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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/11/2025, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
n. 8330/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8330 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Nasti (C.F. C.F._1
), presso il cui studio in Marano di Napoli al Corso TO, 214, C.F._2
elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagina 1 di 13 , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigia Martino, (C.F.: ), presso il cui C.F._4 studio in Parete, alla via Gramsci, 1, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Il P.M. ha apposto il visto in data 3.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato il 25.09.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a il [...] in [...]) premetteva: di aver contratto matrimonio in Parete, in data 9.5.2022 con il resistente (nato a [...] il [...]), in regime di comunione dei beni dalla cui unione era nato un figlio TO ( il 9.12.2022 a Napoli); che la loro convivenza sin dai primi mesi si era rivelata tormentata da conflitti ed episodi di violenze psicologiche e aggressione fisica (cfr. referti ospedalieri depositati in atti); che i suoi comportamenti asseverativi e di sudditanza psicologica avevano inciso negativamente anche sull'equilibrio psico-fisico della ricorrente, subendo ripercussioni nella vita di relazione e realizzazione personale;
che, a seguito dei gravi episodi di violenza sia psicologica che fisica posti in essere dal nei suoi confronti era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare presso CP_1
l'abitazione di amici portando con sé il bambino;
che tanto costringeva la ricorrente a sporgere denunce querele, a seguito delle quali la Procura di Napoli Nord ha aperto un procedimento a carico di rubricato al nrg 5541/2023 per i reati di maltrattamenti in famiglia Controparte_1
di cui all'art. 572 c.p..
Su tali premesse chiedeva: in via preliminare, in ragione del fatto che la convocazione delle parti avrebbe potuto pregiudicarne l'attuazione, in virtù delle motivazioni esplicate in narrativa, ed in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., di adottare con decreto pagina 2 di 13 provvisoriamente esecutivo, inaudita altera parte, i provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma. Nel merito, chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al resistente;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
affido esclusivo del minore;
porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore di euro 300,00 mensili e per sé stessa un assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio
Con comparsa di costituzione depositata il 20-10-2023, il resistente contestava tutto quanto ex adverso, dedotto e preliminarmente eccepiva il mancato perfezionamento della notifica nei confronti del resistente chiedendo darsi atto di essere venuto a conoscenza della pendenza del procedimento solo a mezzo della Stazione dei Carabinieri di Parete ed esclusivamente alla tempestiva richiesta di accesso agli atti (depositata in atti). Non si opponeva alla domanda di separazione giudiziale ma alla richiesta di addebito perché infondata ascrivendo la crisi coniugale ai comportamenti aggressivi della moglie, già manifestati durante la gravidanza.
Asseriva che, la ricorrente soffriva già da tempo di depressione ed i suoi problemi psicologici avrebbero reso la prosecuzione della loro convivenza non più tollerabile. In particolare, si opponeva, alla ricostruzione dei fatti e agli episodi di violenza narrati, nonché le accuse rivolte nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto: pronunciare la separazione tra i coniugi;
disporre l'affido condiviso del figlio minore;
determinare il contributo per il mantenimento del figlio tenendo conto dei redditi percepiti di ciascuna delle parti;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
con condanna alle spese di giudizio.
Con decreto del 27.10.2023 reso ai sensi degli artt. 473 bis 15 e 473 bis 69 c.p.c. e ss il
Giudice delegato confermava l'ordine di protezione - reso inaudita altera parte il 13.10.2023- per la durata di mesi 6 ed ordinava al sig. la cessazione delle condotte Controparte_1 pregiudizievoli nei confronti di e ne disponeva l'allontanamento dalla casa Parte_1
coniugale sita in Piazza Trinità 10 Parete nonché dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dal figlio;
disponeva che il sig. versasse alla ricorrente la somma Controparte_1
mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore TO,
l'affido esclusivo del minore alla madre nella casa coniugale a lei assegnata e visite protette presso i SS di Parete anche eventualmente in spazio neutro secondo un calendario di incontri pagina 3 di 13 predisposto dai SS stessi e con l'accompagnamento a casa del bambino da parte della nonna paterna.
All'udienza del 19.12.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice all'esito dell'audizione delle parti confermava i provvedimenti provvisori ed urgenti del
27.10.23 (decreto n. 10955/2023); con ordinanza resa in pari data, disponeva acquisirsi relazione sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori nonché informazioni circa l'andamento degli incontri protetti presso i Servizi Sociali di Parete in quanto permaneva l'ordine di protezione nei confronti del richiedendo alla Procura sede gli atti CP_1
ostensibili relativi al procedimento penale a carico del resistente e l'audizione di due informatori circa le violenze dedotte.
Non essendo pervenuta la relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, sulle rispettive competenze genitoriali anche avvalendosi della ASL territorialmente competente, il
Giudice prorogava l'ordine di protezione per ulteriori cinque mesi.
Depositata la relazione socio ambientale dei Servizi Sociali di Parete ed il piano genitoriale congiunto (allegato in atti all'udienza del 18.10.2024) sul diritto di visita del minore e le modalità di prelievo del minore da parte del padre presso la stazione dei CC di Parete, nonché
l'archiviazione del procedimento penale a carico del veniva rinviava l'udienza al CP_1
28.1.2025 suggerendo alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Venivano assegnati i termini di cui agli artt. 473bis. 28, per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 30.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 4 di 13 Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
In ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve, in particolare, osservarsi che: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cassa. civ., sez. I, 08.11.2022, n. 32837).
In tale prospettiva, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che spetta alla parte che richiede, a causa dell'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di dimostrare la violazione dei predetti doveri nonché la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e la circostanza che, per ciò stesso, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis Cassazione civ., sez. VI,
28.05.2019, n.14591; Cass. civ. 3923/2018).
Nel caso specifico, non sono state provate specifiche condotte poste dal coniuge resistente in violazione dei doveri coniugali .La ricorrente non ha articolato mezzi di prova in tale senso ed pagina 5 di 13 anche le dichiarazioni rese dagli informatori in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed indifferibili ai sensi dell'art 473 bis 15 c.p.c. non costituenti comunque elementi probatori, non hanno evidenziato conoscenze né dirette né indirette in ordine agli episodi di violenza dedotti in ricorso Anche per la denuncia di maltrattamenti in famiglia il PM sede ha depositato una richiesta di archiviazione del 28.06.2023 Motiva il PM “Il presente procedimento avente a oggetto l' ipotesi di maltrattamenti in famiglia in cui è persona offesa la signora Parte_1 deve essere archiviato in quanto non è possibile formulare una ragionevole prognosi di condanna dell' odierno indagato Infatti la denunciante ha manifestato la volontà di ritirare la denuncia già pochi giorni dopo i fatti narrati riferendo che il compagno le aveva chiesto di perdonarlo e lei avrebbe voluto dargli un' altra possibilità. Sebbene il delitto di maltrattamenti sia procedibile d ufficio è anche chiaro che soprattutto in presenza di fatti di matrice endofamiliare importanza fondamentale rivestono le dichiarazioni della persona offesa in assenza di diversi o comunque ugualmente preganti elementi probatori Nel caso di specie dunque la volontà manifestata dalla persona offesa rende infruttuoso qualunque sviluppo processuale della vicenda poiché appare probabile che la stessa ritratti la versione dei fatti fornita in denuncia Inoltre non sono stati acquisiti elementi probatori ulteriori che possano consentire di superare il narrato della persona offesa in quanto le uniche persone che avrebbero potuto riferire elementi utili in tal senso sono i vicini di casa della coppia che hanno negato di aver assistito a episodi maltrattanti e di aver udito esclusivamente banali litigi di coppia” .
Con decreto del 07.06.2024 il GIP presso questo tribunale, anche all'esito dell'opposizione all'archiviazione proposta dalla ricorrente, accoglieva la richiesta del Pm e disponeva l'archiviazione motivando : Ebbene dalle dichiarazioni della p 0 e dagli altri soggetti escussi a
s i t non si evincono elementi idonei ad integrare il nucleo oggettivo e soggettivo del delitto contestato Da tutte le dichiarazioni rese nell' ambito del presente procedimento infatti pur emergendo un rapporto coniugale assai turbolento non trapelano episodi di maltrattamenti bensì un clima di tensione caratterizzato da offese insulti aggressioni e minacce reciproche.
Ciò che emerge dagli atti è l' esistenza di un clima di astio tra i coniugi e di esacerbazione dei loro litigi ma non quelle condotte tipiche di cui all' art 572 c p difettando qualsivoglia episodio di sopraffazione sistematica reiterata nel tempo con la chiara volontà e consapevolezza di
pagina 6 di 13 avvilire e mortificare la persona offesa L odierno indagato ha certamente tenuto condotte deplorevoli e irrispettose ma dalle attività d indagine svolte e in particolare dalle stesse dichiarazioni della p o non emergono nè la serie ripetuta nel tempo di atti lesivi della sfera fisica ed emotiva idonei a integrare l' elemento oggettivo del reato nè quel fine di porre continuativamente la p o in una condizione di sofferenza abituale In altre parole non può sostenersi che le limitazioni dettate dalla gelosia e le frasi offensive pronunciate dallo indagato fossero sorretta dalla volontà di porre in essere sistematiche vessazioni nei confronti della sua ex moglie atteso che le condotte lamentate si sostanziano in insulti e atteggiamenti di insofferenza cui la reagiva con altrettanti insulti offese e aggressioni avendo lei Parte_1 stessa ammesso per esempio di aver morso il braccio del marito in una occasione Pertanto non
è possibile sostenere che le condotte dell' odierno indagato possano collocarsi all' interno delle cosiddette sistematiche vessazioni non ravvisandosi una condotta unitaria protrattasi nel tempo volta ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali bensì comportamenti riprovevoli ma riconducibili ad un contesto familiare connotato da forte conflittualità.
Alla luce dei risvolti investigativi in conclusione non è stato possibile acquisire elementi di prova sufficienti a dimostrare la presenza degli elementi costitutivi di cui all' art 572 c p nè si ravvisa l' opportunità della integrazione probatoria richiesta in sede di opposizione poichè sono state svolte attività di indagine assolutamente esaustive”.
La separazione tra i coniugi va, in definitiva, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sull'affidamento del figlio minore e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
In merito al regime di affido del figlio TO (nato il [...] a [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o,
pagina 7 di 13 comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse elementi pregiudizievoli per il minore, anche all'esito dell'archiviazione del procedimento penale a carico del resistente e della istruttoria svolta, tali da ostacolare il relativo affido ad entrambi i genitori.
Al riguardo, nella relazione di monitoraggio depositata dai Servizi Sociali di Parete in data 1-
10-2024 è emerso in ordine al rapporto-padre figlio, un forte legame affettivo e una motivazione del resistente ad essere presente nella vita del minore. Evidenziano i SS
l'impegno del padre a voler incontrarlo in spazio neutro e la sua disponibile ai bisogni del bambino. Per quanto concerne la madre, invece, nella relazione emerge che sebbene da un lato mostri di voler sostenere il rapporto padre-figlio per il bene del minore, dall'altro permane un tipo di legame simbiotico e una certa ritrosia che non le consentono di accogliere le modalità sperimentate dal padre.
pagina 8 di 13 Anche dell'ultima relazione dei Servizi sociali territorialmente competenti depositata in data
21-5-2025, per il comportamento della madre non sempre volto ad agevolare il rapporto padre-figlio, i SS suggerivano un percorso psicologico per la ricorrente.
La relazione della Asl di Caserta del 5.9.24 sulle rispettive competenze genitoriali è sostanzialmente positiva avendo la coppia attivato un processo di significazione dell'evento separativo e dell'area di responsabilità genitoriale accogliendo spunti sulle pratiche educative e con apertura di canali di comunicazione sulla bi genitorialità La Asl suggeriva un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire al minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali.
Ciò premesso, in ordine alle modalità del diritto di visita, tenuto conto dell'età del minore, (di anni 3), si prevede che lo stesso venga esercitato secondo il contenuto degli accordi formalizzati dalle parti (cfr. piano genitoriale depositato in data 17.10.2024) e sottoscritto da entrambi i genitori.
Ritiene questo Collegio che permanendo una conflittualità di coppia va monitorato il nucleo familiare per un anno da parte dei SS di Parete che dovranno segnalare alla procura presso il tribunale per i minorenni ogni eventuale criticità.
Sull'assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all' 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi (cfr. ord. Cass. civ. n. 3015/2018; ord.
Cass. civ. n. 25604/2018); in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione un pagina 9 di 13 provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall' art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n. 1545/2006).
Ed invero, secondo il consolato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni economicamente indipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allentamento dell'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il Giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare. Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Tanto premesso, nel caso di specie, essendo la ricorrente genitore collocatario del figlio minore, va confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Parete alla Piazza Trinità, 10, a
, che vi abiterà unitamente al figlio minore TO. Parte_1
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore che la ricorrente ha richiesto nella misura di euro 400,00.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti del minore, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - soprattutto se giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere pagina 10 di 13 di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c..
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 3), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza del figlio presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre
(cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089)
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al pagina 11 di 13 sistema tributario (cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Tanto premesso va rilevato, per quanto concerne i redditi delle parti che la ricorrente ha dichiarato di svolgere attività di addetta alle pulizie in agriturismo a Teverola anche se in atti vi
è certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate dall'anno 2020 al 2023 per redditi pari a 0 euro, mentre il resistente dichiarava in sede di libero interrogatorio il 19.12.2023 di aver lavorato come pasticcere ma di essere disoccupato e nel piano genitoriale sottoscriveva dichiarazione di lavorare come pasticcerie senza alcuna documentazione reddituale allegata .
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo determinare all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore
TO, la somma di euro 350,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Nulla va previsto a carico del resistente per il mantenimento della ricorrente in mancanza di elementi in ordine ai redditi delle parti
Va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Ucraina) il 30.12.1985, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. Controparte_1
151 co. 1;
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- assegna la casa coniugale, sita in Parete alla Piazza Trinità, 10, alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio minore;
pagina 12 di 13 - dispone l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come disposto in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-
10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- rigetta la richiesta di mantenimento a favore della ricorrente;
- suggerisce alle parti un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità presso la Asl territorialmente competente e dispone il monitoraggio del nucleo familiare per un anno da parte dei SS di Parete che dovranno segnalare alla procura presso il tribunale per i minorenni ogni eventuale criticità, mandando la Cancelleria per la trasmissione della sentenza ai predetti SS;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parete per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, Parte I, serie A, anno 2022) anche ai fini dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 18 novembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel./est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8330 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, riservata in decisione all'udienza del 30.10.2025 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall' Avv. Giuseppe Nasti (C.F. C.F._1
), presso il cui studio in Marano di Napoli al Corso TO, 214, C.F._2
elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagina 1 di 13 , nato a [...] il [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Luigia Martino, (C.F.: ), presso il cui C.F._4 studio in Parete, alla via Gramsci, 1, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.
Il P.M. ha apposto il visto in data 3.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 47 c.p.c. depositato il 25.09.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a il [...] in [...]) premetteva: di aver contratto matrimonio in Parete, in data 9.5.2022 con il resistente (nato a [...] il [...]), in regime di comunione dei beni dalla cui unione era nato un figlio TO ( il 9.12.2022 a Napoli); che la loro convivenza sin dai primi mesi si era rivelata tormentata da conflitti ed episodi di violenze psicologiche e aggressione fisica (cfr. referti ospedalieri depositati in atti); che i suoi comportamenti asseverativi e di sudditanza psicologica avevano inciso negativamente anche sull'equilibrio psico-fisico della ricorrente, subendo ripercussioni nella vita di relazione e realizzazione personale;
che, a seguito dei gravi episodi di violenza sia psicologica che fisica posti in essere dal nei suoi confronti era stata costretta ad allontanarsi dalla casa familiare presso CP_1
l'abitazione di amici portando con sé il bambino;
che tanto costringeva la ricorrente a sporgere denunce querele, a seguito delle quali la Procura di Napoli Nord ha aperto un procedimento a carico di rubricato al nrg 5541/2023 per i reati di maltrattamenti in famiglia Controparte_1
di cui all'art. 572 c.p..
Su tali premesse chiedeva: in via preliminare, in ragione del fatto che la convocazione delle parti avrebbe potuto pregiudicarne l'attuazione, in virtù delle motivazioni esplicate in narrativa, ed in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., di adottare con decreto pagina 2 di 13 provvisoriamente esecutivo, inaudita altera parte, i provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma. Nel merito, chiedeva dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al resistente;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
affido esclusivo del minore;
porre a carico del resistente un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore di euro 300,00 mensili e per sé stessa un assegno di mantenimento nella misura di euro 300,00; con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio
Con comparsa di costituzione depositata il 20-10-2023, il resistente contestava tutto quanto ex adverso, dedotto e preliminarmente eccepiva il mancato perfezionamento della notifica nei confronti del resistente chiedendo darsi atto di essere venuto a conoscenza della pendenza del procedimento solo a mezzo della Stazione dei Carabinieri di Parete ed esclusivamente alla tempestiva richiesta di accesso agli atti (depositata in atti). Non si opponeva alla domanda di separazione giudiziale ma alla richiesta di addebito perché infondata ascrivendo la crisi coniugale ai comportamenti aggressivi della moglie, già manifestati durante la gravidanza.
Asseriva che, la ricorrente soffriva già da tempo di depressione ed i suoi problemi psicologici avrebbero reso la prosecuzione della loro convivenza non più tollerabile. In particolare, si opponeva, alla ricostruzione dei fatti e agli episodi di violenza narrati, nonché le accuse rivolte nei suoi confronti. Chiedeva, pertanto: pronunciare la separazione tra i coniugi;
disporre l'affido condiviso del figlio minore;
determinare il contributo per il mantenimento del figlio tenendo conto dei redditi percepiti di ciascuna delle parti;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
con condanna alle spese di giudizio.
Con decreto del 27.10.2023 reso ai sensi degli artt. 473 bis 15 e 473 bis 69 c.p.c. e ss il
Giudice delegato confermava l'ordine di protezione - reso inaudita altera parte il 13.10.2023- per la durata di mesi 6 ed ordinava al sig. la cessazione delle condotte Controparte_1 pregiudizievoli nei confronti di e ne disponeva l'allontanamento dalla casa Parte_1
coniugale sita in Piazza Trinità 10 Parete nonché dai luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente e dal figlio;
disponeva che il sig. versasse alla ricorrente la somma Controparte_1
mensile di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore TO,
l'affido esclusivo del minore alla madre nella casa coniugale a lei assegnata e visite protette presso i SS di Parete anche eventualmente in spazio neutro secondo un calendario di incontri pagina 3 di 13 predisposto dai SS stessi e con l'accompagnamento a casa del bambino da parte della nonna paterna.
All'udienza del 19.12.2023, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Giudice all'esito dell'audizione delle parti confermava i provvedimenti provvisori ed urgenti del
27.10.23 (decreto n. 10955/2023); con ordinanza resa in pari data, disponeva acquisirsi relazione sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori nonché informazioni circa l'andamento degli incontri protetti presso i Servizi Sociali di Parete in quanto permaneva l'ordine di protezione nei confronti del richiedendo alla Procura sede gli atti CP_1
ostensibili relativi al procedimento penale a carico del resistente e l'audizione di due informatori circa le violenze dedotte.
Non essendo pervenuta la relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, sulle rispettive competenze genitoriali anche avvalendosi della ASL territorialmente competente, il
Giudice prorogava l'ordine di protezione per ulteriori cinque mesi.
Depositata la relazione socio ambientale dei Servizi Sociali di Parete ed il piano genitoriale congiunto (allegato in atti all'udienza del 18.10.2024) sul diritto di visita del minore e le modalità di prelievo del minore da parte del padre presso la stazione dei CC di Parete, nonché
l'archiviazione del procedimento penale a carico del veniva rinviava l'udienza al CP_1
28.1.2025 suggerendo alle parti di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità.
Venivano assegnati i termini di cui agli artt. 473bis. 28, per il deposito di note scritte per la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche.
All'udienza del 30.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, il Giudice assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulle domande di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
pagina 4 di 13 Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
In ossequio al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, deve, in particolare, osservarsi che: "la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
quindi, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito" (Cassa. civ., sez. I, 08.11.2022, n. 32837).
In tale prospettiva, con specifico riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che spetta alla parte che richiede, a causa dell'inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di dimostrare la violazione dei predetti doveri nonché la sussistenza del nesso causale tra tale condotta e la circostanza che, per ciò stesso, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata violazione (ex multis Cassazione civ., sez. VI,
28.05.2019, n.14591; Cass. civ. 3923/2018).
Nel caso specifico, non sono state provate specifiche condotte poste dal coniuge resistente in violazione dei doveri coniugali .La ricorrente non ha articolato mezzi di prova in tale senso ed pagina 5 di 13 anche le dichiarazioni rese dagli informatori in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed indifferibili ai sensi dell'art 473 bis 15 c.p.c. non costituenti comunque elementi probatori, non hanno evidenziato conoscenze né dirette né indirette in ordine agli episodi di violenza dedotti in ricorso Anche per la denuncia di maltrattamenti in famiglia il PM sede ha depositato una richiesta di archiviazione del 28.06.2023 Motiva il PM “Il presente procedimento avente a oggetto l' ipotesi di maltrattamenti in famiglia in cui è persona offesa la signora Parte_1 deve essere archiviato in quanto non è possibile formulare una ragionevole prognosi di condanna dell' odierno indagato Infatti la denunciante ha manifestato la volontà di ritirare la denuncia già pochi giorni dopo i fatti narrati riferendo che il compagno le aveva chiesto di perdonarlo e lei avrebbe voluto dargli un' altra possibilità. Sebbene il delitto di maltrattamenti sia procedibile d ufficio è anche chiaro che soprattutto in presenza di fatti di matrice endofamiliare importanza fondamentale rivestono le dichiarazioni della persona offesa in assenza di diversi o comunque ugualmente preganti elementi probatori Nel caso di specie dunque la volontà manifestata dalla persona offesa rende infruttuoso qualunque sviluppo processuale della vicenda poiché appare probabile che la stessa ritratti la versione dei fatti fornita in denuncia Inoltre non sono stati acquisiti elementi probatori ulteriori che possano consentire di superare il narrato della persona offesa in quanto le uniche persone che avrebbero potuto riferire elementi utili in tal senso sono i vicini di casa della coppia che hanno negato di aver assistito a episodi maltrattanti e di aver udito esclusivamente banali litigi di coppia” .
Con decreto del 07.06.2024 il GIP presso questo tribunale, anche all'esito dell'opposizione all'archiviazione proposta dalla ricorrente, accoglieva la richiesta del Pm e disponeva l'archiviazione motivando : Ebbene dalle dichiarazioni della p 0 e dagli altri soggetti escussi a
s i t non si evincono elementi idonei ad integrare il nucleo oggettivo e soggettivo del delitto contestato Da tutte le dichiarazioni rese nell' ambito del presente procedimento infatti pur emergendo un rapporto coniugale assai turbolento non trapelano episodi di maltrattamenti bensì un clima di tensione caratterizzato da offese insulti aggressioni e minacce reciproche.
Ciò che emerge dagli atti è l' esistenza di un clima di astio tra i coniugi e di esacerbazione dei loro litigi ma non quelle condotte tipiche di cui all' art 572 c p difettando qualsivoglia episodio di sopraffazione sistematica reiterata nel tempo con la chiara volontà e consapevolezza di
pagina 6 di 13 avvilire e mortificare la persona offesa L odierno indagato ha certamente tenuto condotte deplorevoli e irrispettose ma dalle attività d indagine svolte e in particolare dalle stesse dichiarazioni della p o non emergono nè la serie ripetuta nel tempo di atti lesivi della sfera fisica ed emotiva idonei a integrare l' elemento oggettivo del reato nè quel fine di porre continuativamente la p o in una condizione di sofferenza abituale In altre parole non può sostenersi che le limitazioni dettate dalla gelosia e le frasi offensive pronunciate dallo indagato fossero sorretta dalla volontà di porre in essere sistematiche vessazioni nei confronti della sua ex moglie atteso che le condotte lamentate si sostanziano in insulti e atteggiamenti di insofferenza cui la reagiva con altrettanti insulti offese e aggressioni avendo lei Parte_1 stessa ammesso per esempio di aver morso il braccio del marito in una occasione Pertanto non
è possibile sostenere che le condotte dell' odierno indagato possano collocarsi all' interno delle cosiddette sistematiche vessazioni non ravvisandosi una condotta unitaria protrattasi nel tempo volta ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche o morali bensì comportamenti riprovevoli ma riconducibili ad un contesto familiare connotato da forte conflittualità.
Alla luce dei risvolti investigativi in conclusione non è stato possibile acquisire elementi di prova sufficienti a dimostrare la presenza degli elementi costitutivi di cui all' art 572 c p nè si ravvisa l' opportunità della integrazione probatoria richiesta in sede di opposizione poichè sono state svolte attività di indagine assolutamente esaustive”.
La separazione tra i coniugi va, in definitiva, pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c..
Sull'affidamento del figlio minore e sul diritto dovere di visita del genitore non convivente.
In merito al regime di affido del figlio TO (nato il [...] a [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo,
l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o,
pagina 7 di 13 comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass. 24526/2010; Cass.
26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Va evidenziato, altresì, che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Del resto, come chiarito recentemente dalla Suprema Corte, la realizzazione della cd. bigenitorialità, quale presenza comune di entrambe le figure parentali nella vita del figlio e cooperazione delle stesse nell'adempimento dei doveri di assistenza, educazione ed istruzione, non comporta necessariamente una determinazione paritetica del tempo da trascorrere con il minore, risultando, invece, sufficiente la previsione di modalità di frequentazione tali da garantire il mantenimento di una stabile consuetudine di vita e di salde relazioni affettive con il genitore (cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 28.11.2018 n. 30826).
Tanto premesso non sono emerse elementi pregiudizievoli per il minore, anche all'esito dell'archiviazione del procedimento penale a carico del resistente e della istruttoria svolta, tali da ostacolare il relativo affido ad entrambi i genitori.
Al riguardo, nella relazione di monitoraggio depositata dai Servizi Sociali di Parete in data 1-
10-2024 è emerso in ordine al rapporto-padre figlio, un forte legame affettivo e una motivazione del resistente ad essere presente nella vita del minore. Evidenziano i SS
l'impegno del padre a voler incontrarlo in spazio neutro e la sua disponibile ai bisogni del bambino. Per quanto concerne la madre, invece, nella relazione emerge che sebbene da un lato mostri di voler sostenere il rapporto padre-figlio per il bene del minore, dall'altro permane un tipo di legame simbiotico e una certa ritrosia che non le consentono di accogliere le modalità sperimentate dal padre.
pagina 8 di 13 Anche dell'ultima relazione dei Servizi sociali territorialmente competenti depositata in data
21-5-2025, per il comportamento della madre non sempre volto ad agevolare il rapporto padre-figlio, i SS suggerivano un percorso psicologico per la ricorrente.
La relazione della Asl di Caserta del 5.9.24 sulle rispettive competenze genitoriali è sostanzialmente positiva avendo la coppia attivato un processo di significazione dell'evento separativo e dell'area di responsabilità genitoriale accogliendo spunti sulle pratiche educative e con apertura di canali di comunicazione sulla bi genitorialità La Asl suggeriva un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve essere confermato l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, così come richiesto da entrambe le parti, con residenza privilegiata presso la madre.
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con il figlio, osserva il Collegio che va certamente perseguito l'obiettivo di consentire al minore di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali.
Ciò premesso, in ordine alle modalità del diritto di visita, tenuto conto dell'età del minore, (di anni 3), si prevede che lo stesso venga esercitato secondo il contenuto degli accordi formalizzati dalle parti (cfr. piano genitoriale depositato in data 17.10.2024) e sottoscritto da entrambi i genitori.
Ritiene questo Collegio che permanendo una conflittualità di coppia va monitorato il nucleo familiare per un anno da parte dei SS di Parete che dovranno segnalare alla procura presso il tribunale per i minorenni ogni eventuale criticità.
Sull'assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all' 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi (cfr. ord. Cass. civ. n. 3015/2018; ord.
Cass. civ. n. 25604/2018); in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione un pagina 9 di 13 provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall' art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n. 1545/2006).
Ed invero, secondo il consolato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni economicamente indipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allentamento dell'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il Giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare. Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Tanto premesso, nel caso di specie, essendo la ricorrente genitore collocatario del figlio minore, va confermata l'assegnazione della casa coniugale sita in Parete alla Piazza Trinità, 10, a
, che vi abiterà unitamente al figlio minore TO. Parte_1
Sulla domanda di mantenimento del figlio minore
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento del figlio, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento del minore che la ricorrente ha richiesto nella misura di euro 400,00.
Relativamente all'obbligo di mantenimento del ricorrente nei confronti del minore, il Collegio evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore - soprattutto se giovane ed abile al lavoro, come nella specie- non può esonerare lo stesso dall'obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere pagina 10 di 13 di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc).
L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Va osservato, altresì, che l'obbligo di mantenimento dei minori è assolutamente ineludibile da parte di entrambi i genitori in virtù delle disposizioni ex artt. 147, 148 e soprattutto 160 c.c. norma questa ultima che sancisce la indisponibilità dei diritti/doveri correlati al matrimonio e tra questi sicuramente quelli della cura morale e materiale dei figli (art. 148 c.c.).
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli in ordine al quantum soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c..
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età della figlia (nel caso di specie di anni 3), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n.
23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n. 17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza del figlio presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa, rispetto a quello della madre
(cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089)
Va, inoltre, valutata la disponibilità economica delle parti.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al pagina 11 di 13 sistema tributario (cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Tanto premesso va rilevato, per quanto concerne i redditi delle parti che la ricorrente ha dichiarato di svolgere attività di addetta alle pulizie in agriturismo a Teverola anche se in atti vi
è certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate dall'anno 2020 al 2023 per redditi pari a 0 euro, mentre il resistente dichiarava in sede di libero interrogatorio il 19.12.2023 di aver lavorato come pasticcere ma di essere disoccupato e nel piano genitoriale sottoscriveva dichiarazione di lavorare come pasticcerie senza alcuna documentazione reddituale allegata .
In definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene sia equo determinare all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento del figlio minore
TO, la somma di euro 350,00 mensili, da corrispondersi alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Nulla va previsto a carico del resistente per il mantenimento della ricorrente in mancanza di elementi in ordine ai redditi delle parti
Va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
La natura e l'esito della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(Ucraina) il 30.12.1985, e , nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. Controparte_1
151 co. 1;
- rigetta la domanda di addebito proposta dalla ricorrente;
- assegna la casa coniugale, sita in Parete alla Piazza Trinità, 10, alla ricorrente che l'abiterà unitamente al figlio minore;
pagina 12 di 13 - dispone l'affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio come disposto in motivazione;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il Controparte_1 Parte_1 giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 350,00 per il mantenimento del figlio minore, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per i figli, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-
10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici
ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
- rigetta la richiesta di mantenimento a favore della ricorrente;
- suggerisce alle parti un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità presso la Asl territorialmente competente e dispone il monitoraggio del nucleo familiare per un anno da parte dei SS di Parete che dovranno segnalare alla procura presso il tribunale per i minorenni ogni eventuale criticità, mandando la Cancelleria per la trasmissione della sentenza ai predetti SS;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parete per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 7, Parte I, serie A, anno 2022) anche ai fini dello scioglimento della comunione legale ai sensi dell'art 191 c.c.
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa, 18 novembre 2025
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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