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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1772/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1772/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale
e divorzio (scioglimento del matrimonio)”, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
ZI, in via Salis Solinas n.10, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in viale Umberto n.106, presso e nello studio dell'Avv. Maria Simona Luigia Pedde (C.F. ) la quale la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura del 17.06.2024 allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Sassari, in via Cavour
n.65, presso e nello studio dell'Avv. Liliana Pintus (C.F. ) la quale lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 17.07.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge con il quale ebbe a contrarre matrimonio Controparte_1
celebrato col rito civile in ZI (SS) in data 20.10.2007, regolarmente trascritto nel registro del relativo Comune al
N.5, Parte I, Anno 2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio minore (nato ad [...] il [...]) ha Persona_1
allegato che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi da tempo e che, data l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare, aveva lasciato la casa coniugale, sita in ZI, di proprietà esclusiva del marito, per trasferirsi in
AN presso un alloggio di proprietà della sua famiglia.
Ha dedotto che il regime dell'affidamento condiviso paritario con domiciliazione alternata, su base settimanale fra i
Per_ genitori del minore , meglio rispondeva, nel caso di specie, all'interesse dello stesso consentendogli il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ed era allo stato la modalità che le parti avevano instaurato e che il minore aveva accettato.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di svolgere attività lavorativa con contratto Co.Co.Co., rinnovato annualmente, presso il consorzio “ZIR” in AN, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.800.00, mentre il resistente lavorava nel settore delle forniture alberghiere con capacità reddituale di pari entità. CP_1
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato del minore presso i genitori Persona_1 Per_2
prevedendo, nell'interesse dello stesso, che permanga in eguale misura presso entrambi i genitori nelle rispettive abitazioni in ZI ed in AN , a settimane alterne, compatibilmente con i suoi impegni di studio e formativi, secondo le modalità descritte in parte narrativa da sub 15.1 a sub 15.1.1.; c) disporre con riguardo alle vacanze estive in modo tale che ciascun genitore trascorra non meno di due settimane consecutive con il minore da comunicarsi all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno nonché rispetto alle festività comandate
(Natale, Capodanno, Pasqua, ecc) in modo da assicurare l'alternanza tra i genitori con la precisazione che, durante le vacanze natalizie il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, starà con un genitore dal 23 dicembre al 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 5/6 gennaio;
d) in considerazione della permanenza alternata ed equivalente del minore presso ciascun genitore, assegnare la casa coniugale al , in virtù del CP_1
titolo di proprietà di cui lo stesso è titolare, previo ritiro dei arredi/effetti personali da attribuirsi alla ricorrente;
e) non disporre a carico di nessuna delle parti alcun assegno di mantenimento, in considerazione della permanenza alternata e paritaria del figlio presso ciascun genitore, stabilendo a tal fine che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio durante il periodo di permanenza presso di sé; f) stabilire che entrambi i Per_1
coniugi si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
g) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di
pagina 2 di 6 mantenimento; h) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. n. 898/70; h.1.) conseguentemente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 20.10.2007 Parte_1 Controparte_1
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune. ZI, atto n. 5 Parte I Serie, ordinando al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
i) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
All'udienza del 28.01.2025, il resistente è comparso personalmente assistito dall'avv. Liliana Pintus al quale ha conferito mandato orale (si è poi costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 20.03.2025) aderendo alle conclusioni della ricorrente.
Il Giudice, sentite le parti, le ha invitate a modificare le conclusioni nei seguenti termini: “ciascun genitore verserà all'altro la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del minore e l'Assegno Unico sarà percepito al 50
% dai genitore, Spese Straordinarie al 50 % secondo Protocollo CNF”.
Le parti hanno aderito alla proposta del giudice e la causa è stata pertanto rinviata per consentire al resistente la formale costituzione in giudizio.
All'udienza del 21.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte (depositate in data 11.03.2025), i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler addivenire ad una pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato del minore Persona_1
presso i genitori prevedendo, nell'interesse dello stesso, che permanga in eguale misura presso Per_2
entrambi i genitori nelle rispettive abitazioni in ZI ed in AN , a settimane alterne, compatibilmente con i suoi impegni di studio e formativi, secondo le modalità descritte in parte narrativa del ricorso introduttivo da sub
15.1 a sub 15.1.1.; c) disporre con riguardo alle vacanze estive in modo tale che ciascun genitore trascorra non meno di due settimane consecutive con il minore da comunicarsi all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno nonché rispetto alle festività comandate (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc) in modo da assicurare
l'alternanza tra i genitori con la precisazione che, durante le vacanze natalizie il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, starà con un genitore dal 23 dicembre al 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 5/6 gennaio;
d) stabilire che ciascun genitore verserà all'altro la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del minore quando il figlio si trova presso l'altro genitore;
d.1.) disporre che l'Assegno Unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
e) stabilire che le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo CNF;
f) assegnare la casa coniugale al , in virtù del titolo di proprietà di cui lo stesso è titolare;
g) dichiarare entrambi i CP_1
coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di
pagina 3 di 6 mantenimento; h) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. n. 898/70; h.1) conseguentemente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 20.10.2007 Parte_1 Controparte_1
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di ZI, atto n. 5 Parte I Serie, ordinando al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
i) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
Con Ordinanza del 21.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in ZI (SS) in data Parte_1 Controparte_1
20.10.2007, atto trascritto nel registro del relativo Comune al N.5, Parte I, Anno 2007, dalla cui unione
è nato il figlio (nato ad [...] il [...]), minore d'età. Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo rispondenti e conformi nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la Persona_1
prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
Gli ulteriori accordi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 4 di 6 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Ricorrono giusti motivi, stante la natura della causa e l'accordo delle parti, per compensare le spese di lite relative al giudizio di separazione.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il giudizio così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], residente in [...], e CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._3
(SS), in via Via Salis Solinas n.10, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ZI (SS) in data
20.10.2007 trascritto nel registro del relativo Comune al N.5, Parte I, Anno 2007, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI (SS) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Carta.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1772/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale
e divorzio (scioglimento del matrimonio)”, promossa da
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
ZI, in via Salis Solinas n.10, ed elettivamente domiciliata in Sassari, in viale Umberto n.106, presso e nello studio dell'Avv. Maria Simona Luigia Pedde (C.F. ) la quale la C.F._2
rappresenta e difende giusta procura del 17.06.2024 allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Sassari, in via Cavour
n.65, presso e nello studio dell'Avv. Liliana Pintus (C.F. ) la quale lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Con ricorso depositato il 17.07.2024 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge con il quale ebbe a contrarre matrimonio Controparte_1
celebrato col rito civile in ZI (SS) in data 20.10.2007, regolarmente trascritto nel registro del relativo Comune al
N.5, Parte I, Anno 2007, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio minore (nato ad [...] il [...]) ha Persona_1
allegato che il rapporto matrimoniale era entrato in crisi da tempo e che, data l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare, aveva lasciato la casa coniugale, sita in ZI, di proprietà esclusiva del marito, per trasferirsi in
AN presso un alloggio di proprietà della sua famiglia.
Ha dedotto che il regime dell'affidamento condiviso paritario con domiciliazione alternata, su base settimanale fra i
Per_ genitori del minore , meglio rispondeva, nel caso di specie, all'interesse dello stesso consentendogli il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, ed era allo stato la modalità che le parti avevano instaurato e che il minore aveva accettato.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di svolgere attività lavorativa con contratto Co.Co.Co., rinnovato annualmente, presso il consorzio “ZIR” in AN, percependo una retribuzione mensile pari ad € 1.800.00, mentre il resistente lavorava nel settore delle forniture alberghiere con capacità reddituale di pari entità. CP_1
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato del minore presso i genitori Persona_1 Per_2
prevedendo, nell'interesse dello stesso, che permanga in eguale misura presso entrambi i genitori nelle rispettive abitazioni in ZI ed in AN , a settimane alterne, compatibilmente con i suoi impegni di studio e formativi, secondo le modalità descritte in parte narrativa da sub 15.1 a sub 15.1.1.; c) disporre con riguardo alle vacanze estive in modo tale che ciascun genitore trascorra non meno di due settimane consecutive con il minore da comunicarsi all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno nonché rispetto alle festività comandate
(Natale, Capodanno, Pasqua, ecc) in modo da assicurare l'alternanza tra i genitori con la precisazione che, durante le vacanze natalizie il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, starà con un genitore dal 23 dicembre al 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 5/6 gennaio;
d) in considerazione della permanenza alternata ed equivalente del minore presso ciascun genitore, assegnare la casa coniugale al , in virtù del CP_1
titolo di proprietà di cui lo stesso è titolare, previo ritiro dei arredi/effetti personali da attribuirsi alla ricorrente;
e) non disporre a carico di nessuna delle parti alcun assegno di mantenimento, in considerazione della permanenza alternata e paritaria del figlio presso ciascun genitore, stabilendo a tal fine che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio durante il periodo di permanenza presso di sé; f) stabilire che entrambi i Per_1
coniugi si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il protocollo CNF;
g) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di
pagina 2 di 6 mantenimento; h) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. n. 898/70; h.1.) conseguentemente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 20.10.2007 Parte_1 Controparte_1
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune. ZI, atto n. 5 Parte I Serie, ordinando al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
i) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
All'udienza del 28.01.2025, il resistente è comparso personalmente assistito dall'avv. Liliana Pintus al quale ha conferito mandato orale (si è poi costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 20.03.2025) aderendo alle conclusioni della ricorrente.
Il Giudice, sentite le parti, le ha invitate a modificare le conclusioni nei seguenti termini: “ciascun genitore verserà all'altro la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del minore e l'Assegno Unico sarà percepito al 50
% dai genitore, Spese Straordinarie al 50 % secondo Protocollo CNF”.
Le parti hanno aderito alla proposta del giudice e la causa è stata pertanto rinviata per consentire al resistente la formale costituzione in giudizio.
All'udienza del 21.03.2025 sostituita dal deposito di note scritte (depositate in data 11.03.2025), i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di voler addivenire ad una pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: “a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affidamento condiviso paritario con collocamento alternato del minore Persona_1
presso i genitori prevedendo, nell'interesse dello stesso, che permanga in eguale misura presso Per_2
entrambi i genitori nelle rispettive abitazioni in ZI ed in AN , a settimane alterne, compatibilmente con i suoi impegni di studio e formativi, secondo le modalità descritte in parte narrativa del ricorso introduttivo da sub
15.1 a sub 15.1.1.; c) disporre con riguardo alle vacanze estive in modo tale che ciascun genitore trascorra non meno di due settimane consecutive con il minore da comunicarsi all'altro genitore entro il mese di maggio di ciascun anno nonché rispetto alle festività comandate (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc) in modo da assicurare
l'alternanza tra i genitori con la precisazione che, durante le vacanze natalizie il minore, sempre secondo il principio dell'alternanza, starà con un genitore dal 23 dicembre al 29 dicembre e con l'altro dal 30 dicembre al 5/6 gennaio;
d) stabilire che ciascun genitore verserà all'altro la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento del minore quando il figlio si trova presso l'altro genitore;
d.1.) disporre che l'Assegno Unico sia percepito al 50% da ciascun genitore;
e) stabilire che le spese straordinarie (mediche non mutuabili, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.) siano sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo CNF;
f) assegnare la casa coniugale al , in virtù del titolo di proprietà di cui lo stesso è titolare;
g) dichiarare entrambi i CP_1
coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di
pagina 3 di 6 mantenimento; h) dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. n. 898/70; h.1) conseguentemente, una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra e in data 20.10.2007 Parte_1 Controparte_1
e trascritto nel registro dello stato civile del Comune di ZI, atto n. 5 Parte I Serie, ordinando al competente
Ufficiale di Stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
i) con vittoria di spese e competenze in caso di opposizione”.
Con Ordinanza del 21.03.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in ZI (SS) in data Parte_1 Controparte_1
20.10.2007, atto trascritto nel registro del relativo Comune al N.5, Parte I, Anno 2007, dalla cui unione
è nato il figlio (nato ad [...] il [...]), minore d'età. Persona_1
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta alle condizioni sopra descritte in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 1 comma c.p.c.
Quanto alle statuizioni accessorie ritiene questo Collegio che le conclusioni congiunte dalle parti debbano trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo rispondenti e conformi nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la Persona_1
prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che le stesse siano recepite dal Tribunale.
Gli ulteriori accordi non sono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi - trascorsi mesi sei dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5 comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione della parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n.898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
pagina 4 di 6 A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473- bis 19 comma 2 c.p.c.
In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti la prole e i rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51 2 comma c.p.c.
Ricorrono giusti motivi, stante la natura della causa e l'accordo delle parti, per compensare le spese di lite relative al giudizio di separazione.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda di separazione ma non definendo il giudizio così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. ) Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], residente in [...], e CP_1
(C.F. ) nato a [...] il [...], residente in [...]
[...] C.F._3
(SS), in via Via Salis Solinas n.10, i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in ZI (SS) in data
20.10.2007 trascritto nel registro del relativo Comune al N.5, Parte I, Anno 2007, alle condizioni congiunte sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) manda alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZI (SS) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara interamente compensate le spese sulla domanda di separazione;
4) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore Dott.ssa Carta.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio di questo Tribunale del 3 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6