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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 2434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2434 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 12728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 12728/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. GALLINA MARCO) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (contumace) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/10/2018 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di BOTTICINO (atto n. 14 parte I anno 2018) e sono
1 separate in forza di sentenza di questo Tribunale n. n. 1359/2024 pubbl. il 29/03/2024.
Dall'unione non sono nati figli.
La parte attrice ha chiesto la sola pronuncia del divorzio.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata rimessa al Collegio all'esito dell'udienza di prima comparizione.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
§ 4. – La pronuncia del divorzio non determina soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 12728/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. GALLINA MARCO) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
.f. (contumace) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio in data 27/10/2018 trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di BOTTICINO (atto n. 14 parte I anno 2018) e sono
1 separate in forza di sentenza di questo Tribunale n. n. 1359/2024 pubbl. il 29/03/2024.
Dall'unione non sono nati figli.
La parte attrice ha chiesto la sola pronuncia del divorzio.
La parte convenuta non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata rimessa al Collegio all'esito dell'udienza di prima comparizione.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
§ 4. – La pronuncia del divorzio non determina soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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