TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 1095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1095 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1881 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 25.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA VI, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via
LU Volpicella n.84, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. stabilito Gennaro Caterino, d'intesa, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs.
96/2001, con l'avv. Anna Felicia Palumbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Cipriano d'Aversa (CE), giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 i difensori chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti nel congiunto ricorso.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 08.05.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casal Di Principe (CE) il
03.09.2016 e che dalla loro unione erano nate due figlie, (nata a [...] il Per_1
11.11.2017) e (nata a [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la Per_2 separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.10.2024 e pubblicata in data 22.10.2024 (recante n. cron.
506/2024), le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice relatore per l'udienza del 10.04.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.04.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, rilevato il mancato deposito di note da parte della sig.ra e il mancato decorso del termine di legge per il passaggio Pt_2 in giudicato della sentenza di separazione personale, fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 25.09.2025.
All'udienza che precede, i ricorrenti comparivano personalmente e ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni indicate nel congiunto ricorso introduttivo.
Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data 24.07.2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 506/2024) emessa in data
16.10.2024 e pubblicata il 22.10.2024 con attestazione del passaggio in giudicato del 28.10.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di 2 separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
3. Le figlie e avranno residenza con la madre, presso la casa coniugale, Per_1 Per_2 ma resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé.
4. Resteranno invariati, anche a seguito della separazione, i compiti di ciascun genitore verso i figli.
5. Per quanto riguarda gli incontri padre-figli, i coniugi concordano di determinare liberamente i tempi e le modalità della loro presenza, nel rispetto reciproco e nell'interesse primario dei minori e delle esigenze degli stessi;
dunque, nel rispetto delle suddette primarie esigenze, sin da ora concordano che gli incontri con il padre potranno e dovranno avvenire almeno: - per quanto concerne i weekend ogni 15 giorni per l'intero weekend, dalle 18:00 del venerdì alle 18:00 della domenica;
- per quanto riguarda le principali festività, nel periodo natalizio, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio;
il 5 o il 6 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni l'intera giornata di Pasqua o
l'intera giornata di Pasquetta;
- i minori, inoltre, trascorreranno con padre e madre rispettivamente le feste del papà e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre il giorno del proprio compleanno lo trascorreranno, possibilmente, con entrambi i genitori, o, in mancanza di intese, ad anni alterni con l'uno e con
l'altra; - le vacanze estive verranno concordate ogni anno entro il 30 giugno e dovranno prevedere il soggiorno dei figli presso il padre per almeno 7 gg. consecutivi
a luglio o ad agosto.
6. Il IG. si obbliga a versare mensilmente la somma di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) per il mantenimento delle due figlie, da aggiornare automaticamente, ogni anno, alle variazioni degli indici Istat;
la suddetta somma sarà corrisposta alla IG.ra entro il giorno 25 di ogni mese, tramite bonifico Pt_2
3 bancario. Il IG. inoltre, si obbliga altresì a contribuire - per il 50% - alle spese Pt_1 mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario o da assicurazioni, alle attività extra-scolastiche e sportive praticate dalle minori;
per tutto quanto non previsto nel presente accordo, e per la concertazione delle spese extra, le parti si rifaranno al protocollo di intesa tra i Magistrati del Tribunale di Napoli Nord ed il
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli Nord, avente ad oggetto le spese per i figli, vigente al momento del deposito del ricorso e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
7. In ordine alla casa coniugale, come già detto, resta assegnata alla IG.ra , Pt_2 con i beni e gli arredi ivi contenuti. Dal momento della sottoscrizione del ricorso, il
IG. preleverà i propri effetti personali e trasferirà altrove la propria Parte_1 residenza. Laddove necessiti di accedere all'abitazione per prelevare i suddetti effetti personali, dovrà preventivamente concordare modalità e tempi con la IG.ra . Pt_2
8. I coniugi concordano che l'importo erogato dall' al IG. a titolo di CP_1 Pt_1 assegno unico, verrà per il 50% trasferito alla IG.ra ; Pt_2
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse delle minori;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , contratto in Casal di Principe (CE) il 21.06.2019 (atto C.F._2
n.60, Parte II, Serie A, anno 2016);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e 4 le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 6.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1881 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 25.09.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto e vertente
TRA
c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA VI, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli (NA), alla via
LU Volpicella n.84, giusta procura in atti;
E
, c.f.: rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa dall'avv. stabilito Gennaro Caterino, d'intesa, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs.
96/2001, con l'avv. Anna Felicia Palumbo, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Cipriano d'Aversa (CE), giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1 INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25.09.2025 i difensori chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti nel congiunto ricorso.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 08.05.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casal Di Principe (CE) il
03.09.2016 e che dalla loro unione erano nate due figlie, (nata a [...] il Per_1
11.11.2017) e (nata a [...] il [...]), chiedevano pronunziarsi la Per_2 separazione alle condizioni indicate in ricorso e, contestualmente, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Intervenuta la sentenza di separazione personale dei coniugi, emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 16.10.2024 e pubblicata in data 22.10.2024 (recante n. cron.
506/2024), le parti, giusta contestuale ordinanza, venivano rimesse dinanzi al giudice relatore per l'udienza del 10.04.2025 ai fini della definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 10.04.2025, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, rilevato il mancato deposito di note da parte della sig.ra e il mancato decorso del termine di legge per il passaggio Pt_2 in giudicato della sentenza di separazione personale, fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza del 25.09.2025.
All'udienza che precede, i ricorrenti comparivano personalmente e ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni indicate nel congiunto ricorso introduttivo.
Quindi, il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, acquisito il parere favorevole del P.M. espresso in data 24.07.2025.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Si è, invero, realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di Questo Tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con sentenza (recante n. cron. 506/2024) emessa in data
16.10.2024 e pubblicata il 22.10.2024 con attestazione del passaggio in giudicato del 28.10.2025; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di 2 separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo che di seguito si trascrive:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento.
3. Le figlie e avranno residenza con la madre, presso la casa coniugale, Per_1 Per_2 ma resteranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori che assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni;
ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé.
4. Resteranno invariati, anche a seguito della separazione, i compiti di ciascun genitore verso i figli.
5. Per quanto riguarda gli incontri padre-figli, i coniugi concordano di determinare liberamente i tempi e le modalità della loro presenza, nel rispetto reciproco e nell'interesse primario dei minori e delle esigenze degli stessi;
dunque, nel rispetto delle suddette primarie esigenze, sin da ora concordano che gli incontri con il padre potranno e dovranno avvenire almeno: - per quanto concerne i weekend ogni 15 giorni per l'intero weekend, dalle 18:00 del venerdì alle 18:00 della domenica;
- per quanto riguarda le principali festività, nel periodo natalizio, i figli trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il primo gennaio;
il 5 o il 6 gennaio;
nel periodo pasquale, ad anni alterni l'intera giornata di Pasqua o
l'intera giornata di Pasquetta;
- i minori, inoltre, trascorreranno con padre e madre rispettivamente le feste del papà e della mamma, ed i giorni dei rispettivi compleanni dei genitori;
mentre il giorno del proprio compleanno lo trascorreranno, possibilmente, con entrambi i genitori, o, in mancanza di intese, ad anni alterni con l'uno e con
l'altra; - le vacanze estive verranno concordate ogni anno entro il 30 giugno e dovranno prevedere il soggiorno dei figli presso il padre per almeno 7 gg. consecutivi
a luglio o ad agosto.
6. Il IG. si obbliga a versare mensilmente la somma di € 500,00 Parte_1
(cinquecento/00) per il mantenimento delle due figlie, da aggiornare automaticamente, ogni anno, alle variazioni degli indici Istat;
la suddetta somma sarà corrisposta alla IG.ra entro il giorno 25 di ogni mese, tramite bonifico Pt_2
3 bancario. Il IG. inoltre, si obbliga altresì a contribuire - per il 50% - alle spese Pt_1 mediche specialistiche non coperte dal servizio sanitario o da assicurazioni, alle attività extra-scolastiche e sportive praticate dalle minori;
per tutto quanto non previsto nel presente accordo, e per la concertazione delle spese extra, le parti si rifaranno al protocollo di intesa tra i Magistrati del Tribunale di Napoli Nord ed il
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Napoli Nord, avente ad oggetto le spese per i figli, vigente al momento del deposito del ricorso e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
7. In ordine alla casa coniugale, come già detto, resta assegnata alla IG.ra , Pt_2 con i beni e gli arredi ivi contenuti. Dal momento della sottoscrizione del ricorso, il
IG. preleverà i propri effetti personali e trasferirà altrove la propria Parte_1 residenza. Laddove necessiti di accedere all'abitazione per prelevare i suddetti effetti personali, dovrà preventivamente concordare modalità e tempi con la IG.ra . Pt_2
8. I coniugi concordano che l'importo erogato dall' al IG. a titolo di CP_1 Pt_1 assegno unico, verrà per il 50% trasferito alla IG.ra ; Pt_2
9. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti”.
Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse delle minori;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: , contratto in Casal di Principe (CE) il 21.06.2019 (atto C.F._2
n.60, Parte II, Serie A, anno 2016);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e 4 le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 6.11.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
5