Ordinanza cautelare 12 novembre 2025
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01843/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1843 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Piciocchi e Simone Carrea, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Piciocchi in Genova, corso Torino n. 30/18;
contro
Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell’Arsenale, n. 21;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- degli esiti della prova orale tenutasi nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 12 unità di personale nell’area dei funzionari, bandito con Delibera n. 105/2024 dell’11 luglio 2024, con specifico riferimento alle prove orali sostenute dai candidati per il profilo giuridico con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti;
- del provvedimento e/o dell’atto e/o del verbale, anche non conosciuto, con il quale la prova orale del -OMISSIS- è stata ritenuta non superata;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla suddetta prova orale, anche laddove non conosciuti, e in particolare, ove occorrer possa, (i) dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice in data -OMISSIS-; (ii) del documento denominato “ Sub-criteri di valutazione ”, limitatamente alla parte in cui la Commissione
esaminatrice, in violazione dell’art. 11, comma 3, del Bando, non ha determinato alcun sub-criterio di valutazione delle attitudini e delle potenzialità organizzative, relazionali e comportamentali dei candidati; (iii) dell’art. 11, commi 2 e 3, del Bando, nella misura in cui tali previsioni dovessero essere
interpretate in senso sfavorevole al ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 15/10/2025:
- per l’annullamento della valutazione dei titoli dei candidati per il profilo giuridico che hanno superato la prova orale, compiuta dalla Commissione esaminatrice in data 12 settembre 2025, nonché di tutti gli atti i provvedimenti presupposti, connessi e/o conseguenti alla suddetta valutazione, anche laddove non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
Vista l’istanza del 9 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione alla selezione per titoli ed esami, di complessive n. 12 unità di personale nell’area funzionari dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, concorrendo per il profilo di giurista con esperienza in materia di concorrenza, regolazione dei servizi e tutela dei diritti degli utenti (cod. FG-REG)
All’esito del superamento della prova scritta, tenutasi il 4 aprile 2025, con il punteggio di 36, il ricorrente in data 17 giugno 2025, ha sostenuto la prova orale, conseguendo il punteggio di 26 (di cui 4 punti nella prova di lingua inglese).
Non avendo ottenuto il punteggio minimo richiesto per il superamento della prova orale, il ricorrente non è risultato idoneo.
Avverso il giudizio di insufficienza della prova orale e la conseguente esclusione dal concorso medesimo nonché avverso tutti i verbali della procedura concorsuale, ivi compreso il verbale n. 5, relativo alle sedute della Commissione dei giorni 17-18-19 giugno 2025, il -OMISSIS-ha proposto ricorso chiedendone l’annullamento.
Il ricorso introduttivo è stato integrato con la proposizione di motivi aggiunti, fondati sui medesimi profili già evidenziati in sede di ricorso introduttivo, con contestuale istanza di concessione di ogni idonea misura cautelare, per la tutela della posizione giuridica del ricorrente, anche attraverso l’ammissione con riserva alla procedura concorsuale e la rinnovazione della prova orale.
Con ordinanza n. 540 del 12 novembre 2025, il T.A.R. Piemonte ha ritenuto che l’istanza cautelare apparisse assistita dal prescritto fumus boni iuris , in quanto, “ benché non sia direttamente applicabile l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 in ragione dell’autonomia organizzativa e regolamentare riconosciuta e garantita all’ART ” , il criterio individuato dalla Commissione “ pare integrare un autovincolo all’applicazione della procedura di estrazione a sorte delle domande contemplata dall’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 ”, posto che la Commissione “ per il profilo cod. FG-REG ha proceduto all’individuazione dei sub-criteri di valutazione dei titoli e delle prove scritta e orale, precisando tra l’altro che “Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del colloquio, le domande saranno determinate in numero congruo, affinché anche l’ultimo candidato possa scegliere tra più quesiti disponibili” ”.
Il Collegio, pertanto, “ ritenuto che la mancata sospensione del provvedimento di esclusione del ricorrente pregiudicherebbe in modo grave e irreparabile la posizione dello stesso, privandolo della possibilità di conseguire il posto di lavoro per il quale ha concorso ” e “ ritenuto che l’efficacia dei provvedimenti impugnati debba essere sospesa e per l’effetto debba essere disposta l’ammissione con riserva del ricorrente ad una nuova prova orale che potrà svolgersi anche innanzi alla medesima Commissione esaminatrice, atteso che in base agli atti non emergono dubbi in ordine alla capacità della Commissione già nominata di operare con l’indispensabile trasparenza e imparzialità (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 6 aprile2022, n. 2552; Cons. Stato, Sez. VI, 5 ottobre 2022, n. 8533), vieppiù alla luce del fatto che i vizi formulati nel ricorso non attengono al giudizio di merito espresso dalla Commissione stessa (cioè alla valutazione), né alla composizione dell’organo valutativo ”, ha accolto l’istanza cautelare e, conseguentemente, ha ammesso con riserva il ricorrente alla ripetizione della prova orale.
In ottemperanza a quanto disposto nell’ordinanza sopracitata, la Commissione ha riconvocato il ricorrente, unitamente ad altra candidata (cfr. ricorso R.G. n. 2181/2025 e ordinanza T.A.R. Piemonte n. 464/2025), per lo svolgimento di una nuova prova orale.
Come si evince dal verbale del 10 dicembre 2025, la Commissione, dopo aver predisposto i quesiti in numero congruo, affinché anche l’ultimo candidato potesse scegliere tra più quesiti disponibili, relativi alle materie e ai settori di attività indicati nell’allegato 1/A al bando, e predisposto quattro buste (due in più dei candidati ammessi alla prova), ha proceduto all’esame dei candidati, all’esito del quale il ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a 26, non sufficiente per essere dichiarato idoneo.
Considerato che, all’esito dell’espletamento della nuova prova orale, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento sprovvisto di effetti satisfattivi per il ricorrente, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, così come eccepito dalla Difesa erariale attraverso la memoria depositata in data 21 gennaio 2026 e rilevato dal ricorrente con dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse depositata in data 9 febbraio 2026, con la quale ha altresì chiesto la compensazione delle spese di lite.
Le peculiari connotazioni della controversia, unitamente alla natura della pronunzia che la definisce in questa sede solo in rito, inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
LE NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE NI | RO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.