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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 31/07/2025, n. 1447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1447 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 397/2024 promossa da:
(CF e P. IVA con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ANDREA FERRARI (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
Contro
(CF e P.IVA ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti SANDRO MANZATI (CF ) e (CF C.F._2 CP_2
) C.F._3
APPELLATA avverso l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze RG n. 6914/2014, pubblicata il 26/01/2024
CONCLUSIONI
In data 8.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma dell'ordinanza n. cronol. 1197/2024 del 26/01/2024 RG n. 6914/2014 - Repert. n. 590/2024 emessa dal Tribunale di Firenze – non notificata: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , in persona del l.r.p.t, Controparte_3
e/o dei suoi successori intervenuti nel giudizio di cui è causa;
2) dichiarare inefficace la clausola risolutiva espressa di cui al contratto di leasing sottoscritto dalle parti per genericità e, per l'effetto, accertato l'inadempimento di scarsa importanza della in persona del l.r.p.t., Parte_1 rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Firenze n. cronol. 1197/2024, del 26.1.2024, R.G. n. 6914/2014 – Repert. n. 590/2024, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto l'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza pubblicata il 26/01/2024 il Tribunale di Firenze ha così deciso:
“1. accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria in data 13 settembre 2007 meglio descritto in parte motiva, ordina alla resistente il rilascio immediato, in favore della ricorrente, dell'immobile, libero da persone e cose, 3. condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 5.500 per compenso al difensore ed € 286, per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Tale ordinanza è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui aveva chiesto, previo accertamento della Controparte_3 risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 515997, per inadempimento dell'utilizzatrice, disporsi nei confronti di Parte_1
l'immediata restituzione dell'immobile oggetto di tale contratto.
Nel corso del giudizio era intervenuta deducendo di Controparte_1 essere legittimata attiva in virtù degli atti di cessione, fusione ed incorporazione tra società analiticamente indicati e documentati, facendo proprie tutte le richieste e difese di . Controparte_3
Si era costituita eccependo preliminarmente Parte_1 l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva, inefficacia della clausola risolutiva, infondatezza della domanda essendo l'inadempimento di scarsa importanza.
Disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, la causa, più volte rinviata essendo in corso trattative di bonario componimento, era stata istruita documentalmente e decisa come sopra indicato.
(di seguito solo o o Parte_1 Pt_1 CP_4 anche APPELLANTE), con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello la (di Controparte_1 seguito solo o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP_1 suddetta ordinanza per i seguenti motivi di appello:
1)Illegittimità della Sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure inteso raggiunta la prova della legittimazione attiva in capo alla , ed CP_1 ancor prima a chi l'ha preceduta – Violazione del principio del contraddittorio – violazione e/o falsa applicazione degli art. 702 bis e ter c.p.c. Punti e capi dell'Ordinanza impugnati, dalla pagina 2 dalle parole “Preliminarmente infondata è la sollevata eccezione” alla pagina 4 alle parole “essendo rimasta contumace malgrado la sua rituale evocazione in giudizio”.
2) Illegittimità della Sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure inteso legittima la clausola risolutiva espressa nonché per aver ritenuto grave l'inadempimento di cui è causa– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341
c.c. e degli art. 1453, 1454, 1455 e 1456 c.c Punti e capi dell'Ordinanza impugnati, dalla pagina 5 dalle parole “Rilevato che la ricorrente ha dedotto” alla pagina 6 alle parole “Ne deriva la piena validità della detta clausola”.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma dell'ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante all'ordinanza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma. In data 8.7.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza:
“ ritenuto nel merito, che parte ricorrente ha comprovato i propri assunti, attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione finanziaria in data
13.9.97 concluso dalla (incorporata per fusione nella Controparte_5 stessa avente ad oggetto la seguente unità Controparte_6 immobiliare: immobile posto nel comune di TIVOLI (RM), Strada dei laghi snc
Edificio 4 costituito da “villino articolato ai piani terra e primo, distinto con il numero interno 1 (uno, composto di 5,5 (cinque virgola cinque\ vani catastali, con annessa corte esclusiva;
villino articolato ai piani primo sottostrada, primo, primo e secondo, distinto con il numero interno 2 (due composto di 7.5 sette virgola cinque vani catastali. con annessa corte esclusiva: villino articolato ai piani primo sottostrada. terra. primo e secondo, distinto con il numero interno
3 (tre, composto di 7,5 sette virgola cinque vani catastali. con annessa corte esclusiva: villino articolato ai piani primo sottostrada. terra. primo e secondo. distinto con il numero interno 4 quattro composto di 7.5 (sette virgola cinque vani catastali. con annessa corte esclusiva: il tutto confinante con l'edificio 3. con il distacco dell'edificio 1, salvo altri e/o diversi confini;
numero 4 (quattro) locali garages. posti al piano primo sottostrada: confinanti con lo spazio di manovra per più lati, con il villino interno tre, salvo altri e/o diversi confini.
Detti immobili risultano censiti al N.C.E.U. del Comune di Tivoli. al foglio 49. particella 1592: sub. 6, z.c. U, cat. A/7, cl. 3, vani 5,5, Strada dei Laghi s.n.c.,
p. T-1, int. 1, Ed. 4, R.C. Euro 1.093,60 (il villino interno 1J: sub.
7. z.c. U, cat. A/7, cl. 3, vani 7,5, Strada dei Laghi s.n.c., p. S1-T-1-2. int.
2. Ed.
4. R.C.
Euro 1.491,27 (il villino interno 2J: sub. 8, z.c. U, cat. A/7, cl. 3, vani 7,5,
Strada dei Laghi s.n.c., p. S1-T-1-2, int. 3, Ed.
4. R.C. Euro 1.491.27 (il villino interno 31; sub. 9, z.c. U, cat. A/7, cl. 3, vani 7,5. Strada dei Laghi s.n.c., p. S1-T-1-2, int.. 4, Ed. 4, R.C. Euro 1.491.27 fil villino interno 4J: sub. 15, z.c.
U, cat. A/6, cl. 4, ma. 34. Strada dei Laqhi s.n.c„ p. Sl, Ed. 4, R.C. Euro 108,87 loca|e garage); sub. 16, z.c. U. cat. A/6. cl.
4. mo. 35. Controparte_7
Ed.
4. R.C. Euro 112,07 I (isub. 17, z.c. U, cat. A/6, cl. 4, mq. 16,
[...]
Strada dei Laghi s.n.c.. p. S1. Ed. 4, R.C. Euro 51.23 (il locale garage ) sub.
18. z.c. U. cat. A/6. cl.
4. ma. 25. Strada dei Laghi s.n.c.. o. S1. Ed.
4. R.C.
Euro 80.05 (il locale garage, qià condotto in locazione finanziaria dalla s.r.l.
Parte_1
osservato che nella fattispecie:
Preliminarmente infondata è la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente:
In comparsa conclusionale, la società attrice ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in relazione al diritto controverso in capo a
. Nella replica conclusionale la convenuta ha Controparte_3 fatto riferimento all'atto di fusione per incorporazione, Notaio dott.ssa
[...] di Milano rep. 202 racc. 137 del 20 dicembre 2013. Persona_1
Ai sensi dell'art. 111 co. 1 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ed ai sensi del comma 3 della stessa norma, in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. Orbene, il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la posizione di parte e non quella di terzo, di talché tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007).
Il contratto di locazione veniva stipulato originariamente da Centro Leasing
S.p.A. Centro Leasing S.p.A. si è fusa in per Controparte_8 incorporazione della prima nella seconda, con effetto dal giorno 1 gennaio
2014 (con atto in data 20 dicembre 2013, a ministero Notaio dott.
[...]
n. 201 Rep – n. 136 Racc.). Persona_1 Da detta fusione è derivato il conseguente subingresso di Controparte_8 in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla
[...] incorporata. ha conferito alla società il Controparte_8 Parte_2 ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività funzionali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di leasing, ad rivenienti dall'incorporazione di Centro Leasing S.p.A. Controparte_8
(con atto in data 27 dicembre 2013, a ministero Notaio dott. Persona_2
n. 10619 Rep. – n. 5452 Racc.). Ai sensi dell'art. 9 del ridetto ultimo atto notarile, gli effetti giuridici del conferimento hanno avuto decorrenza dal giorno
1 gennaio 2014, in un momento immediatamente successivo all'efficacia della fusione tra Centro e In conseguenza del CP_5 Controparte_8 predetto conferimento, la società conferitaria è subentrata di pieno diritto in tutti i rapporti giuridici, contrattuali e processuali riconducibili al ramo e così pure ogni posizione creditoria e debitoria relativa a contratti già esauriti e che anche il rapporto oggetto del presente atto è stato, quindi, trasferito in capo alla conferitaria Parte_2
si è fusa in per incorporazione della
[...] Controparte_3 prima nella seconda, con efficacia dal giorno 1 gennaio 2014, in un momento immediatamente successivo all'efficacia del conferimento del richiamato ramo di azienda da a (con atto in data 20 Controparte_8 Parte_2 dicembre 2013, a ministero Notaio dott. n. Persona_1
202 Rep. – n. 137 Racc.)
Da detta fusione è derivato il conseguente automatico subingresso di in tutti i rapporti attivi e passivi, anche Controparte_3 processuali, facenti capo alla incorporata senza che vi sia Parte_2 estinzione e creazione di un nuovo soggetto, atteso che il fenomeno evolutivo modificativo si configura per tutti i rapporti delle società partecipanti alla fusione (doc. A).
Successivamente, con atto di scissione parziale a Controparte_3 favore di società preesistenti, in data 22 settembre 2015 ai rogiti Notaio rep. 1930/1396, registrato a Milano 2 il 15 Persona_1 ottobre 2015 al n. 43381 serie 1T, ha assegnato alla Controparte_9 il "Ramo Provis" organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in
[...] sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della società scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A., quale meglio e dettagliatamente descritto ed individuato, insieme alle pertinenti esclusioni, nel punto 3.2 del Progetto Scissione allegato al sopra citato atto di scissione;
crediti nel cui ambito ricade anche quello oggetto del presente atto. Con il suddetto atto di scissione, ha avuto efficacia quanto deliberato nell'Assemblea Straordinaria della società " Controparte_9
del 11 giugno 2015 rep. 1526/1063, e pertanto la stessa si è trasformata
[...] da s.r.l. a trasformando la denominazione da " CP_8 Controparte_9
all'attuale " e che, con ulteriore verbale di
[...] Controparte_10
Assemblea Straordinaria ricevuto dal Notaio in data 1 Persona_3 ottobre 2015 rep. 103.126/21.062, registrato a Milano 1 il 06.10.2015 al n.
26370 serie 1T, la società " ha deliberato il Controparte_10 trasferimento della propria sede legale dal al Comune di CP_11
Milano.
Le posizioni creditorie e i rapporti contrattuali, siccome riconducibili alla società
Centro Leasing S.p.A. e attinenti a quanto oggetto del presente atto, risultano ricompresi del "Ramo Provis", di cui per effetto della suddetta scissione parziale a favore di società preesistente, può Controparte_10 disporre (doc. B).
Infine, con atto di scissione parziale Controparte_10 proporzionale a favore di società preesistenti, in data 22 novembre 2021 ai rogiti Notaio rep. 12590/1396, racc. 6762 registrato Persona_4 all'Agenzia delle Entrate di DP II Milano UT APSR il 22 novembre 2021 al n.
120305 Serie 1T, ha assegnato a Controparte_10 [...] un compendio scisso composto dalle attività finanziarie connesse CP_1 ad un'Operazione di Cartolarizzazione, dalle passività connesse ad un'Operazioni di Cartolarizzazione e dai beni leasing e rapporti giuridici come più analiticamente descritti al paragrafo 3 del Progetto di scissione ed elencati all'allegato “B” del sopracitato atto di scissione. Tale atto di scissione, ha avuto efficacia quanto deliberato nell'Assemblea della società del 31 agosto 2021 di cui al verbale del 1 settembre 2021 n. Pt_3
12116/6503 rep. Notaio , registrato all'Agenzia delle Entrate Persona_4
DP II di Milano UT APSR il 7 settembre 2021 al n. 90953 serie 1T, debitamente iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 1 settembre 2021.
Ai sensi e per gli effetti del sopra citato atto di scissione, punto 3),
[...] prosegue di pieno diritto nella titolarità o, comunque, nella CP_1 posizione giuridica di rispetto agli elementi Controparte_10 patrimoniali assegnati per scissione. La è dunque Controparte_1 pienamente legittimata ad agire in relazione ai contratti già facenti capo alla
Centro Leasing.
ritenuto che
documenti costituiscono prova scritta in senso tecnico, ai sensi degli artt. 2702 e segg. c.c. e 215 c.p.c., non avendo provveduto parte resistente a disconoscere quello di leasing di cui è parte contraente utilizzatrice, essendo rimasta contumace malgrado la sua rituale evocazione in giudizio;
rilevato che la ricorrente da dedotto l'inadempimento della utilizzatrice nel pagamento dei canoni mensili scaduti dal osservato al riguardo che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo il debitore convenuto gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso ex plurimis SS.UU.
n. 13533/2001);
-l'utilizzatrice non ha contestato il proprio inadempimento;
-al punto 18.1 delle condizioni generali di contratto del contratto di leasing è stata prevista, in caso di mancato pagamento da parte dell'utilizzatore di qualsiasi parte del canone o dei relativi accessori alle scadenze, la risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c.; -parte ricorrente si è avvalsa di tale clausola mediante invio della raccomandata A.R. del 13.12.2013;
-benché predeterminato nella clausola risolutiva espressa, tale inadempimento
è senz'altro grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
-non vi è prova del pagamento di quanto dovuto;
rilevato, pertanto, che la domanda di risoluzione del contratto di leasing e quella domanda di rilascio entrambe formulate delle ricorrenti siano accoglibili, essendosi il contratto di leasing risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e della clausola n. 18.1 del contratto ed essendo la utilizzatrice tenuta alla restituzione dell'immobile ricevuto in godimento, in forza della clausola n. 19.1 del contratto;
ritenuto che
quanto sostenuto da parte resistente sull'inefficacia della clausola risolutiva espressa e della relativa penale prevista dall'art 15 delle condizioni generali di contratto, per omessa sottoscrizione ex art. 1341 c.c. sia infondato in quanto la clausola risolutiva espressa, non risultando particolarmente onerosa, non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 1341 c.c. e non ha, di conseguenza, natura vessatoria e quindi non necessita di specifica sottoscrizione (in tal senso Cass. Sentenza n. 15365 del 28/06/2010).
In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ.
e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (Cass. Sentenza n. 6558 del 18/03/2010). Ne deriva la piena validità della detta clausola.”
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“Illegittimità della
Sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure inteso raggiunta la prova della legittimazione attiva in capo alla , ed ancor prima a chi la ha CP_1 preceduta – Violazione del principio del contraddittorio – violazione e/o falsa applicazione degli art. 702 bis e ter c.p.c. Punti e capi dell'Ordinanza impugnati, dalla pagina 2 dalle parole “Preliminarmente infondata è la sollevata eccezione” alla pagina 4 alle parole “essendo rimasta contumace malgrado la sua rituale evocazione in giudizio”) è infondata.
L'APPELLANTE sostiene che "già Centro Leasing Controparte_3
S.p.A."., a fronte della tempestiva eccezione di difetto di legittimazione attiva, non avrebbe documentato le vicende della titolarità del rapporto e, nonostante il Giudice avesse assegnato un termine di giorni 10 antecedenti all'udienza del
24 gennaio 2024 per il deposito di note conclusive, non avrebbe replicato o depositato alcunché nei termini, ma solo con il verbale di udienza, in palese violazione del principio del contraddittorio e pertanto tali documenti non avrebbero dovuto essere valutati.
eccepisce l'infondatezza dell'assunto; sostiene che con note CP_1 autorizzate depositate in data 7.4.2017 sarebbe intervenuta nel giudizio precisando di avere ricevuto nelle more del Controparte_10 giudizio da il “ramo provis” relativo ai crediti Controparte_3 in sofferenza non cartolarizzati derivanti da operazioni di leasing finanziario, riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A; Controparte_3
all'udienza del 2.5.2017, avrebbe dichiarato di essere subentrata nel
[...] contratto di locazione finanziaria de quo stipulato originariamente tra Centro
Leasing Banca S.p.A. e la società a seguito di una serie di operazioni Pt_1 finanziarie, depositando copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 16 del 6.2.2014 e n. 126 del 31.10.2015.
Aggiunge poi che in data 22.9.2022 avrebbe depositato atto di CP_1 intervento ex art. 111 c.p.c., allegando copia della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 145 del 7.12.2021; l'elenco dei crediti ceduti, con i dati identificativi di ciascun credito, sarebbero stati messi a disposizione dei ceduti sul sito internet;
la documentazione e gli elementi informativi messi a disposizione dalla società cessionaria non sarebbero stati in alcun modo contestati dalla nelle contestate note in sostituzione dell'udienza Pt_1
24.1.2024 essa avrebbe ribadito l'efficacia della clausola risolutiva espressa per grave inadempimento del conduttore e l'inapplicabilità dell'art. 1526 c.c., riepilogando per comodità del Giudice i vari passaggi societari e le cessioni precedentemente dichiarate e documentate. Ciò posto, ritiene il Collegio che sia infondato l'assunto di secondo cui Pt_1 il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta da
, in quanto quest'ultima non avrebbe allegato e documentato la CP_1 propria legittimazione attiva, producendo soltanto note e documenti in vista dell'udienza del 24.1.2024, senza il rispetto dei termini fissati dal giudice.
I vari passaggi societari, analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata come sopra riportata, sono stati evidenziati nelle note a verbale d'udienza del
2.5.2017 di INTESA SAN PAOLO PROVIS e nell'atto di intervento del 22.9.2022 di e sono stati provati documentalmente con la produzione degli CP_1 avvisi ex art. 58 TUB pubblicati sulle Gazzette Ufficiali e atti di scissione;
in particolare:
-nella G.U. n. 16 del 6.2.2014 è stato pubblicato l'avviso di CP_3
e Intesa San Paolo Spa:
1-della fusione per incorporazione di
[...]
Centro Leasing in San Paolo, 2-del conferimento da Intesa San Paolo a CP_8 di un ramo d'azienda costituito dall'aggregato dalle attività e passività Pt_2
Con ad essa rinvenienti dall'incorporazione di 3-della fusione per incorporazione di in , tutte operazioni con efficacia dal Pt_2 Controparte_3
1.1.2014 in momento immediatamente successivo ed in ordine cronologico, con la specificazione che, per effetto del conferimento, all'esito della fusione,
è subentrata in tutte le attività e passività, beni Controparte_3
e rapporti giuridici e contrattuali riconducibili al ramo conferito, tra essi i rapporti e contratti con la clientela, il portafoglio dei contratti di leasing, finanziamenti e mutui, i relativi rapporti di credito e debito con i clienti.
- nella G.U. p. seconda n. 125 del 31.10.2015 è stato pubblicato l'avviso ex art. 58 TUB da INTESA SAN PAOLO PROVIS SPA dell'atto di scissione parziale del 22.9.2015, a favore di società preesistenti, con assegnazione da Cont
a e (già srl) di due rami d'azienda; è CP_3 CP_14 stato assegnato a il “Ramo Provis”, organizzato per la detenzione e CP_14 gestione dei crediti in sofferenza, classificati come tali alla data del 30.6.2014, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della società scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A., quale meglio e dettagliatamente descritto ed individuato con elementi precisati al punto 3.2 del “Progetto di Scissione e suo allegato “E”.
Nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi di un contratto di cessione di crediti del 22 novembre 2021 tra la società (la Controparte_15
Cont
“ ”), un intermediario finanziario (“ ”) e Controparte_10 CP_10
Cont Cont UBI Leasing S.p.A. (“ e, unitamente a , i “Cedenti”), la ha CP_10 acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, tutti i crediti vantati dai Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ……o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di
Leasing”) vantati nei confronti di debitori classificati “in sofferenza”; Inoltre, con atto di scissione stipulato in data 22 novembre 2021 tra e la CP_10
Cessionaria, a rogito del notaio , (rep. 12590/racc. 6762) Persona_4
(l'“Atto di Scissione”),con efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, sono stati assegnati a favore di per effetto della scissione parziale di CP_1 CP_10 ex articoli 2506 e seguenti del Codice Civile (i) taluni beni oggetto dei Contratti di Leasing stipulati da e i relativi rapporti giuridici di titolarità di (i CP_10 CP_10
“Rapporti e Beni Oggetto di Scissione” e, insieme ai Rapporti e Beni Ceduti, i
“Rapporti e Beni”) e (ii) i diritti e le obbligazioni di nei confronti della CP_10
Cont
derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 22 novembre 2021 Cont tra e la avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei CP_10
Rapporti e Beni Oggetto di Scissione” (G.U. del 7.12.21 parte seconda), come analiticamente descritti al paragrafo 3 del Progetto di scissione ed elencati all'allegato “B” (cfr. Atto di scissione a rogito notaio in Milano Persona_4 rep. 12590 racc. 6762 del 22.11.2021 All. B pag.14 NDG 828312 Contratto
05515997 Cod. Beni RM_TVO_5515997).
L'APPELLANTE ha contestato la tardività della produzione diretta a provare la legittimazione attiva, delle note del 17.1.2024 per l'udienza del 24.1.2024 con allegati A) atti di scissione Centro Leasing S.p.A. – Controparte_3
B) atto di scissione –
[...] Controparte_3 Controparte_10
C) atto di scissione –
[...] CP_10 CP_10 [...]
CP_1 L'eccezione è infondata;
il primo Giudice, infatti, con decreto del 9.01.2024, ha autorizzato le parti al deposito sino all'udienza cartolare del 24.01.2024, anziché sino a 10 gg. prima, come da provvedimento di rinvio del 27.09.2023, per cui il deposito è avvenuto nei termini.
Ciò posto, nel caso in esame può ritenersi che siano stati provati tutti i passaggi societari del credito derivante dal contratto originariamente stipulato da con Centro Leasing Spa e pervenuto, mediante gli atti di scissione Pt_1 parziale sopra indicati, senza soluzione di continuità, all'appellata , CP_1 attuale titolare e legittimata attiva.
La seconda censura alla sentenza impugnata (“ Illegittimità della Sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure inteso legittima la clausola risolutiva espressa nonché per aver ritenuto grave l'inadempimento di cui è causa– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e degli art. 1453,
1454, 1455 e 1456 c.c Punti e capi dell'Ordinanza impugnati, dalla pagina 5 dalle parole “Rilevato che la ricorrente ha dedotto” alla pagina 6 alle parole “Ne deriva la piena validità della detta clausola”) non può essere accolta.
Parte appellante sostiene che nella clausola risolutiva espressa del contratto sottoscritto tra le parti in causa non sarebbe specificato l'inadempimento e sarebbero richiamati articoli che si riferiscono a generiche statuizioni, per cui si tratterebbe quindi di mera clausola di stile non meritevole di tutela;
sarebbe, inoltre, errata la valutazione del Tribunale di non scarsa importanza dell'inadempimento, avendo essa CONCEDENTE versato, alla data di sottoscrizione del contratto, la somma di € 110.000,00 e da settembre 2007, canoni mensili per ben cinque anni, per l'importo di € 7.954,10 sicché al momento della proposizione della domanda, a fronte di un contratto dell'importo di € 1.100.000,00, i canoni già versati sarebbero stati pari a circa
€ 600.000,00 e la morosità contestata pari a circa € 70.000,00; inoltre, trattandosi di leasing traslativo, sarebbe applicabile l'art. 1526 c.c..
replica che - dati per pacifici l'inadempimento di al CP_1 Pt_1 momento della dichiarazione di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni di locazione per € 70.512,18, nonché la ricezione della comunicazione di risoluzione del 13.12.2013 - le parti hanno contrattualmente convenuto all'art. 21 delle condizioni generali di contratto, la facoltà, per la concedente, di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456
c.c., per il caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore, tra cui quella di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto, relativa al pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria.
Inoltre, sempre a detta di , il meccanismo risolutorio adottato dalle CP_1 parti osterebbe alla valutazione della gravità dell'inadempimento e l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. sarebbe esclusa, essendo il rapporto di locazione finanziaria immobiliare regolato dalle norme contrattuali e non essendo ancora conclusa la vicenda relativa all'immobile, non avendo Pt_1 dedotto di averlo restituito.
Osserva il Collegio in linea generale, che nella fattispecie, come si evince dal contratto di leasing per cui è lite, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 CGC così recita:
Circa l'applicabilità dell'art. 1341 comma 2 c.c. la Corte regolatrice ha avuto modo di statuire che “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17603 del 05/07/2018).
L'eccezione di genericità della clausola risolutiva espressa come clausola puramente di stile è infondata;
l'art. 21, che esprime la risoluzione in caso di inadempimento richiama espressamente, unitamente ad altre norme, l'art 4 il quale prevede che il “corrispettivo della locazione finanziaria sarà ripartito in canoni al modo indicato nelle condizioni particolari. Le somme dovute saranno maggiorate di ogni accessorio
(come spese di incasso, LVA. in quanto dovuta, rimborsi e quant'altro per legge o per contrato a carico dell'Utilizzatore)….il pagamento dovrà essere effettuato non oltre i tre giorni successivi a ciascuna scadenza, decorsi i quali l'Utilizzatore si considererà senz'altro costituito in mora per espresso patto e dovrà tempestivamente provvedere, nel termini contrattuali e di legge, al pagamento non solo dei canoni ma altresì di ogni accessorio e rimborso dovuti per contratto, e tutto ciò anche in pendenza di contestazioni e vertenze tra le parti o con terzi…”
Le condizioni particolari prevedono un primo canone di € 110.000,00 alla CP_1 ricezione da parte di del verbale di consegna dell'immobile e nr. 179 canoni mensili di € 7.954,10 ciascuno.
Si può ben notare che l'importo del canone, le modalità di pagamento,
l'inadempimento (espressamente contemplato in contratto dal. cit. art. 21
“oltre tre gg. successivi a ciascuna scadenza”), sono compiutamente disciplinati.
Sull'importanza dell'inadempimento si rileva che l'inserimento della clausola risolutiva è frutto dell'autonomia contrattuale delle parti;
la recente giurisprudenza di legittimità, sulla base di questa valutazione rimessa alla libera volontà dei contraenti, ritiene che non sia necessario valutare la gravità dell'inadempimento, posto che “la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti” (Cass. Ordinanza n. 23879 del 03/09/2021 e Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019).
In ogni caso, il mancato pagamento di € 70.000,00 su un residuo da saldare pari quasi alla metà dell'intero corrispettivo finanziato di € 1.100.000,00
(comprensivo di imposta di registro di € 100.000,00) non può essere considerato di scarsa importanza.
L'assunto di secondo cui è applicabile la disciplina contenuta nell'art. Pt_1
1526 c.c. è corretto, trattandosi di risoluzione avvenuta nell'anno 2013; tuttavia la stessa appellante non ha ottemperato all'onere, su essa gravante, di allegare e provare l'avvenuta restituzione del bene immobile utilizzato.
La S.C., in fattispecie realizzatasi in data anteriore all'entrata in vigore della L.
124/2017, che ha eliminato la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, ha così pronunciato “E' principio consolidato quello per cui al leasing traslativo (qualificazione del contratto che, nella specie, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione) si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto (Cass. n. 21895/2017; Cass. n. 13418/2008; Cass. n. 18195/2007).
Invero, l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo, per un verso, il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel proseguo;
per altro verso, solo dopo l'avvenuta restituzione è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore”. (Cass. n.
519/2020).
L'ordinanza impugnata va, dunque, integralmente confermata.
In applicazione del principio di soccombenza le spese processuali del presente grado sono poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai Pt_1 sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato indeterminabile (complessità bassa) della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria perché non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. Tribunale di Firenze RG CP_1
n. 6914/2014, pubblicata il 26/01/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente il provvedimento impugnato;
2. Condanna la a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del grado che si liquidano in € 3.470,00 oltre spese generali
[...]
15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 29.07.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 397/2024 promossa da:
(CF e P. IVA con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. ANDREA FERRARI (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
Contro
(CF e P.IVA ) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_2
Avv.ti SANDRO MANZATI (CF ) e (CF C.F._2 CP_2
) C.F._3
APPELLATA avverso l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze RG n. 6914/2014, pubblicata il 26/01/2024
CONCLUSIONI
In data 8.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in totale riforma dell'ordinanza n. cronol. 1197/2024 del 26/01/2024 RG n. 6914/2014 - Repert. n. 590/2024 emessa dal Tribunale di Firenze – non notificata: 1) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della , in persona del l.r.p.t, Controparte_3
e/o dei suoi successori intervenuti nel giudizio di cui è causa;
2) dichiarare inefficace la clausola risolutiva espressa di cui al contratto di leasing sottoscritto dalle parti per genericità e, per l'effetto, accertato l'inadempimento di scarsa importanza della in persona del l.r.p.t., Parte_1 rigettare l'avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Firenze respingere l'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Firenze n. cronol. 1197/2024, del 26.1.2024, R.G. n. 6914/2014 – Repert. n. 590/2024, perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in toto l'ordinanza impugnata. Con vittoria di spese e competenze di questo grado di giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza pubblicata il 26/01/2024 il Tribunale di Firenze ha così deciso:
“1. accertata l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria in data 13 settembre 2007 meglio descritto in parte motiva, ordina alla resistente il rilascio immediato, in favore della ricorrente, dell'immobile, libero da persone e cose, 3. condanna la convenuta alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 5.500 per compenso al difensore ed € 286, per spese, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge”.
Tale ordinanza è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. con cui aveva chiesto, previo accertamento della Controparte_3 risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 515997, per inadempimento dell'utilizzatrice, disporsi nei confronti di Parte_1
l'immediata restituzione dell'immobile oggetto di tale contratto.
Nel corso del giudizio era intervenuta deducendo di Controparte_1 essere legittimata attiva in virtù degli atti di cessione, fusione ed incorporazione tra società analiticamente indicati e documentati, facendo proprie tutte le richieste e difese di . Controparte_3
Si era costituita eccependo preliminarmente Parte_1 l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento della mediazione e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per difetto di legittimazione attiva, inefficacia della clausola risolutiva, infondatezza della domanda essendo l'inadempimento di scarsa importanza.
Disposto l'esperimento del procedimento di mediazione, la causa, più volte rinviata essendo in corso trattative di bonario componimento, era stata istruita documentalmente e decisa come sopra indicato.
(di seguito solo o o Parte_1 Pt_1 CP_4 anche APPELLANTE), con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello la (di Controparte_1 seguito solo o anche APPELLATA) proponendo gravame avverso la CP_1 suddetta ordinanza per i seguenti motivi di appello:
1)Illegittimità della Sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure inteso raggiunta la prova della legittimazione attiva in capo alla , ed CP_1 ancor prima a chi l'ha preceduta – Violazione del principio del contraddittorio – violazione e/o falsa applicazione degli art. 702 bis e ter c.p.c. Punti e capi dell'Ordinanza impugnati, dalla pagina 2 dalle parole “Preliminarmente infondata è la sollevata eccezione” alla pagina 4 alle parole “essendo rimasta contumace malgrado la sua rituale evocazione in giudizio”.
2) Illegittimità della Sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure inteso legittima la clausola risolutiva espressa nonché per aver ritenuto grave l'inadempimento di cui è causa– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341
c.c. e degli art. 1453, 1454, 1455 e 1456 c.c Punti e capi dell'Ordinanza impugnati, dalla pagina 5 dalle parole “Rilevato che la ricorrente ha dedotto” alla pagina 6 alle parole “Ne deriva la piena validità della detta clausola”.
Per tali ragioni è stata formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma dell'ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante all'ordinanza impugnata, della quale ha chiesto, per contro la conferma. In data 8.7.2025, previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c., la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti precisate come in epigrafe a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
***
L'appello è infondato.
Si riporta per comodità espositiva un estratto della sentenza:
“ ritenuto nel merito, che parte ricorrente ha comprovato i propri assunti, attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione finanziaria in data
13.9.97 concluso dalla (incorporata per fusione nella Controparte_5 stessa avente ad oggetto la seguente unità Controparte_6 immobiliare: immobile posto nel comune di TIVOLI (RM), Strada dei laghi snc
Edificio 4 costituito da “villino articolato ai piani terra e primo, distinto con il numero interno 1 (uno, composto di 5,5 (cinque virgola cinque\ vani catastali, con annessa corte esclusiva;
villino articolato ai piani primo sottostrada, primo, primo e secondo, distinto con il numero interno 2 (due composto di 7.5 sette virgola cinque vani catastali. con annessa corte esclusiva: villino articolato ai piani primo sottostrada. terra. primo e secondo, distinto con il numero interno
3 (tre, composto di 7,5 sette virgola cinque vani catastali. con annessa corte esclusiva: villino articolato ai piani primo sottostrada. terra. primo e secondo. distinto con il numero interno 4 quattro composto di 7.5 (sette virgola cinque vani catastali. con annessa corte esclusiva: il tutto confinante con l'edificio 3. con il distacco dell'edificio 1, salvo altri e/o diversi confini;
numero 4 (quattro) locali garages. posti al piano primo sottostrada: confinanti con lo spazio di manovra per più lati, con il villino interno tre, salvo altri e/o diversi confini.
Detti immobili risultano censiti al N.C.E.U. del Comune di Tivoli. al foglio 49. particella 1592: sub. 6, z.c. U, cat. A/7, cl. 3, vani 5,5, Strada dei Laghi s.n.c.,
p. T-1, int. 1, Ed. 4, R.C. Euro 1.093,60 (il villino interno 1J: sub.
7. z.c. U, cat. A/7, cl. 3, vani 7,5, Strada dei Laghi s.n.c., p. S1-T-1-2. int.
2. Ed.
4. R.C.
Euro 1.491,27 (il villino interno 2J: sub. 8, z.c. U, cat. A/7, cl. 3, vani 7,5,
Strada dei Laghi s.n.c., p. S1-T-1-2, int. 3, Ed.
4. R.C. Euro 1.491.27 (il villino interno 31; sub. 9, z.c. U, cat. A/7, cl. 3, vani 7,5. Strada dei Laghi s.n.c., p. S1-T-1-2, int.. 4, Ed. 4, R.C. Euro 1.491.27 fil villino interno 4J: sub. 15, z.c.
U, cat. A/6, cl. 4, ma. 34. Strada dei Laqhi s.n.c„ p. Sl, Ed. 4, R.C. Euro 108,87 loca|e garage); sub. 16, z.c. U. cat. A/6. cl.
4. mo. 35. Controparte_7
Ed.
4. R.C. Euro 112,07 I (isub. 17, z.c. U, cat. A/6, cl. 4, mq. 16,
[...]
Strada dei Laghi s.n.c.. p. S1. Ed. 4, R.C. Euro 51.23 (il locale garage ) sub.
18. z.c. U. cat. A/6. cl.
4. ma. 25. Strada dei Laghi s.n.c.. o. S1. Ed.
4. R.C.
Euro 80.05 (il locale garage, qià condotto in locazione finanziaria dalla s.r.l.
Parte_1
osservato che nella fattispecie:
Preliminarmente infondata è la sollevata eccezione di carenza di legittimazione attiva della ricorrente:
In comparsa conclusionale, la società attrice ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in relazione al diritto controverso in capo a
. Nella replica conclusionale la convenuta ha Controparte_3 fatto riferimento all'atto di fusione per incorporazione, Notaio dott.ssa
[...] di Milano rep. 202 racc. 137 del 20 dicembre 2013. Persona_1
Ai sensi dell'art. 111 co. 1 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie ed ai sensi del comma 3 della stessa norma, in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. Orbene, il successore a titolo particolare nel diritto controverso assume la posizione di parte e non quella di terzo, di talché tale successione lo espone, indipendentemente dall'estromissione del dante causa, agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile e fruibile in sede esecutiva (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15674 del 13/07/2007).
Il contratto di locazione veniva stipulato originariamente da Centro Leasing
S.p.A. Centro Leasing S.p.A. si è fusa in per Controparte_8 incorporazione della prima nella seconda, con effetto dal giorno 1 gennaio
2014 (con atto in data 20 dicembre 2013, a ministero Notaio dott.
[...]
n. 201 Rep – n. 136 Racc.). Persona_1 Da detta fusione è derivato il conseguente subingresso di Controparte_8 in tutti i rapporti attivi e passivi, anche processuali, facenti capo alla
[...] incorporata. ha conferito alla società il Controparte_8 Parte_2 ramo d'azienda sostanzialmente costituito dall'aggregato delle attività e passività funzionali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di leasing, ad rivenienti dall'incorporazione di Centro Leasing S.p.A. Controparte_8
(con atto in data 27 dicembre 2013, a ministero Notaio dott. Persona_2
n. 10619 Rep. – n. 5452 Racc.). Ai sensi dell'art. 9 del ridetto ultimo atto notarile, gli effetti giuridici del conferimento hanno avuto decorrenza dal giorno
1 gennaio 2014, in un momento immediatamente successivo all'efficacia della fusione tra Centro e In conseguenza del CP_5 Controparte_8 predetto conferimento, la società conferitaria è subentrata di pieno diritto in tutti i rapporti giuridici, contrattuali e processuali riconducibili al ramo e così pure ogni posizione creditoria e debitoria relativa a contratti già esauriti e che anche il rapporto oggetto del presente atto è stato, quindi, trasferito in capo alla conferitaria Parte_2
si è fusa in per incorporazione della
[...] Controparte_3 prima nella seconda, con efficacia dal giorno 1 gennaio 2014, in un momento immediatamente successivo all'efficacia del conferimento del richiamato ramo di azienda da a (con atto in data 20 Controparte_8 Parte_2 dicembre 2013, a ministero Notaio dott. n. Persona_1
202 Rep. – n. 137 Racc.)
Da detta fusione è derivato il conseguente automatico subingresso di in tutti i rapporti attivi e passivi, anche Controparte_3 processuali, facenti capo alla incorporata senza che vi sia Parte_2 estinzione e creazione di un nuovo soggetto, atteso che il fenomeno evolutivo modificativo si configura per tutti i rapporti delle società partecipanti alla fusione (doc. A).
Successivamente, con atto di scissione parziale a Controparte_3 favore di società preesistenti, in data 22 settembre 2015 ai rogiti Notaio rep. 1930/1396, registrato a Milano 2 il 15 Persona_1 ottobre 2015 al n. 43381 serie 1T, ha assegnato alla Controparte_9 il "Ramo Provis" organizzato per la detenzione e gestione dei crediti in
[...] sofferenza, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della società scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A., quale meglio e dettagliatamente descritto ed individuato, insieme alle pertinenti esclusioni, nel punto 3.2 del Progetto Scissione allegato al sopra citato atto di scissione;
crediti nel cui ambito ricade anche quello oggetto del presente atto. Con il suddetto atto di scissione, ha avuto efficacia quanto deliberato nell'Assemblea Straordinaria della società " Controparte_9
del 11 giugno 2015 rep. 1526/1063, e pertanto la stessa si è trasformata
[...] da s.r.l. a trasformando la denominazione da " CP_8 Controparte_9
all'attuale " e che, con ulteriore verbale di
[...] Controparte_10
Assemblea Straordinaria ricevuto dal Notaio in data 1 Persona_3 ottobre 2015 rep. 103.126/21.062, registrato a Milano 1 il 06.10.2015 al n.
26370 serie 1T, la società " ha deliberato il Controparte_10 trasferimento della propria sede legale dal al Comune di CP_11
Milano.
Le posizioni creditorie e i rapporti contrattuali, siccome riconducibili alla società
Centro Leasing S.p.A. e attinenti a quanto oggetto del presente atto, risultano ricompresi del "Ramo Provis", di cui per effetto della suddetta scissione parziale a favore di società preesistente, può Controparte_10 disporre (doc. B).
Infine, con atto di scissione parziale Controparte_10 proporzionale a favore di società preesistenti, in data 22 novembre 2021 ai rogiti Notaio rep. 12590/1396, racc. 6762 registrato Persona_4 all'Agenzia delle Entrate di DP II Milano UT APSR il 22 novembre 2021 al n.
120305 Serie 1T, ha assegnato a Controparte_10 [...] un compendio scisso composto dalle attività finanziarie connesse CP_1 ad un'Operazione di Cartolarizzazione, dalle passività connesse ad un'Operazioni di Cartolarizzazione e dai beni leasing e rapporti giuridici come più analiticamente descritti al paragrafo 3 del Progetto di scissione ed elencati all'allegato “B” del sopracitato atto di scissione. Tale atto di scissione, ha avuto efficacia quanto deliberato nell'Assemblea della società del 31 agosto 2021 di cui al verbale del 1 settembre 2021 n. Pt_3
12116/6503 rep. Notaio , registrato all'Agenzia delle Entrate Persona_4
DP II di Milano UT APSR il 7 settembre 2021 al n. 90953 serie 1T, debitamente iscritta presso il competente Registro delle Imprese in data 1 settembre 2021.
Ai sensi e per gli effetti del sopra citato atto di scissione, punto 3),
[...] prosegue di pieno diritto nella titolarità o, comunque, nella CP_1 posizione giuridica di rispetto agli elementi Controparte_10 patrimoniali assegnati per scissione. La è dunque Controparte_1 pienamente legittimata ad agire in relazione ai contratti già facenti capo alla
Centro Leasing.
ritenuto che
documenti costituiscono prova scritta in senso tecnico, ai sensi degli artt. 2702 e segg. c.c. e 215 c.p.c., non avendo provveduto parte resistente a disconoscere quello di leasing di cui è parte contraente utilizzatrice, essendo rimasta contumace malgrado la sua rituale evocazione in giudizio;
rilevato che la ricorrente da dedotto l'inadempimento della utilizzatrice nel pagamento dei canoni mensili scaduti dal osservato al riguardo che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, essendo il debitore convenuto gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (in tal senso ex plurimis SS.UU.
n. 13533/2001);
-l'utilizzatrice non ha contestato il proprio inadempimento;
-al punto 18.1 delle condizioni generali di contratto del contratto di leasing è stata prevista, in caso di mancato pagamento da parte dell'utilizzatore di qualsiasi parte del canone o dei relativi accessori alle scadenze, la risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 c.c.; -parte ricorrente si è avvalsa di tale clausola mediante invio della raccomandata A.R. del 13.12.2013;
-benché predeterminato nella clausola risolutiva espressa, tale inadempimento
è senz'altro grave ai sensi dell'art. 1455 c.c.;
-non vi è prova del pagamento di quanto dovuto;
rilevato, pertanto, che la domanda di risoluzione del contratto di leasing e quella domanda di rilascio entrambe formulate delle ricorrenti siano accoglibili, essendosi il contratto di leasing risolto di diritto ex art. 1456 c.c. e della clausola n. 18.1 del contratto ed essendo la utilizzatrice tenuta alla restituzione dell'immobile ricevuto in godimento, in forza della clausola n. 19.1 del contratto;
ritenuto che
quanto sostenuto da parte resistente sull'inefficacia della clausola risolutiva espressa e della relativa penale prevista dall'art 15 delle condizioni generali di contratto, per omessa sottoscrizione ex art. 1341 c.c. sia infondato in quanto la clausola risolutiva espressa, non risultando particolarmente onerosa, non rientra in alcuna delle previsioni di cui all'art. 1341 c.c. e non ha, di conseguenza, natura vessatoria e quindi non necessita di specifica sottoscrizione (in tal senso Cass. Sentenza n. 15365 del 28/06/2010).
In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ.
e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione (Cass. Sentenza n. 6558 del 18/03/2010). Ne deriva la piena validità della detta clausola.”
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo di gravame (“Illegittimità della
Sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure inteso raggiunta la prova della legittimazione attiva in capo alla , ed ancor prima a chi la ha CP_1 preceduta – Violazione del principio del contraddittorio – violazione e/o falsa applicazione degli art. 702 bis e ter c.p.c. Punti e capi dell'Ordinanza impugnati, dalla pagina 2 dalle parole “Preliminarmente infondata è la sollevata eccezione” alla pagina 4 alle parole “essendo rimasta contumace malgrado la sua rituale evocazione in giudizio”) è infondata.
L'APPELLANTE sostiene che "già Centro Leasing Controparte_3
S.p.A."., a fronte della tempestiva eccezione di difetto di legittimazione attiva, non avrebbe documentato le vicende della titolarità del rapporto e, nonostante il Giudice avesse assegnato un termine di giorni 10 antecedenti all'udienza del
24 gennaio 2024 per il deposito di note conclusive, non avrebbe replicato o depositato alcunché nei termini, ma solo con il verbale di udienza, in palese violazione del principio del contraddittorio e pertanto tali documenti non avrebbero dovuto essere valutati.
eccepisce l'infondatezza dell'assunto; sostiene che con note CP_1 autorizzate depositate in data 7.4.2017 sarebbe intervenuta nel giudizio precisando di avere ricevuto nelle more del Controparte_10 giudizio da il “ramo provis” relativo ai crediti Controparte_3 in sofferenza non cartolarizzati derivanti da operazioni di leasing finanziario, riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A; Controparte_3
all'udienza del 2.5.2017, avrebbe dichiarato di essere subentrata nel
[...] contratto di locazione finanziaria de quo stipulato originariamente tra Centro
Leasing Banca S.p.A. e la società a seguito di una serie di operazioni Pt_1 finanziarie, depositando copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 16 del 6.2.2014 e n. 126 del 31.10.2015.
Aggiunge poi che in data 22.9.2022 avrebbe depositato atto di CP_1 intervento ex art. 111 c.p.c., allegando copia della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 145 del 7.12.2021; l'elenco dei crediti ceduti, con i dati identificativi di ciascun credito, sarebbero stati messi a disposizione dei ceduti sul sito internet;
la documentazione e gli elementi informativi messi a disposizione dalla società cessionaria non sarebbero stati in alcun modo contestati dalla nelle contestate note in sostituzione dell'udienza Pt_1
24.1.2024 essa avrebbe ribadito l'efficacia della clausola risolutiva espressa per grave inadempimento del conduttore e l'inapplicabilità dell'art. 1526 c.c., riepilogando per comodità del Giudice i vari passaggi societari e le cessioni precedentemente dichiarate e documentate. Ciò posto, ritiene il Collegio che sia infondato l'assunto di secondo cui Pt_1 il primo giudice avrebbe erroneamente valutato la documentazione prodotta da
, in quanto quest'ultima non avrebbe allegato e documentato la CP_1 propria legittimazione attiva, producendo soltanto note e documenti in vista dell'udienza del 24.1.2024, senza il rispetto dei termini fissati dal giudice.
I vari passaggi societari, analiticamente indicati nell'ordinanza impugnata come sopra riportata, sono stati evidenziati nelle note a verbale d'udienza del
2.5.2017 di INTESA SAN PAOLO PROVIS e nell'atto di intervento del 22.9.2022 di e sono stati provati documentalmente con la produzione degli CP_1 avvisi ex art. 58 TUB pubblicati sulle Gazzette Ufficiali e atti di scissione;
in particolare:
-nella G.U. n. 16 del 6.2.2014 è stato pubblicato l'avviso di CP_3
e Intesa San Paolo Spa:
1-della fusione per incorporazione di
[...]
Centro Leasing in San Paolo, 2-del conferimento da Intesa San Paolo a CP_8 di un ramo d'azienda costituito dall'aggregato dalle attività e passività Pt_2
Con ad essa rinvenienti dall'incorporazione di 3-della fusione per incorporazione di in , tutte operazioni con efficacia dal Pt_2 Controparte_3
1.1.2014 in momento immediatamente successivo ed in ordine cronologico, con la specificazione che, per effetto del conferimento, all'esito della fusione,
è subentrata in tutte le attività e passività, beni Controparte_3
e rapporti giuridici e contrattuali riconducibili al ramo conferito, tra essi i rapporti e contratti con la clientela, il portafoglio dei contratti di leasing, finanziamenti e mutui, i relativi rapporti di credito e debito con i clienti.
- nella G.U. p. seconda n. 125 del 31.10.2015 è stato pubblicato l'avviso ex art. 58 TUB da INTESA SAN PAOLO PROVIS SPA dell'atto di scissione parziale del 22.9.2015, a favore di società preesistenti, con assegnazione da Cont
a e (già srl) di due rami d'azienda; è CP_3 CP_14 stato assegnato a il “Ramo Provis”, organizzato per la detenzione e CP_14 gestione dei crediti in sofferenza, classificati come tali alla data del 30.6.2014, non cartolarizzati neppure parzialmente, derivanti da operazioni di leasing finanziario della società scissa e inoltre da operazioni di finanziamento stipulate ovvero comunque riconducibili alla società Centro Leasing S.p.A., quale meglio e dettagliatamente descritto ed individuato con elementi precisati al punto 3.2 del “Progetto di Scissione e suo allegato “E”.
Nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi di un contratto di cessione di crediti del 22 novembre 2021 tra la società (la Controparte_15
Cont
“ ”), un intermediario finanziario (“ ”) e Controparte_10 CP_10
Cont Cont UBI Leasing S.p.A. (“ e, unitamente a , i “Cedenti”), la ha CP_10 acquistato, a titolo oneroso e pro soluto, tutti i crediti vantati dai Cedenti e derivanti da contratti di locazione finanziaria (leasing) scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento ……o altrimenti divenuti esigibili (i “Contratti di
Leasing”) vantati nei confronti di debitori classificati “in sofferenza”; Inoltre, con atto di scissione stipulato in data 22 novembre 2021 tra e la CP_10
Cessionaria, a rogito del notaio , (rep. 12590/racc. 6762) Persona_4
(l'“Atto di Scissione”),con efficacia giuridica in data 29 novembre 2021, sono stati assegnati a favore di per effetto della scissione parziale di CP_1 CP_10 ex articoli 2506 e seguenti del Codice Civile (i) taluni beni oggetto dei Contratti di Leasing stipulati da e i relativi rapporti giuridici di titolarità di (i CP_10 CP_10
“Rapporti e Beni Oggetto di Scissione” e, insieme ai Rapporti e Beni Ceduti, i
“Rapporti e Beni”) e (ii) i diritti e le obbligazioni di nei confronti della CP_10
Cont
derivanti da un contratto di gestione stipulato in data 22 novembre 2021 Cont tra e la avente ad oggetto la gestione e la valorizzazione dei CP_10
Rapporti e Beni Oggetto di Scissione” (G.U. del 7.12.21 parte seconda), come analiticamente descritti al paragrafo 3 del Progetto di scissione ed elencati all'allegato “B” (cfr. Atto di scissione a rogito notaio in Milano Persona_4 rep. 12590 racc. 6762 del 22.11.2021 All. B pag.14 NDG 828312 Contratto
05515997 Cod. Beni RM_TVO_5515997).
L'APPELLANTE ha contestato la tardività della produzione diretta a provare la legittimazione attiva, delle note del 17.1.2024 per l'udienza del 24.1.2024 con allegati A) atti di scissione Centro Leasing S.p.A. – Controparte_3
B) atto di scissione –
[...] Controparte_3 Controparte_10
C) atto di scissione –
[...] CP_10 CP_10 [...]
CP_1 L'eccezione è infondata;
il primo Giudice, infatti, con decreto del 9.01.2024, ha autorizzato le parti al deposito sino all'udienza cartolare del 24.01.2024, anziché sino a 10 gg. prima, come da provvedimento di rinvio del 27.09.2023, per cui il deposito è avvenuto nei termini.
Ciò posto, nel caso in esame può ritenersi che siano stati provati tutti i passaggi societari del credito derivante dal contratto originariamente stipulato da con Centro Leasing Spa e pervenuto, mediante gli atti di scissione Pt_1 parziale sopra indicati, senza soluzione di continuità, all'appellata , CP_1 attuale titolare e legittimata attiva.
La seconda censura alla sentenza impugnata (“ Illegittimità della Sentenza impugnata per aver il Giudice di prime cure inteso legittima la clausola risolutiva espressa nonché per aver ritenuto grave l'inadempimento di cui è causa– Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1341 c.c. e degli art. 1453,
1454, 1455 e 1456 c.c Punti e capi dell'Ordinanza impugnati, dalla pagina 5 dalle parole “Rilevato che la ricorrente ha dedotto” alla pagina 6 alle parole “Ne deriva la piena validità della detta clausola”) non può essere accolta.
Parte appellante sostiene che nella clausola risolutiva espressa del contratto sottoscritto tra le parti in causa non sarebbe specificato l'inadempimento e sarebbero richiamati articoli che si riferiscono a generiche statuizioni, per cui si tratterebbe quindi di mera clausola di stile non meritevole di tutela;
sarebbe, inoltre, errata la valutazione del Tribunale di non scarsa importanza dell'inadempimento, avendo essa CONCEDENTE versato, alla data di sottoscrizione del contratto, la somma di € 110.000,00 e da settembre 2007, canoni mensili per ben cinque anni, per l'importo di € 7.954,10 sicché al momento della proposizione della domanda, a fronte di un contratto dell'importo di € 1.100.000,00, i canoni già versati sarebbero stati pari a circa
€ 600.000,00 e la morosità contestata pari a circa € 70.000,00; inoltre, trattandosi di leasing traslativo, sarebbe applicabile l'art. 1526 c.c..
replica che - dati per pacifici l'inadempimento di al CP_1 Pt_1 momento della dichiarazione di risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni di locazione per € 70.512,18, nonché la ricezione della comunicazione di risoluzione del 13.12.2013 - le parti hanno contrattualmente convenuto all'art. 21 delle condizioni generali di contratto, la facoltà, per la concedente, di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456
c.c., per il caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte dall'utilizzatore, tra cui quella di cui all'art. 4 delle condizioni generali di contratto, relativa al pagamento del corrispettivo della locazione finanziaria.
Inoltre, sempre a detta di , il meccanismo risolutorio adottato dalle CP_1 parti osterebbe alla valutazione della gravità dell'inadempimento e l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. sarebbe esclusa, essendo il rapporto di locazione finanziaria immobiliare regolato dalle norme contrattuali e non essendo ancora conclusa la vicenda relativa all'immobile, non avendo Pt_1 dedotto di averlo restituito.
Osserva il Collegio in linea generale, che nella fattispecie, come si evince dal contratto di leasing per cui è lite, la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 21 CGC così recita:
Circa l'applicabilità dell'art. 1341 comma 2 c.c. la Corte regolatrice ha avuto modo di statuire che “la clausola risolutiva espressa attribuisce al contraente il diritto potestativo di ottenere la risoluzione del contratto per un determinato inadempimento della controparte, dispensandola dall'onere di provarne l'importanza. Essa non ha carattere vessatorio, atteso che non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi previste dall'art. 1341, co. 2, c.c., neanche in relazione all'eventuale aggravamento delle condizioni di uno dei contraenti derivante dalla limitazione della facoltà di proporre eccezioni, in quanto la possibilità di chiedere la risoluzione è connessa alla stessa posizione di parte del contratto e la clausola risolutiva si limita soltanto a rafforzarla” (Cass. Sez. 3 -
Ordinanza n. 17603 del 05/07/2018).
L'eccezione di genericità della clausola risolutiva espressa come clausola puramente di stile è infondata;
l'art. 21, che esprime la risoluzione in caso di inadempimento richiama espressamente, unitamente ad altre norme, l'art 4 il quale prevede che il “corrispettivo della locazione finanziaria sarà ripartito in canoni al modo indicato nelle condizioni particolari. Le somme dovute saranno maggiorate di ogni accessorio
(come spese di incasso, LVA. in quanto dovuta, rimborsi e quant'altro per legge o per contrato a carico dell'Utilizzatore)….il pagamento dovrà essere effettuato non oltre i tre giorni successivi a ciascuna scadenza, decorsi i quali l'Utilizzatore si considererà senz'altro costituito in mora per espresso patto e dovrà tempestivamente provvedere, nel termini contrattuali e di legge, al pagamento non solo dei canoni ma altresì di ogni accessorio e rimborso dovuti per contratto, e tutto ciò anche in pendenza di contestazioni e vertenze tra le parti o con terzi…”
Le condizioni particolari prevedono un primo canone di € 110.000,00 alla CP_1 ricezione da parte di del verbale di consegna dell'immobile e nr. 179 canoni mensili di € 7.954,10 ciascuno.
Si può ben notare che l'importo del canone, le modalità di pagamento,
l'inadempimento (espressamente contemplato in contratto dal. cit. art. 21
“oltre tre gg. successivi a ciascuna scadenza”), sono compiutamente disciplinati.
Sull'importanza dell'inadempimento si rileva che l'inserimento della clausola risolutiva è frutto dell'autonomia contrattuale delle parti;
la recente giurisprudenza di legittimità, sulla base di questa valutazione rimessa alla libera volontà dei contraenti, ritiene che non sia necessario valutare la gravità dell'inadempimento, posto che “la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti” (Cass. Ordinanza n. 23879 del 03/09/2021 e Ordinanza n. 29301 del 12/11/2019).
In ogni caso, il mancato pagamento di € 70.000,00 su un residuo da saldare pari quasi alla metà dell'intero corrispettivo finanziato di € 1.100.000,00
(comprensivo di imposta di registro di € 100.000,00) non può essere considerato di scarsa importanza.
L'assunto di secondo cui è applicabile la disciplina contenuta nell'art. Pt_1
1526 c.c. è corretto, trattandosi di risoluzione avvenuta nell'anno 2013; tuttavia la stessa appellante non ha ottemperato all'onere, su essa gravante, di allegare e provare l'avvenuta restituzione del bene immobile utilizzato.
La S.C., in fattispecie realizzatasi in data anteriore all'entrata in vigore della L.
124/2017, che ha eliminato la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, ha così pronunciato “E' principio consolidato quello per cui al leasing traslativo (qualificazione del contratto che, nella specie, non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione) si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto (Cass. n. 21895/2017; Cass. n. 13418/2008; Cass. n. 18195/2007).
Invero, l'obbligo di restituzione della cosa è da ritenere fondamentale nell'equilibrio del contratto, perché in tal modo, per un verso, il concedente, rientrato nel possesso del bene, potrà trarne ulteriori utilità nel proseguo;
per altro verso, solo dopo l'avvenuta restituzione è possibile determinare l'equo compenso a lui spettante per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto, salva la prova del danno ulteriore”. (Cass. n.
519/2020).
L'ordinanza impugnata va, dunque, integralmente confermata.
In applicazione del principio di soccombenza le spese processuali del presente grado sono poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai Pt_1 sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato indeterminabile (complessità bassa) della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri medi, esclusa la fase istruttoria perché non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...] avverso l'ordinanza ex 702 ter c.p.c. Tribunale di Firenze RG CP_1
n. 6914/2014, pubblicata il 26/01/2024, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta l'appello e conferma integralmente il provvedimento impugnato;
2. Condanna la a corrispondere a Parte_1 Controparte_1 le spese del grado che si liquidano in € 3.470,00 oltre spese generali
[...]
15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 29.07.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
Il Presidente
dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.