Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.4993/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa IN Di Peppe Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 05 maggio 2024 da
1) Parte_1 nato a [...] il giorno 23 settembre 1967 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il giorno 04 gennaio 1973 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il giorno 15 marzo 2014
(n. 0272, parte 1, serie _ Reg. 01, anno 2014)
□ separati con sentenza n.1095/2024
(passata in giudicato) con le seguenti figlie: , nata a [...] il giorno 28 dicembre 2003, cittadina Per_1 italiana, cod. fisc. ; IN, nata a [...] il giorno 12 C.F._3 dicembre 2005, cittadina italiana, cod. fisc. C.F._4
Pagina 1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 05 maggio 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita a Milano (MI), in via Giuseppe Carozzi n. 5 resta assegnata al marito che ne
è pieno proprietario.
2) Avuto riguardo ai costi mediamente sostenuti finora per le figlie e alla disparità reddituale tra essi coniugi (padre economicamente più forte della madre), fino all'indipendenza economica di ciascuna figlia, in ordine al mantenimento ordinario delle stesse, essi genitori hanno concordato quanto segue:
A) se IN vivrà prevalentemente presso il padre e presso la nuova abitazione della Per_1 madre:
▪ ciascun genitore provvederà direttamente alle spese ordinarie di vitto alloggio e vestiario della figlia con sé convivente;
▪ il signor mensilmente corrisponderà euro cento mediante bonifico sul conto Pt_1 corrente di IN ed euro ottanta sul conto corrente di , alla quale ultima la Per_1 signora verserà mensilmente mediante bonifico euro venti, cosicché entrambe le Pt_2 figlie possano disporre complessivamente di euro cento al mese per le proprie esigenze personali ordinarie (uscite con gli amici, ricariche cellulare, parrucchiere).
B) se IN decidesse di andare a vivere prevalentemente con la sorella presso la madre:
▪ il signor entro il giorno 10 di ogni mese, corrisponderà alla signora Pt_1 Parte_2
€ 180,00 (euro centottanta,zerozero), a titolo di concorso con la madre alle spese di
[...] vitto alloggio e vestiario delle figlie, con decorrenza dal mese successivo a quello in cui la figlia IN si sarà trasferita dalla madre, mediante versamento sul conto bancario indicato dalla signora Parte_2
▪ il signor inoltre, con bonifico, corrisponderà mensilmente euro cento a ciascuna Pt_1 figlia, affinché sia IN che possano provvedere alle piccole esigenze Per_1 personali.
C) se decidesse di tornare a vivere prevalentemente con la sorella insieme al padre: Per_1
▪ ciascun genitore provvederà alle spese di vitto e alloggio con le modalità dirette nei rispettivi periodi di frequentazione con le figlie:
▪ la signora corrisponderà mensilmente, mediante bonifico, euro cento a ciascuna Pt_2 figlia per le loro esigenze personali;
▪ il vestiario sarà a carico del padre, il quale concorderà con le figlie la relativa spesa. 3.1) L'importo del suddetto contributo alle spese di vitto alloggio/ assegno di mantenimento sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di divorzio.
3.2) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, i coniugi si danno atto che sosterranno le seguenti spese come segue:
- farmaci da banco: vi provvederanno entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo;
- spese per animali domestici già presenti prima della separazione: il signor ontribuirà Pt_1 corrispondendo la somma mensile di 15 euro per il vitto, tenendo con sé gli animali 7 giorni al
Pagina 2 mese nonché corrispondendo il 50% di tutte le altre eventuali spese per gli stessi, purché previamente concordate salvo quelle necessarie e/o obbligatorie.
Quanto alle spese straordinarie per le figlie (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, la gravosità o la voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 55% a carico del padre e 45% a carico della madre, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori a condizione che si tratti di spese ancora sostenibili.
2.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria per fare accertare la natura della spesa, i genitori si danno atto che avranno come riferimento “Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” sottoscritte anche dal Tribunale di Milano il 14 novembre 2017, che distinguono le spese straordinarie da erogarsi rispetto a quelle ordinarie, nonché stabiliscono quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto e, infine, definiscono le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto da intendersi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e
Pagina 3 manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto delle figlie.
- Resta già concordato tra i coniugi che l'abbonamento per i mezzi di trasporto, pur essendo da annoverarsi tra le spese straordinarie secondo le Linee Guida del Tribunale di Milano, graveranno in ragione del 50% su ciascun coniuge, anziché in ragione del 55% a carico del padre e del 45% a carico della madre.
- Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
- In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
- Entro giorni 10 dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare per iscritto il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto, in quanto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
- Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse delle figlie e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale dei genitori.
- Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dalla spesa, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione), allegando idonea documentazione comprovante l'esborso, ossia i relativi giustificativi (fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere.
- Al genitore che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro 15 giorni successivi alla data della richiesta, salvo diversi accordi.
- Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per le figlie potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa “extrassegno”, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
- Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per le figlie devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia a carico per la quale la spesa è stata sostenuta.
- Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta in ragione del 50% ciascuno;
- Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
- Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue.
- I beni mobili sono stati già divisi bonariamente.
- La signora cederà al signor la di lei quota di proprietà Parte_2 Parte_1 dell'automobile Volkswagen Touran, targata EG945FW, nelle forme di legge e ad ogni conseguente effetto, anche assicurativo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione,
a fronte di un corrispettivo pari ad € 2.100 da corrispondersi in rate entro e non oltre il 31 dicembre
2025.
Pagina 4 Il signor avuto riguardo al contributo versato dalla moglie per l'acquisto Parte_1 dei mobili della casa coniugale attribuiti al medesimo, si obbliga a corrispondere alla signora la somma pari ad euro 2.000, in rate, da corrispondersi entro e non oltre il 31 Parte_2 dicembre 2025.
A) Le rate del mutuo gravante sulla già casa coniugale saranno corrisposte integralmente dal signor il quale rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti Parte_1 della signora laddove non dovesse risultare garante ma cointestataria. Parte_2
B) Laddove il signor non dovesse riuscire a pagare due rate del mutuo Parte_1 ipotecario gravante sulla casa coniugale, anche non consecutive, entro 30 giorni dalla data della seconda rata non corrisposta il medesimo si impegna a mettere in vendita la casa coniugale sempreché le figlie -future titolari di una quota di nuda proprietà della casa coniugale- siano d'accordo ovvero in difetto di accordo con le figlie a vendere il proprio diritto di usufrutto, in ogni caso al prezzo di mercato suggerito da un'agenzia scelta di comune accordo con la signora Pt_2
C) Con riferimento alla casa coniugale con annessa cantina, sita a Milano (MI), in via Giuseppe
Carozzi n. 5, piano 2 S1, scala G, int. 9, di proprietà del signor Parte_1 rappresentata al NCEU del comune di rispettivamente Milano al Foglio 462, mappale 75, sub 33, zona cens. 3, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 5,5, rendita catastale € 624,91, quale condizione indispensabile e funzionale per risolvere la crisi coniugale, a titolo di ulteriore forma di contributo al mantenimento delle figlie, il signor Parte_1 si impegna a cedere senza corrispettivo alle figlie e
[...] Controparte_1 CP_2
in comune pro indiviso ed in parti uguali tra loro, una quota di nuda proprietà -
[...] pari al 20%- della suddetta casa coniugale, con ogni accessione, dipendenza e pertinenza ed i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato di appartenenza come spettanti per legge ed in base al regolamento di condominio, riservando per sé la quota di usufrutto vita natural durante.
Tale predetto trasferimento da parte del signor della propria quota del Parte_1 diritto di proprietà dei suddetti immobili a favore delle figlie avrà luogo entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della separazione personale e, non costituendo donazione essendo un elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, avverrà mediante atto da redigersi presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n.74 del 6 marzo 1987- regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.154/1999 ed in conformità alle circolari ministeriali n.49/E del 16 marzo 2000 e n.27/E del 21 giugno 2012- e ciò con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche diversi da quelli già esistenti al momento della sottoscrizione del ricorso per la separazione consensuale, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano gli immobili, ben noto ai coniugi, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, a spese di entrambi i genitori e più specificatamente in ragione del 55% a carico del signor e del 45% a carico della signora Parte_1
Parte_2
D) Il signor si impegna a custodire eventuali beni lasciati dalla moglie Pt_1 nell'appartamento adibito a casa coniugale e assegnato al signor solo fino al 30 Pt_1 settembre 2024, data entro la quale la moglie si impegna a ritirarli, mentre il medesimo custodirà eventuali beni lasciati dalla moglie in cantina fino al 31 dicembre 2025.
La signora si impegna a corrispondere al signor euro venti al mese, laddove la figlia Pt_2 Pt_1
Pagina 5 dovesse andare a vivere prevalentemente presso l'abitazione del padre, con decorrenza dal Per_1 mese successivo a quello in cui si sarà trasferita.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto (a Milano il 15 marzo 2014) tra
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa IN Di Peppe Dott.ssa Anna Cattaneo
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