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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2139/19 del R.G., avente a oggetto richiesta
variazione tabelle millesimali e impugnazione delibera assembleare,
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Santoro, Parte_1 Parte_2
ATTORI
E
, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Martino Ruggieri,
CONVENUTO
Conclusioni delle parti all'udienza del 20 novembre 2024: si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Le questioni controverse oggetto del presente giudizio sono già state decise con Sentenza parziale n.
2934, pubblicata il 28 novembre 2022, all'esito della quale è stato disposto il prosieguo della controversia al fine di predisporre una bozza delle tabelle millesimali in modifica di quelle già
adottate dall'ente di gestione convenuto. Nelle more, tuttavia, il ha provveduto CP_1
autonomamente al detto rinnovo e all'adozione delle dette novellate tabelle in sede assembleare,
con decisione non impugnata, come affermato, senza contestazione da parte dell'avversario, dalla difesa del convenuto all'udienza del 17 maggio 2023, di talchè può su quest'ultimo aspetto controverso dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese, unitamente agli esborsi di CTU, seguono la sostanziale soccombenza, complessivamente valutata avuto riguardo a tutte le decisioni assunte nel giudizio, e vanno dunque poste a carico del convenuto in ragione del rigetto dell'eccezione preliminare da questi sollevata, della CP_1
dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale, a fronte della mera inammissibilità di una delle domande avanzate dagli attori e dell'accoglimento di tutte quelle ulteriori da questi rassegnate, compresa la necessità della revisione delle tabelle millesimali, seppure nelle more del giudizio adottate autonomamente dal , il tutto come liquidato in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti,
così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla revisione delle tabelle millesimali in uso presso il condominio di in;
Controparte_1 CP_1
2) condanna l'ente di gestione convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 275,82 per esborsi, oltre RSG (15%), IVA e CA, ove dovute, come per legge, ponendo a carico della medesima parte processuale anche le spese di CTU.
Così deciso in Taranto il 17 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2139/19 del R.G., avente a oggetto richiesta
variazione tabelle millesimali e impugnazione delibera assembleare,
TRA
, , rappresentati e difesi dall'avv. Michele Santoro, Parte_1 Parte_2
ATTORI
E
, in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Martino Ruggieri,
CONVENUTO
Conclusioni delle parti all'udienza del 20 novembre 2024: si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Le questioni controverse oggetto del presente giudizio sono già state decise con Sentenza parziale n.
2934, pubblicata il 28 novembre 2022, all'esito della quale è stato disposto il prosieguo della controversia al fine di predisporre una bozza delle tabelle millesimali in modifica di quelle già
adottate dall'ente di gestione convenuto. Nelle more, tuttavia, il ha provveduto CP_1
autonomamente al detto rinnovo e all'adozione delle dette novellate tabelle in sede assembleare,
con decisione non impugnata, come affermato, senza contestazione da parte dell'avversario, dalla difesa del convenuto all'udienza del 17 maggio 2023, di talchè può su quest'ultimo aspetto controverso dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Le spese, unitamente agli esborsi di CTU, seguono la sostanziale soccombenza, complessivamente valutata avuto riguardo a tutte le decisioni assunte nel giudizio, e vanno dunque poste a carico del convenuto in ragione del rigetto dell'eccezione preliminare da questi sollevata, della CP_1
dichiarata inammissibilità della domanda riconvenzionale, a fronte della mera inammissibilità di una delle domande avanzate dagli attori e dell'accoglimento di tutte quelle ulteriori da questi rassegnate, compresa la necessità della revisione delle tabelle millesimali, seppure nelle more del giudizio adottate autonomamente dal , il tutto come liquidato in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, I Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalle parti,
così dispone:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla revisione delle tabelle millesimali in uso presso il condominio di in;
Controparte_1 CP_1
2) condanna l'ente di gestione convenuto al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 275,82 per esborsi, oltre RSG (15%), IVA e CA, ove dovute, come per legge, ponendo a carico della medesima parte processuale anche le spese di CTU.
Così deciso in Taranto il 17 marzo 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
(firmato digitalmente)