Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 01/04/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3735/2023
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione civile
Il Giudice, lette le note depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 01.04.2025, decide la causa ai sensi dell'art. 429 cpc, pronunciando la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3735/2023 R.G. promossa da:
ANNUNZIATA GENNARO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della società CONFEZIONI BIANCHERIA SUD S.R.L., rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Francesco Casillo, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Giuseppe ES (Na), alla via Carilli n.8;
RICORRENTE nei confronti di
I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato per la carica in Nola, alla Strada Statale
n.
7-bis, km 51,5, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva,
RESISTENTE
avente ad oggetto: ricorso avverso ordinanza ingiunzione n. OI-001515052, notificato a mezzo raccomandata A/R il 09.03.2023, per l'importo di euro
10.006,60.
pagina 1 di 4
La Società ricorrente (titolare di matricola previdenziale n. 5131973100), in data
18.12.2018, riceveva la notifica dell'accertamento n. prot.
INPS.5102.26/11/2018.0237780 a mezzo del quale l'INPS le comunicava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, pari ad €.117,65, relativamente al periodo 07/2016. L'Inps comunicava altresì che, se il versamento fosse stato effettuato entro il termine di tre mesi dalla notifica di esso accertamento, la società CONFEZIONI BIANCHERIA SUD S.R.L alcunché avrebbe dovuto pagare a titolo di sanzione amministrativa.
Come risulta dagli atti versati nel fascicolo, in data 1° marzo 2019, quindi entro i 3 mesi dalla notifica dell'accertamento della violazione, il sig. Annunziata, quale rappresentante p.t. della ricorrente, provvedeva al pagamento di €.125,18 (somma comprensiva di
€.117,65 a titolo di quota non versata oltre gli oneri di riscossione) e, in data 20.03.2019, per il tramite del Consulente del Lavoro aziendale, con domanda n. prot.
INPS.CMBDR.20/03/2019.1466205 inoltrata sul cassetto previdenziale, chiedeva l'annullamento dell'accertamento della violazione per avere versato le “quote a carico”, così come quantificate dall'Istituto il quale, come da comunicazione allegata, comunicava di aver accolto la richiesta, riservandosi di definire il tutto dopo il cd.
'abbinamento contabile'. Nonostante il pagamento nei termini e nelle modalità di cui all'accertamento della violazione, l'INPS emetteva l'ordinanza ingiunzione per cui è causa, ritenendo che non era stata data dimostrazione all'Ufficio di aver provveduto al prescritto pagamento e ritenendo, quindi, di applicare la sanzione amministrativa di
€.10.000,00.
Si costituiva in giudizio l'Inps la quale chiedeva disporsi la cessata materia del contendere in quanto gli Uffici avevano effettuato l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione sulla base del pagamento della diffida avvenuto nei termini.
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025, il ricorrente insisteva per la dichiarazione di cessata materia del contendere, con condanna dell'Istituto previdenziale pagina 2 di 4 al pagamento delle spese di lite atteso che l'annullamento della opposta ordinanza ingiunzione era avvenuto solo dopo la notifica del ricorso ed era stato portato a conoscenza del ricorrente solo con la costituzione dell'INPS in giudizio avvenuta il
26.09.2024.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come del resto concordemente richiesto da tutte le parti ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuto annullamento della ordinanza-ingiunzione.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, in mancanza di un espresso accordo delle parti sul punto, il giudice deve prendere in esame le questioni sollevate, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolarle, in base al principio della soccombenza virtuale, ovvero, sulla scorta di un semplice giudizio circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr. Corte di Cassazione, sez VI, sent.
n. 26537 del 19 ottobre 2018).
Ebbene, nel caso di specie, risulta documentalmente provato, oltre che non contestato,
l'intervenuto pagamento nei termini delle ritenute previdenziali e assistenziali da parte dell'odierno opponente il quale, ciononostante, si è visto notificare l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa e, pertanto, costretto ad intraprendere il presente giudizio.
Le spese di lite vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente avendo, la ricorrente, visto soddisfatta la sua pretesa (ovvero l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata) solo dopo l'introduzione del giudizio e non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione, torni in danno del ricorrente stesso.
Alla luce di quanto sopra, le spese del giudizio, vanno poste a carico di parte resistente in favore di parte ricorrente e vanno liquidate, come in dispositivo, ex D.M. 55/2014 e ss pagina 3 di 4 mod., tenuto conto del valore della controversia, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Condanna l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale al pagamento, in favore della società Confezioni Biancheria Sud S.R.L., in persona del legale r.p.t., delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione al procuratore Casillo Francesco, dichiaratosi anticipatario.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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