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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente est. Gabriella Del MastroDott.ssa
- Giudice Vladimiro Gloria Dott.
RO RR
- Giudice Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1832/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte_1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...]
E
Parte_2 (c.f.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...],
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Viti Enrica e Antelmi Laura;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 19.12.2016; dalla loro unione sono nati i figli
Per 1 (2017) e Per_2 (2020); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 08.5.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
19.12.2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecce anno 2017, n. 1, parte 2, serie
B) alle condizioni depositate congiuntamente il 03.11.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
06.11.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 04.12.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI 1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le parti sono concordi nel lasciare che il Sig. Maniglia resti presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà che all'epoca fu adibita a casa coniugale in Lecce mentre la Sig.ra GU con i figli resti a vivere in Brindisi -
Frazione di Tuturano ove con il consenso del marito - si è già trasferita insieme ad entrambi i figli;
3) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con colloca-zione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse sulla prole, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, etc. saranno prese dai genitori di comune accordo, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante la permanenza dei minori presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente.
4) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo vorrà liberamente i figli nel rispetto delle loro esigenze, degli impegni lavorativi e personali dei genitori e previo accordo con la Sig.ra GU;
5) in caso di disaccordo verranno adottate le seguenti modalità:
a) i minori trascorreranno due pomeriggi alla settimana con il padre dalle ore
16.00 alle ore 21.00 e pernotteranno presso il padre due weekend al mese, in modo alternato.
b) suddivisione con l'alternanza annuale delle festività e modalità di visita secondo l'allegato piano genitoriale specifico per ogni minore, concordato tra i coniugi;
c) eventuali ulteriori periodi di vacanza con ciascun genitore dovranno essere previa-mente concordati;
d) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo
MANIGA FR LU RE
Serene Guoddy in cui ciascuno trascorrerà con prole i periodi di ferie e di quelli in cui avessero a recarsi in occasione del week-end, qualora con pernottamento;
ciascuno avrà diritto di avere notizie dei figli e di conferire quotidianamente con gli stessi telefonicamente.
e) Le parti si danno reciprocamente atto che il calendario ( e le indicazioni contenute negli allegati piani genitoriali) è stato concordato secondo le Linee
Guida emanate dal Tribunale di Brindisi il 30.3.2017 e 8.3.2021 ed al fine di soddisfare al meglio le esigenze della prole minore.
Nei periodi di rispettivo affidamento, i genitori si impegnano a passare il più possibile del loro tempo con i figli assistendoli anche nell'espletamento degli incombenti inerenti alla formazione scolastica e nella cura della persona.
Fermo restando la collaborazione dei nonni e di altre persone di famiglia, qualora i genitori siano impediti da ragioni di lavoro e/o forza maggiore nello stare con i minori, devono verificare la disponibilità dell'altro genitore e qualora questo non sia disponibile potranno affidarlo preferi-bilmente a parenti prossimi e in caso di necessità anche a persone di provata fiducia (es. baby sitter).
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad accompagnare i figli presso dopo-scuola, centri ricreativi e/o sportivi, catechismo e qualsivoglia ulteriore impegno di studio e/o di relazione/ricreativo/sportivo, qualora sussistente, durante la permanenza presso ciascuno.
6) sotto il profilo economico, le parti dichiarano di essere autonome ed indipendenti sicchè reciprocamente rinunziano alla rispettiva contribuzione;
In relazione alla prole, invece, il Sig. Maniglia verserà in favore della moglie la somma di € 300,00 mensili per ogni figlio a titolo di concorso negli oneri di mantenimento della prole da erogarsi a mezzo bonifico bancario entro il 30 di ogni mese sul conto corrente ad ella intestato;
tale importo sarà ex lege adeguato secondo i canoni istat annualmente e le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti da concordarsi secondo le linee guida del
LU RE LI FR Severe Generally MA CNF e del Tribunale di Brindisi': in tal senso le parti si impegnano a definire i rapporti di dare e avere, inerenti alle spese straordinarie, su base mensile
(entro la fine di ciascun mese), provvedendo, per quanto di competenza, ai rispettivi rimborsi. I coniugi si rifaranno per quanto riguarda la identificazione delle spese straordinarie al Protocollo del Consiglio Nazionale
Forense del 27.12.2017 e dovranno essere preventiva-mente concordate tra i coniugi e dovrà essere esibita la successiva fattura, in difetto non potrà avvenire il rimborso delle stesse.
7) Il Sig. Maniglia autorizza sin da ora la moglie a richiedere per l'anno
2025 e seguenti al 100 % il nuovo A.U.U. mediante documentazione di rito che, ove occorra, lo stesso si impegna a sottoscrivere affinchè il relativo importo venga alla medesima interamente versato ogni mese;
8) Le stesse si danno, pertanto, atto che con la sottoscrizione e
Secondo le "Linee Guida spese extra assegno" sono da intendersi :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
MALI FR LU RE
SH GU l'esecuzione del presente documento si riterranno soddisfatte e di non avere più niente a pretendere l'una nei confronti dell'altra in relazione ai fatti di cui in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo.
9) Le spese del procedimento per separazione consensuale saranno intera-mente compensate tra le parti e gli Avv.ti Enrica Viti e Laura Antelmi firmano il presente atto per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi clienti nonché per rinunzia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 N.L.P.F.
Brindisi, li 03/11/2025
MALI FR LU RE
Shine Goody!
Buice The Avv. Enrica VITI cassazionista & Mediators familiare Via Sant'Angelo, n. 75 Via Sant'Angelo 5 BRINDISI Tel: 0831.262219-Fax: 0831.262227 PEC avvantelmi laura@pec. Cell 1431299329 72100 BRINDISI C.F.: [...]EMAIL avv.antelmi@gmail.com P.IVA: 02485520742 www.studioantelmi.it
MALI FR LU RE
HA GE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione civile -
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
- Presidente est. Gabriella Del MastroDott.ssa
- Giudice Vladimiro Gloria Dott.
RO RR
- Giudice Dott.ssa ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1832/2025 R.G.V.G., vertente
TRA
Parte_1 (c.f.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...]
E
Parte_2 (c.f.: C.F. 2 ), nato a [...] il [...],
rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli avv.ti Viti Enrica e Antelmi Laura;
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale, rilevato che:
i coniugi in premessa contrassero matrimonio in data 19.12.2016; dalla loro unione sono nati i figli
Per 1 (2017) e Per_2 (2020); la convivenza ai primi tempi normalmente serena si era andata degradando col trascorrere del tempo a causa di contrasti insorti tra i coniugi;
con ricorso depositato il 08.5.2025 hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il ricorso merita accoglimento in quanto è incontestata l'esistenza di quei fatti che, ai sensi dell'art. 151 c.c. hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Le pattuizioni concordate devono ritenersi valide per le determinazioni riguardanti l'assetto futuro dei componenti la famiglia e non risultano pregiudizievoli per gli aventi diritto in quanto adeguate, per l'aspetto patrimoniale, alle condizioni economiche delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sul ricorso congiunto depositato da Parte_1
Parte_2
omologa la separazione personale consensuale dei detti coniugi (matrimonio celebrato in Brindisi il
19.12.2016, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Lecce anno 2017, n. 1, parte 2, serie
B) alle condizioni depositate congiuntamente il 03.11.2025 per l'udienza a trattazione scritta del
06.11.2025 e ivi allegate in calce, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per le annotazioni di legge.
Spese interamente compensate tra le parti.
Brindisi, 04.12.2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Alessia Forcella addetta all'Ufficio del Processo del Tribunale di Brindisi
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Gabriella Del Mastro CONDIZIONI 1) i coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) le parti sono concordi nel lasciare che il Sig. Maniglia resti presso l'abitazione di sua esclusiva proprietà che all'epoca fu adibita a casa coniugale in Lecce mentre la Sig.ra GU con i figli resti a vivere in Brindisi -
Frazione di Tuturano ove con il consenso del marito - si è già trasferita insieme ad entrambi i figli;
3) I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con colloca-zione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore interesse sulla prole, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, etc. saranno prese dai genitori di comune accordo, tenendo conto anche delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, durante la permanenza dei minori presso ciascun genitore, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente.
4) Il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé ogni qualvolta lo vorrà liberamente i figli nel rispetto delle loro esigenze, degli impegni lavorativi e personali dei genitori e previo accordo con la Sig.ra GU;
5) in caso di disaccordo verranno adottate le seguenti modalità:
a) i minori trascorreranno due pomeriggi alla settimana con il padre dalle ore
16.00 alle ore 21.00 e pernotteranno presso il padre due weekend al mese, in modo alternato.
b) suddivisione con l'alternanza annuale delle festività e modalità di visita secondo l'allegato piano genitoriale specifico per ogni minore, concordato tra i coniugi;
c) eventuali ulteriori periodi di vacanza con ciascun genitore dovranno essere previa-mente concordati;
d) i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo
MANIGA FR LU RE
Serene Guoddy in cui ciascuno trascorrerà con prole i periodi di ferie e di quelli in cui avessero a recarsi in occasione del week-end, qualora con pernottamento;
ciascuno avrà diritto di avere notizie dei figli e di conferire quotidianamente con gli stessi telefonicamente.
e) Le parti si danno reciprocamente atto che il calendario ( e le indicazioni contenute negli allegati piani genitoriali) è stato concordato secondo le Linee
Guida emanate dal Tribunale di Brindisi il 30.3.2017 e 8.3.2021 ed al fine di soddisfare al meglio le esigenze della prole minore.
Nei periodi di rispettivo affidamento, i genitori si impegnano a passare il più possibile del loro tempo con i figli assistendoli anche nell'espletamento degli incombenti inerenti alla formazione scolastica e nella cura della persona.
Fermo restando la collaborazione dei nonni e di altre persone di famiglia, qualora i genitori siano impediti da ragioni di lavoro e/o forza maggiore nello stare con i minori, devono verificare la disponibilità dell'altro genitore e qualora questo non sia disponibile potranno affidarlo preferi-bilmente a parenti prossimi e in caso di necessità anche a persone di provata fiducia (es. baby sitter).
Entrambi i genitori si impegnano, altresì, ad accompagnare i figli presso dopo-scuola, centri ricreativi e/o sportivi, catechismo e qualsivoglia ulteriore impegno di studio e/o di relazione/ricreativo/sportivo, qualora sussistente, durante la permanenza presso ciascuno.
6) sotto il profilo economico, le parti dichiarano di essere autonome ed indipendenti sicchè reciprocamente rinunziano alla rispettiva contribuzione;
In relazione alla prole, invece, il Sig. Maniglia verserà in favore della moglie la somma di € 300,00 mensili per ogni figlio a titolo di concorso negli oneri di mantenimento della prole da erogarsi a mezzo bonifico bancario entro il 30 di ogni mese sul conto corrente ad ella intestato;
tale importo sarà ex lege adeguato secondo i canoni istat annualmente e le spese straordinarie saranno divise al 50% tra le parti da concordarsi secondo le linee guida del
LU RE LI FR Severe Generally MA CNF e del Tribunale di Brindisi': in tal senso le parti si impegnano a definire i rapporti di dare e avere, inerenti alle spese straordinarie, su base mensile
(entro la fine di ciascun mese), provvedendo, per quanto di competenza, ai rispettivi rimborsi. I coniugi si rifaranno per quanto riguarda la identificazione delle spese straordinarie al Protocollo del Consiglio Nazionale
Forense del 27.12.2017 e dovranno essere preventiva-mente concordate tra i coniugi e dovrà essere esibita la successiva fattura, in difetto non potrà avvenire il rimborso delle stesse.
7) Il Sig. Maniglia autorizza sin da ora la moglie a richiedere per l'anno
2025 e seguenti al 100 % il nuovo A.U.U. mediante documentazione di rito che, ove occorra, lo stesso si impegna a sottoscrivere affinchè il relativo importo venga alla medesima interamente versato ogni mese;
8) Le stesse si danno, pertanto, atto che con la sottoscrizione e
Secondo le "Linee Guida spese extra assegno" sono da intendersi :
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
MALI FR LU RE
SH GU l'esecuzione del presente documento si riterranno soddisfatte e di non avere più niente a pretendere l'una nei confronti dell'altra in relazione ai fatti di cui in oggetto, fatto salvo quanto previsto nel presente accordo.
9) Le spese del procedimento per separazione consensuale saranno intera-mente compensate tra le parti e gli Avv.ti Enrica Viti e Laura Antelmi firmano il presente atto per autentica delle sottoscrizioni dei rispettivi clienti nonché per rinunzia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 13 N.L.P.F.
Brindisi, li 03/11/2025
MALI FR LU RE
Shine Goody!
Buice The Avv. Enrica VITI cassazionista & Mediators familiare Via Sant'Angelo, n. 75 Via Sant'Angelo 5 BRINDISI Tel: 0831.262219-Fax: 0831.262227 PEC avvantelmi laura@pec. Cell 1431299329 72100 BRINDISI C.F.: [...]EMAIL avv.antelmi@gmail.com P.IVA: 02485520742 www.studioantelmi.it
MALI FR LU RE
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