CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 75/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 117583 NON NOTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Potenza, la contribuente, in qualità di erede, impugnava il provvedimento di fermo amministrativo n. 117583/2025 relativo al veicolo TG Targa_1, notificato in data 2.4.25 a mezzo PEC da parte della SOGET spa, sulla scorta della ingiunzione di pagamento n. 42858 del 31.1.2024, basata su contributi consortili pretesi dal Consorzio Unico Centro sud Puglia ex consorzio Arneo, per complessivi euro 1.801,42, dovuti dal de cuius dante causa.
A sostegno del gravame l'instante deduceva: 1)irritualità della notifica proveniente da pec non inserita nell'elenco pubblico;
2) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
3) difetto di legittimazione passivi per non essere mai stata proprietaria di fondi ricadenti nel perimetro del Consorzio;
4) difetto di legittimazione attiva della SOGET. La contribuente proponeva anche istanza cautelare sospensiva.
La SOGET si costituiva in giudizio deducendo la legittimità del proprio operato.
In particolare, eccepiva, in rito la incompetenza territoriale di Potenza in favore della CGTP di Bari ove ha sede l'ente Consortile creditore e nel merito concludeva per il rigetto del ricorso in considerazione della intangibilità della pretesa tributaria sottostante il vincolo per mancata impugnazione delle sottese cartelle di pagamento.
L'istanza cautelare veniva rigettata in data 10.10.25 e disposta l'udienza dell'11.2.25 per la decisione del merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto..
Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
In effetti, conformemente alla giurisprudenza della SC di Cassazione, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa (cfr. Cass. n.
20669 del 01/10/2014; Cass. n. 20458 del 30/07/2019).
Ne consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall'ente impositore all'agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del contribuente;
dall'altro, che solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).
Nel caso in esame la contribuente risulta residente e domiciliata in Lavello. Quindi, l'art. 48 del dlgs 175/24 prevede che le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Sempre preliminarmente, non è fondata l'eccezione di irritualità della notifica eccepita dalla contribuente.
L'indirizzo Email_3 risulta nei registri IPA del 23 settembre 2020 come da documentazione in atti e, comunque, la notifica ha raggiunto lo scopo ex art 156 cpc atteso che la contribuente si è difesa compiutamente nel merito nel corso di questo giudizio.
La contribuente, poi, risulta anche legittimata passivamente poiché erede del de cuius Nominativo_1 giusto testamento per notaio Nominativo_2 del 24.11.2020 che era già debitore nei confronti del consorzio ed essendo divenuta proprietaria di 60 immobili ricadenti nel perimetro consortile.
Nel merito della pretesa tributaria, poi, le prodromiche cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate sia al dante causa che, successivamente, alla odierna contribuente come da prospetto richiamato nella comparsa di risposta, peraltro, circostanza nemmeno specificamente contestata dalla ricorrente.
Ne discende, di conseguenza, la irrettrattabilità e contestabilità in questa sede della pretesa tributaria ormai cristallizzata per mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento ad essa sottese, della assenza di una ipotesi, per il medesimo motivo, di una ipotesi di litisconsortio necessario con l'ente consortile creditore (coma eccepito dalla società resistente) e l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione e dei termini decadenziali.
Pertanto, l'unica doglianza che può essere legittimamente esaminata in questa sede è quella relativa a vizi propri dell'atto di fermo amministrativo impugnato afferenti alla asserita sproporzione di valore tra il credito azionato ed il valore del veicolo oggetto di vincolo, presupposto non previsto dal dpr 602/73.
Peraltro, la contribuente non ha nemmeno fornito prova dell'effettivo valore reale del mezzo.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese del grado nei confronti della resistente che si liquidano in euro 1.500, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PALMA AMERIGO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 117583 NON NOTO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Potenza, la contribuente, in qualità di erede, impugnava il provvedimento di fermo amministrativo n. 117583/2025 relativo al veicolo TG Targa_1, notificato in data 2.4.25 a mezzo PEC da parte della SOGET spa, sulla scorta della ingiunzione di pagamento n. 42858 del 31.1.2024, basata su contributi consortili pretesi dal Consorzio Unico Centro sud Puglia ex consorzio Arneo, per complessivi euro 1.801,42, dovuti dal de cuius dante causa.
A sostegno del gravame l'instante deduceva: 1)irritualità della notifica proveniente da pec non inserita nell'elenco pubblico;
2) l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle di pagamento sottostanti e per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
3) difetto di legittimazione passivi per non essere mai stata proprietaria di fondi ricadenti nel perimetro del Consorzio;
4) difetto di legittimazione attiva della SOGET. La contribuente proponeva anche istanza cautelare sospensiva.
La SOGET si costituiva in giudizio deducendo la legittimità del proprio operato.
In particolare, eccepiva, in rito la incompetenza territoriale di Potenza in favore della CGTP di Bari ove ha sede l'ente Consortile creditore e nel merito concludeva per il rigetto del ricorso in considerazione della intangibilità della pretesa tributaria sottostante il vincolo per mancata impugnazione delle sottese cartelle di pagamento.
L'istanza cautelare veniva rigettata in data 10.10.25 e disposta l'udienza dell'11.2.25 per la decisione del merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e non può essere accolto..
Preliminarmente, non è fondata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente.
In effetti, conformemente alla giurisprudenza della SC di Cassazione, la competenza territoriale ad emettere la cartella di pagamento da parte dell'agente della riscossione è determinata sulla base del criterio di correlazione tra l'ambito territoriale di operatività dell'agente ed il domicilio fiscale del contribuente, con il quale, coerentemente a quanto disposto dagli artt. 12 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973, s'instaura un rapporto diretto, nonché in ragione di esigenze di speditezza ed efficienza dell'attività amministrativa (cfr. Cass. n.
20669 del 01/10/2014; Cass. n. 20458 del 30/07/2019).
Ne consegue, da un lato, che il ruolo deve essere necessariamente consegnato dall'ente impositore all'agente della riscossione il cui ambito territoriale coincide con il domicilio fiscale del contribuente;
dall'altro, che solo l'agente della riscossione nel cui ambito territoriale sussiste il domicilio fiscale del contribuente può emettere la cartella di pagamento nei confronti di quest'ultimo, pena la nullità dell'atto riscossivo (si veda, da ultimo, la ricostruzione sistematica effettuata da Cass. n. 23889 del 05/09/2024).
Nel caso in esame la contribuente risulta residente e domiciliata in Lavello. Quindi, l'art. 48 del dlgs 175/24 prevede che le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
Sempre preliminarmente, non è fondata l'eccezione di irritualità della notifica eccepita dalla contribuente.
L'indirizzo Email_3 risulta nei registri IPA del 23 settembre 2020 come da documentazione in atti e, comunque, la notifica ha raggiunto lo scopo ex art 156 cpc atteso che la contribuente si è difesa compiutamente nel merito nel corso di questo giudizio.
La contribuente, poi, risulta anche legittimata passivamente poiché erede del de cuius Nominativo_1 giusto testamento per notaio Nominativo_2 del 24.11.2020 che era già debitore nei confronti del consorzio ed essendo divenuta proprietaria di 60 immobili ricadenti nel perimetro consortile.
Nel merito della pretesa tributaria, poi, le prodromiche cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate sia al dante causa che, successivamente, alla odierna contribuente come da prospetto richiamato nella comparsa di risposta, peraltro, circostanza nemmeno specificamente contestata dalla ricorrente.
Ne discende, di conseguenza, la irrettrattabilità e contestabilità in questa sede della pretesa tributaria ormai cristallizzata per mancata impugnazione delle prodromiche cartelle di pagamento ad essa sottese, della assenza di una ipotesi, per il medesimo motivo, di una ipotesi di litisconsortio necessario con l'ente consortile creditore (coma eccepito dalla società resistente) e l'intervenuta interruzione del corso della prescrizione e dei termini decadenziali.
Pertanto, l'unica doglianza che può essere legittimamente esaminata in questa sede è quella relativa a vizi propri dell'atto di fermo amministrativo impugnato afferenti alla asserita sproporzione di valore tra il credito azionato ed il valore del veicolo oggetto di vincolo, presupposto non previsto dal dpr 602/73.
Peraltro, la contribuente non ha nemmeno fornito prova dell'effettivo valore reale del mezzo.
Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il contribuente alla rifusione delle spese del grado nei confronti della resistente che si liquidano in euro 1.500, oltre oneri accessori di legge se dovuti.