Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 13/03/2026, n. 4716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4716 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04716/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00734/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 734 del 2025, proposto da CE GR, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria d’illegittimità
del silenzio inadempimento nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo di studio di formazione professionale abilitante ai fini dell’esercizio della professione di docente denominato “Master in attenzione alle necessità specifiche di sostegno educativo nell’istruzione secondaria” conseguito in Spagna e finalizzato all’insegnamento per la classe di concorso ADSS sostegno per le scuole secondarie di II grado, presentato dal ricorrente al Ministero dell’Istruzione e del Merito in via telematica in data 23 febbraio 2024 con prot. domanda n. 35327.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CO MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto depositato in data 20 gennaio 2026, parte ricorrente lamenta l’inadempimento del commissario ad acta nominato con sentenza n. 6386/2025 al fine del riconoscimento del titolo di studio estero per l’insegnamento sul sostegno.
In particolare, con la suddetta sentenza, è stato statuito che: “ il Ministero dell’Istruzione e del Merito provveda, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a rispondere alla domanda di riconoscimento presentata dal ricorrente mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’Amministrazione” .
Riferisce in sintesi il ricorrente che nonostante la scadenza di entrambi i suddetti termini, né l’Amministrazione né il commissario ad acta, seppur appositamente sollecitati, hanno concluso il procedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Spagna.
Chiede pertanto il ricorrente la sostituzione del commissario ad acta nominato con la sentenza n. 6386/2025 – a tutt’oggi omissivo ed inerte – affinché si possa procedere, entro il più breve termine possibile, ad adempiere a quanto disposto dall’intestato Tribunale.
Il Ministero intimato non si è opposto alla domanda di sostituzione del commissario ad acta.
Alla camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Ciò considerato, ritiene il Collegio di dover respingere l’istanza di sostituzione del suddetto commissario acta, individuato nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, dovendo costui comunque portare a termine il proprio doveroso compito.
La richiesta sostituzione potrebbe infatti allungare ulteriormente i tempi del procedimento di riconoscimento del titolo di studio estero, anche in considerazione dell’assenza di figure pienamente fungibili rispetto al nominato commissario, non a caso individuato all’interno della stessa Amministrazione inadempiente, in quanto in possesso delle necessarie competenze per valutare compiutamente le domande di riconoscimento dei titoli esteri per l’insegnamento sul sostegno.
Risulta peraltro al Collegio, seppur con riferimento ad altre identiche istanze di riconoscimento, che l’Amministrazione intimata si è finalmente attivata, sicché è ragionevole presumere che anche la richiesta di parte ricorrente potrà essere quanto prima valutata, a prescindere dall’esito (positivo o negativo) della stessa.
Considerato che il ritardo in cui si trovano sia l’amministrazione che il commissario ad acta nel portare ad esecuzione la sentenza in argomento è dovuto anche al considerevole numero di analoghe sentenze da eseguire, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
FL ZZ, Presidente
CO MA, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO MA | FL ZZ |
IL SEGRETARIO