Ordinanza presidenziale 17 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Sentenza breve 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza breve 28/05/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01167/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01743/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Trapani, l’AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via Mariano Stabile n. 182, sono per legge domiciliati;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
- del provvedimento n. -OMISSIS-del 16.10.2024, con cui la Prefettura di Trapani ha emesso un’informativa interdittiva antimafia nei confronti della ditta individuale del ricorrente;
- di eventuali provvedimenti, ancorchè non noti e non comunicati, con cui AGEA ha sospeso o comunque interrotto l’erogazione dei contributi relativi all’attività agricola svolta dal ricorrente;
- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, e consequenziali citati nei predetti provvedimenti – mai comunicati o trasmessi al ricorrente - ivi incluse segnalazioni, pareri, relazioni, corrispondenza ed eventuali atti istruttori;
quanto al ricorso per motivi aggiunti
- della nota n.-OMISSIS-del 3.03.2025, con cui l’Amministrazione odierna resistente ha “confermato in ogni sua parte il provvedimento prefettizio di contenuto interdittivo n.-OMISSIS-emesso in data 16.10.2024 sul conto dell’impresa individuale…”;
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Visti il ricorso introduttivo e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Trapani, e di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, e vista la documentazione depositata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 25 del 15 gennaio 2025;
Viste la documentazione e la memoria depositate dalle resistenti Amministrazioni;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;
Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Vista la memoria delle resistenti Amministrazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 55 e 60 cod. proc. amm.;
Relatore alla camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 il consigliere Maria Cappellano, e uditi i difensori delle parti, presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso introduttivo, notificato e depositato il 16 dicembre 2024, l’odierno istante – titolare di una ditta individuale che si occupa della conduzione di alcuni fondi agricoli nel territorio del Comune di -OMISSIS- – ha impugnato il provvedimento del 16 ottobre 2024, con cui la Prefettura di Trapani ha adottato un’informativa interdittiva antimafia nei confronti della ditta.
Espone in punto di fatto che:
- a seguito di richieste di contributi per l’attività agricola, l’Assessorato regionale Agricoltura ha chiesto alla Prefettura intimata il rilascio dell’informativa, con conseguente adozione del provvedimento interdittivo del 15 febbraio 2024, impugnato dalla ditta con ricorso (N.R.G. 515/2024) definito da questa Sezione con sentenza in forma semplificata 31 maggio 2024, n. 1855, di annullamento del provvedimento per omessa comunicazione ex art. 92 del d. lgs. n. 159/2011;
- l’Amministrazione ha quindi avviato un nuovo iter , il ricorrente ha depositato una memoria procedimentale e, tuttavia, la Prefettura ha adottato una nuova informativa interdittiva, della quale si duole deducendo le censure di:
1) SULLA VANIFICAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/1990 VIOLAZIONE DELL’ART. 92 DLGS 159/2011 VIOLAZIONE DELL’ART. 6 E 13 CEDU - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO CONTRADDITTORIETÀ, INCOERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI ;
2) SULLA MAGGIORE AMPIEZZA DEL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLA PRESENTE CONTROVERSIA COME SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DELL’INTERDITTIVA
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DELL’ART. 84, 90 E SS. DLGS 159/2011 DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CEDU VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COSTITUZIONE ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI ;
3) IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI NON HA TENUTO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE ALTERNATIVE RISPETTO ALLA INTERDITTIVA
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DLGS 159/2011, RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE COLLABORATIVE ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento del provvedimento impugnato, con il favore delle spese.
B. – Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, e l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA, depositando documentazione.
C. – Con ordinanza cautelare n. 25 del 15 gennaio 2025 questa Sezione ha disposto il riesame del provvedimento interdittivo, per la ritenuta sussistenza di elementi di fondatezza del dedotto profilo del difetto di istruttoria, per mancato esame delle (pur tardive) osservazioni di parte ricorrente.
È stata contestualmente fissata per l’esame del merito l’udienza pubblica del 10 giugno 2025, in vista della quale le resistenti Amministrazioni hanno depositato documentazione e memoria, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
D. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 aprile 2025 e depositato il 2 maggio 2025, l’odierno istante ha impugnato la nota n. -OMISSIS-del 3 marzo 2025, con cui la Prefettura di Trapani, all’esito del riesame, ha “confermato in ogni sua parte il provvedimento prefettizio di contenuto interdittivo n.-OMISSIS-emesso in data 16.10.2024 sul conto dell’impresa individuale…”, affidando il gravame aggiuntivo alle censure di:
1) SULLA VANIFICAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS L. 241/1990 VIOLAZIONE DELL’ART. 92 DLGS 159/2011 VIOLAZIONE DELL’ART. 6 E 13 CEDU VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO CONTRADDITTORIETÀ, INCOERENZA ED IRRAGIONEVOLEZZA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI ;
2) SULLA MAGGIORE AMPIEZZA DEL SINDACATO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO NELLA PRESENTE CONTROVERSIA COME SANZIONE PER LA VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PROCEDIMENTALI INSUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L’ADOZIONE DELL’INTERDITTIVA
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DELL’ART. 84, 90 E SS. DLGS 159/2011 DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ E PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CEDU - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCESSO E DEL DIRITTO DI DIFESA. VIOLAZIONE DELL’ART. 24 COSTITUZIONE ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTI ;
3) IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO NELLA PARTE IN CUI NON HA TENUTO CONTO DELLE EVENTUALI MISURE ALTERNATIVE RISPETTO ALLA INTERDITTIVA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 94 BIS DLGS 159/2011, RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DELLE MISURE COLLABORATIVE ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE DIFETTO DI ISTRUTTORIA VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COSTITUZIONE E DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE .
Ha, quindi, chiesto – previa misura cautelare – l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
E. – La difesa erariale ha replicato al ricorso per motivi aggiunti, chiedendone il rigetto.
F. – Alla camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 – presenti i difensori delle parti come da verbale – il Presidente del Collegio ha dato avviso sia della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., sia del possibile profilo di improcedibilità del ricorso introduttivo; e la causa è stata posta in decisione.
G. – Ritiene preliminarmente il Collegio di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. e adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione delle istanze cautelari, sussistendone tutti i presupposti; possibilità, questa, espressamente indicata dal Presidente del Collegio alle parti presenti.
H. – Sempre in via preliminare, come indicato dal Presidente del Collegio ai sensi dell’art. 73, co.3, cod. proc. amm., il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Deve, invero, osservarsi che l’interesse di parte ricorrente, a seguito del riesame da parte dell’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza n. 25/2025, si è spostato sul provvedimento confermativo del 3 marzo 2025 impugnato con il ricorso per motivi aggiunti; provvedimento con il quale la resistente Prefettura ha confermato l’informativa interdittiva del 16 ottobre 2024 all’esito di un supplemento di istruttoria, con esame della memoria procedimentale di parte ricorrente (anche) nell’ambito della riunione del Gruppo Interforze tenutosi in data 11 febbraio 2025.
I. – Deve quindi essere esaminato il ricorso per motivi aggiunti, il quale non è fondato.
I.1. – Il primo motivo, con il quale si deduce la sostanziale elusione delle garanzie partecipative, non è fondato.
Deve sul punto essere richiamato il consolidato orientamento, anche del giudice di appello, secondo cui “… il dovere della pubblica amministrazione di esaminare le memorie prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto da essa inviata non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la sintesi degli elementi di fatto e diritto posti a sostegno dell'atto stesso (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. II, 28/10/2024, n.8591) …” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 marzo 2025, n. 2262; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 febbraio 2025, n. 1270).
Nel caso in esame, osserva il Collegio che – come si evince dal provvedimento impugnato – le osservazioni di parte ricorrente sono state esaminate, ma non sono state ritenute sufficienti a far venire meno il quadro indiziario del pericolo di infiltrazione, con motivazione discrezionale esente dai denunciati profili.
Il provvedimento confermativo prende espressamente posizione sulle deduzioni, ritenendo il complessivo quadro indiziario, anche quale desumibile dalla sentenza penale di condanna, non depotenziato dalle osservazioni del ricorrente, in ragione della condanna e delle motivazioni dell’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p.; sicché, la resistente Prefettura ha illustrato, in maniera sintetica ma chiara, le ragioni poste alla base della sua determinazione di confermare l’impianto della precedente informativa interdittiva.
E, d’altro canto, il fulcro della controversia attiene alla legittimità di tale valutazione discrezionale alla luce delle critiche mosse alla sentenza penale di condanna.
I.2. – Venendo così all’esame del secondo motivo, anche tale censura va disattesa.
Va, seppure sinteticamente, richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui “… la verifica della legittimità dell’informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall’osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ai fini dell’adozione dell’interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343).
Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell’inferenza logica, sicché, in definitiva, l’interprete è sempre vincolato a sviluppare un’argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l’ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale” (Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483) …” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021, n. 7890).
Va, anche, richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale “… è ferma nell’affermare che l’interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall’analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa (Cons. Stato, sez. V, 11 aprile 2022, n. 2712, id. 6 giugno 2022, n. 4616) …” (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 giugno 2024, n. 5688).
Nel caso in esame deve osservarsi che:
- il ricorrente tenta di atomizzare gli elementi vagliati dalla Prefettura in una visione unitaria e complessiva, anche alla luce della sentenza di condanna – oggetto sostanzialmente di contestazione anche con riguardo alle valutazioni del giudice penale sull’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p. – che ha condannato il predetto alla pena di quattro anni di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, per il reato di tentata rapina pluriaggravata con l’aggravante di cui all’art. 416 bis c.p.;
- dal contenuto di tale sentenza la Prefettura – del tutto ragionevolmente, nell’ottica della massima anticipazione della tutela antimafia sul piano amministrativo – ha individuato seri indici del pericolo di infiltrazione, in relazione ad un rapporto e una frequentazione non occasionali del titolare della ditta, “figlioccio” di cresima di un soggetto condannato per associazione mafiosa, con soggetti contigui al contesto mafioso della zona, quali il nipote del predetto condannato e figlio di un capo mafia, peraltro in un contesto estremamente ristretto quale il Comune di -OMISSIS-;
- ne è conseguita una ragionevole valutazione di sussistenza del pericolo immanente di infiltrazione mafiosa, a fronte di deduzioni per lo più consistenti in una critica alla sentenza penale, dalla quale la Prefettura non avrebbe potuto non prendere spunto; critica, dalla quale il ricorrente ha altresì preso le mosse anche per la richiesta, in via subordinata, di applicazione di misure meno afflittive.
I.3. – Passando così all’esame del terzo motivo aggiunto, con cui si deduce in via subordinata la violazione dell’art. 94 bis del d. lgs. n. 159/2011, lo stesso non è fondato.
Rileva il Collegio che – rispetto al provvedimento confermativo – si pone fuori asse la critica sulla presunta mancata applicazione del citato art. 94 bis in relazione al carattere individuale della ditta, in quanto – sebbene nella prima informativa interdittiva si facesse riferimento anche a tale elemento – la motivazione del Gruppo Interforze, nuovamente riunitosi, non ha come nucleo centrale il carattere individuale della ditta, quanto piuttosto gli elementi indiziari che denoterebbero la sussistenza di un rapporto e una frequentazione non occasionali con soggetti legati al contesto mafioso; con conseguente pericolo immanente di infiltrazione mafiosa (v. verbale del n.2/2025).
Per quanto attiene, invece, alla concreta applicazione delle misure meno afflittive alla situazione specifica, e quindi alla possibile occasionalità dell’infiltrazione, non convince il ricorrente nella parte in cui sostiene che gli elementi siano scarni, in quanto il quadro indiziario emergente dalla sentenza penale – in quanto espressivo di un comportamento del ricorrente e dei correi in un’ottica intimidatoria, e di una condotta di contiguità con persone di tale ambiente, con rapporti perduranti nel tempo – ha motivatamente indotto la resistente Amministrazione ad escludere l’applicazione delle misure meno afflittive.
L. – Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, vanno adottate le seguenti statuizioni:
- il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza degli atti impugnati;
- tenuto conto dell’andamento della fase cautelare, le spese di giudizio possono eccezionalmente essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato dai motivi aggiunti:
- dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere, Estensore
Francesco Mulieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Cappellano | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.