Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00996/2025REG.PROV.COLL.
N. 01116/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1116 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Nicola Zirone, con domicilio eletto presso il suo studio in Noto, via Ducezio 131, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Grimaldi, con domicilio eletto presso il suo studio in Lentini, via Spina 7;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 801/2024, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso n. 971/2023 R.R.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2025 la Consigliera LA La AN e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Viene in discussione l’appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il primo Giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierna parte appellante per l’annullamento del Decreto di destituzione dal servizio recante il n. 238900-2022/42280/ds04, notificato il 24 gennaio 2022, con la quale è stata irrorata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio a decorrere dal 9 aprile 2022, data di notifica del decreto di sospensione dal servizio disposta con decreto del 7 aprile 2022 n. 50339- 2022/42280/DS04, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 449/92.
2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso ritenendo che il provvedimento impugnato, ben motivato anche per relationem , sia stato reso dall’amministrazione a compimento di un procedimento immune da ogni contraddizione nel corso del quale è stata svolta una regolare istruttoria che ha garantito all’interessato il diritto di difesa presentando memorie scritte e partecipando alla riunione del Consiglio di disciplina.
Il giudice di prime cure non ha ravvisato alcun eccesso di potere né violazione di legge ritenendo che il provvedimento irrogato della destituzione sia quello previsto per i gravi fatti ascritti all’appellante e che non si rinvengono indizi del denunciato vizio di proporzionalità.
3. I motivi di appello, sebbene non articolati su specifiche censure avverso i capi della sentenza gravata, consentono in ogni modo al giudicante di ben comprendere le critiche mosse alla stessa.
L’appellante ritiene che il decreto di destituzione risulti affetto da plurimi vizi di legittimità: violazione del diritto di difesa, difetto di motivazione, erronea qualificazione dell’addebito disciplinare e violazione del principio di proporzionalità e che la sentenza del TAR, abbia valutato erroneamente tali profili e che, pertanto, debba essere riformata, con conseguente annullamento del provvedimento disciplinare e reintegra in servizio dell’appellante.
4.L’Amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto dell’appello perché infondato in fatto e in diritto.
All’udienza pubblica del 9 ottobre 2025 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
5. Il signor -OMISSIS-, Assistente Capo Coordinatore del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha impugnato in prime cure il provvedimento di destituzione dal servizio lamentando:
I) eccesso di potere per violazione del principio di affidamento, vizio e difetto di procedura;
II) violazione di legge ed eccesso di potere;
III) Contraddittorietà interna del procedimento disciplinare.
La sentenza appellata risulterebbe errata in quanto con essa il T.a.r. si è limitato a valorizzare profili di ordine “morale” legati alla condotta del ricorrente, trascurando del tutto le gravi violazioni procedimentali e motivazionali dedotte. In tal modo, il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi su motivi decisivi, incorrendo in un vizio di omessa pronuncia e di motivazione apparente.
L’appellante lamenta che il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria abbia adottato il decreto di destituzione senza renderlo partecipe della nuova fase procedimentale che, a seguito della nota del Capo Dipartimento del 19 gennaio 2023, ha condotto alla rivalutazione dell’incolpazione e alla delibera del Consiglio Centrale di Disciplina del 20 gennaio 2023.
É principio pacifico che nei procedimenti disciplinari la garanzia del contraddittorio costituisca presidio essenziale a tutela dell’incolpato, così da consentirgli di conoscere le nuove contestazioni e replicarvi. La mancata comunicazione della riqualificazione dell’addebito e della proposta di destituzione integrerebbe una grave lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., tale da viziare irrimediabilmente il provvedimento finale.
Il decreto impugnato, secondo l’appellante, sarebbe affetto da vizio di motivazione perché nella parte motiva richiama espressamente le “motivazioni depositate in pari data” dal Consiglio Centrale di Disciplina, qualificandole come parte integrante dell’atto. Tali motivazioni, tuttavia, non sono state trascritte nel provvedimento né notificate all’interessato, con la conseguenza che lo stesso non ha potuto conoscere le ragioni giustificative della destituzione.
L’appellante ritiene, altresì, l’erroneità della qualificazione dell’addebito disciplinare e la violazione del principio di proporzionalità. L’amministrazione ha applicato la sanzione espulsiva sul presupposto che i comportamenti contestati integrassero “atti che rivelino mancanza del senso dell’onore o del senso morale” ex art. 6, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 449/1992. Tuttavia, gli stessi accertamenti istruttori avevano originariamente indotto il Consiglio di Disciplina a ritenere la condotta sanzionabile con la sospensione dal servizio ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto.
Il procedimento disciplinare si è svolto in violazione di uno dei principi supremi dell’ordinamento: l’inviolabilità del diritto di difesa. La Corte costituzionale ha più volte affermato che l’art. 24 Cost. si applica anche ai procedimenti disciplinari, imponendo che l’incolpato sia posto in condizione di conoscere e contestare le accuse (sentt. n. 125/1979; n. 128/1995).
Nel caso di specie, l’estromissione dell’interessato dalla fase conclusiva e la mancata notifica delle motivazioni del Consiglio Centrale di Disciplina hanno determinato una compressione inaccettabile delle garanzie difensive, tale da inficiare radicalmente la legittimità della misura adottata.
6. L’appello è fondato.
6.1. Nel procedimento seguito si riscontra il vizio di procedura, lamentato dalla parte appellante, che inficia il Decreto di destituzione dal servizio recante il n. 238900-2022/42280/ds04, con il quale gli è stata irrorata la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
L’art. 15 del d. lgs. n. 449 del 30 ottobre 1992, n. 449 (recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395) disciplina le modalità dell’istruttoria per irrogare la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione prevedendo che il direttore dell'istituto che abbia notizia di un'infrazione commessa da un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione informa l'autorità centrale competente, qualora l'infrazione comporti la sanzione della sospensione dal servizio o della destituzione.
Ove si ritenga che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, si dispone l’inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento a un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito. L’istruttore provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito; in seguito riunisce tutti gli atti in un fascicolo, redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorità che ha disposto l'inchiesta. Qualora gli addebiti sussistono, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente.
Il successivo articolo 16 disciplina il procedimento avanti al Consiglio di disciplina prevedendo che nella prima riunione il presidente e i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazioni per far constatare tale adempimento; poi il presidente nomina un relatore e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio. Di tale riunione a cura del segretario viene data notizia, a mezzo notifica, all'inquisito che potrà presentarsi, che potrà prendere visione degli atti e farsi assistere da un difensore. Nel giorno fissato il presidente, dopo aver fatto introdurre l'inquisito e l'eventuale difensore, legge l'ordine di convocazione, rende noti i precedenti disciplinari e di servizio dell'inquisito, fa leggere dal segretario la contestazione degli addebiti, le giustificazioni e la relazione del funzionario istruttore, il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Viene data la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, il presidente dichiara chiusa la trattazione. Se il consiglio ritiene di poter esprimere il proprio delibera a maggioranza di voti.
Infine, l’art. 17 prevede che il consiglio di disciplina, se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed è firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.
Il terzo comma del citato articolo prevede espressamente che « L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione ». Il decreto infine viene comunicato all'interessato.
Nella fattispecie in esame dagli atti avuti in visione si evince che la suddetta procedura è stata rispettata fino alla deliberazione motivata del Consiglio che all’esito della riunione, ritenendo gli addebiti contestati fondati (art. 6, comma 2, lett. a) b) e d) del D.lgs n. 449/1992), ha proposto la sanzione della sospensione dal servizio di sei mesi e ha trasmesso copia della deliberazione motivata, con gli atti del procedimento del verbale della trattazione orale, all'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria affinché il Capo del dipartimento provvedesse con decreto motivato a infliggere all’inquisito la sanzione in conformità della propria deliberazione.
Il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con nota prot. al n. 24389U del 19 gennaio 2023, ha richiesto che gli venissero esplicitate le argomentazioni che avevano portato l’Organo Collegiale al convincimento di una diversa qualificazione dell’originaria incolpazione, in considerazione della gravità della condotta tenuta dall’inquisito accertata dall’organo, del nulla osta della Procura della Repubblica, della disposta sospensione cautelare dell’appellante per detti comportamenti ritenuti assai gravi.
Il Consiglio di disciplina nuovamente riunitosi ha adottato un nuovo atto consultivo, proponendo al Capo Dipartimento l’irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione e l’autorità disciplinare ha emesso il provvedimento impugnato.
6.2. Rileva il Collegio che nel procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, è principio imprescindibile che la Commissione disciplinare operi in condizioni di autonomia e indipendenza, nell’ambito delle competenze che le sono attribuite dalla legge e dai regolamenti di settore (in particolare dal D.Lgs. n. 449/1992).
Il procedimento disciplinare non può ridursi a una mera esecuzione di direttive o volontà provenienti dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, né può la Commissione disciplinare essere considerata come un mero simulacro formale destinato a ratificare decisioni già assunte in altra sede.
Il Capo del Dipartimento, pur essendo l’autorità che formalmente irroga la sanzione e che può disporre l’apertura del procedimento disciplinare, non può esercitare un potere di indirizzo o di comando nei confronti della Commissione. Quest’ultima è chiamata a valutare i fatti, le prove e le giustificazioni dell’incolpato in piena autonomia, secondo i principi di terzietà, imparzialità e contraddittorio, propri di ogni procedimento sanzionatorio.
Quando, invece, il Capo del Dipartimento interviene nel procedimento dando indicazioni alla Commissione o sollecitando una determinata decisione — ad esempio invitando la Commissione a “rivalutare” in senso più severo un precedente parere — si verifica una grave violazione della normativa e dei principi di legalità e di separazione delle funzioni.
In tal caso, non si tratta di un semplice difetto di motivazione dell’atto finale ma di un depauperamento dell’attività del Consiglio il cui potere viene ridotto a una mera formalità priva di effettiva discrezionalità.
Invero, il citato art. 17 del d.lgs n. 449/1992 prevede preclaramente che la sanzione individuata dal Consiglio di disciplina sia la sanzione massima adottabile, atteso che la norma consente al Capo del dipartimento solo di incidere sulla sanzione in modo più favorevole all’inquisito.
In sostanza, da tale normativa risulta con piena evidenza che il Capo del Dipartimento non può “chiedere al Consiglio di disciplina un ripensamento” in senso più grave – com’è, invece, accaduto nel caso qui in esame – perché ciò equivarrebbe a esercitare nuovamente il potere sanzionatorio già consumato nella fase di impulso, snaturando la funzione consultiva e istruttoria della Commissione e compromettendo irrimediabilmente la legittimità e la genuinità del procedimento disciplinare.
All’opposto (di quanto si è nella specie verificato), la sanzione individuata dal Consiglio di disciplina (e proposta al Capo dipartimento per la formale irrogazione) costituisce quella massima ormai applicabile: ciò risulta inconfutabilmente sia dai principi sulla funzione della procedimentalizzazione dei procedimenti disciplinari – la quale non avrebbe alcun senso se l’organo monocratico superiore potesse inasprire la sanzione applicabile rispetto a quella individuata nella competente sede valutativa collegiale; né se detto organo monocratico potesse richiedere una rivalutazione in senso aggravante a quello collegiale, ciò che ridurrebbe la funzione di quest’ultimo a mero simulacro della volontà sanzionatoria del primo – sia, soprattutto, dalla chiara formulazione normativa (sopra integralmente trascritta), che espressamente consente al superiore organo monocratico unicamente un intervento in senso mitigativo della sanzione individuata dal Consiglio, giacché la legge consente al Capo del dipartimento, se non ritenga di “ dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito ”, soltanto di “ infliggergli la sanzione in conformità della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo più favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione ”.
È perciò illegittimo che, dopo che il Consiglio di disciplina si è espresso per la sospensione dal servizio (sanzione non espulsiva), al prevenuto sia irrogata la sanzione (espulsiva) della destituzione.
7. L’appello, pertanto, va accolto, con assorbimento degli altri motivi (ugualmente vagliati dal Collegio), con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado e con rinveniente limitazione dell’ulteriore potere disciplinare ancora esercitabile all’applicazione di una sanzione non espulsiva, né di entità maggiore di quella già individuata dal Consiglio di disciplina (sospensione dal servizio per sei mesi).
8. Le spese del doppio grado del giudizio possono essere tuttavia compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello lo accoglie nei sensi e limiti in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato in primo grado.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone nominate in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN de AN, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
LA La AN, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA La AN | NN de AN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.