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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/12/2025, n. 2194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2194 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1338/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1338/2025 v.g. promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. PILONE PAOLO presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in San Sebatiano Po CP_1 Controparte_2 il 14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebatiano Po
(atto n. 5, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 27/06/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/05/2018. Con ricorso depositato il 23/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato CP_1 Controparte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Sebatiano Po di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino via Vignale n. 20 alla sig.ra , la quale vi CP_2 risiederà unitamente al figlio minore . Per_1
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con le modalità attuative di cui infra. Per_1
DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica presso la madre, in Torino, Per_1 via Vignale n. 20 e trascorra con il padre i fine settimana alterni, dalle 18.30 di venerdì al lunedì mattina (direttamente a scuola), oltre a due pomeriggi alla settimana - il martedì ed il giovedì - dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, con accompagnamento a scuola. Qualora non ci fosse scuola, il genitore con cui avrà pernottato avrà l'obbligo di portarlo presso la residenza dell'altro entro le 10.30 del giorno successivo, tenendo conto delle esigenze e degli impegni anche extra scolastici di . Per_1
DISPONE che il figlio minore , durante le vacanze estive, trascorra 15 giorni consecutivi con Per_1 il padre ed altri quindici giorni consecutivi con la madre. L'individuazione del periodo esatto delle vacanze estive dovrà essere concordata entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di mancato accordo, il minore rimarrà con il padre i primi 15 giorni del mese di agosto negli anni dispari e gli ultimi 15 giorni del mese di agosto negli anni pari. Nel corrente anno 2025 il figlio minore starà dalle Per_1
10.30 del 31 luglio alle ore 12.00 del 16 agosto con il padre e fino alle ore 19 del 1 settembre con la madre. Durante le vacanze Natalizie, rimarrà il giorno 24 con la madre ed il giorno 25 con Per_1 il padre e la settimana dal 26 dicembre alle 10.30 al 31 dicembre alle 10.30, ad anni alterni, con ciascun genitore. Le vacanze pasquali (come da calendario scolastico) verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore e nell'anno corrente IC sarà con la madre. Inoltre, eventuali “ponti festivi” saranno da concordare tra i genitori o, in caso di disaccordo, saranno trascorsi ad anni alterni con il padre o con la madre.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio nel periodo in cui lo terrà con sé.
DA' ATTO che il sig. aprirà a sue cure e spese un piano di accumulo fruttifero CP_1 intestato al figlio minore e verserà mensilmente in esso la somma fissa di euro 150,00 (primo Per_1 versamento entro giorni dieci dal deposito del presente ricorso) fino al raggiungimento della sua autonomia economica.
DISPONE che rimangano a carico del sig. , nella misura del 100%, le spese mediche CP_1 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, incluse le spese per i medicinali da banco, nonché le spese scolastiche (comprese le spese di cancelleria scolastica corrente, libri ed eventuali gite, corsi di recupero e lezioni private, nonché le future rette del corso universitario,) e le spese extra scolastiche, ricreative o sportive, tra le quali l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese per il conseguimento della patente, le spese per l'acquisto e la manutenzione dell'automobile, bollo e assicurazione, le spese ricreative o sportive, le spese per l'abbigliamento, le spese per vacanze studio e tutte le spese concordate o necessarie e comunque documentate.
DA' ATTO che i coniugi riconoscono entrambi di essere economicamente indipendenti e rinunciano, allo stato, reciprocamente a qualsiasi domanda economica di mantenimento e dichiarano di aver regolato prima d'ora ogni loro questione patrimoniale.
DA' ATTO che entrambi i coniugi autorizzano vicendevolmente il rilascio o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio, con iscrizione del figlio sugli stessi.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1338/2025 v.g. promossa da:
CP_1
e
Controparte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. PILONE PAOLO presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in San Sebatiano Po CP_1 Controparte_2 il 14/06/2008.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di San Sebatiano Po
(atto n. 5, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 27/06/2011. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/05/2018. Con ricorso depositato il 23/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato CP_1 Controparte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Sebatiano Po di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa familiare sita in Torino via Vignale n. 20 alla sig.ra , la quale vi CP_2 risiederà unitamente al figlio minore . Per_1
AFFIDA il figlio minore ad entrambi i genitori con le modalità attuative di cui infra. Per_1
DISPONE che il figlio minore mantenga la residenza anagrafica presso la madre, in Torino, Per_1 via Vignale n. 20 e trascorra con il padre i fine settimana alterni, dalle 18.30 di venerdì al lunedì mattina (direttamente a scuola), oltre a due pomeriggi alla settimana - il martedì ed il giovedì - dall'uscita da scuola sino al mattino successivo, con accompagnamento a scuola. Qualora non ci fosse scuola, il genitore con cui avrà pernottato avrà l'obbligo di portarlo presso la residenza dell'altro entro le 10.30 del giorno successivo, tenendo conto delle esigenze e degli impegni anche extra scolastici di . Per_1
DISPONE che il figlio minore , durante le vacanze estive, trascorra 15 giorni consecutivi con Per_1 il padre ed altri quindici giorni consecutivi con la madre. L'individuazione del periodo esatto delle vacanze estive dovrà essere concordata entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di mancato accordo, il minore rimarrà con il padre i primi 15 giorni del mese di agosto negli anni dispari e gli ultimi 15 giorni del mese di agosto negli anni pari. Nel corrente anno 2025 il figlio minore starà dalle Per_1
10.30 del 31 luglio alle ore 12.00 del 16 agosto con il padre e fino alle ore 19 del 1 settembre con la madre. Durante le vacanze Natalizie, rimarrà il giorno 24 con la madre ed il giorno 25 con Per_1 il padre e la settimana dal 26 dicembre alle 10.30 al 31 dicembre alle 10.30, ad anni alterni, con ciascun genitore. Le vacanze pasquali (come da calendario scolastico) verranno trascorse ad anni alterni con ciascun genitore e nell'anno corrente IC sarà con la madre. Inoltre, eventuali “ponti festivi” saranno da concordare tra i genitori o, in caso di disaccordo, saranno trascorsi ad anni alterni con il padre o con la madre.
DISPONE che ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio nel periodo in cui lo terrà con sé.
DA' ATTO che il sig. aprirà a sue cure e spese un piano di accumulo fruttifero CP_1 intestato al figlio minore e verserà mensilmente in esso la somma fissa di euro 150,00 (primo Per_1 versamento entro giorni dieci dal deposito del presente ricorso) fino al raggiungimento della sua autonomia economica.
DISPONE che rimangano a carico del sig. , nella misura del 100%, le spese mediche CP_1 non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, incluse le spese per i medicinali da banco, nonché le spese scolastiche (comprese le spese di cancelleria scolastica corrente, libri ed eventuali gite, corsi di recupero e lezioni private, nonché le future rette del corso universitario,) e le spese extra scolastiche, ricreative o sportive, tra le quali l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese per il conseguimento della patente, le spese per l'acquisto e la manutenzione dell'automobile, bollo e assicurazione, le spese ricreative o sportive, le spese per l'abbigliamento, le spese per vacanze studio e tutte le spese concordate o necessarie e comunque documentate.
DA' ATTO che i coniugi riconoscono entrambi di essere economicamente indipendenti e rinunciano, allo stato, reciprocamente a qualsiasi domanda economica di mantenimento e dichiarano di aver regolato prima d'ora ogni loro questione patrimoniale.
DA' ATTO che entrambi i coniugi autorizzano vicendevolmente il rilascio o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio, con iscrizione del figlio sugli stessi.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.