Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa EL IN nella causa civile iscritta al n° 2921/2023 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
ROBERTA LO PRESTI.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere
Controparte_1
[...]
, in persona del
[...]
suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI
PALERMO
- resistente -
All'esito dell'udienza del 14.4.2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico
S E N T E N Z A completa di quanto segue
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, condanna l' resistente a corrispondere in favore della ricorrente CP_1
l'assegno assistenziale per il periodo ricompreso tra il 12.2.2018 e l'11.10.2018, oltre
1
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l' resistente alla CP_1
rifusione, in favore della ricorrente, della restante metà, che liquida in euro 1.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e distrae in favore del procuratore di parte ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'8.3.2023, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere già inserita nell'elenco di cui al bacino di utenza dei P.I.P. denominato
“Emergenza Palermo”, deduceva di essere stata illegittimamente esclusa dal predetto bacino, con D.D.G n. 3268/2015 del 30.07.2015, per essere la stessa stata in possesso di un reddito ISEE familiare del 2014 superiore a 40.000,00 euro, con conseguente perdita dell'assegno assistenziale connesso, e che era stata nuovamente inserita nell'elenco in questione solo con D.D.S. n. 10023/2018 del 11.10.2018, senza tuttavia percepire i correlati benefici economici relativamente al periodo di illegittima esclusione.
Lamentava l'illegittimità del provvedimento di esclusione succitato, e della correlata perdita -per il periodo di efficacia dello stesso- dell'assegno di sostegno al reddito, per essere la stessa in possesso del requisito reddituale previsto dalla Legge
Regionale n. 3 del 2016, art. 16 comma 6.
Domandavano pertanto di “condannare l' Controparte_1
in persona del suo assessore e legale rappresentante pro–tempore al
[...]
pagamento degli emolumenti e/o assegni assistenziali e/o benefici economici, dalla data dell'esclusione e dicasi dal 30.7.2015 alla data del suo reintegro avvenuta effettivamente in data
11.10.2018, oltre interessi a far data dalla sua esclusione fino al soddisfo” nonché di “Ritenere,
Dichiarare ed Accertare il risarcimento del danno connesso alla illegittima esclusione della ricorrente
a fare data dalla sua esclusione fino al reintegro con Condanna conseguente della parte resistente al pagamento a titolo di risarcimento del danno”.
2 Si costituiva in giudizio l'amministrazione convenuta, contestando nel merito la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa.
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
Ai fini della decisione, occorre ricostruire il quadro normativo della materia.
L'art. 2, comma 6, della L.R. n. 4/2006 ha riconosciuto a tale categoria di persone ''un assegno mensile per lo svolgimento di attività o esperienze lavorative''.
L'art. 52 della L.R. n.11/2010 ha posto a carico della Regione l'onere di promuovere
“iniziative sociali volte al sostegno dei redditi nonché misure per l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 4, impegnati in progetti promossi dal comune di Palermo (Emergenza Pa.) sin dal 31 dicembre 2001, in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre 2009 ed inseriti in un elenco speciale ad esaurimento”.
Successivamente, l'art. 43, comma 2, della L.R. n. 9/2013 ha stabilito che:
''Nelle more che siano concordate con il Comune di Palermo misure idonee all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati già destinatari delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006 n.4, precedentemente impegnati in progetti promossi dal
Comune in costanza di utilizzazione alla data del 31 dicembre Parte_2
2009, il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato ad erogare fino al 31 dicembre 2013, mediante stipula di apposita convenzione con l'INPS, un assegno di sostegno al reddito pari al sussidio economico in godimento al 31 dicembre 2009, compresi gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti, ai suddetti soggetti svantaggiati che presentino al Centro per l'impiego competente dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale. 2.
L'assegno di sostegno al reddito non è erogato nelle ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”.
Con l'entrata in vigore della L.R. n. 5/2014, il legislatore siciliano, all'art. 34, ha previsto che: “Al fine di favorire l'occupazione stabile dei soggetti di cui all' articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 appartenenti al bacino dei P.I.P. -
Emergenza Pa., è istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego,
3 dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, l'elenco alfabetico, ad esaurimento, dei lavoratori che dalle verifiche effettuate dal predetto Dipartimento regionale siano risultati in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013, già fruitori di indennità ASPI alla data del 31 dicembre 2013 nonché inseriti nell'apposito elenco anagrafico riferito alla data del 31 dicembre 2013 e che comunque non siano stati destinatari di un provvedimento formale di esclusione. Re. ferma la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 43 della legge regionale n. 9/2013”.
L'art. 34, al comma 5 prevedeva poi che “5. I lavoratori di cui al comma 1 sono definitivamente cancellati dall'elenco nelle seguenti ipotesi: … d) reddito ISEE familiare superiore a 20 mila euro”.
La l.r. 9 del 2015 ha poi previsto che “1. Al fine di favorirne una stabile occupazione e la fuoriuscita dal bacino “PIP Emergenza Palermo”, ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento, istituito presso il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 nonché esclusivamente ai soggetti che avendone i requisiti amministrativi e di legge abbiano presentato la domanda per la fruizione dell'indennità ASPI in ritardo, cui l'assegno di sostegno al reddito, nell'importo e con le modalità attualmente in godimento, viene riconosciuto, fino al 31 dicembre
2017, è attribuita una “dote lavoro” sotto forma di voucher, pari ad euro 10.000,00. Ai relativi oneri pari ad euro 110.000, si provvede con la disponibilità del capitolo 313319” stabilendo al comma 6 quanto segue “6. La perdita dei benefici di cui al presente articolo si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi :… f) reddito individuale personale superiore a
20.000 euro o reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro.
7. Sono abrogati
l'articolo 43 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, l'articolo 34 della legge regionale
n. 5/2014 nonché ogni disposizione di legge in contrasto con il presente articolo”, apportando dunque una modifica al requisito reddituale.
La L.R. 3/2016 ha modificato il detto articolo 68, prevedendo all'art. 16 co. 6 che «La lettera f) del comma 6 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015
è così sostituita: "f) reddito individuale personale superiore a 20.000 euro e ove si superi detta soglia reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro."»,
4 rendendo cumulativi i requisiti reddituali ostativi, con una disciplina di maggior favore per gli iscritti nell'elenco.
Ciò posto, parte convenuta ha dedotto che l'indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE) familiare della ricorrente fosse pari, nel giugno 2015, ovvero nell'anno in cui è stato adottato il provvedimento di esclusione dall'elenco dei ex Pip, ad € 44.550,96 e produce documentazione attestante la detta circostanza, peraltro non contestata.
Considerato, che al tempo in cui il detto provvedimento fu adottato, la normativa applicabile era la l.r. 9 del 2015, che, come visto, prevedeva la perdita dei benefici economici al ricorrere, alternativamente (ovvero ove presente anche una sola delle dette condizioni), del possesso di un reddito individuale personale superiore a 20.000 euro o del possesso di un reddito ISEE familiare superiore a
40.000 euro, il provvedimento in questione deve ritenersi legittimo.
Né possono trarsi diverse conclusioni dalla circostanza che nel provvedimento di reinserimento nell'elenco di cui al bacino di utenza dei P.I.P. denominato
“Emergenza Palermo”, adottato nel 2018, venga dato atto che la ricorrente viene reinserita per avere posseduto un reddito personale non superiore a 20.000 euro;
ed invero, esso denota un'unicamente l'adeguamento dell'amministrazione alla nuova normativa intervenuta nel 2016, che richiedeva per l'esclusione, oltre al possesso di un reddito ISEE familiare superiore a 40.000 euro, anche di un reddito personale non superiore a 20.000 euro.
Il reinserimento della ricorrente è dunque avvenuto in forza della nuova normativa, e non, per come dedotto da quest'ultima, a seguito del riconoscimento, da parte dell'amministrazione, del proprio errore commesso.
Tuttavia, va osservato come il detto reinserimento, e dunque anche i connessi benefici economici, fosse dovuto dall'entrata in vigore della legge reg. 3 del 2016, o meglio dall'1.1.2016, per come stabilito all'art. 74 della detta legge.
Parte ricorrente avrebbe dunque diritto al ripristino dell'assegno assistenziale per il periodo che va dal 1.1.2016 all' 11.10.2018, data quest'ultima di reinserimento della ricorrente negli elenchi.
5 Deve tuttavia rilevarsi, - per quanto concerne la quantificazione delle somme, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
Vi è infatti la prova che le stesse siano state richieste per la prima volta solo con diffida del 12.2.2023 ( cfr. pec in atti).
Considerato che la prescrizione decorre dalla maturazione di ciascun credito
(cfr. Cass. n. 14193/2021), momento che nella specie va individuato nell'1.1.2016, per i motivi sopra illustrarti, e che nella specie il primo atto interruttivo è dato dalla diffida inoltrata il 12.2.2023 ( in atti ), devono dichiararsi prescritte le pretese antecedenti il 12.2.2018, cosicchè parte convenuta va condannata al pagamento dell'assegno assistenziale maturato per il periodo ricompreso tra il 13.2.2018 e l'11.10.2018, oltre accessori di legge.
Va infatti rilevato come per un verso non vi sia prova dell'avvenuto invio della diffida del 20.6.2016 in atti e come in ogni caso dalla suddetta data sia decorso inutilmente un quinquennio prima della successiva diffida del 2023.
La domanda di risarcimento del danno avanzata in ricorso, poi, va certamente respinta, in assenza di allegazioni specifiche e prove a sostegno della stessa.
Sussistono giusti motivi, connessi al parziale accoglimento del ricorso, per compensare per metà le spese di lite, ponendo la restante parte, liquidata come in dispositivo e distratta in favore del procuratore della ricorrente, a carico della convenuta.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/04/2025.
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