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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 362 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, in persona del Ministro in carica, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Bari, alla via Melo n. 97, ope legis domicilia
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto Controparte_1
PARTE OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.1.2025, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 558/2024, emesso in data 5.12.2024, con il quale era stato ingiunto ad esso opponente il pagamento, in favore di , della Controparte_1
complessiva somma di euro 18.904,84, oltre accessori di legge e spese della fase monitoria, a titolo di retribuzioni mensili perdute che il creditore istante avrebbe avuto diritto a percepire nel periodo dal 15.9.2022 al 31.8.2023, in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto “Fiani – Leccisotti” di Torremaggiore per n. 18 ore di insegnamento settimanali, detratto quanto percepito dal docente in conseguenza dello svolgimento di altra supplenza breve per la copertura di un posto normale per n. 16 ore di insegnamento settimanali nel periodo dal 10.2.2023 al 10.6.2023; il tutto, così come statuito con sentenza n.
2675/2023, pronunciata in data 21.9.2023 e passata definitivamente in giudicato. Con un unico motivo il opponente denunciava l'erroneità del calcolo relativo Parte_1
all'ammontare dell'indennità risarcitoria rivendicata dal creditore, deducendo, a tal fine, che – sulla scorta delle tabelle retributive allegate al C.C.N.L. di settore – il prof. avrebbe CP_1
avuto diritto alla minor somma di euro 17.680,84.
Invocava, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dall'Amministrazione in epigrafe in euro 17.680,84; 2. Condannare all'integrale rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute nel presente procedimento all'Amministrazione in epigrafe;
3. In subordine, compensare tra le parti le spese di lite”.
Il creditore opposto si costituiva ritualmente in giudizio, non opponendosi al ricorso del e chiedendo, tuttavia, che la parte opponente venisse condannata alla refusione delle CP_2
spese processuali (comprese quelle della fase monitoria).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nel caso in esame, è pacifico – alla stregua di quanto dedotto dal non contestato CP_2
dall'opposto – l'errore di calcolo contenuto nel decreto ingiuntivo, posto che l'importo effettivamente dovuto in forza della pregressa sentenza inter partes ammonta ad euro
17.680,84.
Trattasi di dato concordemente ammesso, sicchè, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, deve intendersi venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere.
Devesi, pertanto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, sulla base del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa
2 azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione” (Cass. Sez. Un. n. 7448/1993; Cass. n. 5074/1999; Cass. n.
4531/2000).
Alla revoca del decreto ingiuntivo n. 558/2024 segue, poi, la condanna del Parte_1
opponente al pagamento, in favore di della minor somma dovuta Controparte_1
innanzi indicata, aumentata degli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al saldo, senza che ciò comporti – pur in assenza di una specifica domanda in tal senso dell'odierno opposto – un vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), “dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (Cass.
n. 1954/2009).
2.4. Valutata, altresì, la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cass. n. 8428/2014), la condanna alle spese della fase monitoria resta travolta dalla revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto, invece, alle spese del presente giudizio di opposizione, si ritiene che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Se è vero, infatti, che “gli errori di calcolo operati dall'odierno opposto hanno necessitato la presente opposizione, non consentendo quindi l'acquiescenza al decreto ingiuntivo opposto”
(cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione), è altrettanto vero che l'iniziativa processuale del creditore s'è resa indispensabile per effetto della mancata esecuzione del giudicato
(addebitabile al , in difetto di specifiche ragioni ostative), essendo incontroverso Parte_1
che, pur a fronte della notificazione della sentenza in data 29.9.2023, alcuna somma – neppure inferiore a quella calcolata dal – sia stata corrisposta dalla parte pubblica. CP_1
Tenuto conto, per altro verso, della irrisoria differenza tra l'importo ingiunto e quello effettivamente spettante, la regolamentazione delle spese di lite non può che seguire la prevalente soccombenza del . Parte_1
3. La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 (valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 362/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 558/2024;
b) condanna il , in persona del in carica, al Parte_1 CP_3
pagamento, in favore di , della minor somma di euro 17.680,84, oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
c) condanna la parte opponente alla refusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.695,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 362 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
, in persona del Ministro in carica, Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Bari, alla via Melo n. 97, ope legis domicilia
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto Controparte_1
PARTE OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14.1.2025, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto n. 558/2024, emesso in data 5.12.2024, con il quale era stato ingiunto ad esso opponente il pagamento, in favore di , della Controparte_1
complessiva somma di euro 18.904,84, oltre accessori di legge e spese della fase monitoria, a titolo di retribuzioni mensili perdute che il creditore istante avrebbe avuto diritto a percepire nel periodo dal 15.9.2022 al 31.8.2023, in virtù del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Istituto “Fiani – Leccisotti” di Torremaggiore per n. 18 ore di insegnamento settimanali, detratto quanto percepito dal docente in conseguenza dello svolgimento di altra supplenza breve per la copertura di un posto normale per n. 16 ore di insegnamento settimanali nel periodo dal 10.2.2023 al 10.6.2023; il tutto, così come statuito con sentenza n.
2675/2023, pronunciata in data 21.9.2023 e passata definitivamente in giudicato. Con un unico motivo il opponente denunciava l'erroneità del calcolo relativo Parte_1
all'ammontare dell'indennità risarcitoria rivendicata dal creditore, deducendo, a tal fine, che – sulla scorta delle tabelle retributive allegate al C.C.N.L. di settore – il prof. avrebbe CP_1
avuto diritto alla minor somma di euro 17.680,84.
Invocava, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Accogliere l'opposizione proposta e, per l'effetto, rideterminare l'importo dovuto dall'Amministrazione in epigrafe in euro 17.680,84; 2. Condannare all'integrale rifusione delle spese di lite Controparte_1 sostenute nel presente procedimento all'Amministrazione in epigrafe;
3. In subordine, compensare tra le parti le spese di lite”.
Il creditore opposto si costituiva ritualmente in giudizio, non opponendosi al ricorso del e chiedendo, tuttavia, che la parte opponente venisse condannata alla refusione delle CP_2
spese processuali (comprese quelle della fase monitoria).
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2.1. Com'è noto, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (Cass. 271/2006,
Cass. 14775/2004).
2.2. Nel caso in esame, è pacifico – alla stregua di quanto dedotto dal non contestato CP_2
dall'opposto – l'errore di calcolo contenuto nel decreto ingiuntivo, posto che l'importo effettivamente dovuto in forza della pregressa sentenza inter partes ammonta ad euro
17.680,84.
Trattasi di dato concordemente ammesso, sicchè, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, deve intendersi venuto meno l'interesse delle parti ad ottenere una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere.
Devesi, pertanto, disporre la revoca del decreto ingiuntivo, conformemente ad un consolidato orientamento di legittimità, sulla base del quale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa
2 azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione” (Cass. Sez. Un. n. 7448/1993; Cass. n. 5074/1999; Cass. n.
4531/2000).
Alla revoca del decreto ingiuntivo n. 558/2024 segue, poi, la condanna del Parte_1
opponente al pagamento, in favore di della minor somma dovuta Controparte_1
innanzi indicata, aumentata degli interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al saldo, senza che ciò comporti – pur in assenza di una specifica domanda in tal senso dell'odierno opposto – un vizio di ultrapetizione (art. 112 c.p.c.), “dovendosi ritenere che nella originaria domanda di pagamento di un credito, contenuta nel ricorso per ingiunzione, e nella domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente) sia ricompresa quella subordinata di accoglimento della pretesa per un importo minore” (Cass.
n. 1954/2009).
2.4. Valutata, altresì, la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto (Cass. n. 8428/2014), la condanna alle spese della fase monitoria resta travolta dalla revoca del decreto ingiuntivo.
Quanto, invece, alle spese del presente giudizio di opposizione, si ritiene che non sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c.
Se è vero, infatti, che “gli errori di calcolo operati dall'odierno opposto hanno necessitato la presente opposizione, non consentendo quindi l'acquiescenza al decreto ingiuntivo opposto”
(cfr. pag. 3 del ricorso in opposizione), è altrettanto vero che l'iniziativa processuale del creditore s'è resa indispensabile per effetto della mancata esecuzione del giudicato
(addebitabile al , in difetto di specifiche ragioni ostative), essendo incontroverso Parte_1
che, pur a fronte della notificazione della sentenza in data 29.9.2023, alcuna somma – neppure inferiore a quella calcolata dal – sia stata corrisposta dalla parte pubblica. CP_1
Tenuto conto, per altro verso, della irrisoria differenza tra l'importo ingiunto e quello effettivamente spettante, la regolamentazione delle spese di lite non può che seguire la prevalente soccombenza del . Parte_1
3. La liquidazione è affidata al dispositivo e viene compiuta secondo i parametri di cui al
D.M. n. 147/2022 (valori minimi, attesa la relativa semplicità delle questioni trattate), con distrazione in favore dell'avv. Marco Dibitonto, dichiaratosi antistatario.
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Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 362/2025 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 558/2024;
b) condanna il , in persona del in carica, al Parte_1 CP_3
pagamento, in favore di , della minor somma di euro 17.680,84, oltre Controparte_1
interessi legali dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo;
c) condanna la parte opponente alla refusione delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.695,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Marco Dibitonto.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/06/2025
Il Giudice
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