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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/09/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2621/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2621 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'01.07.2025, vertente
TRA
(nata il [...] a [...] -RC-, cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Stella, giusta C.F._1
procura in atti, presso il cui studio in Bologna, alla via Petroni n.23 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato il [...] a [...], cod. fisc.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela CodiceFiscale_2
Gullì, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
E. Cuzzocrea n.36 ha eletto domicilio
-resistente-
pagina 1 di 14 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza dell'01 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 15.04.2024 nulla opponeva.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2023 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo Controparte_1
che:
-il 14 agosto 2012 aveva contratto in BA CA (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale è nato un figlio, (06.10.2013), ad oggi Per_1
ancora minorenne;
-con sentenza n.1884/2022 pubblicata l'11.07.2022 il Tribunale di Bologna aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, statuendo l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio e l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre la somma mensile di € 300,00 quale assegno per il mantenimento del minore;
-anche dopo la separazione, il si rendeva autore di comportamenti CP_1
aggressivi anche in presenza del figlio.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e pagina 2 di 14 non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BA CA (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che le venisse riconosciuto un assegno divorzile, non avendo ella svolto mai attività lavorativa e percependo un modesto reddito di cittadinanza.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data
05.12.2023.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale contestava le deduzioni della Controparte_1
ricorrente in ordine ai rapporti padre-figlio; chiedeva, in proposito, che venisse disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione dello stesso presso la madre e che venisse previsto che il minore potesse intrattenersi con il padre, quando presente sul territorio, almeno due pomeriggi a settimana (dall'uscita di scuola fino alla sera alle 21.30) nonché per i fine-settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) con pernottamento presso la residenza del padre, e che potesse trascorrere le festività in modo alternato, nonché periodi più lunghi con il padre durante le vacanze estive;
insisteva, infine, che potesse contribuire al mantenimento del figlio con la corresponsione dell'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo del Tribunale di Reggio Calabria.
Con ordinanza del 04.04.2024 veniva confermato l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre;
veniva disposto nel contempo che gli incontri padre-figlio avvenissero alla presenza della nonna paterna, secondo le pagina 3 di 14 indicazioni specificate nel suddetto provvedimento e che a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti venisse svolta una indagine sulle condizioni di vita del minore e sulla relazione dello stesso con i genitori ed i rispettivi nuclei familiari, oltre l'attivazione del monitoraggio del nucleo familiare;
veniva infine ordinato al di corrispondere alla CP_1
un assegno provvisorio mensile di 300,00 quale contributo per Parte_1
il mantenimento del figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria.
Con sentenza parziale n.468/2024 pubblicata il 05.04.2024, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BA CA (Reggio Calabria) il 14.08.2012 e veniva ordinato al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni di legge;
quindi la causa veniva istruita con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Reggio
Calabria e con l'audizione del figlio minore , all'esito della quale Per_1
e a parziale modifica dei provvedimenti già in vigore, veniva stabilito che il minore potesse incontrare il padre per un pomeriggio la settimana, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, e previa attivazione del servizio di educativa domiciliare per i minorenni a cura del servizio sociale, e che a conclusione del positivo esito del percorso di disintossicazione del presso il si sarebbero potuti valutare CP_1 Pt_2
incontri più frequenti e liberi;
nel contempo il veniva invitato a CP_1
sottoporsi ad un percorso di sostegno e cura presso il ed a sottoporsi a Pt_2
periodici esami di verifica, oltre che ad un percorso di sostegno della genitorialità; veniva disposta, altresì, la prosecuzione del monitoraggio a pagina 4 di 14 cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
infine, all'udienza dell'01.07.2025, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
* * * * * *
Attesa la sentenza parziale n.468/2024 pubblicata il 05.04.2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Controparte_1 Parte_1
non resta in questa sede che adottare i provvedimenti conseguenziali.
Va osservato, in proposito, che la questione centrale e più delicata che pone la controversia qui scrutinata è certamente rappresentata dall'affidamento del figlio della coppia, , di dodici anni, alla luce del Per_1
comportamento instabile assunto dal padre e del sostanziale disinteresse manifestato dal per i percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione CP_1
e psicosociali attivati dalle agenzie delegate e funzionali alla piena emancipazione dalle dipendenze e alla ricostituzione dei rapporti padre- figlio, non avendo manifestato piena adesione ai predetti percorsi e essendosi presentato soltanto sporadicamente agli incontri all'uopo calendarizzati.
Va sottolineato in premessa che, sebbene la regola dell'affidamento condiviso costituisca la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che il legislatore ha ritenuto che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, tuttavia la sua derogabilità è consentita ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
pagina 5 di 14 Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione pagina 6 di 14 dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, appare eloquente evidenziare innanzitutto quanto comunicato in data
25/26.06.2025 dall'Equipe interistituzionale costituita presso l
[...]
“il sig. si è mostrato sempre poco aderente alla Controparte_2 CP_1
terapia, con presenza estremamente discontinua agli incontri prefissati, tanto da impedire la strutturazione di un qualsivoglia programma anche solo di monitoraggio….; ….che informa su mancata piena adesione ai percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione cui il Servizio è preposto. Si precisa al riguardo che un soggetto con dipendenze per il quale il provvedimento del Tribunale richiede sostegno genitorialità, è appropriato che inizi e completi intero programma di emancipazione dalle dipendenze con equipe multidisciplinare del Ser.D. Soltanto in fasi successive e superata la problematica di dipendenza potrà realizzarsi presa in carico di sostegno genitorialità da parte dei Servizi.
Il setting terapeutico di lavoro sulla sfera relazionale ed in ambito intrafamiliare sul ruolo di "padre" (con responsabilità nei riguardi di un minore) sarebbe vanificato ed inefficace se non si porta a termine
l'emancipazione non solo fisica ma soprattutto psicologica dalla dipendenza”.
pagina 7 di 14 I Servizi Sociali presso il Comune di BA CA, dal canto loro, in data 04.04.2025, hanno riferito che “in riferimento agli incontri tra il signor e il figlio, ospitati presso la sede del Comune di Controparte_1
BA CA, come da provvedimento delle A.G. competente, si trasmette la presente relazione di aggiornamento. Lo spazio neutro è attivo dal 10 dicembre 2024 e prevede, come da relativi calendari comunicati, un incontro a settimana. Gli incontri hanno avuto un andamento molto discontinuo, spesso il signor ha comunicato al figlio di non poter CP_1
presenziare agli incontri per motivazioni varie e in 2 occasioni gli incontri sono saltati per l'assenza del figlio. Dai pochi incontri avvenuti si è potuto notare che il minore si mostra poco coinvolto dal padre, tanto che gli incontri sono spesso superficiali e fugaci. Il minore si mostra a disagio e annoiato, oltre che per il setting anche perché i due si sentono al telefono quotidianamente, più volte al giorno per pochi minuti. Durante gli incontri il padre tiene un comportamento tutto sommato adeguato, si interessa dell'andamento scolastico del figlio e della sua partecipazione alle attività sportive. Spesso porta in dono degli alimenti. Non risultano racconti di vita da parte del minore, se non richiesti esplicitamente. Il padre, invece, racconta dei suoi impegni di lavoro e dei suoi progetti per il futuro, come ad esempio trovare una nuova casa dove ospitare anche i figli della compagna. La sig.ra , mamma del minore, riferisce Parte_1
che , rispetto all'andamento discontinuo e alla presenza Per_1
sporadica del padre agli incontri, ha manifestato particolare delusione e che da ciò deriva un atteggiamento ribelle e nervoso da parte del figlio, anche a scuola e soprattutto nei giorni successivi agli incontri annullati.
Sentita per le vie brevi l'insegnante coordinatrice della classe frequentata dal minore, conferma a questo Servizio che le docenti riferiscono che da
pagina 8 di 14 circa un mese assume un atteggiamento più inquieto e agitato del Per_1
solito, manifestando leggera insofferenza. , presentatosi Per_1
spontaneamente a questo Servizio, ha dichiarato che rimane deluso quando il padre gli comunica che non verrà all'incontro ma che nonostante tutto vuole continuare a vederlo. In data 0l/04/2025 il sig. ha riferito CP_1
alla sig.ra l'intenzione di volere vedere comunque il figlio Parte_1
recandosi sotto casa sua per consegnargli in regalo un uovo di Pasqua, rifiutandosi però di vederlo presso questo Ufficio come concordato. Di fronte all'insistenza della sig.ra affinché il padre non veda il bambino fuori ma presso questo Ufficio come stabilito, il ha mostrato il suo CP_1
disappunto al figlio col quale ha interrotto i contatti per qualche ora. Ciò ha scatenato una forte crisi di pianto da parte del bambino, spaventato di poter perdere il rapporto con lui. Dopo qualche ora, il sig. ha CP_1
contattato nuovamente il figlio, chiarendo l'accaduto e riappacificandosi con lui. Il sig. nelle ultime settimane ha interrotto quasi CP_1
completamente i contatti con questo Servizio nonostante i numerosi tentativi effettuati.
La situazione attuale, come dichiarato dalla sig.ra , sta Parte_1
turbando l'equilibrio del minore che vive con sofferenza quanto sta accadendo”
In buona sostanza, nonostante sin dalle prime fasi processuali fosse stata rappresentata al , avuto riguardo alla sua condizione di CP_1
tossicodipendenza del cui positivo superamento non vi era notizia alcuna in atti, nonché dell'intervenuta condanna a suo carico per maltrattamenti in famiglia, l'opportunità di seguire un percorso di disintossicazione e riabilitazione presso la struttura sanitaria competente e fosse stata disposta a cura dei Servizi Sociali competenti un'indagine sulle condizioni di vita pagina 9 di 14 del minore e sulla relazione dello stesso con i genitori ed i rispettivi nuclei familiari, oltre che l'attivazione del monitoraggio del nucleo familiare, allo scopo di consentire al minore di godere dell'imprescindibile Per_1
rapporto affettivo anche del padre, così da poter essere di ausilio per un suo sviluppo psico-fisico sano e sereno, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita della prole e idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, l'esito delle diverse attività accuratamente espletate non ha prodotto allo stato alcun risultato positivo nella direzione auspicata, per le ragioni esplicitate nelle relazioni sopra riportate.
Ed allora, alla luce delle chiare e univoche risultanze dell'attività espletata dalle competenti agenzie delegate, ritiene il Collegio che ricorrano nella fattispecie in esame le condizioni per confermare l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, avuto riguardo ai profili di sostanziale disinteresse e attuale inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con il figlio, senza che siano emersi condizionamenti degni di nota da parte della madre, non avendo il CP_1
mostrato di avere ancora compiutamente acquisito consapevolezza dei bisogni affettivi e relazionali del figlio, di guisa che lo stesso non appare in grado allo stato di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti di
, ponendo così in atto anzi una condotta che di fatto si rivela Per_1
pregiudizievole.
Orbene, proprio di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si possono obbligare i figli minori a frequentare un genitore, se gli stessi dimostrano pagina 10 di 14 una chiara avversione ad avere con il padre un rapporto continuativo (Cass.
n.11170/2019), laddove il compito principale delle istituzioni è piuttosto quello di favorire, anche attraverso i servizi sociali, la normalizzazione dei rapporti genitore-figlio.
A tale riguardo, va evidenziato, condividendosi l'indirizzo seguito dalla
Suprema Corte, che “il giudice, quando abbia accertato -come nel presente caso- che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art.333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare- all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente e.x art.337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato” (cfr., Cass. n.29999/2020).
In altri termini, avendo riscontrato dalle emergenze processuali che la persistente condotta omissiva posta in essere dal , traducendosi in CP_1
palese inidoneità genitoriale, assurge a motivo ostativo alla concessione dell'affidamento condiviso, tenuto peraltro conto che allo stato, il padre non ha in alcun modo dimostrato di avere acquisito una sufficiente pagina 11 di 14 consapevolezza della delicatezza del suo ruolo affettivo ed educativo tale da poter assicurare il sereno sviluppo della personalità di . Per_1
Ritiene, pertanto, il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno privilegiare la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti e già a conoscenza del caso, il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti il minore, individuando all'uopo tempi e modalità operative di incontri padre-figlio, di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e il figlio, all'unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti del bambino con il padre così da consentire a di individuare e mantenere Per_1
entrambe le figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, di un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un suo più equilibrato sviluppo.
Per ciò che concerne gli aspetti economici della controversia, e con riferimento precipuo all'obbligo di contribuzione per il mantenimento del figlio, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al sostentamento economico di in una misura che avuto riguardo ai bisogni e alle esigenze di vita Per_1
dello stesso connesso alla sua età (12 anni), va congruamente quantificato nella misura di € 300,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
pagina 12 di 14 Va altresì attribuito alla l'Assegno Unico Universale nella Parte_1
misura del 100% (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla peculiarità della vicenda scrutinata, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 17.10.2023, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore della coppia , per le ragioni specificate in motivazione, disponendo che Per_1
a cura delle agenzie competenti già delegate individuino gli strumenti più idonei ed efficaci per favorire e garantire la ripresa dei rapporti padre-figlio e ne predispongano tempi e modalità operative;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della CP_1
di un assegno mensile pari ad € 300,00 quale contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla l'Assegno Unico Universale nella misura del Parte_1
100%;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 04.09.2025
pagina 13 di 14 Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n.2621 R.G.A.C. dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza cartolare dell'01.07.2025, vertente
TRA
(nata il [...] a [...] -RC-, cod. fisc.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Stella, giusta C.F._1
procura in atti, presso il cui studio in Bologna, alla via Petroni n.23 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nato il [...] a [...], cod. fisc.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela CodiceFiscale_2
Gullì, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via
E. Cuzzocrea n.36 ha eletto domicilio
-resistente-
pagina 1 di 14 NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza dell'01 luglio 2025, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 15.04.2024 nulla opponeva.
IN FATTO ED DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2023 chiedeva a Parte_1
questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , assumendo Controparte_1
che:
-il 14 agosto 2012 aveva contratto in BA CA (RC) matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale è nato un figlio, (06.10.2013), ad oggi Per_1
ancora minorenne;
-con sentenza n.1884/2022 pubblicata l'11.07.2022 il Tribunale di Bologna aveva pronunciato la separazione personale giudiziale tra i coniugi, statuendo l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio e l'obbligo a carico del padre di corrispondere alla madre la somma mensile di € 300,00 quale assegno per il mantenimento del minore;
-anche dopo la separazione, il si rendeva autore di comportamenti CP_1
aggressivi anche in presenza del figlio.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e pagina 2 di 14 non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, la ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BA CA (RC) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, ordinando al competente Ufficiale di
Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza, e che le venisse riconosciuto un assegno divorzile, non avendo ella svolto mai attività lavorativa e percependo un modesto reddito di cittadinanza.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data
05.12.2023.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale contestava le deduzioni della Controparte_1
ricorrente in ordine ai rapporti padre-figlio; chiedeva, in proposito, che venisse disposto l'affidamento condiviso di ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione dello stesso presso la madre e che venisse previsto che il minore potesse intrattenersi con il padre, quando presente sul territorio, almeno due pomeriggi a settimana (dall'uscita di scuola fino alla sera alle 21.30) nonché per i fine-settimana alternati (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) con pernottamento presso la residenza del padre, e che potesse trascorrere le festività in modo alternato, nonché periodi più lunghi con il padre durante le vacanze estive;
insisteva, infine, che potesse contribuire al mantenimento del figlio con la corresponsione dell'importo di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come individuate nel protocollo del Tribunale di Reggio Calabria.
Con ordinanza del 04.04.2024 veniva confermato l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre;
veniva disposto nel contempo che gli incontri padre-figlio avvenissero alla presenza della nonna paterna, secondo le pagina 3 di 14 indicazioni specificate nel suddetto provvedimento e che a cura dei Servizi sociali territorialmente competenti venisse svolta una indagine sulle condizioni di vita del minore e sulla relazione dello stesso con i genitori ed i rispettivi nuclei familiari, oltre l'attivazione del monitoraggio del nucleo familiare;
veniva infine ordinato al di corrispondere alla CP_1
un assegno provvisorio mensile di 300,00 quale contributo per Parte_1
il mantenimento del figlio, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo attualmente vigente presso il
Tribunale di Reggio Calabria.
Con sentenza parziale n.468/2024 pubblicata il 05.04.2024, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in BA CA (Reggio Calabria) il 14.08.2012 e veniva ordinato al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni di legge;
quindi la causa veniva istruita con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Reggio
Calabria e con l'audizione del figlio minore , all'esito della quale Per_1
e a parziale modifica dei provvedimenti già in vigore, veniva stabilito che il minore potesse incontrare il padre per un pomeriggio la settimana, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, e previa attivazione del servizio di educativa domiciliare per i minorenni a cura del servizio sociale, e che a conclusione del positivo esito del percorso di disintossicazione del presso il si sarebbero potuti valutare CP_1 Pt_2
incontri più frequenti e liberi;
nel contempo il veniva invitato a CP_1
sottoporsi ad un percorso di sostegno e cura presso il ed a sottoporsi a Pt_2
periodici esami di verifica, oltre che ad un percorso di sostegno della genitorialità; veniva disposta, altresì, la prosecuzione del monitoraggio a pagina 4 di 14 cura dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
infine, all'udienza dell'01.07.2025, svoltasi con modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
* * * * * *
Attesa la sentenza parziale n.468/2024 pubblicata il 05.04.2024 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Controparte_1 Parte_1
non resta in questa sede che adottare i provvedimenti conseguenziali.
Va osservato, in proposito, che la questione centrale e più delicata che pone la controversia qui scrutinata è certamente rappresentata dall'affidamento del figlio della coppia, , di dodici anni, alla luce del Per_1
comportamento instabile assunto dal padre e del sostanziale disinteresse manifestato dal per i percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione CP_1
e psicosociali attivati dalle agenzie delegate e funzionali alla piena emancipazione dalle dipendenze e alla ricostituzione dei rapporti padre- figlio, non avendo manifestato piena adesione ai predetti percorsi e essendosi presentato soltanto sporadicamente agli incontri all'uopo calendarizzati.
Va sottolineato in premessa che, sebbene la regola dell'affidamento condiviso costituisca la scelta preferenziale onde garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che il legislatore ha ritenuto che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, tuttavia la sua derogabilità è consentita ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
pagina 5 di 14 Il giudizio prognostico che il giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
E' stato chiarito, in particolare, che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, in relazione ad uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che la scelta dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione, non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Ed invero, la giurisprudenza ha in più occasioni evidenziato che l'affidamento condiviso può essere derogato, poiché non esprime un principio di ordine pubblico internazionale e che la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se così richiede la migliore realizzazione pagina 6 di 14 dell'interesse della prole, purchè risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, e la strada dell'affidamento esclusivo può essere praticabile solo nei casi in cui la conflittualità genitoriale si presenti in forme tali da alterare e porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli, pregiudicando, dunque, il loro superiore interesse.
Ebbene, soffermandosi sulla vicenda processuale che qui occupa, appare eloquente evidenziare innanzitutto quanto comunicato in data
25/26.06.2025 dall'Equipe interistituzionale costituita presso l
[...]
“il sig. si è mostrato sempre poco aderente alla Controparte_2 CP_1
terapia, con presenza estremamente discontinua agli incontri prefissati, tanto da impedire la strutturazione di un qualsivoglia programma anche solo di monitoraggio….; ….che informa su mancata piena adesione ai percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione cui il Servizio è preposto. Si precisa al riguardo che un soggetto con dipendenze per il quale il provvedimento del Tribunale richiede sostegno genitorialità, è appropriato che inizi e completi intero programma di emancipazione dalle dipendenze con equipe multidisciplinare del Ser.D. Soltanto in fasi successive e superata la problematica di dipendenza potrà realizzarsi presa in carico di sostegno genitorialità da parte dei Servizi.
Il setting terapeutico di lavoro sulla sfera relazionale ed in ambito intrafamiliare sul ruolo di "padre" (con responsabilità nei riguardi di un minore) sarebbe vanificato ed inefficace se non si porta a termine
l'emancipazione non solo fisica ma soprattutto psicologica dalla dipendenza”.
pagina 7 di 14 I Servizi Sociali presso il Comune di BA CA, dal canto loro, in data 04.04.2025, hanno riferito che “in riferimento agli incontri tra il signor e il figlio, ospitati presso la sede del Comune di Controparte_1
BA CA, come da provvedimento delle A.G. competente, si trasmette la presente relazione di aggiornamento. Lo spazio neutro è attivo dal 10 dicembre 2024 e prevede, come da relativi calendari comunicati, un incontro a settimana. Gli incontri hanno avuto un andamento molto discontinuo, spesso il signor ha comunicato al figlio di non poter CP_1
presenziare agli incontri per motivazioni varie e in 2 occasioni gli incontri sono saltati per l'assenza del figlio. Dai pochi incontri avvenuti si è potuto notare che il minore si mostra poco coinvolto dal padre, tanto che gli incontri sono spesso superficiali e fugaci. Il minore si mostra a disagio e annoiato, oltre che per il setting anche perché i due si sentono al telefono quotidianamente, più volte al giorno per pochi minuti. Durante gli incontri il padre tiene un comportamento tutto sommato adeguato, si interessa dell'andamento scolastico del figlio e della sua partecipazione alle attività sportive. Spesso porta in dono degli alimenti. Non risultano racconti di vita da parte del minore, se non richiesti esplicitamente. Il padre, invece, racconta dei suoi impegni di lavoro e dei suoi progetti per il futuro, come ad esempio trovare una nuova casa dove ospitare anche i figli della compagna. La sig.ra , mamma del minore, riferisce Parte_1
che , rispetto all'andamento discontinuo e alla presenza Per_1
sporadica del padre agli incontri, ha manifestato particolare delusione e che da ciò deriva un atteggiamento ribelle e nervoso da parte del figlio, anche a scuola e soprattutto nei giorni successivi agli incontri annullati.
Sentita per le vie brevi l'insegnante coordinatrice della classe frequentata dal minore, conferma a questo Servizio che le docenti riferiscono che da
pagina 8 di 14 circa un mese assume un atteggiamento più inquieto e agitato del Per_1
solito, manifestando leggera insofferenza. , presentatosi Per_1
spontaneamente a questo Servizio, ha dichiarato che rimane deluso quando il padre gli comunica che non verrà all'incontro ma che nonostante tutto vuole continuare a vederlo. In data 0l/04/2025 il sig. ha riferito CP_1
alla sig.ra l'intenzione di volere vedere comunque il figlio Parte_1
recandosi sotto casa sua per consegnargli in regalo un uovo di Pasqua, rifiutandosi però di vederlo presso questo Ufficio come concordato. Di fronte all'insistenza della sig.ra affinché il padre non veda il bambino fuori ma presso questo Ufficio come stabilito, il ha mostrato il suo CP_1
disappunto al figlio col quale ha interrotto i contatti per qualche ora. Ciò ha scatenato una forte crisi di pianto da parte del bambino, spaventato di poter perdere il rapporto con lui. Dopo qualche ora, il sig. ha CP_1
contattato nuovamente il figlio, chiarendo l'accaduto e riappacificandosi con lui. Il sig. nelle ultime settimane ha interrotto quasi CP_1
completamente i contatti con questo Servizio nonostante i numerosi tentativi effettuati.
La situazione attuale, come dichiarato dalla sig.ra , sta Parte_1
turbando l'equilibrio del minore che vive con sofferenza quanto sta accadendo”
In buona sostanza, nonostante sin dalle prime fasi processuali fosse stata rappresentata al , avuto riguardo alla sua condizione di CP_1
tossicodipendenza del cui positivo superamento non vi era notizia alcuna in atti, nonché dell'intervenuta condanna a suo carico per maltrattamenti in famiglia, l'opportunità di seguire un percorso di disintossicazione e riabilitazione presso la struttura sanitaria competente e fosse stata disposta a cura dei Servizi Sociali competenti un'indagine sulle condizioni di vita pagina 9 di 14 del minore e sulla relazione dello stesso con i genitori ed i rispettivi nuclei familiari, oltre che l'attivazione del monitoraggio del nucleo familiare, allo scopo di consentire al minore di godere dell'imprescindibile Per_1
rapporto affettivo anche del padre, così da poter essere di ausilio per un suo sviluppo psico-fisico sano e sereno, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita della prole e idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione, l'esito delle diverse attività accuratamente espletate non ha prodotto allo stato alcun risultato positivo nella direzione auspicata, per le ragioni esplicitate nelle relazioni sopra riportate.
Ed allora, alla luce delle chiare e univoche risultanze dell'attività espletata dalle competenti agenzie delegate, ritiene il Collegio che ricorrano nella fattispecie in esame le condizioni per confermare l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, avuto riguardo ai profili di sostanziale disinteresse e attuale inadeguatezza riscontrati in merito alla cronica difficoltà del padre a sintonizzarsi con il figlio, senza che siano emersi condizionamenti degni di nota da parte della madre, non avendo il CP_1
mostrato di avere ancora compiutamente acquisito consapevolezza dei bisogni affettivi e relazionali del figlio, di guisa che lo stesso non appare in grado allo stato di svolgere alcuna funzione educativa nei confronti di
, ponendo così in atto anzi una condotta che di fatto si rivela Per_1
pregiudizievole.
Orbene, proprio di recente i giudici di legittimità hanno ribadito che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si possono obbligare i figli minori a frequentare un genitore, se gli stessi dimostrano pagina 10 di 14 una chiara avversione ad avere con il padre un rapporto continuativo (Cass.
n.11170/2019), laddove il compito principale delle istituzioni è piuttosto quello di favorire, anche attraverso i servizi sociali, la normalizzazione dei rapporti genitore-figlio.
A tale riguardo, va evidenziato, condividendosi l'indirizzo seguito dalla
Suprema Corte, che “il giudice, quando abbia accertato -come nel presente caso- che un genitore viola o trascura i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ha la possibilità di non pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art.330 c.c. e di graduare le misure applicabili, come previsto dall'art.333 c.c., secondo il quale, quando la condotta appare comunque pregiudizievole per al figlio, il giudice "può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore convivente che maltratta o abusa del minore": il dettato evidenzia che le previsioni ivi contenute sono solo esemplificative, giacchè è riservato al giudice stabilire la misura che in concreto si riveli più adatta, anche facendo applicazione - in un caso come il presente in cui non vi era già più la convivenza familiare- all'istituto dell'affido declinato secondo la modalità più pertinente e.x art.337 quater c.c. e, quindi, anche nella forma dell'affidamento esclusivo rafforzato” (cfr., Cass. n.29999/2020).
In altri termini, avendo riscontrato dalle emergenze processuali che la persistente condotta omissiva posta in essere dal , traducendosi in CP_1
palese inidoneità genitoriale, assurge a motivo ostativo alla concessione dell'affidamento condiviso, tenuto peraltro conto che allo stato, il padre non ha in alcun modo dimostrato di avere acquisito una sufficiente pagina 11 di 14 consapevolezza della delicatezza del suo ruolo affettivo ed educativo tale da poter assicurare il sereno sviluppo della personalità di . Per_1
Ritiene, pertanto, il Tribunale che in siffatta situazione appare opportuno privilegiare la scelta di demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti e già a conoscenza del caso, il compito di monitorare l'evoluzione della predetta vicenda familiare nell'ottica prioritaria di coinvolgere e soprattutto responsabilizzare entrambi i genitori nell'adozione delle scelte di maggiore interesse riguardanti il minore, individuando all'uopo tempi e modalità operative di incontri padre-figlio, di osservazione di percorsi condivisi di rielaborazione e miglioramento dei rapporti affettivi, in auspicabile accordo tra entrambi i genitori e il figlio, all'unico e precipuo scopo di favorire la ripresa dei rapporti del bambino con il padre così da consentire a di individuare e mantenere Per_1
entrambe le figure genitoriali quali suoi imprescindibili e validi punti di riferimento, attraverso la costruzione, ove possibile, di un proficuo rapporto affettivo che sia di ausilio per un suo più equilibrato sviluppo.
Per ciò che concerne gli aspetti economici della controversia, e con riferimento precipuo all'obbligo di contribuzione per il mantenimento del figlio, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto l'obbligo del padre di contribuzione al sostentamento economico di in una misura che avuto riguardo ai bisogni e alle esigenze di vita Per_1
dello stesso connesso alla sua età (12 anni), va congruamente quantificato nella misura di € 300,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del
50% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
pagina 12 di 14 Va altresì attribuito alla l'Assegno Unico Universale nella Parte_1
misura del 100% (Cass. n.4672/2025).
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla peculiarità della vicenda scrutinata, le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, con ricorso depositato il 17.10.2023, ogni altra istanza, CP_1
eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dispone l'affidamento in via esclusiva alla madre del figlio minore della coppia , per le ragioni specificate in motivazione, disponendo che Per_1
a cura delle agenzie competenti già delegate individuino gli strumenti più idonei ed efficaci per favorire e garantire la ripresa dei rapporti padre-figlio e ne predispongano tempi e modalità operative;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della CP_1
di un assegno mensile pari ad € 300,00 quale contributo per il Parte_1
mantenimento del figlio, importo rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi quindici giorni di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-attribuisce alla l'Assegno Unico Universale nella misura del Parte_1
100%;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 04.09.2025
pagina 13 di 14 Il Presidente rel.est. dott. Giuseppe Campagna
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