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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di Società_1 P.IVA_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1606/2025 depositato il
02/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TVM010100806/2025, notificato in data 28.11.2024, l'Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Lecce-, a seguito da un processo verbale di constatazione del 29.01.2024 redatto dalla Guardia di Finanza-Tenenza di Leuca, accertava nei confronti di Ricorrente_1, in qualità di titolare Società_1, per l'anno di imposta 2019, maggiori ricavi pari ad € 159.596,50 in aumento a quelli già dichiarati di € 251.750,00 e liquidava maggiori imposte, con irrogazione di sanzioni e quantificazione di interessi.
A sostegno del proprio gravame eccepiva:
1. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 54, secondo comma e 55, 2 comma del D.P.
R. 633/1972 (inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti legittimanti un accertamento analitico- induttivo) – Illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e prova – violazione e falsa applicazione dell'art. 42, D.P.R. 600/73; dell'art. 56, D.P.R. 633/72; dell'art. 3, L. 241/1990, dell'art. 7, L.
212/2000; art. 2697 c.c. ; art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Violazione di legge e prova.
2. Nel merito, nullità dell'avviso di accertamento impugnato perché infondato, non motivato e non provato.
Violazione degli artt. 6,7 e 10 L. 212/00, dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 e degli artt. 56 e seguenti del D.P.R.
633/72. Dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992.
3. IVA
4. Non applicazione di sanzioni
Chiedeva, in via principale, di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e perché illegittimo ed infondato;
in subordine, l'inapplicabilità delle sanzioni per buona fede e conseguente carenza di dolo o colpa.
L'Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Lecce, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo non condivisibili le deduzioni di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, essendo intimamente connessi.
Con il ricorso in esame il contribuente, che esercita l'attività di “servizi di pompe funebri ed attività connesse”, lamenta, in prima battuta, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, nel merito, l'infondatezza, in quanto la rideterminazione dei ricavi si fonderebbe su presunzioni prive di elementi certi e precisi.
L'Ufficio contesta le doglianze del ricorrente e sostiene che l'avviso di accertamento impugnato sia adeguatamente motivato, precisando di aver riproposto i rilievi dei verbalizzanti, dopo averli valutati criticamente, “con una esposizione completamente intellegibile, che riprende le medesime argomentazioni già contenute nel pvc”. Precisa che il pvc, già notificato al titolare della ditta, è indicato e richiamato nell'accertamento impugnato.
La doglianza di parte ricorrente non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene legittima la motivazione “per relationem” alla sola condizione che il rinvio all'atto richiamato sia chiaro ed univoco. Nell'atto impugnato il riferimento al processo verbale di constatazione della guardia di finanza è esplicito e, pertanto, il ricorrente è stato posto in condizioni di conoscere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione finanziaria nel determinare la propria pretesa.
L'articolato ricorso è la conferma che nessuna violazione del diritto di difesa del contribuente sia stata posta in essere.
Quanto al merito, va premesso che, come riconosciuto dai verbalizzanti, il ricorrente ha presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi ed ha pagato le relative imposte.
I verbalizzanti hanno anche confermato che il controllo effettuato presso l'Anagrafe mortuaria dei Comuni dove il ricorrente svolge la propria attività ha dato esito negativo: tutti i funerali autorizzati sono stati regolarmente fatturati (cfr. pagg. 11 e 12 del pvc).
Con l'avviso di accertamento impugnato viene contestata, attraverso il metodo analitico-induttivo, la
“sottofatturazione dei servizi”.
L'Ufficio sostiene che “a seguito di precisi controlli esperiti sulla documentazione amministrativo-contabile, veniva rilevato che la ditta aveva tenuto consistenti scritturazioni extra-contabili e omesso di documentare e registrare operazioni imponibili ai fini delle II.DD., dell'Iva nonché ai fini dell'Irap, tenendo in modo irregolare le scritture e i registri previsti dalle leggi in materia delle suddette imposte”. Ed ancora “…e talvolta rinvenuto sulle pagine delle agende reperite in sede di accesso” (pag. 2 atto impugnato.
Tali affermazioni sono, in parte, generiche, ed, in parte, infondate.
A differenza di quanto sostiene l'Ufficio, la tenuta della contabilità è risultata regolare ed il contribuente ha esibito ai verbalizzanti i libri, registri e documenti fiscali obbligatori, dal cui controllo “non sono emerse irregolarità” (cfr. fl. 5 del pvc.).
Il riferimento alle “pagine delle agende reperite in sede di accesso” è infondato, in quanto dal p.c.v. della guardia di finanza non risulta alcun reperimento di agende e, in ogni caso, tali pagine non sono state allegate né all'atto impugnato e neppure alle controdeduzioni.
Per quanto riguarda la documentazione “extra contabile” che ha consentito di verificare l'asserita sottofatturazione, l'Ufficio ha considerato quale “documentazione extracontabile” alcuni files informativi contenuti in HardDisk, che erano stati dai verbalizzanti sigillati ed il cui contenuto non è stato stampato nel corso della verifica.
I files in questione, intestati ai defunti, riportano i singoli servizi, con il relativo costo, che i clienti potevano ottenere come servizio funebre, ma non sono sottoscritti dai clienti, sono privi data e non riportano il prezzo pattuito e le modalità di pagamento. Si tratta, in realtà, di mere informative fornite ai clienti sui servizi che la ditta era in grado di offrire, ma non vi è prova che i clienti ne abbiano usufruito.
Infatti tali informative, allegate al p.v.c. (cfr. allegato 2), sono quasi tutte di contenuto identico ed in calce è indicato il nome del defunto, ma non vi è alcuna data nè sottoscrizione per accettazione di tali servizi con l'importo complessivo. I verbalizzanti, prima, e l'Ufficio, dopo, che ha recepito acriticamente l'operato dei verbalizzanti, sostengono che gli importi riportati sulle fatture attive siano di gran lunga inferiori rispetto ai totali realmente percepiti per ogni servizio funebre espletato;
hanno, quindi, ritenuto che tali informative -senza data e firma- fossero in realtà “prestazioni effettivamente eseguite”.
Sulla base di tale assunto, sfornito di qualsiasi prova, i verbalizzanti hanno attribuito a tutte le fatture emesse dal contribuente l'importo totale di € 3.634,00 cadauna (cfr. all. 3 del pvc.), ottenendo, così, un ricavo di gran lunga superiore a quello risultante dalla cd. “documentazione extracontabile”.
E' evidente che tale modus operandi sia illegittimo, in quanto non è ammissibile una “standardizzazione” delle fatture, dovendosi considerare che le esigenze della clientela sono differenti anche in considerazione delle diverse disponibilità finanziarie.
L'Ufficio, nel corso del procedimento di accertamento con adesione instaurato dal contribuente, aveva proposto uno sconto del 20% dell'imponibile accertato, ma tale proposta non è stata accettata dal contribuente.
Osserva questo Collegio giudicante che, nel caso di specie, il fatto noto (files informativi) è stato travisato ed è stato utilizzato per una illegittima ricostruzione analitica-induttiva dei ricavi. Non sono emersi elementi certi per ritenere inattendibili le fatture emesse dalla ditta ricorrente.
Va tenuto conto che la ditta esercita la propria attività in un comune del basso Salento e necessariamente deve mantenere prezzi competitivi per vincere la concorrenza di imprese similari che operano nei comuni limitrofi.
Parte ricorrente ha prodotto varia documentazione da cui risulta che imprese similari che operano nei comuni limitrofi offrono i propri servizi funerari ad un prezzo notevolmente contenuto e con facilitazioni di pagamento.
I verbalizzanti, sebbene sollecitati, non hanno proceduto ad un controllo di coerenza esterna né hanno effettuato un controllo presso i clienti della ditta per accertare se l'importo risultante dalle fatture fosse reale.
Il ricorrente, di contro, ha versato in atti (cfr all. 12 ricorso) dichiarazioni sostitutive di atto notorio da cui si evince, inequivocabilmente, che il predetto ha fatturato e dichiarato quanto risultante dalla documentazione fiscale.
Sarebbe stato utile effettuare indagini finanziarie al fine di verificare la congruenza tra redditi dichiarati e movimentazione bancaria e, quindi, di accertare la contestata evasione fiscale. Invece i verbalizzanti si sono limitati ad effettuare il ricalcolo presuntivo solo ed esclusivamente su file estratti da due HardDisk esterni (di cui uno non funzionante e, quindi, i dati erano stati estratti sul secondo con duplicazione degli stessi files) dove vi erano contenute le informative per i clienti relativamente ai vari servizi che potevano usufruire.
Tali informative non hanno alcun valore probatorio, non potendosi considerare, in assenza dei requisiti formali e sostanziali, né atti negoziali e neppure preventivi di spesa.
Non sono emersi, quindi, elementi di prova per ritenere inattendibili le fatture emesse dalla ditta ricorrente.
L'impianto accusatorio posto in essere dall'Amministrazione finanziaria, fondato su presunzioni semplici sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è fragile e contraddittorio e, pertanto, non può trovare legittimazione in questa sede.
Con l'atto impugnato viene contestato il “Mancato assoggettamento ad Iva di alcune operazioni imponibili”.
I verbalizzanti, sulla scorta del pronunciamento della Corte di Cassazione (ordinanza 40726/2021) hanno contestato al ricorrente di aver, erroneamente, applicato sull'intero importo delle fatture, comprensivo anche delle somme dei servizi accessori, l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 27 del d.p.r. 633/72, Il ricorrente sostiene di aver operato legittimamente sulla base delle varie risoluzioni Ministeriali.
Questo collegio giudicante non ritiene di discostarsi dalla decisione della Corte di Cassazione, considerato che il ricorrente si è limitato a contestare genericamente l'assunto dei verbalizzanti.
La complessità della questione e le difficoltà interpretative nonché di applicazione in concreto della normativa in questione inducono questo Collegio giudicante a disapplicare le sanzioni irrogate ai fini IVA.
Nei termini sopra indicati il ricorso può trovare accoglimento.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ANTONIO PIER LUIGI, Presidente e Relatore
ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO, Giudice
SARTORI ARTURO, Giudice
in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Di Società_1 P.IVA_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IRPEF-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVM010100806 2024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1606/2025 depositato il
02/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento n. TVM010100806/2025, notificato in data 28.11.2024, l'Agenzia delle entrate – direzione provinciale di Lecce-, a seguito da un processo verbale di constatazione del 29.01.2024 redatto dalla Guardia di Finanza-Tenenza di Leuca, accertava nei confronti di Ricorrente_1, in qualità di titolare Società_1, per l'anno di imposta 2019, maggiori ricavi pari ad € 159.596,50 in aumento a quelli già dichiarati di € 251.750,00 e liquidava maggiori imposte, con irrogazione di sanzioni e quantificazione di interessi.
A sostegno del proprio gravame eccepiva:
1. Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge – violazione e falsa applicazione dell'art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. 600/1973 e degli artt. 54, secondo comma e 55, 2 comma del D.P.
R. 633/1972 (inesistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti legittimanti un accertamento analitico- induttivo) – Illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione e prova – violazione e falsa applicazione dell'art. 42, D.P.R. 600/73; dell'art. 56, D.P.R. 633/72; dell'art. 3, L. 241/1990, dell'art. 7, L.
212/2000; art. 2697 c.c. ; art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992. Violazione di legge e prova.
2. Nel merito, nullità dell'avviso di accertamento impugnato perché infondato, non motivato e non provato.
Violazione degli artt. 6,7 e 10 L. 212/00, dell'art. 42 del D.P.R. 600/73 e degli artt. 56 e seguenti del D.P.R.
633/72. Dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992.
3. IVA
4. Non applicazione di sanzioni
Chiedeva, in via principale, di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione e perché illegittimo ed infondato;
in subordine, l'inapplicabilità delle sanzioni per buona fede e conseguente carenza di dolo o colpa.
L'Agenzia delle entrate- direzione provinciale di Lecce, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo non condivisibili le deduzioni di parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente, essendo intimamente connessi.
Con il ricorso in esame il contribuente, che esercita l'attività di “servizi di pompe funebri ed attività connesse”, lamenta, in prima battuta, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e, nel merito, l'infondatezza, in quanto la rideterminazione dei ricavi si fonderebbe su presunzioni prive di elementi certi e precisi.
L'Ufficio contesta le doglianze del ricorrente e sostiene che l'avviso di accertamento impugnato sia adeguatamente motivato, precisando di aver riproposto i rilievi dei verbalizzanti, dopo averli valutati criticamente, “con una esposizione completamente intellegibile, che riprende le medesime argomentazioni già contenute nel pvc”. Precisa che il pvc, già notificato al titolare della ditta, è indicato e richiamato nell'accertamento impugnato.
La doglianza di parte ricorrente non merita accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento consolidato, ritiene legittima la motivazione “per relationem” alla sola condizione che il rinvio all'atto richiamato sia chiaro ed univoco. Nell'atto impugnato il riferimento al processo verbale di constatazione della guardia di finanza è esplicito e, pertanto, il ricorrente è stato posto in condizioni di conoscere l'iter logico-giuridico seguito dall'amministrazione finanziaria nel determinare la propria pretesa.
L'articolato ricorso è la conferma che nessuna violazione del diritto di difesa del contribuente sia stata posta in essere.
Quanto al merito, va premesso che, come riconosciuto dai verbalizzanti, il ricorrente ha presentato regolarmente le dichiarazioni dei redditi ed ha pagato le relative imposte.
I verbalizzanti hanno anche confermato che il controllo effettuato presso l'Anagrafe mortuaria dei Comuni dove il ricorrente svolge la propria attività ha dato esito negativo: tutti i funerali autorizzati sono stati regolarmente fatturati (cfr. pagg. 11 e 12 del pvc).
Con l'avviso di accertamento impugnato viene contestata, attraverso il metodo analitico-induttivo, la
“sottofatturazione dei servizi”.
L'Ufficio sostiene che “a seguito di precisi controlli esperiti sulla documentazione amministrativo-contabile, veniva rilevato che la ditta aveva tenuto consistenti scritturazioni extra-contabili e omesso di documentare e registrare operazioni imponibili ai fini delle II.DD., dell'Iva nonché ai fini dell'Irap, tenendo in modo irregolare le scritture e i registri previsti dalle leggi in materia delle suddette imposte”. Ed ancora “…e talvolta rinvenuto sulle pagine delle agende reperite in sede di accesso” (pag. 2 atto impugnato.
Tali affermazioni sono, in parte, generiche, ed, in parte, infondate.
A differenza di quanto sostiene l'Ufficio, la tenuta della contabilità è risultata regolare ed il contribuente ha esibito ai verbalizzanti i libri, registri e documenti fiscali obbligatori, dal cui controllo “non sono emerse irregolarità” (cfr. fl. 5 del pvc.).
Il riferimento alle “pagine delle agende reperite in sede di accesso” è infondato, in quanto dal p.c.v. della guardia di finanza non risulta alcun reperimento di agende e, in ogni caso, tali pagine non sono state allegate né all'atto impugnato e neppure alle controdeduzioni.
Per quanto riguarda la documentazione “extra contabile” che ha consentito di verificare l'asserita sottofatturazione, l'Ufficio ha considerato quale “documentazione extracontabile” alcuni files informativi contenuti in HardDisk, che erano stati dai verbalizzanti sigillati ed il cui contenuto non è stato stampato nel corso della verifica.
I files in questione, intestati ai defunti, riportano i singoli servizi, con il relativo costo, che i clienti potevano ottenere come servizio funebre, ma non sono sottoscritti dai clienti, sono privi data e non riportano il prezzo pattuito e le modalità di pagamento. Si tratta, in realtà, di mere informative fornite ai clienti sui servizi che la ditta era in grado di offrire, ma non vi è prova che i clienti ne abbiano usufruito.
Infatti tali informative, allegate al p.v.c. (cfr. allegato 2), sono quasi tutte di contenuto identico ed in calce è indicato il nome del defunto, ma non vi è alcuna data nè sottoscrizione per accettazione di tali servizi con l'importo complessivo. I verbalizzanti, prima, e l'Ufficio, dopo, che ha recepito acriticamente l'operato dei verbalizzanti, sostengono che gli importi riportati sulle fatture attive siano di gran lunga inferiori rispetto ai totali realmente percepiti per ogni servizio funebre espletato;
hanno, quindi, ritenuto che tali informative -senza data e firma- fossero in realtà “prestazioni effettivamente eseguite”.
Sulla base di tale assunto, sfornito di qualsiasi prova, i verbalizzanti hanno attribuito a tutte le fatture emesse dal contribuente l'importo totale di € 3.634,00 cadauna (cfr. all. 3 del pvc.), ottenendo, così, un ricavo di gran lunga superiore a quello risultante dalla cd. “documentazione extracontabile”.
E' evidente che tale modus operandi sia illegittimo, in quanto non è ammissibile una “standardizzazione” delle fatture, dovendosi considerare che le esigenze della clientela sono differenti anche in considerazione delle diverse disponibilità finanziarie.
L'Ufficio, nel corso del procedimento di accertamento con adesione instaurato dal contribuente, aveva proposto uno sconto del 20% dell'imponibile accertato, ma tale proposta non è stata accettata dal contribuente.
Osserva questo Collegio giudicante che, nel caso di specie, il fatto noto (files informativi) è stato travisato ed è stato utilizzato per una illegittima ricostruzione analitica-induttiva dei ricavi. Non sono emersi elementi certi per ritenere inattendibili le fatture emesse dalla ditta ricorrente.
Va tenuto conto che la ditta esercita la propria attività in un comune del basso Salento e necessariamente deve mantenere prezzi competitivi per vincere la concorrenza di imprese similari che operano nei comuni limitrofi.
Parte ricorrente ha prodotto varia documentazione da cui risulta che imprese similari che operano nei comuni limitrofi offrono i propri servizi funerari ad un prezzo notevolmente contenuto e con facilitazioni di pagamento.
I verbalizzanti, sebbene sollecitati, non hanno proceduto ad un controllo di coerenza esterna né hanno effettuato un controllo presso i clienti della ditta per accertare se l'importo risultante dalle fatture fosse reale.
Il ricorrente, di contro, ha versato in atti (cfr all. 12 ricorso) dichiarazioni sostitutive di atto notorio da cui si evince, inequivocabilmente, che il predetto ha fatturato e dichiarato quanto risultante dalla documentazione fiscale.
Sarebbe stato utile effettuare indagini finanziarie al fine di verificare la congruenza tra redditi dichiarati e movimentazione bancaria e, quindi, di accertare la contestata evasione fiscale. Invece i verbalizzanti si sono limitati ad effettuare il ricalcolo presuntivo solo ed esclusivamente su file estratti da due HardDisk esterni (di cui uno non funzionante e, quindi, i dati erano stati estratti sul secondo con duplicazione degli stessi files) dove vi erano contenute le informative per i clienti relativamente ai vari servizi che potevano usufruire.
Tali informative non hanno alcun valore probatorio, non potendosi considerare, in assenza dei requisiti formali e sostanziali, né atti negoziali e neppure preventivi di spesa.
Non sono emersi, quindi, elementi di prova per ritenere inattendibili le fatture emesse dalla ditta ricorrente.
L'impianto accusatorio posto in essere dall'Amministrazione finanziaria, fondato su presunzioni semplici sfornite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, è fragile e contraddittorio e, pertanto, non può trovare legittimazione in questa sede.
Con l'atto impugnato viene contestato il “Mancato assoggettamento ad Iva di alcune operazioni imponibili”.
I verbalizzanti, sulla scorta del pronunciamento della Corte di Cassazione (ordinanza 40726/2021) hanno contestato al ricorrente di aver, erroneamente, applicato sull'intero importo delle fatture, comprensivo anche delle somme dei servizi accessori, l'esenzione IVA di cui all'art. 10, comma 1, n. 27 del d.p.r. 633/72, Il ricorrente sostiene di aver operato legittimamente sulla base delle varie risoluzioni Ministeriali.
Questo collegio giudicante non ritiene di discostarsi dalla decisione della Corte di Cassazione, considerato che il ricorrente si è limitato a contestare genericamente l'assunto dei verbalizzanti.
La complessità della questione e le difficoltà interpretative nonché di applicazione in concreto della normativa in questione inducono questo Collegio giudicante a disapplicare le sanzioni irrogate ai fini IVA.
Nei termini sopra indicati il ricorso può trovare accoglimento.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate.