Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 75
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Irritualità della notifica PEC

    L'indirizzo PEC risulta registrato nei pubblici registri e, in ogni caso, la notifica ha raggiunto lo scopo avendo la contribuente potuto difendersi nel merito.

  • Rigettato
    Illegittimità intimazione di pagamento

    Le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate al dante causa e alla contribuente, e la pretesa tributaria è ormai cristallizzata per mancata impugnazione delle cartelle stesse.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione passiva

    La contribuente è legittimata passivamente in quanto erede del debitore originario e proprietaria di immobili ricadenti nel perimetro consortile.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione attiva Soget

    La Corte ha ritenuto la legittimazione della Soget implicitamente confermata dalla sua costituzione in giudizio e dalla sua attività difensiva, senza che la contribuente abbia sollevato specifiche contestazioni in merito.

  • Rigettato
    Vizi propri dell'atto di fermo amministrativo

    La doglianza non è fondata in quanto la normativa non prevede tale presupposto per il fermo amministrativo e la contribuente non ha fornito prova del valore del mezzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 75
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza
    Numero : 75
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo