assunta in data 05.08.2022 approvativa del bilancio al 31.12.2021.
[...] Premetteva in fatto:
- che la presentava un capitale sociale pari ad € Controparte_1
4.513.576,00 suddiviso in azioni ordinarie di tipo “A” ed azioni di tipo “B” senza diritto di voto;
- che il capitale sociale della predetta compagine societaria era così ripartito: Pt_3 Società di Gestione del Risparmio S.p.A,, titolare di azioni ordinarie pari al 42,48% del capitale sociale;
Controparte_3
titolare di azioni ordinarie pari al 20,8%;
[...] Controparte_4
, titolare di azioni ordinarie pari al 15,61%;
[...] Controparte_2 titolare di azioni ordinarie pari al 15,61%; Controparte_5
titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto di voto, socia al
[...] 2,19%; , titolare di azioni di categoria Controparte_6 2
“B” prive di diritto di voto, socia al 1,65% e Fin.An.Gi. s.r.l., titolare di azioni di categoria “B” prive di diritto di voto, socia al 1,65%;
- che la società che aveva già deliberato un aumento di capitale sociale (oggetto di impugnazione) illegittimo poiché già presentava un patrimonio netto negativo per oltre 22 milioni di euro, continuava a versare in situazione di perdita del capitale sociale senza che gli amministratori avessero convocato l'assemblea per gli opportuni provvedimenti ex art. 2447 c.c. e senza aver rinviato le perdite in applicazione della normativa emergenziale di cui all'art. 6 comma 1 D.L. n.23/2020 (cd. Decreto Liquidità);
- che in data 14 ottobre 2020 la società aveva presentato domanda di concordato basata su un piano in “continuità aziendale piena e diretta” i cui impegni potevano essere riassunti nel pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei creditori privilegiati ed il pagamento parziale dei creditori commerciali e dei creditori finanziari;
- che con riferimento alle modalità di realizzazione del piano concordatario era stata prevista la realizzazione di flussi in entrata netti per € 61,5 milioni, di cui 42,4 milioni di euro al servizio del debito concordatario;
- che la società convenuta dopo l'omologa del piano si era limitata ad ultimare alcune commesse ed ad incassare alcuni crediti ed oneri di concessione, senza tuttavia acquisire nuove commesse;
- che la società nell'impossibilità di rispettare il pagamento nei termini dei creditori si dimostrava già nel 2022 “gravemente inadempiente” al Piano ed alla Proposta;
- che nella nota integrativa alla situazione patrimoniale al 31.08.2020 gli amministratori avevano ritenuto illegittimamente l'automatica applicazione dell'art. 6 D.L. 23/2020 con sospensione dell'operatività sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite sia della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 4 c.c.;
- parte attrice denunciava l'illegittimità della procedura di approvazione del bilancio al 31.12.2021 non essendo stata rilevata dall'organo amministrativo l'erosione del capitale sociale, a fronte di un patrimonio netto negativo per oltre 20 milioni di euro e senza che gli amministratori avessero convocato l'assemblea per deliberare sull'applicabilità della normativa emergenziale che prevedeva il rinvio per cinque esercizi dei provvedimenti ex art. 2447 c.c.;
- tra i vizi rilevati dalla società attrice - in violazione dei principi di veridicità e correttezza che devono informare i criteri di redazione delle poste di bilancio - si evidenziava che dal bilancio impugnato emergevano ricavi generati dalla gestione caratteristica in netta ripresa dopo la fase di stallo determinata dalla pandemia con la correlativa ripresa delle commesse;
invero, secondo parte attrice il risultato di esercizio era solo apparentemente positivo, poiché generato dalla rilevantissima voce extra caratteristica degli altri ricavi sub. A5) relativa ai benefici dell'esdebitazione concordataria per circa 70 milioni oltre ad altri 3 milioni di ulteriori poste straordinarie, che invero avevano occultato un risultato della gestione caratteristica ordinaria “fortemente negativo”;
- che a tal riguardo una rappresentazione veritiera e corretta avrebbe imposto una valutazione del valore della produzione che era positivo per € 58.254.673 neutralizzato invero dalla variazione negativa delle rimanenze per € - 65.911.270, quindi con un risultato negativo coperto dai ricavi relativi alla gestione extra-caratteristica generati dalla plusvalenza dell'esdebitazione concordataria;
- che pertanto il risultato della gestione caratteristica era pari a -15.452.981 euro;
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- che la società versava in uno stato di scioglimento e pertanto non poteva presentare un bilancio in continuità aziendale senza aver prima deliberato il rinvio della perdita;
infatti, secondo parte attrice la società convenuta presentava un patrimonio netto negativo di € 22.192.860;
- che la società comunque non poteva garantire una prospettiva di continuità aziendale essendo inadempiente alla proposta concordataria “avendo pagato in ritardo i creditori prededucibili (di circa un anno) e solo una parte dei privilegiati” e non erano stati raggiunti i flussi finanziari previsti;
- che nemmeno nella nota integrativa l'organo amministrativo aveva fornito un quadro chiaro e completo circa la possibilità di rispettare la continuità aziendale, ad esempio nella sezione relativa alle informazioni di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio gli amministratori avrebbero dovuto dare atto del reale andamento del concordato e delle sue criticità;
- che quindi il bilancio unitamente alla documentazione annessa (con particolare riferimento alla relazione degli amministratori ed ai sindaci) non aveva svolto l'indefettibile funzione informativa a beneficio dei soci e dei terzi soprattutto sul requisito del going concern. Ciò premesso, parte attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1. dichiarare la nullità ai sensi dell'art. 2379 c.c., o, in subordine, pronunciare l'annullamento ai sensi dell'art. 2377 c.c., e/o comunque l'inefficacia della delibera assembleare di del 5 agosto 2022 di approvazione del bilancio di Controparte_1 esercizio al 31.12.2021, per le ragioni esposte in narrativa;
2. condannare alla refusione delle spese del presente giudizio.” Controparte_1 Si costituiva nel giudizio la depositando comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta nella quale si doleva dell'ennesima iniziativa giudiziaria della società attrice volta a contestare il piano concordatario. Deduceva che la società convenuta stava adempiendo alle prescrizioni del piano concordatario ed infatti i crediti prededucibili risultavano integralmente soddisfatti, difettando unicamente il pagamento integrale del commissario giudiziale e dell'amministratore giudiziale, che avevano ricevuto soltanto degli acconti. Peraltro, con riferimento ai crediti privilegiati parte convenuta elencava gli acconti nel frattempo corrisposti (cfr. pagg. 12-13 della comparsa). La società convenuta forniva poi un riepilogo dei pagamenti intervenuti a dimostrazione del rispetto del piano concordatario (cfr. tabella a pag. 13 della comparsa di costituzione). Rappresentava in contrasto con quanto riferito da parte attrice delle nuove commesse acquisite e dello sforzo per ridimensionare i costi aziendali al fine di riutilizzare risorse da destinare al ceto creditorio. Quanto al primo motivo di doglianza concernente la presunta illegittimità dell'iter procedimentale che aveva condotto all'approvazione del bilancio al 31.12.2021, parte convenuta rappresentava che l'eventuale sussistenza della violazione della normativa di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. non poteva assumere alcuna rilevanza nell'invalidare la delibera di approvazione del bilancio. Con riferimento al vizio che inficerebbe la veridicità e correttezza del documento bilancistico con specifico riferimento alla gestione caratteristica che risulterebbe fortemente negativa, la società deduceva che parte attrice non aveva tenuto conto che a seguito della riforma del 2016 la voce degli oneri e dei proventi straordinari andavano riclassificati tra le voci ordinarie, pertanto risultava corretta la redazione del bilancio come conformata alla 4 novella legislativa imputando gli oneri e proventi straordinari (derivanti dall'esdebitazione concordataria) nell'ambito dei costi e ricavi afferenti alla gestione ordinaria. La stessa doglianza trasposta nella redazione della nota integrativa non trovava alcun fondamento, una volta che con la riforma del 2016 era stato precisato che non era obbligatorio distinguere tra attività ordinaria e straordinaria, ma bastava specificare la sussistenza di ricavi ed oneri connotati da “un ammontare o un'incidenza eccezionale”. Con riferimento alla censura circa la violazione dei principi di correttezza e veridicità per non aver rilevato lo stato di scioglimento della società e quindi improntato la valutazione delle voci contabili ai criteri liquidatori e non di continuità aziendale, la società convenuta ribadiva invece che svariati elementi inducevano a ritenere che i livelli reddituali garantiti dalle nuove commesse e del completamento di quelle già esistenti potessero garantire la continuità aziendale. Pertanto concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese. Concessi i richiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. ed in difetto di istanze istruttorie delle parti, all'udienza del 04.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Giova premettere che la disciplina dell'invalidità delle delibere assembleari ha come obiettivo principale quello di garantire la certezza e la celerità dei rapporti giuridici, cercando di assicurare la massima stabilità alle decisioni prese dai soci. Il legislatore, dunque, nell'individuare le ipotesi che possono condurre all'invalidazione della delibera impugnata, ha elaborato una disciplina che tenga conto del necessario contemperamento tra le esigenze di tutela dei soci e quelle di funzionalità e certezza dell'attività sociale. In ragione di tale esigenza si è intervenuti tipizzando le due ipotesi di invalidità, predisponendo una disciplina che si discosta da quella codicistica prevista in tema di invalidità negoziale. Da un lato, il legislatore ha previsto come ipotesi generale l'annullabilità della delibera, qualora questa non sia stata presa in conformità della legge e/o dello statuto, come previsto dall'art. 2377, comma 2, c.c. Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedimentali (salvo i casi delle deliberazioni adottate nei casi di mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita. Regola eccezionale è il vizio più grave della nullità di cui all'art. 2379 c.c., che tipizza tre ipotesi tassative. La delibera può essere dichiarata nulla in caso di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell'oggetto, semprechè l'impugnativa sia avanzata “da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito”. Viene così ampiamente ridimensionato l'ambito di applicazione delle cause di nullità, alla luce delle rilevanti conseguenze che da una decisione in tal senso potrebbero derivare, cercando di assicurare maggiore certezza e stabilità alle deliberazioni approvate. Sempre in omaggio al principio di stabilità, in coerenza con la volontà di mantenere in vita la delibera che possa presentarsi come viziata, sono stati elaborati i c.d. vizi non invalidanti. Si tratta di vizi formali che però non sono tali da portare alla caducazione della decisione, come nel caso di non impugnabilità della delibera a causa della partecipazione di persone non legittimate al voto, salvo la prova di resistenza ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo. Ancora, è stata esclusa l'impugnabilità della delibera laddove il verbale sia 5 redatto in modo incompleto ed inesatto, quando ciò consenta l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della stessa, ex art. 2377, comma 5 c.c. Inoltre, nel codice non si fa riferimento alla categoria della inesistenza della delibera che aveva generato non poche incertezze. Il legislatore della riforma del 2003 ha raggiunto tale obiettivo sia attraverso l'esclusione di cause atipiche di nullità, sia riconducendo nell'alveo dell'annullabilità molti dei vizi che, precedentemente, ricadevano invece nell'ipotesi dell'inesistenza. Sebbene lo spazio per la categoria della inesistenza dei deliberati assembleari risulti marginalizzato a seguito della novella che ha implementato la tassativizzazione dei vizi delle delibere sociali e ciò in ragione dell'abuso che la stessa giurisprudenza aveva fatto di tale categoria, comunque il formante giurisprudenziale continua ad enucleare casi di inesistenza sebbene in via residuale solo allorquando “lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da impedire di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare” (cfr. Cass. n.7693/2006 e da ultimo Cass. 26199/2021). Come si è detto, le ipotesi di nullità previste dal legislatore devono essere considerate come tassative e sono elencate all'art. 2379. Tra queste vi è la nullità per illiceità dell'oggetto, al cui interno viene ricondotta anche l'ipotesi di approvazione del bilancio redatto in violazione dei principi di veridicità e chiarezza, come dedotto nel caso di specie. Il bilancio ha la funzione di garantire la corretta rappresentazione della situazione finanziaria e patrimoniale della società, sia nei confronti dei soci, sia nei confronti di soggetti terzi, attraverso una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere agli artt. 2423 e ss. c.c.. Il bilancio di esercizio è composto da più documenti (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), e tra questi importanza cruciale assume la nota integrativa, nella quale sono contenuti i dati per poter interpretare correttamente ed agevolmente il bilancio. Invero, quest'ultima - come affermato da attenta dottrina - si atteggia a documento di non stretta derivazione contabile che, oltre ad assolvere una funzione descrittiva, svolge un autonomo ruolo informativo, colmando le lacune tipiche del linguaggio numerico. Ne deriva che la legittimazione ad impugnare la delibera approvativa di un bilancio da parte del socio non è direttamente correlata ad un'aspettativa ad ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma piuttosto trova un preciso fondamento nel fatto stesso che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli consentono di avere tutte le informazioni circa elementi suscettibili di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della quota stessa. Inoltre, la giurisprudenza ha rilevato che non è possibile impugnare una delibera di approvazione del bilancio, adducendo esclusivamente eventuali illeciti gestori compiuti dagli amministratori, laddove non siano corredati da specifiche allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio. La Corte di Cassazione ha ritenuto che sia configurabile il vizio di nullità soltanto quando venga sostanzialmente alterata la reale situazione patrimoniale della società in modo da ledere gli interessi tutelati dai terzi, i quali siano indotti in errore dall'inesatta informazione sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società (cfr. Cass. n.906/1979; Cass. n. 6942/1982). Perciò non incidono sulla validità delle deliberazioni che approvano il bilancio, irregolarità di scarsa importanza o omissioni o raggruppamenti di poste aventi trascurabile valore economico e che non influenzano apprezzabilmente la rappresentazione della situazione societaria (cfr. Cass. n. 1699/1985). 6
In secondo luogo, come affermato costantemente nella giurisprudenza di legittimità, la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio - in questo caso i soci dissenzienti - lamentando che il documento contabile difetti di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l'onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato. Ciò premesso, il Collegio ritiene che la domanda sia infondata. La presente controversia si inscrive in un ampio contenzioso che la società ricorrente ha avviato nei confronti dell'ente sociale convenuto da quando a seguito della modifica soggettiva della partecipazione nella e soprattutto dopo la decisione Controparte_1 assembleare di revocare l'amministratore in rappresentanza del ramo familiare della odierna società attrice (impugnativa della delibera già oggetto di decisione da parte di questo Collegio), la - estromessa dalla governance societaria - si è posta in chiave CP_7 oppositiva della stessa procedura concordataria richiesta dalla nel 2020 Controparte_1 ed omologata con decreto del Tribunale di Napoli del 26 maggio – 1 giugno 2021. Ed invero, è sufficiente leggere l'atto introduttivo del presente giudizio per constatare che le doglianze circa la violazione dei principi di veridicità e correttezza del bilancio approvato in data 05.08.2022 assumono rilevanza quasi secondaria rispetto al vero “filo rosso” che percorre la presente iniziativa giudiziaria, volta a denunciare sostanzialmente l'inattuazione del piano concordatario e quindi la situazione di erosione del capitale sociale che imporrebbe
- ad avviso di parte attrice - lo stato di scioglimento della società, mascherato da un'illegittima applicazione della normativa emergenziale di cui al D.L. 23/2020. Assolutamente epifanico di questo contegno processuale diretto a sindacare le risultanze del piano concordatario per denunciarne criticità e ritardi è la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., nella quale parte attrice piuttosto che concentrarsi sulle puntuali deduzioni della società convenuta che si è difesa sul merito delle contestazioni afferenti gli asseriti profili di violazione dei principi di veridicità e correttezza, indugia per la metà della predetta appendice istruttoria sui ritardi nella realizzazione dei flussi finanziari previsti nel piano concordatario e sugli scostamenti tra i dati di budget preventivo e quelli registrati a consuntivo, a riprova del sostanziale inadempimento degli impegni assunti con la procedura concordataria. Non sembra ultroneo ricordare che la valutazione sul rispetto degli impegni assunti con il piano concordatario - al netto del ruolo svolto dagli organi della procedura (non va ignorato che al commissario giudiziale nella fattispecie si è aggiunto anche un amministratore giudiziario) – non è di pertinenza di questo giudizio in cui il Tribunale è chiamato a sindacare gli eventuali vizi di annullabilità o nullità della delibera impugnata. Il Collegio non può esimersi dal rilevare che il tentativo di spostare il focus dell'attenzione sul mancato tempestivo pagamento dei creditori privilegiati o sul mancato rispetto nell'esecuzione dei pagamenti del principio della par condicio creditorum rischia di disvelare la debolezza della presente impugnativa, fondata su doglianze sulle quali al contrario la società convenuta ha opposto argomenti efficaci e convincenti. Quanto al merito delle doglianze, non è chi non veda come la prima censura che dovrebbe essere sussunta tra i vizi di annullabilità poiché diretta a lamentare una violazione dell'iter procedimentale di approvazione del bilancio al 2021 è manifestamente priva di pregio. Ad avviso di parte attrice, il fatto che la società presentasse un patrimonio netto negativo per oltre 20 milioni di euro ed in modo illegittimo gli amministratori senza una delibera sociale avessero ritenuto applicabile la normativa emergenziale di cui all'art. 6 D.L. 23/2020 (che consente di sterilizzare le perdite per 5 anni evitando l'assunzione dei provvedimenti ex art. 7
2447 c.c.) costituivano eventi sintomatici della violazione dell'iter procedimentale che aveva condotto alla assunzione della delibera impugnata. In disparte il rilievo che questo Tribunale nel rigettare la richiesta di sospensiva dell'aumento di capitale sociale come deliberato dall'amministratore giudiziario della Controparte_1 ha ritenuto l'applicabilità della normativa emergenziale senza rilevare alcun profilo
[...] censorio nei confronti dell'organo amministrativo (cfr. ordinanza del 02.04.2022, sub, doc. n. 47 allegato da parte convenuta), risulta di palmare evidenza che tale comportamento può avere effetti eventualmente sotto il profilo della responsabilità dell'organo amministrativo senza che ciò possa assumere riflessi invalidanti della delibera approvativa del bilancio. Nell'insistere sulla rilevanza di tale comportamento incidente sull'iter di approvazione del documento bilancistico al 31.12.2021, parte attrice deduce che ciò avrebbe stravolto i criteri di redazione del bilancio che dovevano essere informati ad una logica liquidatoria. Posta in questi termini, allora la questione non incide sull'iter procedurale che ha condotto all'approvazione del bilancio 2021, che risulta pienamente rispettato come dedotto dalla società convenuta con il deposito del progetto di bilancio nella sede sociale nel rispetto dei termini fissati dalla legge (vizio infatti nemmeno dedotto da chi agisce), ma attiene ai criteri di redazione del bilancio che non risponderebbero ai principi di veridicità e correttezza (peraltro doglianza che parte attrice riprende quando denuncia che il bilancio è stato redatto nel rispetto della continuità aziendale pur non essendovi i presupposti). Anche l'altra doglianza volta a censurare il mancato rispetto dei criteri di veridicità e chiarezza sul risultato economico di esercizio non coglie nel segno. Secondo parte attrice, il bilancio è stato redatto in modo da far apparire un risultato di esercizio positivo, occultando che il risultato della gestione caratteristica era “fortemente negativo” utilizzando voci della gestione extra-caratteristica (sub specie di Altri ricavi, voce A5 del conto economico). Per corroborare il vizio e quindi esaltare gli aspetti di violazione dei principi di veridicità e correttezza, parte attrice attinge ad informazioni che sono oggetto di proprie considerazioni circa l'inesecuzione degli obblighi concordatari, il mancato raggiungimento dei flussi finanziari previsti nel piano e le difficoltà nell'assumere le nuove commesse. Parte convenuta, di contro, ha correttamente dedotto che il D.lgs. n. 139/2015 ha modificato l'art. 2425 sul contenuto del conto economico, riformando la norma con l'eliminazione a decorrere dal 01 gennaio 2016 dell'area straordinaria del conto economico, con conseguente abrogazione della voce sub lett. E). Tale modifica si è riflessa anche sui principi contabili nazionali per cui gli oneri e i proventi straordinari devono essere classificati nell'ambito degli elementi di costo e ricavo della gestione ordinaria. Ciò ha comportato quindi che gli effetti della esdebitazione concordataria sono stati riportati correttamente all'interno della voce “altri ricavi” sub lettera A del conto economico. Dal suo canto, parte attrice insiste che anche nella nota integrativa non sia stato rispettato il principio di chiarezza poiché il redattore del bilancio 2021 non avrebbe adeguatamente separato le componenti ordinarie da quelle straordinarie. La società convenuta ha controdedotto che la novella ha inciso pure sulla redazione della nota integrativa, introducendo la disposizione normativa ex art. 2427 comma 1 n. 13) c.c. che postula l'indicazione in nota integrativa «dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali». Tale modifica, ad avviso della società convenuta, non imporrebbe la distinzione tra gestione ordinaria e straordinaria, ma soltanto l'indicazione di elementi di ricavo o di costo di natura eccezionale che potrebbero essere riconducibili indifferentemente sia alla gestione 8 caratteristica sia a quella extracaratteristica, purchè se ne evidenzi l'incidenza sul conto economico. Ritiene il Collegio che sia il conto economico che la relativa sezione in nota integrativa siano stati redatti nel rispetto dei principi di correttezza e veridicità, non sussistendo a seguito della novella più l'obbligo di separare il risultato della gestione tra l'attività ordinaria e di quella straordinaria ed anche in nota integrativa si è dato correttamente conto degli effetti eccezionali prodotti dall'esdebitazione concordataria una volta che proprio nel 2021 è intervenuta l'omologa del concordato. A tal proposito, giova menzionare il contenuto della relazione del C.d.A. sulla gestione che espone in maniera cristallina l'eccezionalità della esdebitazione conseguente alla omologa del Piano concordatario, nella parte in cui si afferma esplicitamente che «Il risultato di esercizio, come illustrato in dettaglio in nota integrativa, si determina sostanzialmente per l'effetto congiunto: […] ● delle rettifiche contabili iscritte a seguito dell'omologa in data 1 giugno 2021, da parte del Tribunale di Napoli, della proposta di concordato preventivo in continuità ex art. 161 co. 6 L.F. avanzata dalla Società, ed in particolare per la rilevazione delle sopravvenienze generate dallo stralcio dei crediti chirografari e dalla ricognizione dei fondi rischi prudenzialmente appostati in fase di pre-omologa». Tutte le altre doglianze che vorrebbero stigmatizzare una gestione caratteristica in negativo sembrano ancora una volta mettere in risalto l'inesecuzione degli obblighi concordatari e per farlo infatti parte attrice attinge a dati congetturali che sono stati sconfessati dalla società convenuta (cfr. la copiosa documentazione allegata alla comparsa di risposta), che ha riportato correttamente la situazione del risultato di esercizio del 2021 che ovviamente sconta il periodo in cui la società ha atteso l'omologa del Tribunale prima di riprendere le nuove commesse, che dovrebbero generare effetti positivi dall'esercizio successivo. Quanto infine all'ultima doglianza che si incentra sulla violazione dei principi di veridicità e correttezza per aver informato la redazione del bilancio al criterio della continuità aziendale senza che ve ne fossero i presupposti, la stessa è stata sconfessata dalla società convenuta in primis ribadendo che la società versa in “piena continuità aziendale”. Infatti sono stati allegati agli atti la relazione del commissario giudiziale del 05.02.2021, il decreto di omologa del tribunale unitamente alla relazione del commissario giudiziale del 27.09.2021che prevedono una serie di operazioni finalizzate a raggiungere quei livelli aziendali necessari per garantire la continuità aziendale. Ma invero, a differenza di quanto sostiene parte attrice, anche se la società si dovesse trovare in stato di scioglimento, comunque la redazione del bilancio potrebbe essere impostata sul criterio del going concern, soprattutto in considerazione degli obblighi concordatari assunti in una procedura di concordato in continuità. L'argomento è stato affrontato dal CTU che è stato chiamato a pronunciarsi sui vizi relativi alla delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 (quindi quello successivo al bilancio impugnato in questa sede). Orbene, il dott. , il cui elaborato è stato depositato anche in questa sede si è Persona_1 pronunciato pure sul tema in esame, con parole inequivocabili che il Collegio ritiene di condividere poiché immuni da vizi: “Il concordato in continuità – visto nella sua tonalità negoziale – esprime un vincolo giuridico tra l'imprenditore ed i creditori in ragione del quale il primo si obbliga ad adempiere – sotto la vigilanza del commissario – la “prestazione” incapsulata nel piano omologato dal tribunale. E, più in particolare, tale prestazione contiene ed esprime la continuazione della attività di impresa, sicché – a rigore fino a che il concordato non è vanificato negli effetti ex art. 186 l.fall (applicabile ratione temporis) o revocato - la società vive nella prospettiva di valutare l'azienda come complesso funzionante 9 asservito agli obiettivi del piano ed all'obbligo di adempimento ad esso sotteso. In presenza della regolare esecuzione del piano, anche in ragione del livello di tolleranza manifestato dai creditori, non pare possa immaginarsi – per dirla con le espressioni dell'ISA 570 – “un evento che possa fare dubitare della sopravvivenza dell'impresa in un arco temporale di almeno 12 mesi” ( i.e. perdita della continuità) .Tanto più che – ad oltre un anno dalla approvazione del bilancio – il concordato in continuità continua a spiegare i propri effetti, ottemperando (a quanto consta) alle previsioni del piano, anche alla luce vigilanza del commissario ex art. 185 l.fall. ed al monitoraggio dei creditori ex art. 186 l.fall.” (pag. 9 ctu in atti). In particolare, appaiono dirimenti le conclusioni a cui giunge il perito anche per fugare definitivamente i dubbi ed i sospetti che la società attrice continua - anche con questa iniziativa giudiziaria - a muovere alla proposta ed al piano concordatario:
“In definitiva - ad oltre un anno dalla approvazione del bilancio impugnato - gli effetti del concordato non sono stati vanificati e quindi mantengono la loro forza vincolante, in quanto :
1) nessuno dei creditori ha posto in essere domanda di risoluzione, salvo l'amministratore della società attrice che ha visto la propria domanda dichiarata improcedibile, sicché, di fatto, alla data della redazione del bilancio, non risultava alcun creditore che protestasse l'inadempimento e la richiesta di vanificazione di un concordato in continuità a vantaggio della ipotesi liquidatoria sottesa alla liquidazione giudiziale;
2) il commissario giudiziale – che vigila sulla esecuzione del concordato – non ha denunciato, alla data della redazione del bilancio e, a quanto pare, tantomeno ad oggi, fatti o atti che possano compromettere l'esecuzione della proposta di concordato. Tanto più che – a quanto consta – in passato si è attivato richiedendo la nomina di un amministratore giudiziario laddove si è avveduto che la litigiosità dei soci (alla base anche della impugnativa in oggetto) impediva la corretta esecuzione del piano;
3) l'amministratore giudiziario – nominato con il compito di dare corso all'aumento di capitale e gestire la prestazione in luogo dell'adempimento dei titoli ASTALDI - pare abbia realizzato e stia realizzando la detta attività senza frapporre ostacoli;
4) gli amministratori – in seno al bilancio – hanno dato conto della esecuzione del piano, osservando come, a loro avviso, i termini di adempimento non siano essenziali e tali da generare un grave inadempimento ex art. 186 l.fall.. Tanto esponendo una serie di ragioni in merito alla continuità aziendale che possono anche non essere, in astratto soggettivamente condivisibili, ma che non pare possano essere messe in discussione non mostrandosi irrazionali e tali da travalicare l'intervallo di verità e la discrezionalità tecnica degli amministratori” (cfr. pagg. 11-12 CTU in atti). Pertanto anche l'ultima doglianza sull'utilizzo indebito del criterio della continuità aziendale nella redazione delle poste di bilancio non è stato confermato dalle risultanze processuali in atti, che al contrario convergono in maniera inequivocabile nel senso di indurre a ritenere correttamente rispettato il criterio della continuità aziendale anche nella redazione del documento bilancistico approvato con la delibera impugnata. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vanno liquidate nei termini indicati nel dispositivo. Ai fini della liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. 10.3.2014 n. 55, nella misura aggiornata sulla base del D.M. n. 147 del 13.8.2022, in vigore dal 23.10.2022, in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia (indeterminabile di media complessità) ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio e secondo valori tra i minimi ed i medi.
P. Q. M.
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Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da GI. nei confronti di Parte_1 Pt_2 [...]
, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di
[...] che si liquidano in € 7.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e Controparte_1 rimborso spese generali al 15%.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente dr. Adriano DEL BENE dr. Leonardo PICA