Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 291/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'esito dell'udienza del 19/12/2024, tenuta mediante scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza ex artt. 429 e 437 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv.ti SCARPANTONI CARLO, Parte_1
SCARPANTONI LUCA e SCARPANTONI CLAUDIA, elettivamente domiciliato come in atti;
-appellante-
e rappresentata e difesa da: avv. ti DI ODOARDO AMEDEO e Controparte_1
CAPRIONI FABIO, elettivamente domiciliata come in atti;
-appellata-
Oggetto: Altre ipotesi. Appello avverso la sentenza n. 354/2024 del 29/05/2024, emessa dal
Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Svolgimento del processo
già dipendente della e licenziato il 14/04/2023 per superamento in
[...] Controparte_1
data 23/03/2023 del periodo di comporto per malattia, con il quale egli aveva chiesto: dichiararsi la nullità o annullarsi il licenziamento irrogatogli, per mancato superamento del periodo di comporto, previo accertamento della natura professionale della malattia contratta, o comunque del proprio diritto alla trasformazione della malattia in ferie, come richiesto alla datrice di lavoro, con conseguente diritto di scomputare il periodo di malattia, o quantomeno le ferie, dal calcolo del periodo di comporto;
accertarsi il proprio diritto al pagamento delle retribuzioni, non corrispostegli dalla datrice di lavoro, maturate nel periodo intercorso tra il giorno dell'asserito superamento del comporto ed il 28/04/2023 (giorno del termine del periodo di malattia, essendo l'efficacia del recesso sospesa fino a tale giorno), o comunque nel periodo intercorso tra il giorno dell'asserito superamento del comporto ed il licenziamento.
L'impugnata sentenza ha ritenuto: la computabilità nel comporto dell'intero periodo di assenza per malattia del lavoratore, non trattandosi di malattia conseguente a colpa della datrice di lavoro o di natura professionale;
la legittimità del rigetto, da parte della datrice di lavoro, della richiesta di trasformazione della malattia in ferie avanzata dal lavoratore, essendo la richiesta successiva alla scadenza del comporto;
l'infondatezza della domanda retributiva, risultando dai prospetti paga di marzo ed aprile 2023 che tutti gli emolumenti dovuti erano stati conteggiati e liquidati fino al 14/04/2023, data di cessazione del rapporto di lavoro, e non essendo dovuti emolumenti per il periodo successivo essendo il rapporto di lavoro già cessato.
Ha quindi rigettato il ricorso compensando per metà le spese giudiziali in considerazione della condotta processuale del lavoratore, il quale aveva accettato la proposta conciliativa formulata dal giudicante, non accettata invece dalla datrice di lavoro.
Con ricorso depositato il 03/07/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1
oggetto, pronunciata il 29/05/2024, depositata in pari data e notificata il 04/06/2024, limitatamente ai capi relativi al rigetto della domanda di pagamento di differenze retributive ed alla compensazione solo parziale delle spese giudiziali, deducendo, nei motivi articolati, quanto segue.
1. Travisamento della prova ovvero erronea interpretazione dei cedolini paga prodotti, poiché da questi risultava chiaramente l'erogazione di trattamento economico per malattia solo fino al 23/03/2023, giorno del superamento del periodo di comporto, mentre i giorni successivi erano indicati come “malattia non retribuita”, e la circostanza non era stata contestata dalla sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, per i giorni CP_1
successivi non era stata corrisposta alcuna somma, con conseguente sussistenza del proprio diritto al pagamento della retribuzione anche nel periodo successivo e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
2. erroneità della motivazione relativamente alla sospensione degli effetti del licenziamento in costanza di malattia, poiché il proprio perdurante stato di malattia precludeva alla datrice di lavoro l'esercizio del potere di recesso, non trattandosi di licenziamento per giusta causa ma di fattispecie assimilabile al giustificato motivo oggettivo, sicché, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, il licenziamento intimatogli era inefficace fino alla cessazione della malattia, con conseguente sussistenza del proprio diritto al pagamento della retribuzione fino a tale data.
3. Illegittimità della compensazione solo parziale delle spese giudiziali, dovendo la lite essere oggetto di compensazione totale delle spese sia per la parziale soccombenza, sia per la complessità delle questioni trattate.
L'appellante ha quindi chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellata al pagamento in proprio favore delle differenze retributive maturate dal
24/03/2023 al 28/04/2023 o, in subordine, al 14/04/2023, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, di compensazione delle spese del primo grado e di rimborso di quelle relative all'appello.
La si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, deducendo la Controparte_1 correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
In data odierna, all'esito dell'udienza celebrata nei modi di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, ma la motivazione dell'impugnata sentenza va corretta, per le seguenti considerazioni.
Difatti, quanto al primo motivo, è corretto il rilievo dell'appellante quanto al periodo di riferimento del trattamento economico di malattia erogatogli, risultando chiaramente dai fogli paga di marzo ed aprile 2023 in atti che gli siano stati corrisposti emolumenti a tale titolo solo fino al 23/03/2023, ma va considerato che la s.p.a. appellante svolge attività di gestione del servizio idrico integrato nell'ambito dell'ATO di riferimento, con codice Ateco 36.00 - raccolta, trattamento e fornitura di acqua, (cfr. la visura camerale in atti), codice cui, per l'inquadramento ai fini previdenziali, corrisponde -non trattandosi di attività artigianale- il csc 1.14.05 (1. Industria;
14. Produzione e distribuzione di energia, gas, vapore e acqua;
05. CP_2
Captazione adduzione e distribuzione di acqua potabile).
Il rapporto di lavoro dell'appellante (che aveva qualifica di quadro fino al febbraio 2020, poi di impiegato amministrativo – cfr. docc. 1 e 3 ricorrente primo grado) è perciò da qualificare ai fini previdenziali come impiegatizio nel settore industria, sicché egli, in base al d.lgt. n.
213/1946, non ha diritto ad indennità di malattia a carico dell' , non essendo soggetto alla CP_2
relativa assicurazione obbligatoria (giurisprudenza pacifica in materia: cfr. Cass. Sez. L. nn.
3046 del 06/02/2017 rv. 643078 – 01 e 4613 del 06/03/2004 rv. 570837 - 01).
Il trattamento economico di malattia dell'appellante è quindi regolato esclusivamente dall'art. 2110 c.c., in base al quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla retribuzione o ad un'indennità, a carico del datore di lavoro, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalla contrattazione collettiva, dagli usi o secondo equità.
Al riguardo l'art. 32 del CCNL Gas-Acqua in atti, pacificamente applicato al rapporto di lavoro tra le parti, prevede, ai c. 2, 3 e 10, che, in caso di malattia o infortunio extra professionale, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 12 mesi (sia in caso di assenza continuativa, sia in caso di cumulo di più periodi di assenza nell'arco di 24 mesi), e che durante tale periodo di comporto l'azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione globale.
Dette clausole sono pienamente legittime, in quanto del tutto conformi alle richiamate previsioni dell'art. 2110 c.c., ed essendo pienamente congruo il periodo di comporto, di rilevante lunghezza (12 mesi, anche per sommatoria, nell'arco di 24 mesi, come visto), ivi fissato.
Ne consegue che, una volta superato il comporto, i dipendenti dell'appellata con qualifica impiegatizia assenti per malattia non hanno diritto a retribuzione per l'ulteriore periodo di sospensione del rapporto di lavoro, e ciò fino al licenziamento ovvero, in mancanza, alla ripresa del lavoro al termine della malattia.
Legittimamente, pertanto, l'appellata ha corrisposto all'appellante gli emolumenti di cui all'art. 32 CCNL cit. solo fino al raggiungimento del comporto, con conseguente infondatezza del primo motivo di appello.
Peraltro, anche ove si ritenesse il rapporto di lavoro dell'appellante soggetto all'assicurazione obbligatoria per malattia presso l' e quindi si ritenesse l'appellata obbligata CP_2 all'anticipazione in suo favore dell'indennità per malattia, la relativa domanda sarebbe inammissibile, non avendo egli citato in giudizio l' , litisconsorte necessario quale CP_3 obbligato principale (giurisprudenza pacifica in materia: cfr. Cass. Sez. L. nn. 669 del
18/01/2001 rv. 543251 – 01 e 1172 del 22/01/2015 rv. 634273 - 01).
Ne resta assorbito il secondo motivo di gravame.
Esso è comunque manifestamente infondato, essendo pacifico che lo stato di malattia del lavoratore preclude al datore di lavoro l'esercizio del potere di recesso solo quando si tratta di licenziamento per giustificato motivo (cfr. Cass. Sez. L. n. 64 del 04/01/2017 rv. 642502 -
01), mentre il superamento del periodo di comporto, in considerazione della specialità delle previsioni dell'art. 2110 c.c., costituisce fattispecie autonoma di recesso e ne è condizione sufficiente di legittimità, nel senso che non è all'uopo necessaria la prova del giustificato motivo oggettivo (ex art. 3 l. n. 604/1966), né della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa (ex artt. 1256 c. 2 e 1464 c.c.), né della correlata impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni diverse, avendo il dato dell'assenza dal lavoro per infermità una valenza puramente oggettiva (cfr. Cass. Sez. L. nn. 5413 del 07/04/2003 rv. 561941 – 01,
20761/2018 cit. e 23596 del 28/09/2018 rv. 650618 - 01).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il licenziamento intimatogli in data 14/04/2023 era immediatamente efficace.
Infine, quanto al terzo motivo di appello, la regolazione delle spese di lite di primo grado adottata nell'impugnata sentenza è pienamente legittima, stante l'integrale soccombenza dell'appellante, e non costituendo la complessità delle questioni trattate, di per sé, motivo idoneo a determinare la compensazione delle spese, non trattandosi di questioni nuove o controverse (ed anzi, come visto, la giurisprudenza in materia è pacifica).
L'appello va pertanto rigettato, ancorché con diversa motivazione.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 354/2024 in data 29/05/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello con differente motivazione e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in
€. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila il 19/12/2024.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -