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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 23/10/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4339/2024 R.G. sul ricorso depositato il 07/09/2024 proposto da (difeso dall'avv. Giorgio Messorio) Parte_1 nei confronti del (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria) viste le note scritte della parte ricorrente , così definitivamente provvedendo :
“Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui
[...] all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per il servizio a termine dedotto con il ricorso relativo ad anno scolastico 2022/2023 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 780,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al
15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- previo accertamento e declaratoria ai sensi dell'art. 288 T.F.U.E., dell'art. 4, par. 3 del T.U.E., degli artt. 14, 20 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, della sentenza della causa C-450/21, degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. Del C.C.N.L. del
29/11/2007;
- previa disapplicazione della nota del n° 15219 del 15/10/2015, nella parte in cui ha CP_2 specificato che «la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo» delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a
1 tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […], del D.P.C.M. n° 32313 del 23/09/2015 e del successivo D.P.C.M. del 28/11/2016, nella parte in cui hanno regolamentato che «La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha il diritto di percepire i benefici previsti dalla Carta docente, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 dell'art. 1 della L. n° 107/2015, relativamente all'annualità 2022-23;
- condannare il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di spese e CP_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori previsti per legge, aumentati ai sensi del D.M. Giustizia n° 37/2018, nonché ripetizione del contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
di essere titolare di contratto a tempo determinato quale Insegnante di Religione Cattolica presso l'Istituto Tecnico Industriale “Panella - Vallauri” di Reggio Calabria.
Negli anni precedenti, aveva prestato servizio nel medesimo Istituto e presso altre sedi scolastiche, quale docente a tempo determinato con contratto annuale dal 01/09 a 31/08 di ogni
a.s., ciò con carattere di continuità dal 01/09/2022 in avanti, mentre in precedenza era solo supplente.
Pertanto, egli ha diritto all'erogazione dell'indennità della Carta finalizzata a sostenere la formazionecontinua degli insegnanti per l'a.s. 2022-23.
Il come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata.
La domanda è volta a conseguire il beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui. , sostenendo di aver lavorato con incarichi a termine . In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
2 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla UP Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame. La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale . Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono negli anni 2022/2023 supplenza svolta con inizio anteriore al 31 dicembre e termine al 31.8 successivo , dunque supplenza annuale.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla UP ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge . Quanto alla permanenza prova il contratto di lavoro 2025 /2026 3 Il diritto inoltre sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , applicando l'aumento per i collegamenti ipertestuali ai valori medi
Reggio Calabria, 23.10. 2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 4339/2024 R.G. sul ricorso depositato il 07/09/2024 proposto da (difeso dall'avv. Giorgio Messorio) Parte_1 nei confronti del (difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di Reggio Calabria) viste le note scritte della parte ricorrente , così definitivamente provvedendo :
“Accoglie la domanda e, per l'effetto condanna il Controparte_1
ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della cosiddetta Carta docente di cui
[...] all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 per il servizio a termine dedotto con il ricorso relativo ad anno scolastico 2022/2023 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 780,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al
15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- previo accertamento e declaratoria ai sensi dell'art. 288 T.F.U.E., dell'art. 4, par. 3 del T.U.E., degli artt. 14, 20 e 47 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, della sentenza della causa C-450/21, degli artt. 11 e 117 Cost. nonché degli artt. 63 e segg. Del C.C.N.L. del
29/11/2007;
- previa disapplicazione della nota del n° 15219 del 15/10/2015, nella parte in cui ha CP_2 specificato che «la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo» delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a
1 tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […], del D.P.C.M. n° 32313 del 23/09/2015 e del successivo D.P.C.M. del 28/11/2016, nella parte in cui hanno regolamentato che «La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1» nonché di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha il diritto di percepire i benefici previsti dalla Carta docente, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 dell'art. 1 della L. n° 107/2015, relativamente all'annualità 2022-23;
- condannare il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento di spese e CP_1 competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori previsti per legge, aumentati ai sensi del D.M. Giustizia n° 37/2018, nonché ripetizione del contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avvocato che si dichiara antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
di essere titolare di contratto a tempo determinato quale Insegnante di Religione Cattolica presso l'Istituto Tecnico Industriale “Panella - Vallauri” di Reggio Calabria.
Negli anni precedenti, aveva prestato servizio nel medesimo Istituto e presso altre sedi scolastiche, quale docente a tempo determinato con contratto annuale dal 01/09 a 31/08 di ogni
a.s., ciò con carattere di continuità dal 01/09/2022 in avanti, mentre in precedenza era solo supplente.
Pertanto, egli ha diritto all'erogazione dell'indennità della Carta finalizzata a sostenere la formazionecontinua degli insegnanti per l'a.s. 2022-23.
Il come in epigrafe si costituiva e contestava la domanda. Controparte_1
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata.
La domanda è volta a conseguire il beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui. , sostenendo di aver lavorato con incarichi a termine . In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
2 1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla UP Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame. La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale . Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro della parte ricorrente emergono negli anni 2022/2023 supplenza svolta con inizio anteriore al 31 dicembre e termine al 31.8 successivo , dunque supplenza annuale.
Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla UP ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge . Quanto alla permanenza prova il contratto di lavoro 2025 /2026 3 Il diritto inoltre sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica.
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali , applicando l'aumento per i collegamenti ipertestuali ai valori medi
Reggio Calabria, 23.10. 2025
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