Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 690
CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Carenza di motivazione avviso di accertamento

    Il provvedimento impositivo è congruamente motivato quanto agli importi semestrali pretesi per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani. L'obbligo motivazionale è adempiuto quando il contribuente è messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. L'atto impugnato soddisfa i requisiti indicando i dati del contribuente, il bene immobile, la sua ubicazione, il codice utente, il prospetto contabile delle somme dovute, sanzioni e interessi, e il periodo di riferimento.

  • Accolto
    Illegittimità importo per dilazione di pagamento

    Per l'importo preteso a titolo di dilazione di pagamento, l'ente locale non ha fornito alcuna prova o deduzione in proposito.

  • Inammissibile
    Omessa motivazione della sentenza sull'eccezione di notifica degli atti presupposti

    Il motivo di appello è inammissibile perché nuovo, non essendo stato oggetto del ricorso di primo grado.

  • Rigettato
    Omessa motivazione della sentenza sull'eccezione di prescrizione

    L'avviso di accertamento, che contesta l'omesso versamento TARI per gli anni 2017 e 2018, è stato notificato il 26 settembre 2022, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza. La notifica è pertanto tempestiva.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sulla compensazione delle spese di lite

    La statuizione sulle spese di lite è stata correttamente emessa in ragione della mancata costituzione della parte vittoriosa nel giudizio di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 690
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 690
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo