TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 298
TAR
Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
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Sentenza 17 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione art. 11, comma 3, del Bando

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione pregiudicherebbe gravemente la posizione del ricorrente, disponendo l'ammissione con riserva alla ripetizione della prova orale.

  • Accolto
    Interpretazione sfavorevole art. 11, commi 2 e 3, del Bando

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione pregiudicherebbe gravemente la posizione del ricorrente, disponendo l'ammissione con riserva alla ripetizione della prova orale.

  • Accolto
    Valutazione titoli non conforme

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione pregiudicherebbe gravemente la posizione del ricorrente, disponendo l'ammissione con riserva alla ripetizione della prova orale.

  • Accolto
    Fumus boni iuris e periculum in mora

    Il Collegio ha ritenuto che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione pregiudicherebbe gravemente la posizione del ricorrente, disponendo l'ammissione con riserva alla ripetizione della prova orale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 298
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 298
    Data del deposito : 17 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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