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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/11/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice Dott.ssa Vanni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606/2021 R.G.
PROMOSSA DA (c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Pignatelli del Foro di Prato presso la quale sono altresì elettivamente domiciliati rispettivamente per procura allegata all'atto di citazione i primi due e per procura allegata alla memoria ex art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c. il terzo ATTORI CONTRO (c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Palloni e Francesco Provenzano del Foro di Prato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo E (p.iva: ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangiolo Panebarco del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Vitiello in Prato per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI E (p.iva e c.f: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 procuratore Avv. Lamberto Galletti, munito degli occorrenti poteri giusta procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale, rilasciata Direttore generale della rappresentata e difesa dall'Avv. Lamberto Galletti del Foro Controparte_3 di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta TERZA CHIAMATA OGGETTO: risarcimento danni PRIMA UDIENZA: 5/4/2022 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 27/2/2025 Conclusioni delle parti: Per gli attori: “conclude, in via istruttoria, in quanto occorrer possa per la revoca delle ordinanze del 21/7/2022 e 17/11/2023 e per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, nonché opponendosi alla richiesta della di ampliare il numero CP_1 dei testi a controprova ed in ipotesi di ampliare conseguentemente il numero dei testi a controprova e nel merito come da memoria ex art. 183,6 n.1 c.p.c.1” Per “conclude in via istruttoria per l'ammissione della prova Controparte_1 per testi sul cap. 3 formulato nella memoria istruttoria n.2 e per l'ammissione del teste a controprova su tutti i capitoli di controparte ammessi e, nel merito, Testimone_1 come da comparsa di costituzione e risposta, atto di chiamata in causa di terzo e memoria ex art. 183,6 n.1 c.p.c.2” Per “conclude come da comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta ” Per “conclude come da comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta ” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 1 “Voglia l ' Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, In tesi , previo accertamento della concorrente responsabilità della e del , la prima ex art. 2051 Controparte_1 Controparte_2 c.c., il secondo ex art. 2053 c.c., entrambi ex art. 2043 c.c., per il sinistro occorso al minore in
Parte_3 data 12/01/2020 per i fatti e le causali meglio descritti nella premessa dell'atto di citazione, condannarli in solido tra di loro ex art. 2055 c.c. o , comunque, in proporzione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, al pagamento, in favore dei sigg.ri e della somma di € 1.121,38 a titolo di Parte_1 Parte_2 rimborso spese mediche sostenute per la cura del figlio meglio descritte in premessa dell'atto di
Parte_3 citazione e al pagamento, in favore del sig. , della somma di € € 33.317,00 a titolo di risarcimento
Parte_3 danni subiti nel sinistro per cui è causa, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della ricostruzione dei fatti forniti da , CP_1 graduare le concorrenti responsabilità delle parti convenute e dell'attore nella determinazione del
Parte_3 sinistro, condannando la e il , nei limiti delle rispettive Controparte_1 Controparte_2 accertate responsabilità ex artt. 2051 , 2053 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni personali patiti dal sig.
Parte_3
e dei danni patrimoniali patiti dai sigg.ri e in conseguenza del sinistro per
[...] Parte_1 Parte_2 cui è causa e nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In entrambi i casi, con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio” 2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in tesi, rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare il terzo chiamato in causa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Controparte_3 Ignazio Gardella 2 a tenere indenne la da ogni esborso e conseguentemente condannare la Controparte_1 al pagamento di quanto la sarà riconosciuta debitrice e tenuta a Controparte_3 Controparte_1 pagare a parte attrice;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”. 3 “Affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato: In tesi: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova;
In denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale della domanda, dichiarare la in persona del presidente pro tempore, unica responsabile dell'evento e per Controparte_1 l'effetto tenuta a risarcire gli attori dei danni subiti o, in via estremamente gradata, a rilevare indenne, anche a titolo di regresso o manleva, il da ogni e qualsiasi somma che quest'ultimo fosse tenuto a Controparte_2 corrispondere in favore degli attori, con esonero in ogni caso dell'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità . Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 4 “Conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, voglia: In tesi: accertare e dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa n. 584.04.0000917083 per i motivi dedotti nel presente atto e , conseguentemente , rigettare la domanda di manleva così come avanzata, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio;
In ipotesi: in ogni caso respingere le domande da chiunque proposte nei confronti della odierna concludente in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi dedotti nel presente atto, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio;
In denegata ipotesi: ove dovessero essere accolte, anche solo parzialmente, le domande proposte nei confronti della e la domanda di garanzia da Controparte_1 quest'ultimi radicata, dichiarare tenuta a rilevare indenne l'assicurato in conformità delle Controparte_3 pattuizioni contrattuali di cui alla Polizza assicurativa inter partes conclusa, per la sola quota di pertinenza di quest'ultimo, nei limiti della garanzia con il massimale ed al netto delle franchigie e scoperti espressamente previsti dal citato contratto. Con compensazione delle spese di lite”.
Pag. 2 di 9 , convenivano in giudizio davanti all'intestato Tribunale l' Parte_3 [...] e il per ivi sentirli condannare in solido Controparte_1 Controparte_2 tra di loro ex art. 2055 c.c. o, comunque, in proporzione alle rispettive responsabilità, la prima in qualità di custode ex art. 2051 c.c., il secondo in qualità di proprietario ex art. 2053 c.c. ed entrambi ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal figlio minore, in conseguenza del sinistro occorso in data Parte_3 Cont 12/1/2020 all'interno di una palestra di proprietà del Comune ed in gestione alla . A sostegno della pretesa risarcitoria, gli attori esponevano: - che in data 12/1/2020 il minore , portiere della squadra di pallamano Ambra, Parte_3 aveva partecipato alla partita contro la squadra Medicea A nel girone under 17, tenutasi presso gli impianti sportivi di della società Controparte_2 Controparte_1 di appartenenza della squadra Medicea A;
- che alla fine della partita gli atleti avevano utilizzato gli spogliatoi della palestra ed ivi si era verificato il sinistro che aveva coinvolto , il quale – nell'effettuare la manovra di apertura della luce Parte_3 posta in prossimità della doccia per far uscire l'umidità, veniva colpito all'avambraccio destro dal vetro che si rompeva provocandogli una ferita da taglio;
- che lo stesso veniva immediatamente portato al Pronto Soccorso di Prato ove veniva riscontrata una ferita da taglio regione volare avambraccio destro con prognosi di giorni 20, cui seguiva un bendaggio per circa 30 giorni;
- che alla successiva visita ortopedica di controllo veniva riscontrata una limitazione funzionale alla flessione dell'IF del pollice con necessità di intervento chirurgico, cui veniva sottoposto il 4/2/2020, risultando clinicamente guarito con postumi alla visita del 30/9/2020; - che in conseguenza del sinistro Parte_3
riportava postumi pari al 7%, inteso quale danno biologico con alterazione
[...] dell'integrità psicofisica non più ripristinabile;
periodo di inabilità di 261, dei quali 60 giorni di parziale al 75%, 100 di parziale al 50% e la restante porzione di parziale al 25%, come da perizia medico legale che veniva allegata. Specificavano gli attori che gli impianti sportivi ove si era svolta la partita erano di proprietà del Comune di , concessi - a mezzo convenzione - in Controparte_2 uso e gestione alla di anche per svolgere Controparte_1 Controparte_2 incontri agonistici, mantenendo il Comune la responsabilità per lo stato di manutenzione e conservazione degli impianti. Allegavano la non conformità degli spogliatoi a quanto imposto da D.M. 18/03/1996 e al DCV CONI n. 1379/2008, che impone la presenza di vetri antisfondamento (art. 8 comma 3 che impone vetri di sicurezza agli infissi vetrati); nonché il mancato rispetto della normativa dettata in materia di sicurezza dal D. Lgs. n. 81/2008, evidenziando altresì che al momento del sinistro buona parte dei vetri delle luci degli spogliatoi risultavano già crepati. Rappresentavano inoltre che: - con pec del 14/1/2020, il Comune di CP_2
era stato portato a conoscenza del sinistro e chiamato, quale proprietario
[...] dell'impianto sportivo, a risarcire i danni patiti da;
- il Comune dava Parte_3 riscontro mediante comunicazione del 7/2/2020 con la quale comunicava che l'accesso agli spogliatoi era stato interdetto con Determinazione n. 149 del 20/12/2019 (in ragione della non idoneità rilevata dall'ufficio tecnico comunale) invitandoli, pertanto, a rivolgere la richiesta danni alla società sportiva ed aggiungendo che la rottura del vetro era stata causata da un pugno dato dal ragazzo (circostanza che gli attori contestavano);
-veniva, quindi, inoltrata formale richiesta danni anche alla ed inoltrata CP_1
Pag. 3 di 9 formale denuncia all' e alla Parte_4 Polizia Municipale del Comune di con richiesta di intervento sul luogo Controparte_2 del sinistro, in conseguenza della quale, veniva rilevato l'interesse di sanità pubblica “in quanto la normativa tecnica e del CONI indica la necessità dei vetri di sicurezza negli impianti sportivi” ed effettuato un sopralluogo il 17/1/2021 dal quale emergeva che gli spogliatoi si presentavano “in carente stato di manutenzione e pulizia con presenza di tracce di ruggine, porte parzialmente danneggiate, fioriture di muffa … Le finestre del blocco spogliatoio sono in parte in vetro ed in parte in policarbonato;
alcuni vetri presentano visibili fratture. Alcuni infissi risultano non apribili in quanto probabilmente bloccato il sistema di scorrimento interno e comunque l 'apertura degli infissi non risulta agevole;
vari infissi si presentano con gancio di apertura / chiusura danneggiato e/o divelto”; -dagli accertamenti era, inoltre, emerso che la dirigente scolastica aveva sospeso l'attività motoria avendo ravvisato il rischio di utilizzo degli spogliatoi e che, solo su pressione delle famiglie, ne aveva consentito l'accesso, ma limitatamente al cambio scarpe e con il controllo del personale docente;
in conseguenza del sopralluogo l' di Prato inibiva l'accesso e l'utilizzo Parte_5 degli spogliatoi e chiedeva al di essere messa a conoscenza dei provvedimenti CP_2 presi a tutela della sicurezza;
conseguentemente il dirigente scolastico informava gli utenti che gli spogliatoi della palestra erano stati chiusi con accesso inibito fino al ripristino della sicurezza degli stessi. A sostegno della propria domanda gli attori affermavano la concorrente e solidale responsabilità ex art. 2055 c.c. della e del Controparte_1 [...]
nella causazione del sinistro, stante il rapporto di concessione tra gli Controparte_2 stessi intercorso e l'unicità del fatto dannoso - la prima in qualità di custode ex art. 2051 c.c. e la seconda in qualità di proprietaria ex art. 2053 c.c., rilevando che: a) il custode, nella sua qualifica, deve occuparsi della manutenzione delle cose in custodia al fine di evitarne deperimenti o situazioni dalle quali possano derivare pericolo: il responsabile di una società sportiva - che gestisce impianti ed attrezzature per le relative attività - è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., a tutela dell'incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, ex art. 2051 c.c. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa (ex art. 2050 c.c.); b) il proprietario dell'impianto, da parte sua, anche nel caso in cui la stessa sia locata a terzi, conservandone la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, è responsabile ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c. dei danni arrecati a terzi da tali strutture ed impianti;
c) la responsabilità di entrambe le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. per violazione del generale principio del neminem laedere. Costituitasi in giudizio la contestava la domanda di Controparte_1 parte attrice sia in punto di an che di quantum debeatur, poiché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando, in via preliminare, di voler chiamare in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. la Controparte_3 Contestava, in particolare: - la dinamica del sinistro, in quanto verificatosi per comportamento colposo del il quale, imprudentemente e Parte_3 negligentemente saltava e colpiva con un pugno il vetro, provocandone la rottura e
Pag. 4 di 9 ferendosi nel tornare a terra dopo il salto, mentre i pezzi di vetro cadevano all'esterno Parte dello spogliatoio;
- in ordine allo stato dei luoghi e al sopralluogo effettuato dall' rilevava il mancato accertamento che l'apertura in questione avesse i vetri non a norma e rotti e che le chiusure non fossero funzionanti, affermando che la decisione di inibire l'uso degli spogliatoi era stato determinato dalle loro generali condizioni e non specificamente alla sicurezza dell'apertura per la quale era causa. In ragione di ciò escludeva qualsiasi responsabilità in capo alla CP_1
né ex art. 2051 c.c. - poiché il comportamento colposo del danneggiato, oltre
[...] ad integrare il caso fortuito in quanto imprevedibile, era atto altamente imprudente avente autonoma efficienza causale e, dunque, di per sé idoneo ad escludere ogni rapporto di causalità con ogni azione o omissione precedente eventualmente e teoricamente addebitabile alla né ex art. 2043 c.c. Controparte_1 Rilevava, infine, che l'Amministrazione comunale era pienamente a conoscenza che l'impianto sportivo veniva regolarmente utilizzato dalle due società sportive (la e ASD Medicea Basket) e dagli alunni della scuola Controparte_1 media come dimostrerebbe il fatto che le relative utenze erano sempre Persona_1 state pagate dal medesimo e, d'altra parte, nessuna attività agonistica avrebbe CP_2 potuto esservi svolta in mancanza degli spogliatoi. Si costituiva in giudizio anche il , negando ogni Controparte_2 addebito mosso nei propri confronti, contestando an e quantum debeatur, rilevando: - che la palestra, giusta determina n. 109 del 16/9/2019, era stata affidata in gestione alla fino al 31.12.2019 con obblighi di custodia a carico del gestore, Controparte_1 e con determina n. 149 del 20.12.2019 era stata disposta la proroga dell'affidamento per il periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 30.06.2020, con l'espressa previsione che “nel suddetto periodo non sarà consentito l'utilizzo degli spogliatoi per i quali sono previsti i lavori di ristrutturazione”; pertanto, a suo parere, la genesi del sinistro era da ricondursi alla violazione degli obblighi di custodia e sorveglianza facenti carico alla che, in ogni caso, la condotta imprudente del si Controparte_1 Parte_3 prestava, di per sé ad assurgere a causa dell'evento, agli effetti e con le conseguenze previste dall'art. 1227 c.c. anche in ordine all'esclusione del nesso di causa con il bene in custodia e della responsabilità prevista dall'art. 2053 c.c. a carico del proprietario. A seguito della chiamata in causa, si costitutiva in giudizio anche la Compagnia assicurativa che contestava la domanda attrice, rilevandone l'infondatezza, sia sotto il profilo dell'an che del quantum ed eccependo, altresì, l'inoperatività della polizza assicurativa in quanto l'infortunio era ricollegabile ad un atto volontario compiuto dall'attore ; evidenziava, inoltre, che laddove l'accesso dei Parte_3 minori fosse davvero avvenuto in struttura che non poteva ospitare attività sportive o collegate, parimenti la copertura assicurativa risultava inoperante richiamate le specifiche pattuizioni. Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; Parte_3
, nelle more del procedimento diventato maggiorenne, si costituiva in proprio
[...] con procura allegata alla prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. per la richiesta di risarcimento dei danni fisici dallo stesso subiti.
Pag. 5 di 9 L'istruttoria si svolgeva mediante produzioni documentali, prova per testi, interrogatorio formale e CTU medica5. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 27/2/2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe e le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In sintesi, dunque, gli attori, ritenuto sussistente, un nesso causale tra l'immobile del e l'evento dannoso da cui sono loro derivati le lesioni e i danni patrimoniali per CP_2 cui è causa, hanno proposto la loro domanda risarcitoria nei confronti sia del CP_2 Cont che della , rispettivamente proprietario e gestore del bene, e quindi, rispettivamente, ex art. 2053 e 2051 c.c e/o comunque ex art. 2043 c.c. in base al generale principio del 'neminem laedere' Dagli elementi raccolti nel corso del giudizio può dirsi dimostrato che le lesioni sofferte da sono state determinate dalla rottura del vetro di una finestra-luce Parte_3 posta all'interno degli spogliatoi, verificatasi in conseguenza della manovra di spinta eseguita dal danneggiato stesso al fine di aprire il serramento. Risulta altresì che gli spogliatoi ove è avvenuto il fatto fossero stati dati dal proprietario del CP_2 Cont complesso sportivo, costituito da palestra e spogliatoi, in gestione alla per lo svolgimento di attività sportive, in virtù della determinazione n. 98/2018, mediante accordo del 31/8/2018 e successiva proroga della gestione dal 1/1/20 al 30/6/2020 in virtù della determinazione n. 149/2019, nella quale veniva dato atto che gli spogliatoi non potevano essere utilizzati, in quanto 'previsti lavori di ristrutturazione'. Cont Il legale rappresentante della , sottoposto ad interrogatorio formale, ha ammesso di essere stato a conoscenza della disposta interdizione all'uso degli spogliatoi, malgrado la quale gli stessi venivano utilizzati per le attività facenti capo all'associazione sportiva ed anche ad una scuola media. È stata altresì ricostruita, mediante testimonianza, la dinamica dell'evento e, quindi accertato, sulla base delle dichiarazioni rese da che il giudicante ritiene Testimone_2 veritiere, che il danneggiato al fine di aprire la finestra-luce per arieggiare i locali saturi di vapore causato dall'acqua calda delle docce, aveva esercitato pressione con la mano destra sulla finestra medesima che, andando in frantumi, aveva causato allo stesso danneggiato le lesioni per cui è processo. E' altresì stato documentato che i locali adibiti a spogliatoi non rispettavano la normativa vigente in materia che tra l'altro prevede che i vetri debbano essere 'di
Pag. 6 di 9 sicurezza', anche se non è stato esattamente accertato che tipo di vetratura avesse la finestra-luce che ha determinato il ferimento. Controversa è rimasta la prova della presenza di accompagnatori dei minori all'interno dello spogliatoio al momento dell'evento dannoso. I dirigenti delle squadre hanno fornito infatti testimonianze contrastanti. Sul punto si ritiene, peraltro, che la presenza (o meno) di accompagnatori non assuma rilevanza in ordine alle specifiche responsabilità, in quanto non avrebbe in alcun modo potuto impedire il verificarsi dell'evento che è stato causato dall'iniziativa (di aprire la finestra) assunta 'su due piedi' dal danneggiato, condotta che non poteva certamente essere né prevista né prevenuta da un qualsiasi adulto eventualmente presente negli spogliatoi. Alla luce di tutto ciò, ritiene il giudicante di aderire alla tesi sostenuta dagli attori che individuano una responsabilità concorrente (che si determina come paritaria), ex art. Cont 2055 c.c., del e della nella produzione dell'evento. Il primo in quanto CP_2 proprietario della struttura e, comunque, anche a seguito dell'affidamento del complesso Cont sportivo all' , responsabile della conservazione e manutenzione di essa, per non aver assicurato la conformità dell'impianto alla normativa in materia, né aver vigilato il Cont rispetto, da parte della , del divieto di uso degli spogliatoi;
la seconda in quanto custode della struttura, per non aver messo in atto condotte volte a garantire l'incolumità degli utenti e, in ogni caso, per aver consentito l'uso degli spogliatoi agli atleti malgrado il divieto imposto dal CP_2 Peraltro il giudicante ritiene che anche la condotta del danneggiato, se pur non sufficiente da sola a determinare l'evento, abbia, almeno in piccola parte, concorso alla sua produzione: è normale, infatti, attendersi, anche da un sedicenne, il ricorso alla norma di comune prudenza che suggerisce di aprire un serramento vetrato mediante l'uso della maniglia e dell'infisso, anziché mediante la pressione sul vetro. A ciò consegue che la responsabilità del danno occorso ad debba Parte_3 Cont essere attribuita, solidalmente, in ragione del 90% al ed alla ed imputato CP_2 il restante 10% allo stesso danneggiato. Sulla liquidazione del danno, il Giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, pienamente condivisibili, e quindi di determinare il danno non patrimoniale in conformità ad esse (salvo la personalizzazione di cui infra), secondo il quale le lesioni sofferte determinavano un periodo di inabilità temporanea così suddivisa: 5 (cinque) giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%; 50 (cinquanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 25 (venticinque) giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e gli esiti residuali, a carattere permanente, sono valutati in misura pari a 4,5% (quattro e cinquanta) in riferimento al danno biologico, comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali. Accertato, parimenti, deve ritenersi il danno patrimoniale, costituito dalle spese mediche oggetto di domanda, per l'importo complessivo di € 1.121,38, di cui il CTU ha attestato la congruità, escludendo la necessità di spese mediche future. Applicando alla fattispecie de quo i parametri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano riferite all'anno 2024, (ovvero quelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza e non al momento del fatto illecito) e, nello specifico, ritenuto applicabile, nella liquidazione del danno biologico permanente, l'incremento per sofferenza soggettiva (presumibile per il tipo di lesione) e ritenuto liquidabile anche l'aumento -in misura del 10% del danno biologico- in considerazione della particolare circostanza di
Pag. 7 di 9 tempo in cui si è verificata la inabilità del danneggiato, ovvero durante il periodo di restrizioni imposte dal COVID-19, nel quale le attività agonistiche erano tra le pochissime consentite, lasciando ai giovani atleti la (pur minima) possibilità di uscire ed incontrarsi, si ottengono i seguenti valori monetari:
-Euro 9.569.47 per danno non patrimoniale comprensivo dell'incremento per sofferenza e della personalizzazione in misura del 10% (7.088,50 +1.772,12 + 708,85)
-Euro 7.331,25 per invalidità temporanea In conclusione, il danno non patrimoniale si determina in complessivi € 16.900,72 come sopra precisato. Relativamente al danno patrimoniale, lo si accerta in complessivi Euro 1.121,38 per spese mediche. Tenuto conto del concorso di colpa da riconoscere a carico dell'attore per la quota del 10%, le somme concretamente spettanti agli attori ammontano ad Euro 1.009,24 per danno patrimoniale ed Euro 15.210.65 per danno non patrimoniale, da risarcirsi le prime a e , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1 Parte_2
e, le seconde, ad Parte_3 Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle rivalutate all'aprile 2024, sulla suddetta somma compete la rivalutazione dal 1/5/2024 alla data della sentenza, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, sulla somma rivalutata alla data della presente sentenza sino alla data dell'effettivo pagamento. Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, invece, la somma deve essere devalutata alla data del sinistro, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna. Cont Per quanto, poi, attiene alla copertura assicurativa invocata dalla nei confronti della Compagnia quest'ultima deve dichiararsi tenuta, in virtù Controparte_3 della polizza in essere tra le parti al momento del sinistro che copre gli eventi accidentali, alla manleva nei limiti della responsabilità accertata e quindi nella misura del 45% dei danni accertati, nel rispetto del massimale di polizza e con le franchigie pattuite. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
- accertata la responsabilità solidale e paritaria ex art. 2055 c.c. del Controparte_2
e della nella produzione dell'evento dannoso per cui è
[...] Controparte_1 causa,
-accertato altresì il concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. di tale Parte_3 da determinare la riduzione del risarcimento nella misura del 10%;
-determinato il danno non patrimoniale in complessivi € 16.900,72 e quello patrimoniale in complessivi € 1.121,38;
-applicata la riduzione del risarcimento in virtù del concorso del fatto colposo del danneggiato, condanna, in solido, il e la Controparte_2 CP_1 a risarcire ad il complessivo importo di € 15.210.65 e a
[...] Parte_3 e la somma di € 1.009,24, per le causali di cui in Parte_1 CP_4 narrativa, oltre interessi come determinati in parte motiva;
Pag. 8 di 9 -condanna a tenere indenne la di Controparte_3 Controparte_1 quanto questa è tenuta a risarcire agli attori, anche per quanto attiene alle spese legali, nel rispetto del massimale di polizza e con le franchigie pattuite;
- condanna il e la a rimborsare Controparte_2 Controparte_1 agli attori, in ragione del 90%, le spese del presente giudizio, che liquida, per l'intero, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul decisum, in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni (CUF e marca iscrizione) oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge;
-compensa integralmente le spese tra e terza chiamata;
Controparte_1
- pone le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, nella misura del 90% e coperte da manleva da parte della
[...] in favore di Controparte_5 Controparte_1 Così deciso. Prato, 3/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesca Vanni (Giudice Onorario)
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Sul seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti di causa, acquisita la documentazione ritenuta necessaria presso le parti ed eventualmente presso terzi (strutture ospedaliere, INPS ed INAIL) compiute tutte le indagini anche specialistiche che riterrà opportune, avvalendosi, se necessario, di ausiliari da lui nominati, richiesti tutti i chiarimenti del caso alle parti ed eventualmente assunte informazioni presso terzi che vorrà esattamente generalizzare;
visitato il periziando: accerti se dal fatto per cui è causa siano derivate delle lesioni al periziando indicandone, in caso affermativo, la natura e l'entità; dica in particolare se sia derivata un'inabilità temporanea, totale o parziale, indicandone in caso affermativo la durata dei giorni;
dica ancora se siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psico-fisica del soggetto, indicandone in caso affermativo l'incidenza percentuale;
si pronunci infine sull'ammontare delle spese mediche (anche future) che per il periziando fu necessario o opportuno sostenere in conseguenza del sinistro, indicando analiticamente i singoli esborsi ritenuti congrui ed il loro complessivo ammontare, sia di quelle che eventualmente e verosimilmente, in futuro, dovranno dallo stesso essere sostenute”.
Il Tribunale di Prato, in persona del Giudice Dott.ssa Vanni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1606/2021 R.G.
PROMOSSA DA (c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Pignatelli del Foro di Prato presso la quale sono altresì elettivamente domiciliati rispettivamente per procura allegata all'atto di citazione i primi due e per procura allegata alla memoria ex art. 186 comma 6 n. 1 c.p.c. il terzo ATTORI CONTRO (c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Palloni e Francesco Provenzano del Foro di Prato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo E (p.iva: ), in persona del Sindaco pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michelangiolo Panebarco del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Vitiello in Prato per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTI E (p.iva e c.f: ), in persona del suo Controparte_3 P.IVA_3 procuratore Avv. Lamberto Galletti, munito degli occorrenti poteri giusta procura generale alle liti ed alla rappresentanza processuale, rilasciata Direttore generale della rappresentata e difesa dall'Avv. Lamberto Galletti del Foro Controparte_3 di Prato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta TERZA CHIAMATA OGGETTO: risarcimento danni PRIMA UDIENZA: 5/4/2022 UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI: 27/2/2025 Conclusioni delle parti: Per gli attori: “conclude, in via istruttoria, in quanto occorrer possa per la revoca delle ordinanze del 21/7/2022 e 17/11/2023 e per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi, nonché opponendosi alla richiesta della di ampliare il numero CP_1 dei testi a controprova ed in ipotesi di ampliare conseguentemente il numero dei testi a controprova e nel merito come da memoria ex art. 183,6 n.1 c.p.c.1” Per “conclude in via istruttoria per l'ammissione della prova Controparte_1 per testi sul cap. 3 formulato nella memoria istruttoria n.2 e per l'ammissione del teste a controprova su tutti i capitoli di controparte ammessi e, nel merito, Testimone_1 come da comparsa di costituzione e risposta, atto di chiamata in causa di terzo e memoria ex art. 183,6 n.1 c.p.c.2” Per “conclude come da comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta ” Per “conclude come da comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta ” Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 1 “Voglia l ' Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, In tesi , previo accertamento della concorrente responsabilità della e del , la prima ex art. 2051 Controparte_1 Controparte_2 c.c., il secondo ex art. 2053 c.c., entrambi ex art. 2043 c.c., per il sinistro occorso al minore in
Parte_3 data 12/01/2020 per i fatti e le causali meglio descritti nella premessa dell'atto di citazione, condannarli in solido tra di loro ex art. 2055 c.c. o , comunque, in proporzione alle rispettive responsabilità che saranno accertate in corso di causa, al pagamento, in favore dei sigg.ri e della somma di € 1.121,38 a titolo di Parte_1 Parte_2 rimborso spese mediche sostenute per la cura del figlio meglio descritte in premessa dell'atto di
Parte_3 citazione e al pagamento, in favore del sig. , della somma di € € 33.317,00 a titolo di risarcimento
Parte_3 danni subiti nel sinistro per cui è causa, ovvero di quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà in corso di causa. Nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento della ricostruzione dei fatti forniti da , CP_1 graduare le concorrenti responsabilità delle parti convenute e dell'attore nella determinazione del
Parte_3 sinistro, condannando la e il , nei limiti delle rispettive Controparte_1 Controparte_2 accertate responsabilità ex artt. 2051 , 2053 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni personali patiti dal sig.
Parte_3
e dei danni patrimoniali patiti dai sigg.ri e in conseguenza del sinistro per
[...] Parte_1 Parte_2 cui è causa e nella misura che sarà ritenuta di giustizia. In entrambi i casi, con vittoria delle spese, funzioni ed onorari del presente giudizio” 2 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - in tesi, rigettare la domanda di parte attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, condannare il terzo chiamato in causa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, via Controparte_3 Ignazio Gardella 2 a tenere indenne la da ogni esborso e conseguentemente condannare la Controparte_1 al pagamento di quanto la sarà riconosciuta debitrice e tenuta a Controparte_3 Controparte_1 pagare a parte attrice;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”. 3 “Affinché piaccia all'Ill.mo Tribunale di Prato: In tesi: rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque carente di prova;
In denegata ipotesi di accoglimento ancorché parziale della domanda, dichiarare la in persona del presidente pro tempore, unica responsabile dell'evento e per Controparte_1 l'effetto tenuta a risarcire gli attori dei danni subiti o, in via estremamente gradata, a rilevare indenne, anche a titolo di regresso o manleva, il da ogni e qualsiasi somma che quest'ultimo fosse tenuto a Controparte_2 corrispondere in favore degli attori, con esonero in ogni caso dell'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità . Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. 4 “Conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Prato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni disattese, voglia: In tesi: accertare e dichiarare la inoperatività della polizza assicurativa n. 584.04.0000917083 per i motivi dedotti nel presente atto e , conseguentemente , rigettare la domanda di manleva così come avanzata, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio;
In ipotesi: in ogni caso respingere le domande da chiunque proposte nei confronti della odierna concludente in quanto infondate in fatto e diritto, per i motivi dedotti nel presente atto, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente giudizio;
In denegata ipotesi: ove dovessero essere accolte, anche solo parzialmente, le domande proposte nei confronti della e la domanda di garanzia da Controparte_1 quest'ultimi radicata, dichiarare tenuta a rilevare indenne l'assicurato in conformità delle Controparte_3 pattuizioni contrattuali di cui alla Polizza assicurativa inter partes conclusa, per la sola quota di pertinenza di quest'ultimo, nei limiti della garanzia con il massimale ed al netto delle franchigie e scoperti espressamente previsti dal citato contratto. Con compensazione delle spese di lite”.
Pag. 2 di 9 , convenivano in giudizio davanti all'intestato Tribunale l' Parte_3 [...] e il per ivi sentirli condannare in solido Controparte_1 Controparte_2 tra di loro ex art. 2055 c.c. o, comunque, in proporzione alle rispettive responsabilità, la prima in qualità di custode ex art. 2051 c.c., il secondo in qualità di proprietario ex art. 2053 c.c. ed entrambi ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti dal figlio minore, in conseguenza del sinistro occorso in data Parte_3 Cont 12/1/2020 all'interno di una palestra di proprietà del Comune ed in gestione alla . A sostegno della pretesa risarcitoria, gli attori esponevano: - che in data 12/1/2020 il minore , portiere della squadra di pallamano Ambra, Parte_3 aveva partecipato alla partita contro la squadra Medicea A nel girone under 17, tenutasi presso gli impianti sportivi di della società Controparte_2 Controparte_1 di appartenenza della squadra Medicea A;
- che alla fine della partita gli atleti avevano utilizzato gli spogliatoi della palestra ed ivi si era verificato il sinistro che aveva coinvolto , il quale – nell'effettuare la manovra di apertura della luce Parte_3 posta in prossimità della doccia per far uscire l'umidità, veniva colpito all'avambraccio destro dal vetro che si rompeva provocandogli una ferita da taglio;
- che lo stesso veniva immediatamente portato al Pronto Soccorso di Prato ove veniva riscontrata una ferita da taglio regione volare avambraccio destro con prognosi di giorni 20, cui seguiva un bendaggio per circa 30 giorni;
- che alla successiva visita ortopedica di controllo veniva riscontrata una limitazione funzionale alla flessione dell'IF del pollice con necessità di intervento chirurgico, cui veniva sottoposto il 4/2/2020, risultando clinicamente guarito con postumi alla visita del 30/9/2020; - che in conseguenza del sinistro Parte_3
riportava postumi pari al 7%, inteso quale danno biologico con alterazione
[...] dell'integrità psicofisica non più ripristinabile;
periodo di inabilità di 261, dei quali 60 giorni di parziale al 75%, 100 di parziale al 50% e la restante porzione di parziale al 25%, come da perizia medico legale che veniva allegata. Specificavano gli attori che gli impianti sportivi ove si era svolta la partita erano di proprietà del Comune di , concessi - a mezzo convenzione - in Controparte_2 uso e gestione alla di anche per svolgere Controparte_1 Controparte_2 incontri agonistici, mantenendo il Comune la responsabilità per lo stato di manutenzione e conservazione degli impianti. Allegavano la non conformità degli spogliatoi a quanto imposto da D.M. 18/03/1996 e al DCV CONI n. 1379/2008, che impone la presenza di vetri antisfondamento (art. 8 comma 3 che impone vetri di sicurezza agli infissi vetrati); nonché il mancato rispetto della normativa dettata in materia di sicurezza dal D. Lgs. n. 81/2008, evidenziando altresì che al momento del sinistro buona parte dei vetri delle luci degli spogliatoi risultavano già crepati. Rappresentavano inoltre che: - con pec del 14/1/2020, il Comune di CP_2
era stato portato a conoscenza del sinistro e chiamato, quale proprietario
[...] dell'impianto sportivo, a risarcire i danni patiti da;
- il Comune dava Parte_3 riscontro mediante comunicazione del 7/2/2020 con la quale comunicava che l'accesso agli spogliatoi era stato interdetto con Determinazione n. 149 del 20/12/2019 (in ragione della non idoneità rilevata dall'ufficio tecnico comunale) invitandoli, pertanto, a rivolgere la richiesta danni alla società sportiva ed aggiungendo che la rottura del vetro era stata causata da un pugno dato dal ragazzo (circostanza che gli attori contestavano);
-veniva, quindi, inoltrata formale richiesta danni anche alla ed inoltrata CP_1
Pag. 3 di 9 formale denuncia all' e alla Parte_4 Polizia Municipale del Comune di con richiesta di intervento sul luogo Controparte_2 del sinistro, in conseguenza della quale, veniva rilevato l'interesse di sanità pubblica “in quanto la normativa tecnica e del CONI indica la necessità dei vetri di sicurezza negli impianti sportivi” ed effettuato un sopralluogo il 17/1/2021 dal quale emergeva che gli spogliatoi si presentavano “in carente stato di manutenzione e pulizia con presenza di tracce di ruggine, porte parzialmente danneggiate, fioriture di muffa … Le finestre del blocco spogliatoio sono in parte in vetro ed in parte in policarbonato;
alcuni vetri presentano visibili fratture. Alcuni infissi risultano non apribili in quanto probabilmente bloccato il sistema di scorrimento interno e comunque l 'apertura degli infissi non risulta agevole;
vari infissi si presentano con gancio di apertura / chiusura danneggiato e/o divelto”; -dagli accertamenti era, inoltre, emerso che la dirigente scolastica aveva sospeso l'attività motoria avendo ravvisato il rischio di utilizzo degli spogliatoi e che, solo su pressione delle famiglie, ne aveva consentito l'accesso, ma limitatamente al cambio scarpe e con il controllo del personale docente;
in conseguenza del sopralluogo l' di Prato inibiva l'accesso e l'utilizzo Parte_5 degli spogliatoi e chiedeva al di essere messa a conoscenza dei provvedimenti CP_2 presi a tutela della sicurezza;
conseguentemente il dirigente scolastico informava gli utenti che gli spogliatoi della palestra erano stati chiusi con accesso inibito fino al ripristino della sicurezza degli stessi. A sostegno della propria domanda gli attori affermavano la concorrente e solidale responsabilità ex art. 2055 c.c. della e del Controparte_1 [...]
nella causazione del sinistro, stante il rapporto di concessione tra gli Controparte_2 stessi intercorso e l'unicità del fatto dannoso - la prima in qualità di custode ex art. 2051 c.c. e la seconda in qualità di proprietaria ex art. 2053 c.c., rilevando che: a) il custode, nella sua qualifica, deve occuparsi della manutenzione delle cose in custodia al fine di evitarne deperimenti o situazioni dalle quali possano derivare pericolo: il responsabile di una società sportiva - che gestisce impianti ed attrezzature per le relative attività - è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma 2, c.p., a tutela dell'incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, ex art. 2051 c.c. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall'ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa (ex art. 2050 c.c.); b) il proprietario dell'impianto, da parte sua, anche nel caso in cui la stessa sia locata a terzi, conservandone la disponibilità giuridica e la custodia delle strutture murarie e degli impianti in essa conglobati, è responsabile ai sensi degli artt. 2051 e 2053 c.c. dei danni arrecati a terzi da tali strutture ed impianti;
c) la responsabilità di entrambe le parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2043 c.c. per violazione del generale principio del neminem laedere. Costituitasi in giudizio la contestava la domanda di Controparte_1 parte attrice sia in punto di an che di quantum debeatur, poiché infondata in fatto ed in diritto, dichiarando, in via preliminare, di voler chiamare in causa ai sensi dell'art. 106 c.p.c. la Controparte_3 Contestava, in particolare: - la dinamica del sinistro, in quanto verificatosi per comportamento colposo del il quale, imprudentemente e Parte_3 negligentemente saltava e colpiva con un pugno il vetro, provocandone la rottura e
Pag. 4 di 9 ferendosi nel tornare a terra dopo il salto, mentre i pezzi di vetro cadevano all'esterno Parte dello spogliatoio;
- in ordine allo stato dei luoghi e al sopralluogo effettuato dall' rilevava il mancato accertamento che l'apertura in questione avesse i vetri non a norma e rotti e che le chiusure non fossero funzionanti, affermando che la decisione di inibire l'uso degli spogliatoi era stato determinato dalle loro generali condizioni e non specificamente alla sicurezza dell'apertura per la quale era causa. In ragione di ciò escludeva qualsiasi responsabilità in capo alla CP_1
né ex art. 2051 c.c. - poiché il comportamento colposo del danneggiato, oltre
[...] ad integrare il caso fortuito in quanto imprevedibile, era atto altamente imprudente avente autonoma efficienza causale e, dunque, di per sé idoneo ad escludere ogni rapporto di causalità con ogni azione o omissione precedente eventualmente e teoricamente addebitabile alla né ex art. 2043 c.c. Controparte_1 Rilevava, infine, che l'Amministrazione comunale era pienamente a conoscenza che l'impianto sportivo veniva regolarmente utilizzato dalle due società sportive (la e ASD Medicea Basket) e dagli alunni della scuola Controparte_1 media come dimostrerebbe il fatto che le relative utenze erano sempre Persona_1 state pagate dal medesimo e, d'altra parte, nessuna attività agonistica avrebbe CP_2 potuto esservi svolta in mancanza degli spogliatoi. Si costituiva in giudizio anche il , negando ogni Controparte_2 addebito mosso nei propri confronti, contestando an e quantum debeatur, rilevando: - che la palestra, giusta determina n. 109 del 16/9/2019, era stata affidata in gestione alla fino al 31.12.2019 con obblighi di custodia a carico del gestore, Controparte_1 e con determina n. 149 del 20.12.2019 era stata disposta la proroga dell'affidamento per il periodo compreso tra il 1.1.2020 e il 30.06.2020, con l'espressa previsione che “nel suddetto periodo non sarà consentito l'utilizzo degli spogliatoi per i quali sono previsti i lavori di ristrutturazione”; pertanto, a suo parere, la genesi del sinistro era da ricondursi alla violazione degli obblighi di custodia e sorveglianza facenti carico alla che, in ogni caso, la condotta imprudente del si Controparte_1 Parte_3 prestava, di per sé ad assurgere a causa dell'evento, agli effetti e con le conseguenze previste dall'art. 1227 c.c. anche in ordine all'esclusione del nesso di causa con il bene in custodia e della responsabilità prevista dall'art. 2053 c.c. a carico del proprietario. A seguito della chiamata in causa, si costitutiva in giudizio anche la Compagnia assicurativa che contestava la domanda attrice, rilevandone l'infondatezza, sia sotto il profilo dell'an che del quantum ed eccependo, altresì, l'inoperatività della polizza assicurativa in quanto l'infortunio era ricollegabile ad un atto volontario compiuto dall'attore ; evidenziava, inoltre, che laddove l'accesso dei Parte_3 minori fosse davvero avvenuto in struttura che non poteva ospitare attività sportive o collegate, parimenti la copertura assicurativa risultava inoperante richiamate le specifiche pattuizioni. Le parti depositavano le memorie di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.; Parte_3
, nelle more del procedimento diventato maggiorenne, si costituiva in proprio
[...] con procura allegata alla prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. per la richiesta di risarcimento dei danni fisici dallo stesso subiti.
Pag. 5 di 9 L'istruttoria si svolgeva mediante produzioni documentali, prova per testi, interrogatorio formale e CTU medica5. La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 27/2/2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe e le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica.
***
In sintesi, dunque, gli attori, ritenuto sussistente, un nesso causale tra l'immobile del e l'evento dannoso da cui sono loro derivati le lesioni e i danni patrimoniali per CP_2 cui è causa, hanno proposto la loro domanda risarcitoria nei confronti sia del CP_2 Cont che della , rispettivamente proprietario e gestore del bene, e quindi, rispettivamente, ex art. 2053 e 2051 c.c e/o comunque ex art. 2043 c.c. in base al generale principio del 'neminem laedere' Dagli elementi raccolti nel corso del giudizio può dirsi dimostrato che le lesioni sofferte da sono state determinate dalla rottura del vetro di una finestra-luce Parte_3 posta all'interno degli spogliatoi, verificatasi in conseguenza della manovra di spinta eseguita dal danneggiato stesso al fine di aprire il serramento. Risulta altresì che gli spogliatoi ove è avvenuto il fatto fossero stati dati dal proprietario del CP_2 Cont complesso sportivo, costituito da palestra e spogliatoi, in gestione alla per lo svolgimento di attività sportive, in virtù della determinazione n. 98/2018, mediante accordo del 31/8/2018 e successiva proroga della gestione dal 1/1/20 al 30/6/2020 in virtù della determinazione n. 149/2019, nella quale veniva dato atto che gli spogliatoi non potevano essere utilizzati, in quanto 'previsti lavori di ristrutturazione'. Cont Il legale rappresentante della , sottoposto ad interrogatorio formale, ha ammesso di essere stato a conoscenza della disposta interdizione all'uso degli spogliatoi, malgrado la quale gli stessi venivano utilizzati per le attività facenti capo all'associazione sportiva ed anche ad una scuola media. È stata altresì ricostruita, mediante testimonianza, la dinamica dell'evento e, quindi accertato, sulla base delle dichiarazioni rese da che il giudicante ritiene Testimone_2 veritiere, che il danneggiato al fine di aprire la finestra-luce per arieggiare i locali saturi di vapore causato dall'acqua calda delle docce, aveva esercitato pressione con la mano destra sulla finestra medesima che, andando in frantumi, aveva causato allo stesso danneggiato le lesioni per cui è processo. E' altresì stato documentato che i locali adibiti a spogliatoi non rispettavano la normativa vigente in materia che tra l'altro prevede che i vetri debbano essere 'di
Pag. 6 di 9 sicurezza', anche se non è stato esattamente accertato che tipo di vetratura avesse la finestra-luce che ha determinato il ferimento. Controversa è rimasta la prova della presenza di accompagnatori dei minori all'interno dello spogliatoio al momento dell'evento dannoso. I dirigenti delle squadre hanno fornito infatti testimonianze contrastanti. Sul punto si ritiene, peraltro, che la presenza (o meno) di accompagnatori non assuma rilevanza in ordine alle specifiche responsabilità, in quanto non avrebbe in alcun modo potuto impedire il verificarsi dell'evento che è stato causato dall'iniziativa (di aprire la finestra) assunta 'su due piedi' dal danneggiato, condotta che non poteva certamente essere né prevista né prevenuta da un qualsiasi adulto eventualmente presente negli spogliatoi. Alla luce di tutto ciò, ritiene il giudicante di aderire alla tesi sostenuta dagli attori che individuano una responsabilità concorrente (che si determina come paritaria), ex art. Cont 2055 c.c., del e della nella produzione dell'evento. Il primo in quanto CP_2 proprietario della struttura e, comunque, anche a seguito dell'affidamento del complesso Cont sportivo all' , responsabile della conservazione e manutenzione di essa, per non aver assicurato la conformità dell'impianto alla normativa in materia, né aver vigilato il Cont rispetto, da parte della , del divieto di uso degli spogliatoi;
la seconda in quanto custode della struttura, per non aver messo in atto condotte volte a garantire l'incolumità degli utenti e, in ogni caso, per aver consentito l'uso degli spogliatoi agli atleti malgrado il divieto imposto dal CP_2 Peraltro il giudicante ritiene che anche la condotta del danneggiato, se pur non sufficiente da sola a determinare l'evento, abbia, almeno in piccola parte, concorso alla sua produzione: è normale, infatti, attendersi, anche da un sedicenne, il ricorso alla norma di comune prudenza che suggerisce di aprire un serramento vetrato mediante l'uso della maniglia e dell'infisso, anziché mediante la pressione sul vetro. A ciò consegue che la responsabilità del danno occorso ad debba Parte_3 Cont essere attribuita, solidalmente, in ragione del 90% al ed alla ed imputato CP_2 il restante 10% allo stesso danneggiato. Sulla liquidazione del danno, il Giudice ritiene di aderire alle conclusioni del CTU, pienamente condivisibili, e quindi di determinare il danno non patrimoniale in conformità ad esse (salvo la personalizzazione di cui infra), secondo il quale le lesioni sofferte determinavano un periodo di inabilità temporanea così suddivisa: 5 (cinque) giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%; 50 (cinquanta) giorni di inabilità temporanea parziale al 75%; 30 (trenta) giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; 25 (venticinque) giorni di inabilità temporanea parziale al 25% e gli esiti residuali, a carattere permanente, sono valutati in misura pari a 4,5% (quattro e cinquanta) in riferimento al danno biologico, comprensivo degli aspetti dinamico-relazionali. Accertato, parimenti, deve ritenersi il danno patrimoniale, costituito dalle spese mediche oggetto di domanda, per l'importo complessivo di € 1.121,38, di cui il CTU ha attestato la congruità, escludendo la necessità di spese mediche future. Applicando alla fattispecie de quo i parametri di cui alle Tabelle del Tribunale di Milano riferite all'anno 2024, (ovvero quelle vigenti al momento dell'emissione della sentenza e non al momento del fatto illecito) e, nello specifico, ritenuto applicabile, nella liquidazione del danno biologico permanente, l'incremento per sofferenza soggettiva (presumibile per il tipo di lesione) e ritenuto liquidabile anche l'aumento -in misura del 10% del danno biologico- in considerazione della particolare circostanza di
Pag. 7 di 9 tempo in cui si è verificata la inabilità del danneggiato, ovvero durante il periodo di restrizioni imposte dal COVID-19, nel quale le attività agonistiche erano tra le pochissime consentite, lasciando ai giovani atleti la (pur minima) possibilità di uscire ed incontrarsi, si ottengono i seguenti valori monetari:
-Euro 9.569.47 per danno non patrimoniale comprensivo dell'incremento per sofferenza e della personalizzazione in misura del 10% (7.088,50 +1.772,12 + 708,85)
-Euro 7.331,25 per invalidità temporanea In conclusione, il danno non patrimoniale si determina in complessivi € 16.900,72 come sopra precisato. Relativamente al danno patrimoniale, lo si accerta in complessivi Euro 1.121,38 per spese mediche. Tenuto conto del concorso di colpa da riconoscere a carico dell'attore per la quota del 10%, le somme concretamente spettanti agli attori ammontano ad Euro 1.009,24 per danno patrimoniale ed Euro 15.210.65 per danno non patrimoniale, da risarcirsi le prime a e , quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, Parte_1 Parte_2
e, le seconde, ad Parte_3 Essendo il danno biologico liquidato con riferimento alle tabelle rivalutate all'aprile 2024, sulla suddetta somma compete la rivalutazione dal 1/5/2024 alla data della sentenza, oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, sulla somma rivalutata alla data della presente sentenza sino alla data dell'effettivo pagamento. Per il calcolo degli interessi legali di natura compensativa, invece, la somma deve essere devalutata alla data del sinistro, e successivamente rivalutata anno per anno fino alla data odierna: gli interessi devono essere calcolati annualmente sull'importo progressivamente rivalutato del debito fino alla data odierna. Cont Per quanto, poi, attiene alla copertura assicurativa invocata dalla nei confronti della Compagnia quest'ultima deve dichiararsi tenuta, in virtù Controparte_3 della polizza in essere tra le parti al momento del sinistro che copre gli eventi accidentali, alla manleva nei limiti della responsabilità accertata e quindi nella misura del 45% dei danni accertati, nel rispetto del massimale di polizza e con le franchigie pattuite. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,
- accertata la responsabilità solidale e paritaria ex art. 2055 c.c. del Controparte_2
e della nella produzione dell'evento dannoso per cui è
[...] Controparte_1 causa,
-accertato altresì il concorso del fatto colposo ex art. 1227 c.c. di tale Parte_3 da determinare la riduzione del risarcimento nella misura del 10%;
-determinato il danno non patrimoniale in complessivi € 16.900,72 e quello patrimoniale in complessivi € 1.121,38;
-applicata la riduzione del risarcimento in virtù del concorso del fatto colposo del danneggiato, condanna, in solido, il e la Controparte_2 CP_1 a risarcire ad il complessivo importo di € 15.210.65 e a
[...] Parte_3 e la somma di € 1.009,24, per le causali di cui in Parte_1 CP_4 narrativa, oltre interessi come determinati in parte motiva;
Pag. 8 di 9 -condanna a tenere indenne la di Controparte_3 Controparte_1 quanto questa è tenuta a risarcire agli attori, anche per quanto attiene alle spese legali, nel rispetto del massimale di polizza e con le franchigie pattuite;
- condanna il e la a rimborsare Controparte_2 Controparte_1 agli attori, in ragione del 90%, le spese del presente giudizio, che liquida, per l'intero, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione sul decisum, in complessivi € 5.077,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni (CUF e marca iscrizione) oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge;
-compensa integralmente le spese tra e terza chiamata;
Controparte_1
- pone le spese della CTU medico-legale definitivamente a carico dei convenuti soccombenti, nella misura del 90% e coperte da manleva da parte della
[...] in favore di Controparte_5 Controparte_1 Così deciso. Prato, 3/11/2025
IL GIUDICE Dott. Francesca Vanni (Giudice Onorario)
Pag. 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 Sul seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti di causa, acquisita la documentazione ritenuta necessaria presso le parti ed eventualmente presso terzi (strutture ospedaliere, INPS ed INAIL) compiute tutte le indagini anche specialistiche che riterrà opportune, avvalendosi, se necessario, di ausiliari da lui nominati, richiesti tutti i chiarimenti del caso alle parti ed eventualmente assunte informazioni presso terzi che vorrà esattamente generalizzare;
visitato il periziando: accerti se dal fatto per cui è causa siano derivate delle lesioni al periziando indicandone, in caso affermativo, la natura e l'entità; dica in particolare se sia derivata un'inabilità temporanea, totale o parziale, indicandone in caso affermativo la durata dei giorni;
dica ancora se siano derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità psico-fisica del soggetto, indicandone in caso affermativo l'incidenza percentuale;
si pronunci infine sull'ammontare delle spese mediche (anche future) che per il periziando fu necessario o opportuno sostenere in conseguenza del sinistro, indicando analiticamente i singoli esborsi ritenuti congrui ed il loro complessivo ammontare, sia di quelle che eventualmente e verosimilmente, in futuro, dovranno dallo stesso essere sostenute”.