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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/07/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 375/2023
Il giorno 17/07/2025, nella causa iscritta al n RG 375 /2023
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 375/2023 promossa da:
), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Ladispoli, viale Italia n. 82, con l'avv. GIANNARINI DANIELE ) e l'avv. GIANNARINI MARIO, C.F._1 dai quali rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE contro
), elettivamente domiciliato in n , Via S. CP_1 C.F._2 Parte_1
Di Giacomo n. 12, con l'avv. MARCONI CARLA ) dal quale rappresentato C.F._3
e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il Condominio di via Villanoviani 9A-B in ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
l fine di sentirlo condannare al pagamento in suo favore della somma di € 9.413,07 a titolo di
[...]
2 di 4 restituzione degli importi indebitamente sottratti dal conto corrente condominiale senza poteri di rappresentanza e senza giustificazione causale.
A fondamento della domanda, ha esposto che dopo essere stato revocato dalla CP_1 carica di amministratore del con delibera del 30.3.2022, pur non avendo più alcun Parte_1 potere di rappresentanza dell'ente di gestione, ha effettuato operazioni sul conto corrente condominiale, prelevando la somma di € 170,00 in data 10.5.2022 tramite sportello bancomat e disponendo due bonifici in suo favore, il primo di € 2.687,89 in data 1.4.2022 e il secondo di €
6.555,28 in data 7.4.2022. si è costituito sostenendo di aver anticipato esborsi per conto dei condomini CP_1 morosi e sollevando in via subordinata eccezione di compensazione in relazione alle anticipazioni.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. La domanda attorea è fondata.
La domanda va qualificata come azione di ripetizione di indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. per cui, in applicazione delle ordinarie regole di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., spetta a parte attrice l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ovvero: 1) l'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede la restituzione ex art. 2033 c.c., mediante prelievi/bonifici operati dall'ex amministratore;
2) la non debenza dei versamenti.
Sotto il primo profilo, va rilevato che è pacifica tra le parti la circostanza che CP_1 successivamente alla sua revoca dalla carica di amministratore del Condominio, abbia prelevato e incassato le somme indicate in citazione per complessivi € 9.413,07.
Risulta altresì incontestato il fatto che i prelievi sono stati eseguiti da senza CP_1 alcuna autorizzazione o delega specifica da parte dell'assemblea, quando egli, essendo decaduto dalla carica, era privo del potere di rappresentanza dell'ente di gestione e, quindi, del potere di agire autonomamente sul conto corrente condominiale.
Il convenuto ha invocato l'esistenza di una causa giustificativa dei pagamenti, insita nel fatto che egli aveva in passato eseguito “anticipazioni”, cioè pagamenti in favore di terzi per conto dei condomini morosi, che aveva diritto a vedersi restituiti.
L'eccezione è generica e indimostrata, non essendo stata fornita alcuna circostanza in merito alle asserite “anticipazioni”. Né può automaticamente desumersi che abbia eseguito CP_1 pagamenti per conto dei condomini dal mero fatto che alcuni di essi risultassero morosi nell'ultimo bilancio approvato dall'assemblea.
3 di 4 Pertanto, deve essere condannato a restituire al Condominio l'importo di € CP_1
9.413,07 come richiesto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del CP_1
attore della somma di € 9.413,07, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del attore delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 3.641,00, di cui € 3.387,00 per compensi ed € 254,00 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 17 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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