Parere definitivo 15 marzo 2023
Accoglimento
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/04/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03026/2025REG.PROV.COLL.
N. 01772/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1772 del 2022, proposto dall’Istituto RE Prevenzione, Diagnosi, Cura e Ricerca Clinica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Patarnello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Scagliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.A. Guattani 15;
nei confronti
Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Melpignano e Mauro Putignano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Seconda) n. 1180/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’A.S.L. di Lecce e della Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research S.R.L;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 5 marzo 2025 il Cons. Giovanni Tulumello, uditi per le parti – in collegamento da remoto - gli Avvocati Fabio Patarnello, Paolo Scagliola e Marco Putignano, e vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dall’Avv. Francesco Caricato.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Centro di Medicina Nucleare RE di PP RE & C. sas, accreditato con il Sistema Sanitario Regionale per prestazioni diagnostiche di PET-TC e Scintigrafia nel territorio dell'ASL Lecce, impugnava la Determinazione del Dirigente della Regione Puglia del 6 febbraio 2017, che disponeva il trasferimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti alla Città di Lecce Hospital GVM Care Research S.r.l.
Il ricorrente esponeva che nel territorio della ASL Lecce vi era un altro operatore privato, il Centro di Medicina Nucleare Dr. Giorgio Quarta Colosso, il cui accreditamento veniva trasferito nel 2014 alla Medicina Nucleare s.r.l.
Successivamente, nel 2015, le quote della Medicina Nucleare s.r.l. venivano trasferite alla Città di Lecce Hospital s.r.l., che diveniva unica proprietaria.
Dopo tale cessione, la Medicina Nucleare s.r.l. sospendeva la propria attività, cessando di erogare prestazioni di scintigrafia.
Con l’unico motivo di ricorso, il Centro RE sosteneva che la Regione avrebbe dovuto dichiarare la decadenza dall’accreditamento della Medicina Nucleare s.r.l. per inattività superiore a tre mesi, anziché autorizzare il trasferimento.
L’Amministrazione non verificava la legittimità del trasferimento e la presenza dei requisiti minimi presso la Città di Lecce Hospital GVM Care Research s.r.l.
La Regione sembrava aver semplicemente preso atto del trasferimento delle quote societarie, senza svolgere un’adeguata istruttoria.
2. Con sentenza n. 1180/2021 il T.A.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce, ha respinto il ricorso proposto dal Centro di Medicina Nucleare RE di PP RE & C. sas per l’annullamento della Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’Offerta della Regione Puglia, 6.2.2017, n. 27, nella parte di interesse del Centro ricorrente e, in particolare, nella parte in cui è stato disposto il “…trasferimento in favore della Città di Lecce Hospital GVM Care Research S.r.l., della titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti…nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano…riguardanti…la <Medicina Nucleare s.r.l>…”.
Il TAR, accertato che “l’accreditamento oggetto del trasferimento impugnato non è transitorio”, ha respinto “la censura con cui il ricorrente ha denunciato che la Regione avrebbe completamente omesso di verificare la legittimità del trasferimento di un accreditamento transitorio”.
Ha altresì respinto la “censura con cui il ricorrente sostiene che si sarebbe verificata una decadenza automatica, ex art. 15, comma 11, L.R. n. 8/2004”, affermando che “L’art. 15, comma 11, cit. prevede la decadenza “in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a tre mesi”, quindi qualora la struttura interessata abbia dichiarato o gli enti competenti abbiano accertato l’inattività. In assenza di tali presupposti, l’autorizzazione al trasferimento, come quella in questa sede impugnata, non può dirsi inficiata – come invece preteso dal ricorrente – da una decadenza che non risulta operativa”.
3. L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dalla parte ricorrente in primo grado.
L’appellante censura la sentenza gravata riproponendo i contrari argomenti su entrambe le questioni.
Si sono costituiti, per resistere al ricorso, la Regione Puglia, l’A.S.L. di Lecce e la controinteressata Città di Lecce Hospital Gvm Care & Research s.r.l.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 5 marzo 2025.
4 Sul primo motivo la Regione, ricostruito il quadro normativo, deduce che “Alla luce del quadro normativo sopra rappresentato, alla data del 21/04/2016, in cui la società “Città di Lecce Hospital GVM Care Research S.r.l.” ha presentato istanza di “trasferimento delle autorizzazioni all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale relative alla branca specialistica di Medicina Nucleare” di cui era titolare la società “Medicina Nucleare S.r.l.”, non residuavano strutture in regime di accreditamento provvisorio, ed ancor meno in accreditamento transitorio (fase già necessariamente superata delle strutture sanitarie private interessate al processo di accreditamento istituzionale)”.
Identico argomento è speso dalla ASL.
Sul secondo motivo mancherebbe la prova della chiusura o inattività (a nulla rilevando la sospensione o la rinuncia al budget).
L’appellante in replica insiste nell’affermare “la decadenza dell’accreditamento, per la accertata, provata, documentata, incontestabile, inattività pluriennale della struttura Medicina Nucleare Srl cedente all’attuale controinteressata (cessionaria) Citta di Lecce Hospital Gvm Care & Research s.r.l”.
5. Ad avviso del Collegio il ricorso in appello risulta fondato nella parte in cui deduce l’erroneità della sentenza gravata in relazione alla omessa pronuncia sul motivo inerente la carenza istruttoria del provvedimento impugnato.
Su questo punto sono condivisibili gli argomenti spesi dall’appellante in memoria di replica, con i quali si deduce che “ l’aspetto della carenza istruttoria censurata dall’appellante e non rilevata dal TAR, è stato affrontato dalle difese avversarie sostenendo che “nessuna attività istruttoria” preventiva sarebbe prevista come obbligatoria dalla disciplina (regionale) di riferimento, in relazione a modifiche soggettive negli accreditamenti e/o alla permanenza e/o sussistenza dei requisiti da parte del soggetto subentrante e/o alla effettività nell’esercizio dell’attività ”.
Alle pagine 11 e 12 del ricorso di primo grado si affermava infatti che “ dal contenuto di provvedimento impugnato, non è dato evincere l’esistenza di alcuna attività istruttoria compiuta dalla Regione Puglia in relazione ai requisiti suddetti (nonché di effettuare, comunque, i controlli previsti dall’art. 18 della medesima legge); la Regione, infatti, pare avere preso semplicemente atto delle cessione di quote intervenute tra le Società (senza nemmeno badare al mantenimento in capo all’originario titolare della quota del 51%), ritenendo incredibilmente possibile che da tale cessione derivasse il trasferimento persino dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento transitorio (che, com’è noto, risulta essere la semplice trasposizione del vecchio convenzionamento, come tale non trasferibile a terzi) ”.
6. Tale censura risulta fondata perché presupposto dell’adozione del provvedimento impugnato è la verifica della continuità dell’attività cui si riferisce la voltura.
Non esiste infatti evidenza documentale del rispetto (o quanto meno della verifica) dei requisiti necessari al trasferimento.
Né possono condividersi le difese della Regione secondo le quali non sussisteva alcun onere istruttorio in capo all’amministrazione: il trasferimento è infatti soggetto ad una disciplina che pone dei presupposti legittimanti la cui sussistenza, attenendo alla sfera dei presupposti normativi per l’esercizio del relativo potere, doveva essere preventivamente accertata essendo condizione per il legittimo esercizio dello stesso.
Il primo giudice, senza esaminare funditus la censura in esame, ha in proposito affermato che “ L’art. 15, comma 11, cit. prevede la decadenza “in caso di dichiarata o accertata chiusura o inattività per un periodo superiore a tre mesi”, quindi qualora la struttura interessata abbia dichiarato o gli enti competenti abbiano accertato l’inattività. In assenza di tali presupposti, l’autorizzazione al trasferimento, come quella in questa sede impugnata, non può dirsi inficiata – come invece preteso dal ricorrente – da una decadenza che non risulta operativa ”.
Tuttavia nel caso di specie l’assenza del presupposto impeditivo non consegue ad un accertamento positivo della sussistenza dei requisiti, ma al contrario alla denunciata omissione della necessaria attività istruttoria, propedeutica alla legittima adozione del provvedimento.
7. Conseguentemente, in riforma della sentenza gravata, e assorbito quant’altro (stante la necessità di una riedizione del potere emendata dal vizio accertato), dev’essere accolto il motivo di cui sopra, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
La natura della pronuncia, che non accerta la spettanza del bene della vita, giustifica la compensazione fra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento con esso impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO