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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/02/2024, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fulgenzi Consigliere
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 3143/2019 del Ruolo generale affari contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bardelloni ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Roma, Via Costantino Morin 45 appellante
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Torri e Parte_2
Rodolfo Murra, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via G. Savonarola 6 appellata
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Notaro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale delle Milizie 9 appellata
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23 novembre 2018 il tribunale di Roma ha così statuito
“Il presente giudizio è stato instaurato dall'attore nei confronti di onde ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni materiali e fisici derivatigli dal sinistro stradale a lui occorso in Roma, in data 11.9.20011. Nelle circostanze di tempo e luogo descritte il alla guida del proprio Pt_1 motoveicolo Aprilia 150, era caduto rovinosamente in terra dopo essersi imbattuto su delle transenne non segnalate che impedivano l'accesso verso il regolare senso di marcia intrapreso implicando una manovra di svolta a destra anch'esso non segnalato. Si costituiva in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo ed Pt_2
Pagina 1 ottenendo di essere chiamata in causa della ditta appaltatrice denominata
[...]
Sia la parte convenuta che la chiamata in causa chiedevano, comunque, il Parte_3 rigetto della domanda attorea. Espletata prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza ammissione della CTU medico legale richiesta dalla Difesa di quest'ultimo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vero che le transenne in cui l'attore si imbattè non erano segnalate, il sinistro si verificò alle ore
7,15 di domenica mattina, pertanto alla presenza di luce diurna, con visibilità, quindi, tale da consentire all'odierno istante di vedere cosa vi fosse dinanzi a lui. Il luogo del sinistro era una strada urbana a tre carreggiate ed il manto stradale era asciutto;
dopo essere stato fermo al semaforo rosso, dunque fermo dinanzi alle transenne, l'attore non si avvide delle stesse andandole ad urtare. Nel verbale redatto dalle Autorità intervenute solo venti minuti dopo il sinistro si legge:
“Il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo A era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento. Fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari…Giunti sul posto e con le transenne già riposizionate, non è stato possibile acquisire ulteriori elementi”. Diversamente da quanto spontaneamente riferito dall'attore e dal teste da lui indotto i vigili riferiscono nella relazione d'incidente stradale che il conducente Tes_1 infortunato era già stato trasportato all'Ospedale . Alla luce di tutto Organizzazione_1 quanto precede, considerato pure che le barriere metalliche erano di notevoli dimensioni (e cioè alte 1,10 metri e lunghe 2,05 metri) l'incidente sembra ascrivibile ad esclusiva responsabilità dell'attore, che per disattenzione e/o imprudenza non si avvide delle transenne. Deve quindi ritenersi che in ogni caso, l'evento sia attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa del danneggiato, che, con buona visibilità, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta (cfr. Cass. 2015/25594; Cass. 2015/ 20366; riducendosi così la cosa a mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 2016/12895; cfr. Cass. 2013/28616). Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Così anche Cass. n. 9009/2015; Cass. 2018/2482). Tra l'altro, la Cassazione si preoccupa altresì di precisare che, quindi, un dovere di cautela incombe sul danneggiato e segue le logiche (anch'essa) della causalità adeguata. Dovere di cautela che si fonda sull'art. 2 Cost., che impone un dovere di solidarietà che porta ad adottare condotte finalizzate a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi che derivano dalla convivenza civile. Pertanto, il danneggiato ha l'obbligo di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali viene in contatto con la cosa. Quando questo comportamento “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”(cfr. Cass. 2018/2482 cit.) Tanto meno sussiste una responsabilità ex art. 2043 c.c. poiché, per i motivi sopra illustrati, le transenne non possono considerarsi un ostacolo non visibile. In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza …”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, avverso detta sentenza ha proposto appello l'attore soccombente, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda, previa ammissione di CTU medico-legale. Con distinte comparse si sono costituiti e Parte_2 Controparte_1
[...
deducendo ciascuna l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'udienza del 26 ottobre 2023 la causa è stata assegnata in decisione. L'appellante ha chiesto, in particolare, la riforma della sentenza sulla responsabilità del sinistro e sulle spese di lite, evidenziando che :
Pagina 2 - percorreva il proprio senso di marcia ed impattava, dopo poche decine di metri, contro delle transenne poste a protezione di un area dedicata alla manifestazione dell'11 Settembre, dopo aver oltrepassato un semaforo indicante luce verde;
- la transenna posta all'intersezione stradale non era segnalata in alcun modo;
- non vi era in loco la presenza degli agenti di Polizia Locale dediti al presidio dell'area ed alla segnalazione della transenna poiché il fatto avvenne 07,15 della mattina;
- non fu contestato l'eccesso di velocità al il quale conduceva un motoveicolo Pt_1 perfettamente funzionante e revisionato;
– l'istruttoria procedimentale si è concretizzata nell'interrogatorio formale del e Pt_1 nell'audizione di un teste di parte attrice che, sostanzialmente ha confermato la tesi attorea;
- il giudice di prime cure ha immotivatamente ed ingiustificatamente rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni rigettando la richiesta del di nominare un CTU medico Pt_1 legale per la stima e quantificazione dei danni fisici a lui occorsi;
- il tribunale “ha ingiustamente condannato il a rifondere le spese di lite del giudizio di Pt_1 primo grado in favore dei due appellati, sebbene questi, entrambi, ebbero ad eccepire la reciproca carenza di legittimazione passiva per ragioni contrattuali connesse al contratto di appalto che ne regolamentava i loro rapporti e senza prima estromettere, almeno uno dei due appellati, dal suddetto giudizio”.
L'appellante ha dedotto dunque l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, rilevando in particolare che le dedotte circostanze “ possono quanto meno contribuire ad un giudizio di concorsualità nella causazione dell'evento, nella misura che sarà ritenuta opportuna e pervenire, altresì, a differenti determinazioni relative al connesso principio di soccombenza in ordine alle spese di lite dei due gradi di giudizio, anche in ottica di compensazione delle stesse trattandosi il di un cittadino pensionato ed affetto da patologie inerenti la sfera motoria Pt_1 dello stesso”.
Rileva il collegio che dall'esame delle risultanze istruttorie le censure dell'appellante risultino infondate. Invero, l'unico teste escusso non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo solo dichiarato di aver sentito un forte rumore di “transenne che cadevano in terra” e, voltatosi, di aver visto il motociclista caduto;
ha confermato che le transenne non erano segnalate ma che si il tratto dell'incrocio era “ ampio e delimitato da transenne”. I vigili intervenuti pochi minuti dopo non hanno rilevato tracce di frenata, né hanno potuto rilevare il punto di impatto in quanto “ le indicazioni e gli elementi oggettivi si sino rilevati insufficienti per la localizzazione” essendo stato anche rimosso il motoveicolo. In tale contesto, è in primo luogo privo di alcun riscontro probatorio il nesso di causalità tra lo stato e il posizionamento delle transenne e il sinistro, in quanto la circostanza che il motoveicolo sia impattato contro le stesse non consente per ciò stesso di dedurre che il motociclista sia caduto “ a causa “ delle transenne, ben potendo l'impatto contro le stesse essere avvenuto successivamente ad una autonoma caduta e perdita di controllo del mezzo: il che già assorbe ogni altra valutazione in diritto sulla sussistenza degli artt. 2051 e dell'art. 2043 c.c., che presuppongono la prova del nesso causale tra l'asserito ostacolo non segnalato e il sinistro. Il collegio condivide comunque anche la valutazione del primo giudice in punto di diritto, laddove ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito ai fini dell'art. 2051 c.c. (e quindi anche la mancanza di colpa ai fini dell'art. 2043 c.c. ) , atteso che l'ampiezza dell'incrocio dichiarata anche dal teste e la visibilità dell'ostacolo, sia in quanto di ampie dimensioni sia per la presenza di luce diurna, consentono di ritenere l'asserito pericolo costituito dalla presenza di transenne ampiamente evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
la totale assenza di tracce di frenata depone poi nel senso di una evidente distrazione del guidatore, che non si è in alcun modo avveduto dell'asserito pericolo, pur essendo evidente.
Pagina 3 La valutazione del tribunale è quindi conforme alla giurisprudenza di legittimità che nel contesto di un pericolo ampiamente evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, configura il caso fortuito ed esclude l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. (nonché dell'art. 2043 c.c. che presuppone anche la colpa). Si richiama in tal senso, per tutte, l'ampia e analitica motivazione della sentenza Cass. 2480/2018, che (in relazione ad un sinistro stradale ove gli attori avevano ipotizzato la responsabilità dell' in relazione ai guard rail posti lungo la strada), ricostruita la nozione di caso fortuito Org_2 rilevante ai fini dell'art. 2051 c.c., ha statuito che:
“In definitiva, la fattispecie della responsabilità per danni da cose in custodia può dirsi regolata dai seguenti principi:
- l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
…
- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Applicando detti principi, nel caso in esame, per tutto quanto detto, l'evento era certamente evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza in quanto le transenne erano ampiamente visibili, e pertanto è da “ escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” che nelle circostanze del caso - con luce diurna e transenne di notevoli dimensioni - il conducente di un veicolo potesse impattarvi. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, nei confronti di entrambe le parti (la terza appaltatrice è stata legittimamente chiamata in causa da , non incidendo la questione della CP_2 legittimazione passiva sulla infondatezza della domanda e quindi sul principio di soccombenza, essendo la domanda risultata infondata nel merito (per tale motivo, è anche infondata la richiesta compensazione delle spese del primo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l 'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3473,00 per compensi professionali, oltre accessori, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, e con attribuzione al procuratore costituto di per dichiarazione di anticipo. Controparte_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 18 dicembre 2023 Il Presidente
Pagina 4 .
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel.
Dott.ssa Elena Fulgenzi Consigliere
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio iscritto al n. 3143/2019 del Ruolo generale affari contenziosi, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bardelloni ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso il suo studio in Roma, Via Costantino Morin 45 appellante
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sergio Torri e Parte_2
Rodolfo Murra, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via G. Savonarola 6 appellata
e
rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Notaro ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale delle Milizie 9 appellata
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 23 novembre 2018 il tribunale di Roma ha così statuito
“Il presente giudizio è stato instaurato dall'attore nei confronti di onde ottenere il Parte_2 risarcimento dei danni materiali e fisici derivatigli dal sinistro stradale a lui occorso in Roma, in data 11.9.20011. Nelle circostanze di tempo e luogo descritte il alla guida del proprio Pt_1 motoveicolo Aprilia 150, era caduto rovinosamente in terra dopo essersi imbattuto su delle transenne non segnalate che impedivano l'accesso verso il regolare senso di marcia intrapreso implicando una manovra di svolta a destra anch'esso non segnalato. Si costituiva in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo ed Pt_2
Pagina 1 ottenendo di essere chiamata in causa della ditta appaltatrice denominata
[...]
Sia la parte convenuta che la chiamata in causa chiedevano, comunque, il Parte_3 rigetto della domanda attorea. Espletata prova per interrogatorio formale dell'attore e per testi, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, senza ammissione della CTU medico legale richiesta dalla Difesa di quest'ultimo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Vero che le transenne in cui l'attore si imbattè non erano segnalate, il sinistro si verificò alle ore
7,15 di domenica mattina, pertanto alla presenza di luce diurna, con visibilità, quindi, tale da consentire all'odierno istante di vedere cosa vi fosse dinanzi a lui. Il luogo del sinistro era una strada urbana a tre carreggiate ed il manto stradale era asciutto;
dopo essere stato fermo al semaforo rosso, dunque fermo dinanzi alle transenne, l'attore non si avvide delle stesse andandole ad urtare. Nel verbale redatto dalle Autorità intervenute solo venti minuti dopo il sinistro si legge:
“Il riferente veniva informato ed accertava che il veicolo A era già stato rimosso dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento. Fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari…Giunti sul posto e con le transenne già riposizionate, non è stato possibile acquisire ulteriori elementi”. Diversamente da quanto spontaneamente riferito dall'attore e dal teste da lui indotto i vigili riferiscono nella relazione d'incidente stradale che il conducente Tes_1 infortunato era già stato trasportato all'Ospedale . Alla luce di tutto Organizzazione_1 quanto precede, considerato pure che le barriere metalliche erano di notevoli dimensioni (e cioè alte 1,10 metri e lunghe 2,05 metri) l'incidente sembra ascrivibile ad esclusiva responsabilità dell'attore, che per disattenzione e/o imprudenza non si avvide delle transenne. Deve quindi ritenersi che in ogni caso, l'evento sia attribuibile a caso fortuito consistente nella colpa del danneggiato, che, con buona visibilità, adottando un comportamento ordinariamente cauto, avrebbe potuto evitare la caduta (cfr. Cass. 2015/25594; Cass. 2015/ 20366; riducendosi così la cosa a mera occasione dell'evento (cfr. Cass. 2016/12895; cfr. Cass. 2013/28616). Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Così anche Cass. n. 9009/2015; Cass. 2018/2482). Tra l'altro, la Cassazione si preoccupa altresì di precisare che, quindi, un dovere di cautela incombe sul danneggiato e segue le logiche (anch'essa) della causalità adeguata. Dovere di cautela che si fonda sull'art. 2 Cost., che impone un dovere di solidarietà che porta ad adottare condotte finalizzate a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per gli altri in nome della reciprocità degli obblighi che derivano dalla convivenza civile. Pertanto, il danneggiato ha l'obbligo di regolare la propria condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali viene in contatto con la cosa. Quando questo comportamento “benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”(cfr. Cass. 2018/2482 cit.) Tanto meno sussiste una responsabilità ex art. 2043 c.c. poiché, per i motivi sopra illustrati, le transenne non possono considerarsi un ostacolo non visibile. In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte, la domanda non può essere accolta. Le spese seguono la soccombenza …”.
Con atto di citazione ritualmente notificato, avverso detta sentenza ha proposto appello l'attore soccombente, deducendone la erroneità e chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda, previa ammissione di CTU medico-legale. Con distinte comparse si sono costituiti e Parte_2 Controparte_1
[...
deducendo ciascuna l'infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'udienza del 26 ottobre 2023 la causa è stata assegnata in decisione. L'appellante ha chiesto, in particolare, la riforma della sentenza sulla responsabilità del sinistro e sulle spese di lite, evidenziando che :
Pagina 2 - percorreva il proprio senso di marcia ed impattava, dopo poche decine di metri, contro delle transenne poste a protezione di un area dedicata alla manifestazione dell'11 Settembre, dopo aver oltrepassato un semaforo indicante luce verde;
- la transenna posta all'intersezione stradale non era segnalata in alcun modo;
- non vi era in loco la presenza degli agenti di Polizia Locale dediti al presidio dell'area ed alla segnalazione della transenna poiché il fatto avvenne 07,15 della mattina;
- non fu contestato l'eccesso di velocità al il quale conduceva un motoveicolo Pt_1 perfettamente funzionante e revisionato;
– l'istruttoria procedimentale si è concretizzata nell'interrogatorio formale del e Pt_1 nell'audizione di un teste di parte attrice che, sostanzialmente ha confermato la tesi attorea;
- il giudice di prime cure ha immotivatamente ed ingiustificatamente rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni rigettando la richiesta del di nominare un CTU medico Pt_1 legale per la stima e quantificazione dei danni fisici a lui occorsi;
- il tribunale “ha ingiustamente condannato il a rifondere le spese di lite del giudizio di Pt_1 primo grado in favore dei due appellati, sebbene questi, entrambi, ebbero ad eccepire la reciproca carenza di legittimazione passiva per ragioni contrattuali connesse al contratto di appalto che ne regolamentava i loro rapporti e senza prima estromettere, almeno uno dei due appellati, dal suddetto giudizio”.
L'appellante ha dedotto dunque l'erronea ricostruzione della dinamica del sinistro, rilevando in particolare che le dedotte circostanze “ possono quanto meno contribuire ad un giudizio di concorsualità nella causazione dell'evento, nella misura che sarà ritenuta opportuna e pervenire, altresì, a differenti determinazioni relative al connesso principio di soccombenza in ordine alle spese di lite dei due gradi di giudizio, anche in ottica di compensazione delle stesse trattandosi il di un cittadino pensionato ed affetto da patologie inerenti la sfera motoria Pt_1 dello stesso”.
Rileva il collegio che dall'esame delle risultanze istruttorie le censure dell'appellante risultino infondate. Invero, l'unico teste escusso non ha fornito alcun elemento utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo solo dichiarato di aver sentito un forte rumore di “transenne che cadevano in terra” e, voltatosi, di aver visto il motociclista caduto;
ha confermato che le transenne non erano segnalate ma che si il tratto dell'incrocio era “ ampio e delimitato da transenne”. I vigili intervenuti pochi minuti dopo non hanno rilevato tracce di frenata, né hanno potuto rilevare il punto di impatto in quanto “ le indicazioni e gli elementi oggettivi si sino rilevati insufficienti per la localizzazione” essendo stato anche rimosso il motoveicolo. In tale contesto, è in primo luogo privo di alcun riscontro probatorio il nesso di causalità tra lo stato e il posizionamento delle transenne e il sinistro, in quanto la circostanza che il motoveicolo sia impattato contro le stesse non consente per ciò stesso di dedurre che il motociclista sia caduto “ a causa “ delle transenne, ben potendo l'impatto contro le stesse essere avvenuto successivamente ad una autonoma caduta e perdita di controllo del mezzo: il che già assorbe ogni altra valutazione in diritto sulla sussistenza degli artt. 2051 e dell'art. 2043 c.c., che presuppongono la prova del nesso causale tra l'asserito ostacolo non segnalato e il sinistro. Il collegio condivide comunque anche la valutazione del primo giudice in punto di diritto, laddove ha ritenuto la sussistenza del caso fortuito ai fini dell'art. 2051 c.c. (e quindi anche la mancanza di colpa ai fini dell'art. 2043 c.c. ) , atteso che l'ampiezza dell'incrocio dichiarata anche dal teste e la visibilità dell'ostacolo, sia in quanto di ampie dimensioni sia per la presenza di luce diurna, consentono di ritenere l'asserito pericolo costituito dalla presenza di transenne ampiamente evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza;
la totale assenza di tracce di frenata depone poi nel senso di una evidente distrazione del guidatore, che non si è in alcun modo avveduto dell'asserito pericolo, pur essendo evidente.
Pagina 3 La valutazione del tribunale è quindi conforme alla giurisprudenza di legittimità che nel contesto di un pericolo ampiamente evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza, configura il caso fortuito ed esclude l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. (nonché dell'art. 2043 c.c. che presuppone anche la colpa). Si richiama in tal senso, per tutte, l'ampia e analitica motivazione della sentenza Cass. 2480/2018, che (in relazione ad un sinistro stradale ove gli attori avevano ipotizzato la responsabilità dell' in relazione ai guard rail posti lungo la strada), ricostruita la nozione di caso fortuito Org_2 rilevante ai fini dell'art. 2051 c.c., ha statuito che:
“In definitiva, la fattispecie della responsabilità per danni da cose in custodia può dirsi regolata dai seguenti principi:
- l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
…
- il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 cod. civ., primo comma;
e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Applicando detti principi, nel caso in esame, per tutto quanto detto, l'evento era certamente evitabile con l'uso dell'ordinaria diligenza in quanto le transenne erano ampiamente visibili, e pertanto è da “ escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” che nelle circostanze del caso - con luce diurna e transenne di notevoli dimensioni - il conducente di un veicolo potesse impattarvi. L'appello pertanto deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza, nei confronti di entrambe le parti (la terza appaltatrice è stata legittimamente chiamata in causa da , non incidendo la questione della CP_2 legittimazione passiva sulla infondatezza della domanda e quindi sul principio di soccombenza, essendo la domanda risultata infondata nel merito (per tale motivo, è anche infondata la richiesta compensazione delle spese del primo grado).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l 'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3473,00 per compensi professionali, oltre accessori, nei confronti di ciascuna delle parti costituite, e con attribuzione al procuratore costituto di per dichiarazione di anticipo. Controparte_1
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 18 dicembre 2023 Il Presidente
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