TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3925 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16508/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice ND BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16508/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante p. t. (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Senatore Nicola, giusta procura in atti;
attrice in riassunzione contro
in persona del legale rappresentante p. t., con il patrocinio dell'avv. CP_2
EN NN, giusta procura in atti;
, in persona del legale rappresentante p. t. (C.F. ), CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. EN NN, giusta procura in atti;
convenute in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 08/11/2018, riassumeva innanzi a CP_1 questo Tribunale il giudizio di opposizione avverso i decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti nei suoi confronti da e da emessi dal CP_2 Controparte_3
Giudice di Pace di Bari, con i quali le era stato ingiunto il pagamento in favore pagina 1 di 6 delle ricorrenti della somma rispettivamente di €. 3.050,00 ed €. 2.500,00, oltre interessi di legge e spese come liquidate, a titolo di anticipo spese per la
“lavorazione della pratica” pattuito nel contratto di consulenza e assistenza tecnica economica e finanziaria stipulato il 2/12/2015; tanto a seguito di provvedimento del Giudice di Pace di Bari che, ritenuta la propria incompetenza, ratione valoris, rimetteva le parti innanzi a questo Tribunale.
In particolare, contestava l'inadempienza delle ricorrenti CP_1 rispetto agli obblighi derivanti dal contratto concluso inter partes, per non aver svolto l'attività necessaria e prodromica per il raggiungimento del risultato sperato (l'ottenimento del finanziamento), non avendo mai inviato la documentazione funzionale allo svolgimento dell'attività. Insisteva dunque per la domanda, già proposta dinanzi al Giudice di Pace, di risoluzione del contratto, con conseguente condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti.
Costituendosi tempestivamente nel presente giudizio, e CP_2 chiedevano la conferma dei decreti ingiuntivo opposti e il rigetto Controparte_4 della domanda formulata dalla parte attrice in riassunzione.
Rigettate le richieste istruttorie formulate da la causa è CP_1 infine pervenuta all'udienza del 09/07/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies co. 3,
c.p.c. e 7 co. 3, d.lgs. n. 164/2024.
****
Preliminarmente, deve evidenziarsi che l'art. 645 c.p.c., nello stabilire che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una competenza funzionale ed inderogabile di tale ufficio a decidere delle sorti del decreto medesimo, ma non ha escluso in radice la verifica della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio secondo gli altri criteri stabiliti dalla legge, cosicché il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, laddove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza pagina 2 di 6 funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e rimettere la causa ordinaria innanzi al Giudice competente.
Ed infatti, “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti. Ne consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice ad quem è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte” (Cass. n. 16744/2009).
Una conclusione, questa, che trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la propria incompetenza per valore, ciò comportando necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto.
Ne deriva che, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo per ragioni di competenza, il giudizio è dunque destinato a "proseguire" nelle forme del procedimento ordinario dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Oggetto dell'odierno giudizio è pertanto la pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria – sul cui accoglimento le odierne convenute in riassunzione hanno insistito costituendosi regolarmente nel presente giudizio tempestivamente riassunto – a cui l'attrice in riassunzione ha opposto un'eccezione di inadempimento, posta alla base della domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni dalla stessa formulata.
pagina 3 di 6 Ciò chiarito, richiamati gli ordinari criteri di distribuzione degli oneri probatori in materia, si osserva che le creditrici originarie ricorrenti e CP_2 hanno fornito la prova scritta della fonte del credito fatto valere Controparte_4 in giudizio, essendo documentato in atti il “contratto di consulenza e assistenza tecnica economica e finanziaria” concluso in data 02/12/2015 tra le stesse e avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza nella CP_1 predisposizione della domanda di richiesta di finanziamento e/o linea di credito ad istituti finanziari.
Il contratto in questione, nel prevedere, per l'attività di consulenza, un compenso pari a euro 20.000, suddiviso al 50% per ciascun consulente (art. 8), stabilisce, all'art. 9 (modalità di pagamento), che: “ai fini del pagamento del compenso di cui all'art. 8 del presente incarico per l'attività di consulenza svolta dai consulenti, esso verrà effettuato come segue: pagamento anticipato e pagamento a buon fine della domanda di finanziamento e/o all'ottenimento della linea di credito” (art. 9.1); “per pagamento anticipato si intende un compenso fisso pari ad €. 5.000,00 oltre iva, da corrispondere all'atto della sottoscrizione della presente scrittura privata a titolo di fondo spese per la lavorazione della pratica” (art. 9.2); “il pagamento anticipato sarà dovuto a prescindere dal buon esito della domanda di finanziamento e/o dall'ottenimento della linea di credito”
(art. 9.3).
Il pagamento della somma richiesta in sede monitoria non era dunque subordinato al buon esito della domanda di finanziamento e/o della linea di credito, ma costituiva, in base alle non specificamente contestate pattuizioni negoziali sopra richiamate, il versamento di un compenso fisso anticipato, la cui erogazione prescindeva dall'erogazione del finanziamento, in quanto “da corrispondere all'atto della sottoscrizione [del contratto] a titolo di fondo spese per la lavorazione della pratica”.
La parte creditrice ha poi documentalmente provato, producendo la incontestata corrispondenza con un istituto di credito (doc.
5-6 fasc. CP_3
, di essersi attivata ponendo in essere le attività di interlocuzione
[...] prodromiche allo svolgimento dell'incarico.
pagina 4 di 6 La circostanza per cui le parti avrebbero verbalmente concordato che nessuna somma sarebbe stata corrisposta sino a quando avesse CP_1 conseguito un'effettiva utilità è rimasta mera asserzione della parte attrice in via riconvenzionale, non trovando rispondenza nel compendio probatorio acquisito al giudizio (l'attrice ha invero sul punto articolato una prova testimoniale inammissibile in quanto connotata da estrema genericità) e anzi incontrando espressa smentita nelle univoche pattuizioni negoziali intercorse tra le parti, così come documentato dal contratto in atti.
A nulla rilevano, dunque, le contestazioni di inadempienza mosse da per non aver le controparti assunto “ogni utile iniziativa tesa a CP_1 soddisfare gli interessi riversati nel contratto citato”, se e in quanto volta a paralizzare l'altrui pretesa creditoria, atteso che, pur essendo pacifico che l'attrice non ha ottenuto l'auspicato finanziamento, le controparti hanno tuttavia chiesto soltanto il pagamento del compenso fisso anticipato previsto all'atto della conclusione del contratto di assistenza tecnica, che, come visto, non era ancorato al buon esito della richiesta di finanziamento.
Quanto alla richiesta di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno correlate all'inadempimento del contratto di consulenza imputato alle controparti, per non aver svolto le stesse società “nessuna attività nell'interesse dell' CP_1
, assorbente è poi il rilievo per cui, per un verso, la contestazione in ordine
[...] all'inerzia delle consulenti trova smentita nella surrichiamata corrispondenza telematica versata in atti, e, per altro verso, l'istanza risarcitoria è connotata da un intrinseco deficit allegativo, non avendo l'attrice né compiutamente allegato né offerto di dimostrare le conseguenze pregiudizievoli rivenienti dalla condotta inadempiente contestata.
Da qui il rigetto delle domande proposte da CP_1
In conclusione, va condannata al pagamento, in favore di CP_1
e delle somme rispettivamente di €. 3.050,00 ed €. CP_2 Controparte_4
2.500,00, così come richieste in sede monitoria, pari alle rispettive quote di competenza dell'anticipo pattuito al punto 9.2 del contratto inter partes.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6 Alla liquidazione degli onorari deve procedersi, tenuto conto dell'unicità dell'assistenza difensiva, in base ai parametri minimi, alla luce del valore della causa, dell'entità dell'attività processuale espletata e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- in accoglimento delle domande proposte da e CP_2 Controparte_4
CONDANNA al pagamento, in favore delle stesse, della somma CP_1 rispettivamente di €. 3.050,00 ed €. 2.500,00, oltre interessi sino al soddisfo;
- RIGETTA le domande proposte da CP_1
- CONDANNA al pagamento, in favore della controparte, delle CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.540 per compensi spettanti all'unico difensore, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Bari, 4 novembre 2025
Il giudice
ND BE
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice ND BE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16508/2018 promossa da:
in persona del legale rappresentante p. t. (C.F. ), CP_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Senatore Nicola, giusta procura in atti;
attrice in riassunzione contro
in persona del legale rappresentante p. t., con il patrocinio dell'avv. CP_2
EN NN, giusta procura in atti;
, in persona del legale rappresentante p. t. (C.F. ), CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. EN NN, giusta procura in atti;
convenute in riassunzione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto notificato in data 08/11/2018, riassumeva innanzi a CP_1 questo Tribunale il giudizio di opposizione avverso i decreti ingiuntivi richiesti ed ottenuti nei suoi confronti da e da emessi dal CP_2 Controparte_3
Giudice di Pace di Bari, con i quali le era stato ingiunto il pagamento in favore pagina 1 di 6 delle ricorrenti della somma rispettivamente di €. 3.050,00 ed €. 2.500,00, oltre interessi di legge e spese come liquidate, a titolo di anticipo spese per la
“lavorazione della pratica” pattuito nel contratto di consulenza e assistenza tecnica economica e finanziaria stipulato il 2/12/2015; tanto a seguito di provvedimento del Giudice di Pace di Bari che, ritenuta la propria incompetenza, ratione valoris, rimetteva le parti innanzi a questo Tribunale.
In particolare, contestava l'inadempienza delle ricorrenti CP_1 rispetto agli obblighi derivanti dal contratto concluso inter partes, per non aver svolto l'attività necessaria e prodromica per il raggiungimento del risultato sperato (l'ottenimento del finanziamento), non avendo mai inviato la documentazione funzionale allo svolgimento dell'attività. Insisteva dunque per la domanda, già proposta dinanzi al Giudice di Pace, di risoluzione del contratto, con conseguente condanna delle controparti al risarcimento dei danni subiti.
Costituendosi tempestivamente nel presente giudizio, e CP_2 chiedevano la conferma dei decreti ingiuntivo opposti e il rigetto Controparte_4 della domanda formulata dalla parte attrice in riassunzione.
Rigettate le richieste istruttorie formulate da la causa è CP_1 infine pervenuta all'udienza del 09/07/2025, all'esito della quale è stata riservata per la decisione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies co. 3,
c.p.c. e 7 co. 3, d.lgs. n. 164/2024.
****
Preliminarmente, deve evidenziarsi che l'art. 645 c.p.c., nello stabilire che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha istituito una competenza funzionale ed inderogabile di tale ufficio a decidere delle sorti del decreto medesimo, ma non ha escluso in radice la verifica della competenza del giudice che ha emesso il provvedimento monitorio secondo gli altri criteri stabiliti dalla legge, cosicché il giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, laddove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, deve dichiararne la nullità, con ciò esaurendo la propria competenza pagina 2 di 6 funzionale in ordine al giudizio di opposizione, e rimettere la causa ordinaria innanzi al Giudice competente.
Ed infatti, “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti. Ne consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice ad quem è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte” (Cass. n. 16744/2009).
Una conclusione, questa, che trova applicazione anche nell'ipotesi in cui, il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiari la propria incompetenza per valore, ciò comportando necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto.
Ne deriva che, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo per ragioni di competenza, il giudizio è dunque destinato a "proseguire" nelle forme del procedimento ordinario dinanzi al giudice indicato come competente, ai sensi dell'art. 50 c.p.c.
Oggetto dell'odierno giudizio è pertanto la pretesa creditoria originariamente azionata in sede monitoria – sul cui accoglimento le odierne convenute in riassunzione hanno insistito costituendosi regolarmente nel presente giudizio tempestivamente riassunto – a cui l'attrice in riassunzione ha opposto un'eccezione di inadempimento, posta alla base della domanda di risoluzione contrattuale e di risarcimento dei danni dalla stessa formulata.
pagina 3 di 6 Ciò chiarito, richiamati gli ordinari criteri di distribuzione degli oneri probatori in materia, si osserva che le creditrici originarie ricorrenti e CP_2 hanno fornito la prova scritta della fonte del credito fatto valere Controparte_4 in giudizio, essendo documentato in atti il “contratto di consulenza e assistenza tecnica economica e finanziaria” concluso in data 02/12/2015 tra le stesse e avente ad oggetto attività di consulenza e assistenza nella CP_1 predisposizione della domanda di richiesta di finanziamento e/o linea di credito ad istituti finanziari.
Il contratto in questione, nel prevedere, per l'attività di consulenza, un compenso pari a euro 20.000, suddiviso al 50% per ciascun consulente (art. 8), stabilisce, all'art. 9 (modalità di pagamento), che: “ai fini del pagamento del compenso di cui all'art. 8 del presente incarico per l'attività di consulenza svolta dai consulenti, esso verrà effettuato come segue: pagamento anticipato e pagamento a buon fine della domanda di finanziamento e/o all'ottenimento della linea di credito” (art. 9.1); “per pagamento anticipato si intende un compenso fisso pari ad €. 5.000,00 oltre iva, da corrispondere all'atto della sottoscrizione della presente scrittura privata a titolo di fondo spese per la lavorazione della pratica” (art. 9.2); “il pagamento anticipato sarà dovuto a prescindere dal buon esito della domanda di finanziamento e/o dall'ottenimento della linea di credito”
(art. 9.3).
Il pagamento della somma richiesta in sede monitoria non era dunque subordinato al buon esito della domanda di finanziamento e/o della linea di credito, ma costituiva, in base alle non specificamente contestate pattuizioni negoziali sopra richiamate, il versamento di un compenso fisso anticipato, la cui erogazione prescindeva dall'erogazione del finanziamento, in quanto “da corrispondere all'atto della sottoscrizione [del contratto] a titolo di fondo spese per la lavorazione della pratica”.
La parte creditrice ha poi documentalmente provato, producendo la incontestata corrispondenza con un istituto di credito (doc.
5-6 fasc. CP_3
, di essersi attivata ponendo in essere le attività di interlocuzione
[...] prodromiche allo svolgimento dell'incarico.
pagina 4 di 6 La circostanza per cui le parti avrebbero verbalmente concordato che nessuna somma sarebbe stata corrisposta sino a quando avesse CP_1 conseguito un'effettiva utilità è rimasta mera asserzione della parte attrice in via riconvenzionale, non trovando rispondenza nel compendio probatorio acquisito al giudizio (l'attrice ha invero sul punto articolato una prova testimoniale inammissibile in quanto connotata da estrema genericità) e anzi incontrando espressa smentita nelle univoche pattuizioni negoziali intercorse tra le parti, così come documentato dal contratto in atti.
A nulla rilevano, dunque, le contestazioni di inadempienza mosse da per non aver le controparti assunto “ogni utile iniziativa tesa a CP_1 soddisfare gli interessi riversati nel contratto citato”, se e in quanto volta a paralizzare l'altrui pretesa creditoria, atteso che, pur essendo pacifico che l'attrice non ha ottenuto l'auspicato finanziamento, le controparti hanno tuttavia chiesto soltanto il pagamento del compenso fisso anticipato previsto all'atto della conclusione del contratto di assistenza tecnica, che, come visto, non era ancorato al buon esito della richiesta di finanziamento.
Quanto alla richiesta di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno correlate all'inadempimento del contratto di consulenza imputato alle controparti, per non aver svolto le stesse società “nessuna attività nell'interesse dell' CP_1
, assorbente è poi il rilievo per cui, per un verso, la contestazione in ordine
[...] all'inerzia delle consulenti trova smentita nella surrichiamata corrispondenza telematica versata in atti, e, per altro verso, l'istanza risarcitoria è connotata da un intrinseco deficit allegativo, non avendo l'attrice né compiutamente allegato né offerto di dimostrare le conseguenze pregiudizievoli rivenienti dalla condotta inadempiente contestata.
Da qui il rigetto delle domande proposte da CP_1
In conclusione, va condannata al pagamento, in favore di CP_1
e delle somme rispettivamente di €. 3.050,00 ed €. CP_2 Controparte_4
2.500,00, così come richieste in sede monitoria, pari alle rispettive quote di competenza dell'anticipo pattuito al punto 9.2 del contratto inter partes.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
pagina 5 di 6 Alla liquidazione degli onorari deve procedersi, tenuto conto dell'unicità dell'assistenza difensiva, in base ai parametri minimi, alla luce del valore della causa, dell'entità dell'attività processuale espletata e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza o eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
- in accoglimento delle domande proposte da e CP_2 Controparte_4
CONDANNA al pagamento, in favore delle stesse, della somma CP_1 rispettivamente di €. 3.050,00 ed €. 2.500,00, oltre interessi sino al soddisfo;
- RIGETTA le domande proposte da CP_1
- CONDANNA al pagamento, in favore della controparte, delle CP_1 spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.540 per compensi spettanti all'unico difensore, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Bari, 4 novembre 2025
Il giudice
ND BE
pagina 6 di 6