Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11359
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Sentenza 29 aprile 2024

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In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale, la rideterminazione da parte dell'amministrazione finanziaria, prevista dall'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, che introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione finalizzata alla rideterminazione della rendita con esclusione di eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima, è subordinata alla presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali.

L'art. 1, comma 21, della l. n. 208 del 2015, che esclude dalla stima diretta alla determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale talune componenti impiantistiche, ha natura innovativa e non retroattiva, come si evince dalla stessa disposizione, che ne dispone l'efficacia dal 1° gennaio 2016, e dai successivi commi 22, 23 e 24, a norma dei quali, a decorrere da tale data, gli intestatari catastali possono presentare gli atti di aggiornamento ai fini della rideterminazione degli immobili già censiti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, applicando retroattivamente la nuova disciplina al caso in esame, aveva escluso dalla determinazione della rendita catastale di un opificio relativo alla centrale elettrica geotermica i pozzi di estrazione o reiniezione, ritenendoli parte costitutiva della miniera e non sua pertinenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2024, n. 11359
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11359
    Data del deposito : 29 aprile 2024

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