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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 690/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RG AR IA, Presidente RGANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3284/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 587/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200337124 TARI 2017
2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 2200337124, notificato in data 26.09.2022, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa smaltimento rifiuti (TARI) e del tributo provinciale dovuti per gli anni 2017 e 2018, per un complessivo importo di euro 2.937,35, eccependo l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, non contenendo il dettaglio degli importi dovuti, né tantomeno l'utenza a cui tali importi erano riferiti, con conseguente nullità dell'atto, essendo stato precluso il diritto del contribuente a verificare la fondatezza della richiesta di pagamento. Roma Capitale non si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 587/34/2024, in data 12-15.01.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso. Con atto di appello telematicamente notificato il 06.06.2024, indi depositato il 02.07.2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a tre motivi 1) motivazione apparente della sentenza appellata sulla eccepita inesistenza e/o insufficienza della motivazione dell'atto amministrativo impugnato, 2) omessa motivazione della sentenza sull'eccezione di notifica degli atti presupposti all'avviso impugnato, 3) omessa motivazione della sentenza sull'eccezione di prescrizione dei tributi richiesti dall'avviso impugnato, 4) difetto di motivazione sulla compensazione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. L'appellata ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'appello è fondato limitatamente all'importo collegato alla dilazione di pagamento, ed infondato nel resto. 1)-a Il provvedimento impositivo è, infatti, congruamente motivato quanto agli importi semestrali pretesi per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (Cass. 16836/2014; Cass. 22003/2014). In particolare, in tema di TARSU, è stato affermato che è sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria (Cass., n. 20620/2019; n. 13334/2020). Il provvedimento impugnato soddisfa i requisiti richiesti, indicando i dati del contribuente, il bene immobile, la sua ubicazione, il codice utente, il prospetto contabile delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, e il periodo di riferimento. Diversamente, come anticipato, per l'importo preteso a titolo di dilazione di pagamento, avendo il contribuente sostenuto di non aver mai avanzato istanze di 3
dilazione di pagamento in ordine alla TARI e che il sito web, cui rimanda la cartella di pagamento ai fini della consultazione degli avvisi di pagamento riportati nel prospetto contabile, nulla chiarisce al riguardo, senza che l'ente locale – conseguentemente investito dell'onere della prova – abbia allegato o quantomeno dedotto alcunchè in proposito. 1)-b Quanto alla eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono all'accertamento d'ufficio, tra gli altri, dei parziali o ritardati pagamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. E' quanto accaduto nella ipotesi di specie, laddove l'avviso di accertamento, che rimprovera al contribuente l'omesso versamento della tassa sui rifiuti per gli anni 2017 e 2018, è stato notificato il 26 settembre 2022, vale a dire entro il quinto anno successivo a quello di competenza in cui l'utente avrebbe dovuto eseguire il pagamento. Prendendo in considerazione il più antico degli anni contestati, ovvero il 2017, la notifica dell'avviso di accertamento è tempestiva poiché avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2022. Conseguentemente, è tempestiva anche la notifica per l'anno 2018. 1)-c Il motivo di appello sulla eccezione di notifica degli atti presupposti all'avviso impugnato è inammissibile perché nuovo, non essendo stato oggetto del ricorso di primo grado. 1)-d E', infine, conseguentemente infondato il motivo circa la mancata statuizione sulle spese di lite, correttamente emessa per la mancata costituzione della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado.
2)- In conclusione, il ricorso è fondato in ordine all'importo relativo alla dilazione di pagamento per euro 1.454,17 ed infondato per gli altri importi pretesi con l'avviso di accertamento impugnato.
3)- In ragione dell'esito del giudizio e delle ragioni reciprocamente esposte, le spese del doppio grado di giudizio debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglie parzialmente l'appello come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
AN NN MA LV GI
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RG AR IA, Presidente RGANNI GIOVANNI, Relatore UFILUGELLI FRANCESCO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3284/2024 depositato il 02/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 587/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2200337124 TARI 2017
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 2200337124, notificato in data 26.09.2022, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa smaltimento rifiuti (TARI) e del tributo provinciale dovuti per gli anni 2017 e 2018, per un complessivo importo di euro 2.937,35, eccependo l'illegittimità dell'avviso per carenza di motivazione, non contenendo il dettaglio degli importi dovuti, né tantomeno l'utenza a cui tali importi erano riferiti, con conseguente nullità dell'atto, essendo stato precluso il diritto del contribuente a verificare la fondatezza della richiesta di pagamento. Roma Capitale non si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 587/34/2024, in data 12-15.01.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma rigettava il ricorso. Con atto di appello telematicamente notificato il 06.06.2024, indi depositato il 02.07.2024, Ricorrente_1 proponeva appello avverso detta sentenza, affidandosi a tre motivi 1) motivazione apparente della sentenza appellata sulla eccepita inesistenza e/o insufficienza della motivazione dell'atto amministrativo impugnato, 2) omessa motivazione della sentenza sull'eccezione di notifica degli atti presupposti all'avviso impugnato, 3) omessa motivazione della sentenza sull'eccezione di prescrizione dei tributi richiesti dall'avviso impugnato, 4) difetto di motivazione sulla compensazione delle spese di lite. Si costituiva in giudizio Roma Capitale, resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello. L'appellata ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)- L'appello è fondato limitatamente all'importo collegato alla dilazione di pagamento, ed infondato nel resto. 1)-a Il provvedimento impositivo è, infatti, congruamente motivato quanto agli importi semestrali pretesi per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte che il contribuente sia stato messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, in condizioni di esercitare il diritto di difesa, con cognizione dei fatti (Cass. 16836/2014; Cass. 22003/2014). In particolare, in tema di TARSU, è stato affermato che è sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categoria ritenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria (Cass., n. 20620/2019; n. 13334/2020). Il provvedimento impugnato soddisfa i requisiti richiesti, indicando i dati del contribuente, il bene immobile, la sua ubicazione, il codice utente, il prospetto contabile delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, e il periodo di riferimento. Diversamente, come anticipato, per l'importo preteso a titolo di dilazione di pagamento, avendo il contribuente sostenuto di non aver mai avanzato istanze di 3
dilazione di pagamento in ordine alla TARI e che il sito web, cui rimanda la cartella di pagamento ai fini della consultazione degli avvisi di pagamento riportati nel prospetto contabile, nulla chiarisce al riguardo, senza che l'ente locale – conseguentemente investito dell'onere della prova – abbia allegato o quantomeno dedotto alcunchè in proposito. 1)-b Quanto alla eccezione di prescrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono all'accertamento d'ufficio, tra gli altri, dei parziali o ritardati pagamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. E' quanto accaduto nella ipotesi di specie, laddove l'avviso di accertamento, che rimprovera al contribuente l'omesso versamento della tassa sui rifiuti per gli anni 2017 e 2018, è stato notificato il 26 settembre 2022, vale a dire entro il quinto anno successivo a quello di competenza in cui l'utente avrebbe dovuto eseguire il pagamento. Prendendo in considerazione il più antico degli anni contestati, ovvero il 2017, la notifica dell'avviso di accertamento è tempestiva poiché avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre 2022. Conseguentemente, è tempestiva anche la notifica per l'anno 2018. 1)-c Il motivo di appello sulla eccezione di notifica degli atti presupposti all'avviso impugnato è inammissibile perché nuovo, non essendo stato oggetto del ricorso di primo grado. 1)-d E', infine, conseguentemente infondato il motivo circa la mancata statuizione sulle spese di lite, correttamente emessa per la mancata costituzione della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado.
2)- In conclusione, il ricorso è fondato in ordine all'importo relativo alla dilazione di pagamento per euro 1.454,17 ed infondato per gli altri importi pretesi con l'avviso di accertamento impugnato.
3)- In ragione dell'esito del giudizio e delle ragioni reciprocamente esposte, le spese del doppio grado di giudizio debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio accoglie parzialmente l'appello come da motivazione. Spese compensate.
Così deciso il 29 gennaio 2026.
Il Giudice est. Il Presidente
AN NN MA LV GI